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LE SPESE DI RAPPRESENTANZA
D.M. 19/11/08 di rettifica all’art. 108 c. 2 DPR 22/12/86 n. 917
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DEFINIZIONE DEI CRITERI
INERENZA CONGRUITÀ INDIVIDUAZIONE DI CATEGORIE DI SPESE DA ESCLUDERE DAL NOVERO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E QUINDI INTEGRALMENTE DEDUCIBILI.
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(ART. 108 c. 2 TUIR) “Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità”.
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REQUISITO DI INERENZA Le spese di rappresentanza sono inerenti se:
sostenute con finalità promozionali o di pubbliche relazioni il loro sostenimento risponde a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente benefici economici per l’impresa o è coerente con gli usi e le pratiche commerciali del settore in cui l’impresa si trova ad operare e competere.
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REQUISITO DI CONGRUITÀ
Previsione di limiti ben definiti per le somme deducibili: 1,3% dei ricavi e dei proventi fino a € 10 milioni; 0,5% dei ricavi e dei proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino ad € 50 milioni; 0,1% dei ricavi e dei proventi per la parte eccedente € 50 milioni. N.B. Si deve far riferimento ai soli ricavi e proventi dell’attività caratteristica.
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Esempio Si consideri l’ipotesi di un’impresa che nell’anno d’imposta 2008 abbia conseguito ricavi ed altri proventi della gestione caratteristica per euro ed abbia sostenuto spese di rappresentanza per euro Il limite di congruità sarà pari ad euro , così determinato:
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Ricavi e altri proventi della gestione caratteristica
Percentuale di deducibilità Spese di rappresentanza deducibili (plafond) Primo scaglione (fino a euro ) 1,3% Secondo scaglione (da euro a euro ) 0,5% Terzo scaglione (da euro ) 0,1% 20.000 Totale
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Quindi L’impresa in questione, nell’anno d’imposta 2008, potrà dedurre spese di rappresentanza per un ammontare massimo pari ad euro , mentre l’eccedenza, pari ad euro ( – ), dovrà essere ripresa a tassazione.
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Tuttavia Nella diversa ipotesi in cui la medesima impresa, invece, abbia sostenuto nel 2008 spese di di rappresentanza per un ammontare inferiore al predetto limite di congruità (ad esempio per euro ), potrà dedurre integralmente le spese sostenute. Ovviamente, la quota del plafond di deducibilità non utilizzata nel periodo d’imposta, pari nella fattispecie ad euro ( – ), non potrà essere utilizzata per incrementare i limiti di congruità dei periodi d’imposta successivi.
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Spese di rappresentanza
Sostenute da imprese Di nuova costituzione Trattamento speciale per le spese di rappresentanza sostenute negli esercizi che precedono quello di conseguimento dei primi ricavi sono deducibili negli esercizi successivi (in particolare in quello di conseguimento dei primi ricavi e in quello successivo)
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Costituiscono spese di rappresentanza:
- le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa; - le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati: in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa; in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa; - ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza.
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Non sono considerate spese di rappresentanza
(e pertanto non sono soggette al limite di congruità): - le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa; - per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili.
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Non sono soggette altresì ai predetti limiti:
le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa. Tali spese: sono pienamente deducibili senza i limiti previsti per le spese di rappresentanza; devono essere supportate dalla documentazione relativa al sostenimento delle stesse da cui risulti la generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.
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TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IRAP
Data la sostanziale corrispondenza tra imponibile Irap e risultanze del conto economico civilistico, le società di capitali, una volta individuate le voci contabili rilevanti, dovranno assumere gli importi senza apportare rettifiche per effetto delle regole del TUIR. Per le spese di rappresentanza accolte in componenti di costo dell’area ordinaria (voci B6, B7 e B14 del Conto Economico civilistico), l’importo deducibile sarà quello iscritto in bilancio, anche se una parte supera il plafond sui ricavi divenendo indeducibile ai fini IRES. N.B. Anche ai fini IRAP, le società avranno comunque diritto a dedurre le quote di un quinto riportate da esercizi precedenti il 2008.
