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La riforma del diritto penale societario
legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 decreto legislativo 14 aprile 2002, n. 61, entrato in vigore il 16 Aprile 2002 e successive modificazioni in relazione alla L. 262/2005 e L.62/2005 (c.d. market abuse). Schema di disegno di legge del 30/10/2007 approvato dal CDM recante “Modifiche alle disposizioni penali in materia di società e consorzi”. Il Disegno di legge si è fermato all’esame della Camera.
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Prima della riforma In precedenza, il diritto penale societario era costituito da un insieme di fattispecie ex artt c.c. Il sistema era stato però successivamente complicato da una serie di leggi speciali Pertanto era necessaria un’opera di riforma volta a razionalizzare la disciplina penale societaria
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Alcuni caratteri generali del provvedimento di riforma
E’ stato completamente modificato il Titolo XI del Libro V del Codice Civile (artt c.c.) Si è cercato di evitare l’intervento penalistico (principio di sussidiarietà) laddove sia ritenuta sufficiente l’applicazione di sanzioni amministrative e di rimedi civilistici Introduzione della responsabilità amministrativa delle società per fatti derivanti da reato, di cui alla L. 231\2001 e successive modificazioni di cui alla L. 123\2007 Introduzione della figura dell’amministratore di fatto, ex art c.c.
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Società soggette alla nuova disciplina:
Commerciali Semplici Irregolari di persone Consorzi
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Le false comunicazioni sociali
Art. 2621 Art. 2622 Superamento del modello costituito dal “pericolo presunto” Nuove fattispecie penali distinte in: reati di condotta, reati di danno, reati di condotta che prevedono quale circostanza aggravante il fatto che la condotta illecita posta in essere, abbia altresì causato un danno
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Soggetti attivi: Direttori Generali
Amministratori Direttori Generali Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (L.262\2005) Sindaci Liquidatori Amministratori “di fatto” (art c.c.)
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Art. 2639 c.c. Estensione delle qualifiche soggettive
Soggetti “di fatto” . Soggetti tenuti a svolgere la stessa funzione diversamente qualificata, e soggetto che esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione Soggetti legalmente incaricati dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza
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il bene giuridico tutelato
Art c.c. PATRIMONIO SOCIALE (interessi dei soci e dei creditori – tutela di interessi patrimoniali) Art c.c. : TRASPARENZA SOCIETARIA Interesse di natura pubblicistica Fiducia riposta da parte dei destinatari nella veridicità dei bilanci o delle comunicazioni delle imprese
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il fatto tipico - La condotta punibile
L’IPOTESI COMMISSIVA quando si espongono “fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni”. L’IPOTESI OMISSIVA, quando si omettono “informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge”
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i fatti materiali L’ipotesi commissiva è costituita dall’esporre “fatti suscettibili di una valutazione ponderale non rispondenti al vero” e non anche ogni altra valutazione soggettiva circa la vita sociale; Il fatto è qui inteso quale espressione di una realtà che interessa la società in quanto in diretto rapporto con la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della stessa.
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i fatti materiali Il soggetto attivo potrà essere chiamato a rispondere dei reati in esame quando le valutazioni false (non rispondenti al vero) comportino un travisamento dei fatti, riguardanti ad esempio: un pagamento; una riscossione di un credito; un acquisto o vendita; altro.
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i veicoli di trasmissione della condotta tipica
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L’oggetto del reato Le norme elencano specificamente i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali imposte dalla legge richiamando sia il Codice Civile che le leggi speciali: bilancio ordinario: inteso come il complesso dello Stato Patrimoniale, conto economico e nota integrativa oltre al rendiconto per le società di persone; bilancio straordinario: quando il Codice Civile ne impone l’adozione o in determinati casi quali ad esempio la diminuzione per perdite (art c.c.), trasformazione e fusione della società (art e 2502 c.c.), messa in stato di liquidazione (art c.c.); relazione sulla gestione: (art c.c.) e relazione dei sindaci (art c.c.), oltre a quelle che devono accompagnare i bilanci straordinari; altre comunicazioni: imposte dal cod. civ. come quelle semestrali, quelle che si riferiscono a fusioni, scissioni, liquidazione della società e quelle previste da leggi speciali. Diretto rapporto dell’informazione con la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società
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attitudine ingannatoria
ELEMENTO OGGETTIVO attitudine ingannatoria ELEMENTO SOGGETTIVO Dolo intenzionale, o rafforzato nella “intenzione di ingannare i soci o il pubblico” Dolo specifico, nel “fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto”
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L’evento del danno art c.c. danno alla società (L. 262\2005), ai soci o ai creditori danno patrimoniale nesso causale tra la condotta tipica e il danno circostanza aggravante: grave nocumento ai risparmiatori
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Falso quantitativo le soglie di rilevanza penale
formula generale: criterio della “non sensibilità” variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% variazione del patrimonio netto non superiore all’1% valutazioni estimative ragionevoli, che si mantengono entro il limite del 10% da quella corretta.
