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Diritto del lavoro Operatore dei servizi giuridici
Alberto Avio
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Obiettivo del Corso Il corso di diritto del lavoro intende offrire gli strumenti interpretativi indispensabili per comprendere gli aspetti giuridici che riguardano il mondo del lavoro nonché fornire le conoscenze di base della disciplina del rapporto di lavoro.
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Programma Introduzione al corso. Perché un diritto del lavoro. La struttura del diritto del lavoro: sindacale, mercato del lavoro, diritto del lavoro, previdenza sociale. Le fonti europee e i rapporti con le fonti europee La Costituzione. Autonomia individuale e autonomia collettiva Rappresentanza e rappresentatività del sindacato Il sindacato in azienda: RSA e RSU Il CCNL Il contratto aziendale Lo sciopero Lo sciopero nei SPE L’art.28 St.
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Collocamento e assunzione
Mansioni e diligenza nell’adempimento L’orario di lavoro La retribuzione – il TFR – la tutela dei crediti di lavoro L’inadempimento – sanzioni conservative ed espulsive Il trasferimento d’azienda / la crisi dell’azienda Il lavoro alle dipendenze della PA Il contratto di apprendistato Contratto a termine Contratto part-time Lavoro occasionale Lavoro in somministrazione
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Testi consigliati Per la preparazione dell'esame si consiglia uno dei testi riportati nella pagina web dell’insegnamento. Nell'ultima edizione disponibile: prestate attenzione all’anno di edizione.
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Consigli Leggere la norma! Costituzione e Codice civile
Studiare sui testi avendo a portata di mano le norme. Usare le diapositive e gli appunti solo come ausilio alla lettura dei testi Nello studio la domanda chiave è sempre “perché?”
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Modalità esame Test e Colloquio orale Preappello di dicembre: riservato ai frequentanti. Da definire in seguito con i frequentanti
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Orario da Martedì 16 ottobre
Martedì h.9-11 Mercoledì h.9-11 Giovedì h.9-12 (con pausa) [pari a 8 h/settimana] (Pausa dal 1 al 13 nov.) - Interventi di operatori del settore
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Perché esiste il diritto del lavoro?
“La prospettiva in cui gli economisti… considerano abitualmente la posizione del lavoratore è molto limitata e quindi è falsa Si parla di lavoro come se si trattasse di un’entità indipendente, che si può scindere dalla persona del lavoratore. Esso viene trattato come merce, come grano o cotone, mentre la componente umana ed i sentimenti umani vengono quasi completamente ignorati. Se sviluppiamo ulteriormente le nostre astrazioni troveremo, senza dubbio, somiglianze tra il contratto concluso tra il datore di lavoro ed il lavoratore e la vendita di una merce. Tuttavia, prestare attenzione esclusivamente o prevalentemente a queste analogie significherà perdere di vista gli elementi realmente caratteristici e profondi del rapporto intercorrente tra padrone e lavoratore; un rapporto al quale sono inscindibilmente connessi profili etici…” J.K. Ingram, Address on work and workman, 1880, da Roccella, Manuale di diritto del lavoro, Torino, Giappichelli
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Bread and Roses Bread and Roses è un slogan che risale allo sciopero delle operaie del settore tessile, tenutosi a Lawrence (USA) nel Successivamente fu ripreso più volte nelle lotte dei lavoratori. Con questo slogan i lavoratori non chiedevano solo condizioni di lavoro migliori (il pane) ma anche condizioni di vita dignitose (le rose).
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Il lavoro non è una merce
La Conferenza riafferma i principi fondamentali sui quali l’Organizzazione è basata, e cioè che : (a) il lavoro non è una merce ; (b) le libertà di espressione e di associazione sono condizioni essenziali del progresso sociale ; (c) la povertà, ovunque esista, è pericolosa per la prosperità di tutti; (d) la lotta contro il bisogno dev’essere continuata in ogni paese con instancabile vigore ed accompagnata da continui e concertati contatti internazionali nei quali i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, in condizioni di parità con i rappresentanti governativi, discutano liberamente e prendano decisioni di carattere democratico nell’intento di promuovere il bene comune. Convenzione di Filadelfia, OIL, 1944.
