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Istituzioni di Diritto Pubblico Prof. F. S. Marini

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Presentazione sul tema: "Istituzioni di Diritto Pubblico Prof. F. S. Marini"— Transcript della presentazione:

1 Istituzioni di Diritto Pubblico Prof. F. S. Marini

2 Norme, fonti, ordinamenti
● Norma giuridica = regola di condotta ● Regola giuridica: deontologica – dover essere – decisione – relativa – prescrittiva – violazione = illecito ● Regola naturale: ontologica – essere – osservazione – assoluta – descrittiva – violazione=errore pluralità di persone (elemento soggettivo) ● Ordinamento giuridico   regole e organizzazione (elemento oggettivo) Fonti del diritto = comportamenti umani che producono diritto Regole sulla produzione: gli ordinamenti individuano le proprie fonti attraverso elementi formali Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

3 Norme, fonti, ordinamenti
Forma dell’atto: 1) modalità di esternazione 2) Procedimento di formazione 3) Nomen juris 4) Pubblicazione Fonte-atto/fonte-fatto: rilevanza della volontà di produrre diritto e attribuzione del potere Fonti legali e fonti extra ordinem Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

4 Norme, fonti, ordinamenti
Disposizione: formulazione linguistica, sintatticamente e logicamente unitaria Disposizione interpretazione norma Articolo: scomposizione convenzionale da parte dell’autore dell’atto-finalità procedimentale Principio: - generale - espresso Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

5 Norme, fonti, ordinamenti
Pluralità di ordinamenti Stato = ordinamento caratterizzato da 1) Popolo  Cittadini  status 2) Territorio, stabile e caratterizzante verso l’esterno: originarietà/indipendenza 3) Sovranità  Totalità – assolutezza – esclusività verso l’interno: supremazia Stato - comunità: popolo + territorio + sovranità Stato - ordinamento: insieme delle norme che compongono il diritto oggettivo Stato - apparato: insieme delle istituzioni e degli organi statali Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

6 Norme, fonti, ordinamenti
Diritto dello Stato: diritto dell’ordinamento giuridico statale  Esempio: Costituzione, leggi, regolamenti Diritto nello Stato: ordinamenti particolari riconosciuti e operanti nell’ordinamento statale Esempio: contratti, sentenze, provvedimenti amministrativi Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

7 Norme, fonti, ordinamenti
Rilevanza pratica della distinzione: principio iura novit curia e soggezione esclusiva dei giudici ex art Cost. ricorribilità straordinaria in Cassazione ex art. 111 Cost. criteri interpretativi ex art. 12 Preleggi criteri di risoluzione delle antinomie autointegrazione mediante analogia legis e analogia iuris - antigiuridicità dell’illecito Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

8 Norme, fonti, ordinamenti
Interpretazione: operazione di ascrizione di un significato al testo: dalla disposizione alla norma Criteri di interpretazione: mutano a seconda della natura dell’atto da interpretare Per le fonti del diritto: - criterio letterale: il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12 preleggi) - criterio teleologico: l’intenzione oggettiva del legislatore  ratio legis (art. 12 preleggi) - interpretazione sistematica: interpretare la norma alla luce del contesto normativo nel quale è inserita interpretazione conforme (a Costituzione, al diritto europeo) Per il diritto nello Stato ad esempio: contratto artt ss. c.c.: intenzione storica-soggettiva delle parti, le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre (criterio sistematico), criterio della buona fede e dell’effetto utile Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

9 Norme, fonti, ordinamenti
Antinomie: contrasti fra norme  il principio di coerenza dell’ordinamento ne impone la risoluzione Il diritto positivo italiano adotta 3 criteri di risoluzione delle antinome Criterio cronologico: lex posterior abrogat priori Eccezione - criterio di specialità: lex posterior generalis non derogat priori speciali  opera fra fonti dotate dello stesso rango e della stessa competenza si giustifica con l’inesauribilità del potere normativo e si basa sulla presunzione che la norma più recente soddisfi gli interessi attuali dell’ordinamento meglio della precedente. determina l’abrogazione della norma anteriore = rimane valida, ma perde efficacia ex nunc, divenendo inapplicabile alle fattispecie sorte dopo l’entrata in vigore della norma nuova. abrogazione espressa per contrasto abrogazione tacita per nuova disciplina dell’intera materia L’abrogazione può essere riscontrata da qualunque giudice (controllo diffuso) Retroattività: Le fonti primarie possono porre discipline retroattive  art. 11 Preleggi (“la legge non dispone che per l’avvenire”) è derogabile da leggi successive  salvo che in materia penale (art. 25, comma 2, Cost.) Per i regolamenti vale il divieto di retroattività Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

10 Norme, fonti, ordinamenti
2) Criterio gerarchico: lex superior derogat inferiori opera fra fonti di rango diverso traduce sul piano delle fonti i rapporti di forza stabiliti fra gli organi titolari del potere normativo. Di regola, nel nostro ordinamento il rango delle fonti è proporzionato al grado di rappresentatività e legittimazione democratica dell’organo. determina l’invalidità della norma inferiore(anteriore o posteriore) contrastante con la norma superiore, e, in genere, la perdita di efficacia retroattiva della norma (ex tunc) La risoluzione dell’antinomia gerarchica è riservata ad alcune categorie di giudici (Corte cost. per leggi e atti aventi forza di legge; G.A. per regolamenti) Criterio della competenza opera fra fonti abilitate a intervenire su materie o con grado di generalità diverso il criterio della competenza presuppone quello gerarchico  deve esistere una fonte gerarchicamente superiore che, a monte, determini gli ambiti di intervento di ciascuna fonte determina, di regola, l’invalidità della norma incompetente Esempi: - art. 72 Cost. riserva ai regolamenti parlamentari la disciplina del procedimento legislativo, per tutti gli aspetti non regolati dalla Costituzione; - art. 117, comma 3, Cost.: nelle materie concorrenti, allo Stato spetta la potestà legislativa di principio, alle Regioni quella di dettaglio Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

11 Norme, fonti, ordinamenti
Ordinamento internazionale: comunità paritaria, composta da soggetti superiorem non recognoscentes (gli Stati sovrani) singoli o associati (organizzazioni internazionali). Fonti: 1) consuetudine 2) trattati 3) fonti di terzo grado (create secondo procedimenti previsti nei trattati) Ordinamento dell’Unione europea Organismo sui generis, con elementi sia dello Stato federale che dell’organizzazione internazionale. Governo multilivello: nuovo livello organizzativo e decisionale sovrapposto/coordinato/integrato con quello degli Stati membri Due anime convivono in reciproca tensione Anima internazionalistica – metodo intergovernativo Anima costituzionalistica – metodo sovranazionale Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini

12 Norme, fonti, ordinamenti
Chiesa cattolica: ordinamento regolato dal diritto canonico, privo di territorio - non coincide con la Città del Vaticano Art. 7 Cost: Stato e Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani (principio della separazione degli ordini). I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi (principio concordatario)  Principio di laicità : non espressamente previsto (artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 Cost.) Laicità = non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. Istituzioni di Diritto Pubblico - Prof. F. S. Marini


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