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Circa il limite percentuale, infatti, si legge nelle norme in parola che “la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta” Si ritiene che i due parametri (del 5% del risultato economico di esercizio e dell’1% del patrimonio netto) siano alternativi ai fini della esclusione della punibilità nel senso che sarebbe sufficiente lo sforamento di un solo valore percentuale per giustificare la punizione Quanto, invece, al criterio della “non sensibilità”, la punibilità è esclusa “se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene”
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Variazione del risultato economico d’esercizio (esempio n. 1)
Risultato prima delle imposte 1000 Scostamento pari al 5% del risultato 50 Soglia di punibilità per valori Inferiori o maggiori <950 o >1050 Soglia di non punibilità per valori compresi nell’intervallo >950 - <1050 Variazione superiore al 5% Variazione inferiore al 5%
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Variazione del patrimonio netto (esempio n. 2)
800 Scostamento pari al 1% del risultato 8 Soglia di punibilità per valori Inferiori o maggiori <792 o >808 Soglia di non punibilità per valori compresi nell’intervallo >792 - <808 Variazione superiore all’1% Variazione inferiore all’1%
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Variazione della singola voce (esempio n. 3)
Valutazione nello S/P di Crediti 600 Scostamento pari al 10% del risultato 60 Soglia di punibilità per valori Inferiori o maggiori <540 o >660 Soglia di non punibilità per valori compresi nell’intervallo >540 - <660 Variazione superiore al 10% Variazione Inferiore Al 10%
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Variazione della singola voce (esempio n. 4)
Valutazione nello C/E di Costi 400 Scostamento pari al 10% del risultato 40 Soglia di punibilità per valori Inferiori o maggiori <360 o >440 Soglia di non punibilità per valori compresi nell’intervallo >360 - <440 Variazione superiore al 10% Variazione inferiore al 10%
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Art c.c. Reclusione da sei mesi a tre anni e procedibilità a querela della persona offesa nel caso di società non quotata Reclusione da uno a quattro anni e procedibilità d’ufficio se si tratta di società quotata Art c.c. Arresto fino a due anni
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Illecito amministrativo
art. 2621, quinto comma e 2622, nono comma. L. 262\2005 mancato superamento delle soglie di punibilità sanzione amministrativa: pecuniaria e interdittiva irrogazione della sanzione amministrativa da dieci a cento quote ed interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
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Titolo VI del R.d. 16 Marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)
Disposizioni penali artt. 216 – 241 L.F. Modificazione della bancarotta c.d. “da reato societario” con la riformulazione dell’art.223, 2°co, n.1, r.d. n.267/1942, ad opera dell’art.4 d.lg.n.61/2002
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L. 262\2005,che ha abrogato l’art. 2623 c.c. art. 173 bis t.u.f.
Il falso in prospetto L. 262\2005,che ha abrogato l’art c.c. art. 173 bis t.u.f.
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Il bene giuridico tutelato
PATRIMONIO DEGLI INVESTITORI
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Soggetti attivi del reato
In seguito alla riforma, potranno commettere il reato in parola soltanto i soggetti la cui attività sia ordinata e prevista proprio dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
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L’elemento oggettivo CONDOTTA ATTIVA
comunicazione di false notizie o informazioni CONDOTTA OMISSIVA occultamento di dati o notizie
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L’elemento soggettivo
dolo specifico, che consiste nello “scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto” dolo intenzionale, in quanto la norma richiede anche “l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto”
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Sanzioni Reclusione da uno a cinque anni (L. 262/2005)
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La falsità nell’attività di revisione contabile
Art c.c. Art. 174 bis t.u.f., introdotto con L. 262\2005. Il legislatore ha voluto punire con la medesima previsione dell’art c.c. anche i responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico
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Bene giuridico tutelato
INTERESSE PATRIMONIALE DEI DESTINATARI
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Soggetti attivi Amministratori
Soci responsabili della revisione contabile
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Asserzione di fatti non rispondenti alla realtà di bilancio
L’elemento oggettivo CONDOTTA ATTIVA Asserzione di fatti non rispondenti alla realtà di bilancio CONDOTTA OMISSIVA Occultamento di informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
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documenti di giudizio su bilancio di esercizio e bilancio consolidato
Oggetto della falsità RELAZIONI documenti di giudizio su bilancio di esercizio e bilancio consolidato ALTRE COMUNICAZIONI comunicazioni afferenti la sfera patrimoniale, economica e finanziaria della società
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L’elemento soggettivo
consapevolezza della falsità contenuta nella comunicazione (dolo generico) intenzione di ingannare i destinatari delle relazioni o delle comunicazioni (dolo intenzionale) Perseguimento di una specifica finalità di ingiusto profitto per sé o per altri (dolo specifico). [questo elemento manca nel caso dell’art. 174 bis t.u.f.]