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Principio Il lavoratore è tutelato in quanto contraente debole
Le tutele sono di diverso livello Normativa Contrattuale Sociale
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Le tappe storiche dell’evoluzione del diritto del lavoro
Legislazione sociale – Periodo liberale - Probiviri Incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato – periodo corporativo Costituzionalizzazione del diritto del lavoro Il boom economico e l’attuazione dei diritti costituzionali Il diritto del lavoro della crisi e la legislazione del lavoro contrattata Dal modello Fordista al modello Toyota: l’imperativo categorico della flessibilizzazione La globalizzazione e l’industria 4.0
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Codice 1865 Art. 1627: “vi sono tre principali specie di locazione di opere e d’industria: 1° quella per cui le persone obbligano la propria opera all’altrui servizio; 2° quella de’ vetturini si per terra come per acqua, che si incaricano del trasporto delle persone o delle cose; 3° quella degli imprenditori di opere ad appalto o cottimo” Art. 1628: “nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo o per una determinata impresa”
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Padrone e operaio erano sullo stesso piano, in relazione all’acquisizione del bene ‘lavoro’
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Questione sociale e legislazione sociale
Leghe di resistenza dei lavoratori Sciopero Sindacati = LEGISLAZIONE SOCIALE Legislazione minima per tutti i lavoratori e protezione delle fasce deboli (donne e minori)
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Legislazione sociale – Periodo liberale - Probiviri
1861 Regno d’Italia – Epoca Giolittiana L. 3657/1886 e 242/1902 Donne e fanciulli L. 80/1898 Infortuni sul lavoro L. 489/1907 Riposo settimanale e festivo L.818/1907 Donne e fanciulli D.l. 2214/1919 Disoccupazione
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Il referente di questa normativa è l’operaio degli opifici industriali
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Questa normativa non è idonea a risolvere i conflitti, dunque:
Concordati di tariffa (embrione c.coll.), usi industriali Collegi dei probiviri: magistratura arbitrale che decide secondo equità, un’equità creativa di diritto (primo statuto lavoro dipendente-vocazione extra-legislativa dir lav)
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Periodo corporativo R.d.l. n. 692/1923 orario lavoro (8 ore)
Rdl 1825/1924 impiego privato (niente operai; modello per c.c. 1942) L.563/1926 fine della libertà sindacale e dell’autonomia collettiva-sindacato unico fascista (no pluralismo)-contratti collettivi erga omnes =corporativismo autoritario; Carta Lavoro 1927 R.d. n. 1033/1933 Inail e n. 1827/1935 Inps L. n. 370/1934 riposo domenicale e settimanale L. n. 112/1935 Istituzione libretto lavoro Codice civile 1942
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Codice Civile 1942 Libro V Incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato (funzionalizzazione nel fascismo dell’autonomia privata all’interesse superiore della produzione nazionale)
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Costituzionalizzazione del diritto del lavoro
25 luglio 1943 caduta del fascismo 1944 abrogazione della legislazione corporativa 1945 Aprile: Liberazione 1946 assemblea costituente 1 gennaio 1948 entrata in vigore della Costituzione della Repubblica
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La Costituzione
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Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
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Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
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Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
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Art. 36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. Art. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
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Art. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.
