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PubblicatoTeodora Martino Modificato 5 anni fa
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Scuola di Formazione per la professione di dottore commercialista Norme generali per l’applicazione della Tariffa Professionale dei dottori commercialisti (D.P.R. 10/10/1994 n. 645) Simone Bucaioni – dottore commercialista Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia
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indice La parcella L’opinamento della parcella
La classificazione dei compensi L’onorario preconcordato Il valore della pratica La cumulabilità dei compensi Onorari minimi e massimi Maggiorazioni e riduzioni Incarico non giunto a compimento Termini di pagamento delle parcelle Pluralità di professionisti o di clienti Esercitazione pratica: parcellazione del bilancio d’esercizio
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La parcella La parcella è il documento amministrativo e fiscale mediante il quale il professionista evidenzia e richiede il pagamento dei compensi che gli sono dovuti dal cliente per l’attività svolta. La parcella (od avviso di parcella) è normalmente emessa alla conclusione della pratica (art. 8). Può essere emessa anche anticipatamente nei seguenti casi: a) per la richiesta di uno o più acconti a norma dell’art del C.C. (senza necessità del parere del Consiglio dell’Ordine); b) trimestralmente (alla fine del trimestre) nel caso di prestazioni continuative di lunga durata (art. 9) quali ad esempio: - amministrazione di aziende (art. 27) - assistenza societaria continuativa e generica (art. 42) - consulenza aziendale e continuativa generica (art. 55) - revisioni contabili (art. 32) - impianti di contabilità (art. 33). La parcella può essere contestata entro tre mesi dalla sua emissione. Trascorsi tre mesi dalla sua emissione, decorrono gli interessi legali a favore del professionista (art. 10), salvo il diritto al risarcimento del danno. La parcella opinata, è titolo esecutivo.
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L’opinamento della parcella
La parcella può essere opinata sia nel caso che il Cliente paghi regolarmente sia, al contrario, che contesti il contenuto della parcella. L’opinamento consiste nella verifica della corretta applicazione delle norme indicate nella tariffa professionale. In alcuni casi, soprattutto nell’ipotesi di contestazione (ricorsi in prevenzione), il Consiglio dell’Ordine (e per esso le Commissioni Liquidazioni parcelle, eventualmente nominate dal Consiglio), può entrare anche nel merito della parcella. In tali ipotesi, il Cliente ed il professionista devono essere sentiti personalmente (separatamente o insieme) dall’Ordine (o dalla Commissione). Effettuato l’opinamento, il Consiglio dell’Ordine, sulla fede dell’esposto, opina la nota, riscuotendo i compensi di segreteria. Le norme deontologiche non prevedono più l’obbligo di rispettare un minimo dell’onorario; l’art. 25 infatti precisa che la tariffa professionale e le altre norme in materia di compensi sono garanzia della qualità della prestazione che deve essere comunque mantenuta anche in caso di deroga ai minimi tariffari. L’art. 636 del C.P.C. statuisce che, per il procedimento d’ingiunzione della parcella, delle spese e delle prestazioni di cui all’art. 633 del C.P.C. la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e delle prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il giudice, se non rigetta per insufficiente giustificazione la domanda, deve attenersi al parere dell’associazione professionale nei limiti della somma domandata, salvo correzione degli errori materiali.
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La classificazione dei compensi
Spese generali di studio art.17 TPA Non ne compete il rimborso. Si tratta di una vecchia eredità della precedente tariffa (che permetteva l’aumento dell’onorario in ragione del 10%), in parte sostituito dall’art. 23.
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La classificazione dei compensi
Rimborso di spese di viaggio e soggiorno artt. 18 e 3 c.1 TPA Le spese di viaggio sono determinate in base pari al costo del biglietto di prima classe del mezzo pubblico, ovvero al costo chilometrico ACI. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d’albergo a quattro stelle. Per le spese accessorie è prevista una maggiorazione del 30% sui suddetti costi. I compensi per rimborsi spese e per indennità sono determinati dalla tariffa in misura fissa (art. 3, 1c.).