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Sanzioni I responsabili della revisione sono puniti con l’arresto fino ad un anno se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale. Se, invece, la condotta ha cagionato il danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, allora la pena è della reclusione da uno a quattro anni
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L’impedito controllo ex art. 2625 c.c.
BENE GIURIDICO TUTELATO COMMA COMMA 2 regolare esercizio del patrimonio dei controllo o della Soci revisione
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CONDOTTA ANTIGIURIDICA
SOGGETTI ATTIVI Unico soggetto attivo è l’amministratore e, in forza dell’art c.c., anche l’amministratore di fatto CONDOTTA ANTIGIURIDICA Occultamento di documenti o realizzazione di artifizi
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ILLECITO AMMINISTRATIVO
DELITTO 2° comma si consuma con il verificarsi dell’evento, cioè il danno ai soci Il pregiudizio subito dai soci deve intendersi di natura patrimoniale Reclusione fino ad un anno e procedibilità a querela della persona offesa ILLECITO AMMINISTRATIVO 1° comma Si consuma, invece, soltanto con la realizzazione dell’impedito controllo Sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro
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Le operazioni in danno dei creditori ex art. 2629 c.c.
BENE GIURIDICO TUTELATO integrità del capitale sociale
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Soggetti attivi Sindaci o altri organi di controllo (ex art. 40, comma 2, c.p.) Amministratore (fattispecie monosoggettiva) Altri soggetti, principalmente Soci (concorso ex art. 110 c.p.)
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Condotta illecita Si ha una condotta illecita attraverso il compimento di operazioni: di riduzione del capitale sociale di fusione di scissione non rispettando la normativa a tutela dei creditori
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L’elemento soggettivo
Dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere una riduzione del capitale, una fusione o una scissione con la consapevolezza di non adempiere le prescrizioni contenute nelle disposizioni di diritto societario a tutela dei creditori. Occorre inoltre la rappresentazione dell’evento di danno
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L’evento Il reato si consuma con il verificarsi di un danno patrimoniale in capo ai creditori. Tale danno deve essere in rapporto di causalità con la condotta tipica Il 2° comma prevede una causa estintiva del reato, che opera quando viene risarcito il danno ai creditori prima del giudizio Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
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Omessa comunicazione del conflitto di interessi
Art bis L’intento del legislatore è stato quello di migliorare una previgente disciplina di tutela di risparmio e di investimenti, dimostratasi non adeguata Il comma 2 dell’art. 31 della legge 262\2005 estende agli enti la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231\2001 anche per tale delitto
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LA TRASPARENZA E IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI.
Il bene tutelato LA TRASPARENZA E IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI. tuttavia tale interesse assume rilevanza quando la sua lesione comporti un danno patrimoniale sociale
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Soggetti attivi L’amministratore o il componente del consiglio di gestione Una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione Europea Una società emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico Banche, gruppi bancari e intermediari finanziari Le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio, le SICAV nonché gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 T.U. bancario e le banche autorizzati all’esercizio dei servizi di investimento Le assicurazioni private e di interesse collettivo
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La condotta illecita Se si tratta di amministratori privi di delega l’obbligo è meramente informativo Se gli amministratori sono delegati, allora vi è non solo l’obbligo di informazione ma anche di astensione dal compimento dell’operazione
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L’elemento soggettivo
Dolo generico che consiste nella consapevolezza della presenza di un interesse e nella volontà di violare l’obbligo di comunicazione che ne deriva e, quindi, di cagionare il danno patrimoniale alla società o a terzi
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Sanzioni Reclusione da uno a tre anni
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L’illecita influenza sull’assemblea ex art. 2636 c.c.
BENE GIURIDICO TUTELATO in generale: in particolare: corretto funzionamento il rispetto del degli organi sociali “principio maggioritario”
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Illecita influenza sull’assemblea
ATTI SIMULATI ATTI FRAUDOLENTI
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Elemento soggettivo Dolo generico che consiste nella consapevolezza di utilizzare atti simulati o fraudolenti, uniti alla coscienza e volontà di determinare la maggioranza assembleare Dolo specifico che è rappresentato dalla finalità di procurare a sé o altri un ingiusto profitto
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Sanzioni Reclusione da sei mesi a tre anni
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L’infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c. BENE GIURIDICO TUTELATO
CONFLITTO INTERNO Tutela del patrimonio sociale (Amministratore-Società) CONFLITTO ESTERNO Beni eventualmente posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (Società-Clientela)
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Soggetti attivi Amministratori Direttori generali Liquidatori
NO Sindaci
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L’evento materiale del reato
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L’elemento soggettivo
Dolo generico, nella consapevolezza di agire in una situazione di conflitto di interessi Dolo specifico, nella finalità di procurare a sé o altri un ingiusto profitto o altro vantaggio Dolo intenzionale, nella prospettazione e consapevole accettazione di poter causare un danno alla società
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Sanzioni Reclusione da sei mesi a tre anni
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Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità ex art. 2635 c.c.
