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Patent Box e Credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo

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Presentazione sul tema: "Patent Box e Credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo"— Transcript della presentazione:

1 Patent Box e Credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo

2 Patent Box: riferimenti normativi (1/2)
La legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime opzionale che dà diritto, in capo ai soggetti esercenti attività d’impresa e che sostengono costi di ricerca e sviluppo in relazione ad Intellectual Properties, ad una detassazione parziale ai fini Ires ed Irap del reddito prodotto dall’utilizzo di taluni beni immateriali (c.d. "intangibles"). L’ammontare della detassazione – che si attua mediante una ripresa in diminuzione nel modello dichiarativo – è del 30 per cento per l’anno 2015, del 40 per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017 Con tale disciplina, sono inoltre interamente detassate, ai fini Ires ed Irap, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali qualora il 90% del corrispettivo di cessione sia reinvestito, entro il secondo esercizio successivo, in attività di ricerca e sviluppo riguardanti altri beni immateriali. Trattasi di un regime agevolativo già presente in altri Stati europei e disciplinato in conformità alle raccomandazioni OCSE contenute nell'Action Plan n. 5 del 2014 denominato "Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance”

3 Patent Box: riferimenti normativi (1/2)
Il Legislatore, preso atto del ruolo fondamentale oggi assunto dai beni immateriali (e.g. marchi, brevetti e know-how) nella creazione di valore aggiunto nel contesto della crescente globalizzazione dell’economia mondiale, si è prefissato l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali, in modo da scongiurare la loro “fuga” all’estero, quanto e soprattutto per attrarre quelli esteri, affinché trasferiscano in Italia le attività di R&S. La finalità è quella di promuovere le iniziative di ricerca e sviluppo attraverso la detassazione dei redditi ritratti dalla loro utilizzazione sia in via diretta (ossia mediante l’impiego nell’impresa), sia pure in via indiretta (attraverso la concessione in godimento di beni a terzi dietro la corresponsione di canoni). Lo svolgimento di un’effettiva attività di ricerca e sviluppo ad opera del contribuente, e, conseguentemente, il sostenimento dei relativi costi, viene ad integrare la condizione per beneficiare del regime in parola (c.d. "nexus approach" in ambito Ocse)

4 Caratteristiche salienti della patent box:
IN BREVE Caratteristiche salienti della patent box: Opzione, di validità quinquennale e rinnovabile, da esercitare mediante l’invio di un modello dichiarativo; Inoltro di un’istanza di ruling in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali; possibilità di inviare istanza in caso di operazioni infragruppo; Valorizzazione del contributo economico apportato da ciascun intangible alla redditività d’impresa; Accordo con l’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto le modalità di calcolo e la valorizzazione del reddito ritraibile dal bene immateriale; Detassazione del 50% ai fini Ires ed Irap sul reddito agevolabile derivante dall’utilizzo degli intangibles; Detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali se il 90% del corrispettivo di cessione è reinvestito in attività di ricerca e sviluppo riguardanti altri beni immateriali.

5 Ambito soggettivo Ambito oggettivo Reddito agevolabile Procedura A CHI SI RIVOLGE La disciplina del patent box interessa i seguenti soggetti a condizione che esercitino attività di ricerca e sviluppo: titolari di reddito d’impresa (società di capitali, società di persone ed imprenditori individuali; enti non commerciali limitatamente all’attività commerciale esercitata; soggetti non residenti con riferimento alle stabili organizzazioni esistenti nel territorio dello Stato, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore con l’Italia un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo; le stabili organizzazioni estere di società residenti i cui redditi non godono della branch exemption.

6 I BENI IMMATERIALI AGEVOLABILI
Ambito soggettivo Ambito oggettivo Reddito agevolabile Procedura I BENI IMMATERIALI AGEVOLABILI Oggetto di detassazione sono: i software protetti da copyright; i brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione; i marchi di impresa (inclusi i marchi collettivi), registrati o in corso di registrazione, solo per pratiche già depositate entro il 2016; i disegni ed i modelli giuridicamente tutelabili; le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche, proteggibili come informazioni segrete e giuridicamente tutelabili (c.d. "know-how tecnico").

7 Ambito soggettivo Ambito oggettivo Reddito agevolabile Procedura IL REDDITO GENERATO DAL BENE IMMATERIALE Una volta accertato il possesso di un intangibile agevolato, il contribuente deve determinare il reddito prodotto dal bene immateriale ai fini dell’agevolazione. A tal fine, è necessario distinguere tra utilizzo diretto (i.e. impresa che produce o commercializza beni e servizi realizzati con un determinato marchio, brevetto, know-how, ecc.) ed indiretto (i.e. marchio o brevetto o altro bene immateriale, concesso in licenza d’uso a terzi a fronte di un corrispettivo). Nel caso di uso diretto, il reddito del bene immateriale corrisponde invece al contributo economico apportato dal bene stesso alla produzione del risultato complessivo dell’impresa, al netto dei costi diretti ed indiretti. Il reddito dell’utilizzo indiretto è costituito dalla royalty percepita dalla società concedente nel periodo di imposta, dedotti tutti i costi diretti e indiretti.