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La classificazione dei compensi
Indennità artt. 19 e 3 co.1 Sono previsti quattro tipi di indennità: a) per assenza dallo studio della quale sia dimostrata la necessità: a/1) per il D.C. l’onorario è di €. 51,65 per ogni ora o frazione di ora; con un massimo di euro 413,17 per l’intera giornata. a/2) per i collaboratori e sostituti: l’onorario è di euro 18,08 per ogni ora o frazione di ora; con un massimo di euro 139,44 per l’intera giornata. b) per la formazione del fascicolo (euro 51,68); c) per la copia dei documenti (euro 2,58 per ogni facciata).
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La classificazione dei compensi
Onorari Gli onorari rappresentano il compenso spettante al professionista per le prestazioni svolte a favore del Cliente. Gli onorari si distinguono in: Onorari graduali Onorari specifici Onorari preconcordati Onorari a tempo
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La classificazione dei compensi
Onorari graduali Sono determinati con riferimento a singole prestazioni svolte per l’adempimento dell’incarico (art. 20, lett. b); si tratta delle così dette “prestazioni d’ordine”. Gli onorari graduali si differenziano a seconda: che si tratti di prestazioni tributarie (di assistenza e rappresentanza tributaria); in tal caso si applicano gli artt. 47 e 48 della Tariffa; che si tratti di prestazioni non tributarie cioè di prestazioni d’ordine svolte per l’adempimento dell’incarico; in tal caso si applica la tabella 1, prevista all’art. 26.
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La classificazione dei compensi
Onorari graduali Gli onorari graduali si differenziano a seconda: che si tratti di prestazioni tributarie (di assistenza e rappresentanza tributaria); in tal caso si applicano gli artt. 47 e 48 della Tariffa; che si tratti di prestazioni non tributarie cioè di prestazioni d’ordine svolte per l’adempimento dell’incarico; in tal caso si applica la tabella 1, prevista all’art. 26.
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La classificazione dei compensi
Onorari graduali – prestazioni tributarie Gli onorari graduali relativi alle prestazioni tributarie si riassumono nelle seguenti tabelle: a/1) tabella 2 (art. 47, comma 1), determina gli onorari graduali per l’assistenza tributaria ai fini delle dichiarazioni fiscali; a/2) tabella 3 (art. 47, comma 2), determina gli onorari graduali per l’assistenza tributaria in materia di contenzioso fiscale; a/3) tabella 4 (art. 48), determina gli onorari graduali e per la rappresentanza tributaria (presso uffici e commissioni).
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La classificazione dei compensi
Onorari graduali – prestazioni non tributarie Per le altre prestazioni (non tributarie) vige la tabella 1 dell’art. 26. Gli onorari graduali della tabella 1 possono essere cumulati con gli onorari specifici soltanto quando lo prevede il singolo articolo della tariffa professionale (art. 21, comma 1). In caso di cumulabilità gli onorari graduali sono applicati al III scaglione (da euro ,69 a euro ,07). Tali onorari si dividono in: Interventi personali Prestazioni tecniche varie
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La classificazione dei compensi
Onorari graduali – prestazioni non tributarie Interventi personali Sono divisi in quattro categorie dalla lettera a) alla lettera d) ed a loro volta suddivise in cinque scaglioni calcolati in base al valore della pratica. Le prestazioni di cui alla lettera a) sono determinate in base al numero delle chiamate. Le prestazioni di cui alle lettere b) , c) e d) sono determinate in base ad ora o frazione di ora. Per i tempi di trasferimento l’onorario non può essere superiore a 4 ore e viene determinato al minimo.
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La classificazione dei compensi
Onorari graduali – prestazioni non tributarie Prestazioni tecniche varie Sono divise in quattro categorie dalla lett. a) alla lett. d), a loro volta suddivise in cinque scaglioni calcolati in base al valore della pratica. Le prestazioni di cui alla lettera a) sono determinate in base ad ora o frazione di ora. Le altre in base alle singole prestazioni. Gli onorari di cui al punto 1 e 2 sono divisi in cinque scaglioni (in base al valore della pratica).