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Art. 39 L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Art. 40 Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Art. 41 L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
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L’attuazione della Costituzione
Ridimensionamento disciplina codicistica Integrazione della disciplina codicistica Tutela della dignità sociale del lavoratore: Statuto dei lavoratori (effettività della Costituzione nei luoghi di lavoro)
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Il diritto del lavoro della crisi Seconda metà Anni Settanta, Anni Ottanta e Novanta
Esigenza di difesa dei livelli di occupazione, ammortizzatori sociali; legge su occupazione giovanile (l.n. 285/1977) Politica dei redditi (concertazione tra imprenditori e sindacati, legata a una politica di accrescimento dei salari sulla base dell’aumento della produzione e degli utili d’impresa; abolizione meccanismi automatici di rivalutazione retribuzione). Garantismo flessibile; derogabilità in peius della legge; legge come tetto massimo; divieto a c.coll.di trattamenti in melius Concertazione tra pubblici poteri e parti sociali e legislazione contrattata
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Le politiche neo-liberiste del nuovo secolo
Liberalizzazione del mercato del lavoro (deregolazione pura degli obblighi imprese e deregolazione contrattata con c.coll. (Pacchetto Treu l. n. 196/1997)) Flessibilizzazione tutele Rivalutazione autonomia individuale Riforma del mercato del lavoro d.lg.vo. 276/2003 Riforma Fornero l.n. 92/2012 Jobs Act Renzi (l.n. 183/2014) d.lg.vi 2015 Decreto “dignità” 2018
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La riforma del 2003 “La risposta del legislatore del d.lg.vo n. 276 del 2003 è stata quella della “flessibilizzazione” delle tutele, là dove flessibilizzazione ha coinciso con una riduzione delle soglie dell’inderogabilità in relazione a elementi fondamentali del contenuto contrattuale economico e normativo e con una differenziazione dei trattamenti, la cui compatibilità con il principio di eguaglianza è tutta da verificare. Ma il legislatore è andato anche oltre, come è stato lucidamente sottolineato: in nome dell’ “inclusione sociale”, da una parte, i modelli contrattuali sono stati differenziati in base a fattori di ordine personale, a dispetto del principio di non discriminazione, dall’altra, sono stati introdotti trattamenti differenziati e peggiorativi nell’ambito dei rapporti non standard per i lavoratori che sono ritenuti in qualche modo svantaggiati. La linea di politica del diritto perseguita è inquietante: “ La strada per lo sviluppo dell’occupazione ... non è quella di una semplice e brutale liberalizzazione del mercato e dei rapporti di lavoro, che sarebbe, come tale, facilmente criticabile e controvertibile in un futuro più o meno prossimo. E’ invece quella di una malintesa valorizzazione delle differenze, che si traducono in giustificazioni delle differenze di trattamento””.
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RIFORMA FORNERO
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Tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo
Un passaggio significativo del disegno di riforma Fornero era l’intervento realizzato sulla disciplina dei licenziamenti individuali, per quanto concerne, in particolare, il regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi = riduzione area tutela reale.
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Introduzione contratto a-causale
Contratto a termine Introduzione contratto a-causale
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Altri interventi Riforma ammortizzatori sociali
Assicurazione sociale per l’Impiego (ASpI), a carattere universale Tutele in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, fondi di solidarietà) Strumenti di gestione degli esuberi strutturali
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Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco
Indennità di paternità obbligatoria di 3 gg Delega al Governo per la riforma dei servizi attivi per l’impiego
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Renzi Jobs Act
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L n. 183 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
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Legge 183/2014 Decreti legislativi: 22/2015 Naspi
23/2015 Contratto a tutele crescenti 80/2015 Conciliazione tempi vita e lavoro 81/2015 Tipologie contrattuali e Mansioni 151/2015 Semplificazioni e art 4 SL 148/2015 Ammortizzatori sociali 150/2015 Servizi per l’impiego 149/2015 Ispezioni del lavoro 147/2017 Misura unica contrasto povertà
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D.lg.vo 23/2015 Contratto a tutele crescenti
Si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto (dal 7 Marzo 2015), per i quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti). Per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per tutti i lavoratori. Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata l’insussistenza del fatto materiale contestato. Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i licenziamenti ingiustificati, viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all'anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice. Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.
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Testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni - D.lg.vo n. 81/2015 Contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.). A partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.
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Vengono superati: i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ed il job sharing.
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Mansioni In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro). Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.
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D.lg.vo n. 151/2015 revisione della disciplina dei controlli a distanza del lavoratore, con un intervento sull’art. 4 dello Statuto dei lavoratori per adeguare la disciplina all’evoluzione tecnologica, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy; possibilità per i lavoratori di cedere, a titolo gratuito, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e categoria, i riposi e le ferie maturati, con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge, al fine di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori; l’introduzione di modalità semplificate per effettuare le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito istituzionale. Nessun’altra forma di effettuazione di dimissioni sarà più valida: in questo modo si assesta un colpo decisivo alla pratica delle dimissioni in bianco che ha finora colpito, in particolare, le donne lavoratrici.
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D.L. 87/2018 conv. in L. 96/2018“Decreto Dignità”
Contratto a termine (inserimento causali, limite più breve per rinnovo) Somministrazione (stessi presupposti applicativi del contratto a termine) Licenziamento illegittimo (aumento indennità) Incentivo occupazione giovanile
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