8 Ambito soggettivo Ambito oggettivo Reddito agevolabile Procedura L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE A partire dal periodo d’imposta 2017, l’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorrerà dal periodo d’imposta al quale la stessa dichiarazione si riferisce. L’opzione ha durata quinquennale ed è irrevocabile. Tuttavia, se a seguito dell’esercizio dell’opzione non dovesse poi risultare possibile o conveniente operare alcuna variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ai fini della fruizione dell’agevolazione, il contribuente non avrà conseguenze (cfr. Circolare ministeriale n. 36/E/2015)

9 Credito di imposta per ricerca e sviluppo Riferimenti normativi, regolamentari e di prassi
Decreto Legge 23 Dicembre 2013, n. 145 , articolo 3 Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 , articolo 1, c Decreto del Ministro dell’ Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 27 Maggio 2015 Circolare Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2016, n. 5 Circolare Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2017, n. 13/E

10 Modalità di calcolo e di utilizzo
Ambito soggettivo Ricerca agevolabile Costi ammissibili Modalità di calcolo e di utilizzo A CHI SI RIVOLGE Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo è attribuito a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo dal periodo d’imposta 2015

11 Modalità di calcolo e di utilizzo
Ambito soggettivo Ricerca agevolabile Costi ammissibili Modalità di calcolo e di utilizzo ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO AMMESSA ALL’AGEVOLAZIONE (1/2) Sono ammissibili al credito di imposta le seguenti attività di R&S: lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti (RICERCA FONDAMENTALE o DI BASE) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi (RICERCA INDUSTRIALE o APPLICATA)

12 Modalità di calcolo e di utilizzo
Ambito soggettivo Ricerca agevolabile Costi ammissibili Modalità di calcolo e di utilizzo ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO AMMESSA ALL’AGEVOLAZIONE (2/2) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; […] realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (SVILUPPO SPERIMENTALE o PRE‐COMPETITIVO) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali NON si considerano attività di R&S, le modifiche ordinarie o periodiche (c.d. modifiche di routine) apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti

13 Modalità di calcolo e di utilizzo
Ambito soggettivo Ricerca agevolabile Costi ammissibili Modalità di calcolo e di utilizzo TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI Ai fini della determinazione del credito sono ammissibili i costi di competenza del periodo d’imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, ossia: SPESE PER PERSONALE dipendente dell’impresa, oppure in rapporto di collaborazione con l’impresa b) SPESE PER I BENI MATERIALI Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti o attrezzature di laboratorio: in relazione alla misura ed al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo con costo unitario non inferiore a € (al netto dell’IVA)

14 Modalità di calcolo e di utilizzo
Ambito soggettivo Ricerca agevolabile Costi ammissibili Modalità di calcolo e di utilizzo c) ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO EXTRA-MUROS Spese relative a contratti di ricerca stipulati con: università, enti di ricerca e organismi equiparati altre imprese, comprese le start‐up innovative, non collegate al beneficiario dell’agevolazione La Circ. 5/E/2016 precisa che i contratti di ricerca stipulati con università devono contenere l’impegno a svolgere (direttamente o indirettamente) attività di ricerca e sviluppo ammissibili prevedere che l’effettivo beneficiario dei risultati della ricerca sia l’impresa committente

15 Modalità di calcolo e di utilizzo
Ambito soggettivo Ricerca agevolabile Costi ammissibili Modalità di calcolo e di utilizzo d) SPESE PER COMPETENZE TECNICHE E PRIVATIVE INDUSTRIALI Spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale L’AGEVOLAZIONE SPETTA NELLA MISURA DEL 50% DELLE SPESE INCREMENTALI AMMISSIBILI

16 Modalità di calcolo e di utilizzo
Ambito soggettivo Ricerca agevolabile Costi ammissibili Modalità di calcolo e di utilizzo APPROCCIO INCREMENTALE E CALCOLO DELLA MEDIA Il credito di imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale di € 20 milioni ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo di imposta ammonti ad almeno ad € e contestualmente ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei periodi d’imposta

17 Modalità di calcolo e di utilizzo
Ambito soggettivo Ricerca agevolabile Costi ammissibili Modalità di calcolo e di utilizzo UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA applicazione automatica: non c’è un processo valutativo preventivo il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109(5), TUIR è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs.9 luglio 1997, n. 241, con il codice tributo «6857» limite massimo di € 20 mln annui (non rilevano i limiti previsti ordinariamente previsti per la compensazione)


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