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La classificazione dei compensi
Onorari graduali – norme comuni Per gli onorari graduali di cui al punto 1) e 2) valgono le seguenti regole comuni: La quantificazione da un minino ad un massimo deve riferirsi: - al valore effettivo della pratica; - ai criteri generali di cui agli artt. 3) e 4) (valore della pratica) e 5) (onorari massimi) Tutti gli onorari graduali massimi possono essere: - raddoppiati se il valore della pratica supera euro ,80 (e non euro ,59) - triplicati se il valore della pratica supera euro ,59.
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La classificazione dei compensi
Onorari specifici Sono determinati negli artt. da 27 a 55 della Tariffa Professionale. Si tratta degli onorari determinati unitariamente in relazione all’esecuzione dell’incarico (art. 20, comma 1)
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La classificazione dei compensi
Onorari preconcordati Tale onorario consiste in un compenso stabilito prima dell’inizio dell’incarico, o durante l’incarico anche sotto forma di ratifica. Tale onorario può essere predeterminato anche in presenza di onorari specifici previsti dalla legge (art. 22, comma 1) . Per la sua determinazione si deve sempre avere riguardo ai criteri dell’art. 3 (natura della prestazione) e si deve tenere conto dei minimi previsti all’art. 7 (art. 22, comma 1). Tale criterio va ora applicato tenendo conto del nuovo art. 25 delle norme deontologiche.
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La classificazione dei compensi
Onorari preconcordati - segue E’ previsto espressamente l’onorario preconcordato per le seguenti prestazioni: amministrazione di aziende (art. 27) arbitrato (art. 39) assistenza societaria continuativa e generica (art. 42) consulenza aziendale continuativa e generica (art. 55 ) Se nelle ipotesi sopra elencate l’onorario non è preconcordato, dovrà essere determinato per analogia (art. 16).
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La classificazione dei compensi
Onorari preconcordati - segue L’onorario preconcordato non è ammesso per le seguenti prestazioni: funzioni di sindaco (art. 37, 9° comma) funzioni di revisore (art. 38, 3° comma). L’onorario preconcordato è consigliabile qualora la Tariffa Professionale preveda compensi ritenuti modesti rispetto il tipo di prestazione qualora la pratica sia di lunga durata e sia opportuno definire il raggiungimento di fasi o di risultati intermedi qualora sia necessario definire le prestazioni svolte in rapporto al mandato ricevuto in casi di novità della materia
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La classificazione dei compensi
Onorari a tempo Gli onorari a tempo possono essere preconcordati in base alle ore o frazioni di ore impiegate dal professionista o dai suoi sostituti (art. 24, 2c.). L’onorario ad ore non può essere inferiore a quello per le indennità di cui alla lettera a) n. 1 e 2 dell’art. 19. Si fa presente che la frazione di ora è equiparata ad un’ora. L’onorario a tempo è previsto nella tariffa per due soli casi di onorario specifico: 1)revisioni contabili (art. 32) 2)impianto e tenuta di contabilità (art. 33, comma 1, in alternativa ad altri criteri). L’onorario a tempo è previsto anche per talune prestazioni retribuite con l’onorario graduale (tabella 1, art. 26).
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Il valore della pratica
Valore della pratica – art.4 Il valore della pratica consiste nel parametro che si deve prendere a riferimento per l’applicazione dell’onorario specifico e/o graduale. Senza tale elemento, la tariffa non può essere applicata. Il valore della pratica non è necessario per gli onorari preconcordati. La determinazione del valore della pratica cambia a seconda che si tratti di: attività non tributaria; attività tributaria.