BENE GIURIDICO TUTELATO Patrimonio sociale
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Responsabili della revisione
Soggetti attivi SOGGETTO CORRUTTORE “Chiunque”; non è necessario rivestire alcuna qualifica SOGGETTI CORROTTI Deve necessariamente trattarsi di soggetti qualificati, i quali abbiano la possibilità di operare all’interno della società: Amministratori Direttori generali Sindaci Liquidatori Responsabili della revisione
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La Condotta CONDOTTA COMMISSIVA O OMISSIVA: VIOLAZIONE OBBLIGHI
INERENTI ALL’UFFICIO DAZIONE O PROMESSA DI UTILITA’ SANZIONE PER IL CORRUTTORE SANZIONE ANCHE PER IL CORROTTO
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Sanzioni Reclusione sino a tre anni
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (L. 262/2005)
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Aggiotaggio ex art c.c. A seguito della riforma del 2002, la norma accorpava in un’unica fattispecie le diverse figure di aggiotaggio disciplinate al di fuori del codice penale, ovvero: L’aggiotaggio societario ex art c.c. L’aggiotaggio bancario ex art. 138 t.u.l. bancario L’aggiotaggio finanziario ex art. 181 t.u.f. Successivamente, la L. 62\2005 ha modificato il testo dell’art c.c., riferendosi ai soli strumenti finanziari “non quotati”, reintroducendo dunque, all’interno del t.u.f. (art. 185), la disciplina della “manipolazione del mercato”.
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Regolarità del mercato ed economia pubblica
INTERESSE TUTELATO Regolarità del mercato ed economia pubblica Tutela da forme di turbativa del meccanismo di formazione dei prezzi Affidamento nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari
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Le condotte antigiuridiche
NOTIZIE Informazioni su fatti storici FALSE Difformi dal vero DIFFUSIONE Comunicazione con più persone OPERAZIONI SIMULATE Assolutamente relative PUBBLICIZZAZIONE Secondo le regole di mercato ALTRI ARTIFICI Connotazione ingannatoria o fraudolenta, desumibile dalla realizzazione o dalla loro natura
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Sanzioni Reclusione da uno a cinque anni
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ILLECITI AMMINISTRATIVI
art c.c. art c.c.
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L’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi ex art 2630 c
L’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi ex art 2630 c.c. BENE GIURIDICO TUTELATO Buon andamento e trasparenza di società o consorzi e regolare controllo degli organi delegati
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Soggetto attivo CHIUNQUE SIA TENUTO PER LEGGE ALL’ESECUZIONE DI DENUNCE, COMUNICAZIONI O DEPOSITI
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Condotta antigiuridica
COMMA 1 Omissione intempestiva di denuncia, deposito o comunicazione COMMA 2 Omesso deposito del bilancio
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Sanzioni Con l’entrata in vigore della riforma dei reati societari (D.Lgs. N. 61\2002) sono state inasprite le sanzioni connesse al presente reato. Le precedenti sanzioni erano fissate negli importi che andavano da un minimo di lire ad un massimo di 2 milioni di lire. Ora gli importi vanno da un importo minimo di 206,00 euro fino ad un importo massimo di 2.065,00 euro Il nuovo articolo, inoltre, prevede una novità in materia di deposito dei bilanci, prevedendo che “Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo” Dunque, agli amministratori, ai sindaci ed ai liquidatori di società che omettono di eseguire, nei termini prescritti, il deposito del bilancio verrà applicata la sanzione amministrativa negli importi da un minimo di 274,67 euro ad un massimo di 2.753,33 euro
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L’omessa convocazione dell’assemblea ex art. 2631 c. c
L’omessa convocazione dell’assemblea ex art c.c. BENE GIURIDICO TUTELATO Tutela delle minoranze assembleari Diritto all’informazione sull’integrità patrimoniale della società
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Condotta L’art punisce la condotta degli amministratori che, pur avendo in una determinata operazione, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della società, omettano di astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti la operazione stessa È un reato di pericolo Il danno si configura come circostanza aggravante ex art c.c., secondo comma.
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Sanzioni Il D.Lgs. n. 61\2002 ha previsto, nell’art c.c., una nuova sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1032,00 a 6197,00 euro Lo stesso articolo stabilisce anche che “Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci”
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