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L’oggetto del contratto
4 aprile 2016
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Capo I - Dell'impresa in generale
Sezione I - Dell'imprenditore Art — Imprenditore Art — Piccoli imprenditori Art — Condizioni per l'esercizio dell'impresa Art — Indirizzo della produzione Art — Direzione e gerarchia nell'impresa Art — Tutela delle condizioni di lavoro Art — [Responsabilità dell'imprenditore] Art — [Inosservanza degli obblighi Art — [Procedimento] Art — [Sanzioni] Art — [Sanzioni previste da leggi speciali] Art — Imprese esercitate da enti pubblici Sezione II - Dei collaboratori dell'imprenditore Art — Prestatore di lavoro subordinato Art — Categorie dei prestatori di lavoro
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Sezione III - Del rapporto di lavoro
Art — Assunzione in prova Art — Durata del contratto di lavoro Art — Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro Art — Retribuzione Art — Obbligatorietà del cottimo Art — Tariffe di cottimo Art — Partecipazione agli utili Art — Mansioni del lavoratore Art — Diligenza del prestatore di lavoro Art — Obbligo di fedeltà Art — Sanzioni disciplinari Art — Orario di lavoro Art — Lavoro straordinario e notturno Art — Periodo di riposo Art — Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio Art — Servizio militare Art — Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda Art — Rinunzie e transazioni Art — Previdenza ed assistenza obbligatorie Art — Contribuzioni Art — Prestazioni Art — Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza
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Art. 2118 — Recesso dal contratto a tempo indeterminato
Art — Recesso per giusta causa Art — Disciplina del trattamento di fine rapporto Art — Computo delle indennità di mancato preavviso Art — Indennità in caso di morte Art — Forme di previdenza Art — Certificato di lavoro Art — Patto di non concorrenza Art — Prestazioni di fatto con violazione di legge Art — Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo Art — Lavoro a domicilio Art — Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici
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Ius variandi del datore di lavoro
Art c.c.
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Mansioni e qualifica Mansioni
compiti per il cui svolgimento il lavoratore viene assunto = oggetto della prestazione Qualifica nome proprio delle mansioni
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Sistema di classificazione Categorie legali Art. 2095 c.c.
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le leggi speciali [e le norme corporative], in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.
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Categorie contrattuali
Sono quelle determinate dalla contrattazione collettiva, la quale individua i criteri di appartenenza alle categorie legali, può creare proprie categorie all’interno di quelle legali o aggregare qualifiche appartenenti a diverse categorie legali.
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Categorie Lo scopo di definire le categorie è quello di individuare i destinatari di determinate regolamentazioni disposte dalla legge o dalla contrattazione collettiva
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Operai versus impiegati
Art. 1 r.d.l. n. 1825/1924 Impiegato è colui che svolge al servizio dell’azienda e cioè con vincolo di subordinazione, attività professionale “con funzioni di collaborazione, tanto di concetto che di ordine, eccettuata pertanto ogni prestazione che sia semplicemente di manodopera”. L’impiegato collabora alla impresa, mentre l’operaio collabora nella impresa
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Operai ed impiegati: l’inquadramento unico
L’inquadramento unico non consiste soltanto nella abolizione nominale della distinzione tra operai ed impiegati, ma comporta la creazione di una nuova scala di categorie contrattuali, in cui gruppi di operai e gruppi di impiegati possono trovarsi inseriti al medesimo livello professionale e dunque retributivo
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Contrattazione collettiva
Dirigenti Giurisprudenza Dirigente = colui che l’imprenditore ha preposto ad un ramo autonomo dell’azienda Contrattazione collettiva Dirigente = colui che ricopre nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplica le sue funzioni al fine di promuovere coordinare gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa
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Dirigenti: disciplina
Inquadramento e organizzazione sindacale separata Esclusione dalla disciplina dei licenziamenti individuali, ma protezione contrattuale collettiva del licenziamento ingiustificato (risarcimento del danno) Disciplina speciale contratto a termine (durata non superiore a cinque anni, diritto di recesso trascorso un triennio e osservato il preavviso) Disciplina particolare sulla maturazione del diritto a svolgere le mansioni superiori successivamente attribuite Trattamento previdenziale diverso
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Pseudodirigenti In forza di un trattamento ad personam di miglior favore, il signor Rosti, pur non svolgendo mansioni dirigenziali ai sensi del contratto collettivo applicato in azienda, è inquadrato come dirigente. In caso di licenziamento ingiustificato, quale disciplina di tutela potrà invocare il signor Rosti? Ballestrero, De Simone, Diritto del lavoro, domande e percorsi di risposta, Milano, Giuffrè.