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TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IRAP
(SEGUE) I criteri fiscali di deduzione delle spese di rappresentanza mantengono, invece, efficacia per il calcolo dell’Irap dovuta da imprese individuali e società di persone che non hanno esercitato l’opzione per la tassazione in base ai bilanci. Tali contribuenti potranno, pertanto, dedurre dall’imponibile le spese di rappresentanza solo fino al tetto individuato ai fini dell’IRPEF.
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TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IVA
Le spese di rappresentanza subiscono la totale indetraibilità dell’Iva.
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DISCIPLINA DEGLI OMAGGI
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DETRAIBILITÀ DELL’IVA
L’Iva sugli omaggi è interamente detraibile se il valore unitario degli omaggi stessi non è superiore a 25,82 €. N.B. Non è comunque detraibile l’Iva per l’acquisto di beni da regalare ai dipendenti.
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Precisazione… Generalmente gli omaggi aziendali hanno ad oggetto beni acquistati per tale specifica destinazione, diversi da quelli ordinariamente prodotti o commercializzati dall’impresa. Tuttavia può accadere che l’omaggio sia costituito da un bene rientrante nell’attività propria dell’impresa. (es. titolare di un’enoteca che acquista vini da regalare ai clienti). Secondo la dottrina, se il contribuente, al momento dell’acquisto del bene, fosse in grado di prevederne una destinazione diversa da quella ordinaria e tale da comportare l’indetraibilità dell’Iva, potrebbe astenersi dall’esercitare la detrazione, mentre la successiva cessione gratuita del bene sarebbe esclusa dalla sfera impositiva ai sensi dell’art. 2. co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972 (costituiscono cessioni di beni “le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a euro 25,82 e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta…”)
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Quindi sui piccoli omaggi (di valore unitario inferiore o pari a euro 25,82) si viene a realizzare una detassazione completa, limitatamente però a quei beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, poiché diversamente la cessione gratuita diviene imponibile indipendentemente dal costo unitario. Contrariamente alla legislazione italiana, la Direttiva 2006/112/CE consente di detassare completamente anche i piccoli omaggi di beni oggetto dell’attività propria dell’impresa.
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DEDUCIBILITÀ DEL COSTO Gli omaggi sono interamente deducibili
se riferiti a beni il cui valore unitario non supera 50,00 €. N.B. Le spese relative a tali beni non concorrono alla quantificazione dell’importo massimo deducibile delle spese di rappresentanza. Per i professionisti la deducibilità delle spese per omaggi è prevista nel limite dell’1% dei compensi.
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Requisiti per l’integrale deducibilitÀ
Valore unitario non superiore a 50,00 € Gratuità Inerenza Ragionevolezza
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REQUISITO DI gratuitÀ GRATUITÀ = mancanza di corrispettivo o di specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e dei servizi erogati.
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REQUISITO DI INERENZA Il requisito dell’inerenza deve essere valutato in funzione della destinazione delle spese di rappresentanza. Sono INERENTI quelle spese che perseguono finalità promozionali e di pubbliche relazioni.
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REQUISITO DI ragionevolezza
Anche tale requisito deve essere valutato in funzione della destinazione delle spese di rappresentanza. Sono RAGIONEVOLI quelle spese il cui sostenimento persegue l’obiettivo di generare benefici economici per l’impresa, ovvero sia valutata la coerenza di tali spese rispetto alle pratiche commerciali vigenti nel settore di appartenenza.
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TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IRAP
Gli omaggi e gli articoli promozionali sono inclusi negli “oneri diversi di gestione” alla voce B 14) del Conto Economico civilistico. Quindi, tali importi vengono dedotti dalla base imponibile Irap.
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