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Quadri: disciplina Art. 2 l.n. 90/1985: Lavoratori che svolgono funzioni a carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa Rinvio alla C.C. per la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell’impresa Applicabilità disciplina prevista per gli impiegati; trattamento contratto collettivo
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Mutamento di mansioni: art. 2103 c. c. (art. 13 S. L
Mutamento di mansioni: art c.c. (art. 13 S.L.) prima della riforma Renzi Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.
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Modifica unilaterale delle mansioni:un potere eccezionale per il diritto dei contratti
Mobilità autorizzata: Mobilità orizzontale = Mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte Mobilità verticale = Mansioni superiori rispetto alle ultime effettivamente svolte E’ di regola esclusa la mobilità verso il basso, salvo che in determinate ipotesi tassative: Esigenze straordinarie sopravvenute (giurisprudenza, c. coll.) Lavoratrici madri con conservazione retribuzione Procedura di licenziamento collettivo Sopravvenuta inabilità con conservazione retribuzione
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Dequalificazione In caso di illegittima adibizione a mansioni inferiori, la Cassazione riconosce al lavoratore il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. E’ stato così disatteso l’orientamento della giurisprudenza di merito che prevedeva la reintegrazione nelle mansioni precedenti.
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Mansioni equivalenti Equivalenza = conservazione della posizione professionale/patrimonio professionale acquisiti attraverso l’esercizio delle mansioni originarie o di quelle successivamente svolte all’interno dell’organizzazione produttiva Equivalenza delle mansioni ha comunque il limite inferiore nella classe o livello salariale di appartenenza, al di sotto del quale il lavoratore non può in nessun caso essere retrocesso
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Mobilità verso l’alto Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi Art.6 l.n.190/1985: Diritto qualifica superiore quadro o dirigente matura dopo almeno 3 mesi di svolgimento mansioni superiori
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Ogni patto contrario - individuale o collettivo - è nullo
Sanzione Ogni patto contrario - individuale o collettivo - è nullo
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Trasferimento:spostamento da una unità produttiva all’altra
Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive Onere della prova: datore di lavoro Obbligo motivazione ove richiesta dal lavoratore
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Trasferimento: vincoli aggiuntivi
Trasferimento autorizzato: Dirigenti sindacali (nulla osta associazione sindacale) Dipendenti con cariche pubbliche elettive (consenso lavoratore) Portatori handicap e loro familiari (consenso lavoratore) Trasferimento vietato: discriminatorio
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Mansioni Renzi Jobs Act: modifiche
Salta il requisito della equivalenza professionale In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro). Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita. Assegnazione definitiva a mansioni superiori dopo 6 mesi continuativi (prima 3); il lavoratore può rifiutarsi di essere assegnato definitivamente a mansioni superiori.
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ART. 3 d.lg.vo 81/2015 (Mutamenti delle mansioni)
1. L’articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: «2103. Prestazione del lavoro. - Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
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Mansioni inferiori In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere previste da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa
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Modifica convenzionale
Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
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Mansioni superiori Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
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Trasferimento Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
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Nullità patti contrari, salvo…
Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo».
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Quadri L’articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è abrogato.
Art. 6: ”In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi.”
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