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Il valore della pratica
Valore della pratica – attività non tributaria Il valore della pratica per l’attività non tributaria è determinato come segue: a) nella maggioranza dei casi prendendo come valore quello previsto negli articoli della tariffa, riguardanti le singole prestazioni specifiche (onorario specifico). b) in base all’art.26, 2 comma. c) nel caso che il valore della pratica non sia determinato o determinabile si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione dell’art.26 TPA
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Il valore della pratica
Valore della pratica – attività tributaria Nell’ipotesi di attività tributaria il valore della pratica è determinato in base agli artt. 47, 3° comma e 48, 2° comma della Tariffa.
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La cumulabilità dei compensi
Cumulabilità tra i rimborsi spese e le indennità – art.2, co.2 Sono sempre cumulabili.
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La cumulabilità dei compensi
Cumulabilità tra i rimborsi spese, le indennità e gli onorari – art.2, co.2 Sono sempre cumulabili salvo non sia prevista un’espressa deroga (art.2, co.2.) (onorario preconcordato; art. 22, co.3)
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La cumulabilità dei compensi
Cumulabilità tra gli onorari graduali (tab.1) con gli onorari specifici (art.21) La cumulabilità è preclusa quando sia espressamente prevista nella categoria dell’onorario specifico. Nel silenzio della norma la cumulabilità è sempre ammessa.
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La cumulabilità dei compensi
Cumulabilità tra gli onorari graduali (tab.1) con gli onorari specifici (art.21) – casi di esclusione In concreto la cumulabilità è esclusa per le seguenti prestazioni: La funzione di sindaco (art. 37) La funzione del revisore di enti pubblici (art. 38) La costituzione di enti (art. 40) La trasformazione, fusione, ecc. (art. 41) L’assistenza societaria (art. 42) I componenti amichevoli (art. 43) L’assistenza a procedure concorsuali (art. 44) La sistemazione tra eredi (art. 50) Le sistemazioni patrimoniali (art. 51) Le sistemazioni tra familiari (art. 52) L’assistenza e rappresentanza tributaria (art. 47e 48).
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La cumulabilità dei compensi
Cumulabilità tra gli onorari graduali (tab.1) con gli onorari specifici (art.21) In caso di cumulo, gli onorari graduali non possono essere superiori a quelli del terzo scaglione (euro ,07); sono però possibili le maggiorazioni contenute in calce alla tabella 1 (art. 26) (raddoppio o triplicazione degli importi).
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Onorari minimi e massimi
Onorari minimi – incarichi con obbligo di preconcordare gli onorari a) per gli incarichi per cui è specificatamente disposto l’obbligo di preconcordare gli onorari (art. 27,39,42 e 55) e gli stessi sono determinati in misura fissa o con parametri diversi dal tempo, gli onorari minimi applicabili sono da individuare negli onorari graduali determinabili ai sensi di quanto disposto dall’art. 26.
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Onorari minimi e massimi
Onorari minimi – incarichi con obbligo di determinare i compensi in base al tempo b) per gli incarichi per cui è specificatamente disposto l’obbligo di determinare i compensi in base al tempo impiegato (art. 32 e primo comma dell’art. 33) o per quelli di cui alla lettera a) dell’art. 19 (€ 51,65 per il dottore commercialista e € 18,08 per il collaboratore o sostituto), si applicano gli onorari ivi previsti.
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Onorari minimi e massimi
Onorari minimi – incarichi con onorari preconcordati a posteriori c) per gli incarichi per cui si sia usufruito della possibilità di preconcordare la misura degli onorari in sostituzione dell’applicazione, a posteriori, delle modalità di determinazione previste dagli articoli tariffari, gli onorari minimi applicabili sono i soli onorari minimi specifici (con esclusione degli eventuali onorari graduali cumulabili) previsti dai singoli articoli del Capo III del Titolo IV della Tariffa, ovvero gli onorari graduali per specifici adempimenti previsti dall’art. 26 del Capo II del Titolo IV della Tariffa.
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Onorari minimi e massimi
Onorari massimi – art.5 L’articolo 5 prevede che, se non espressamente indicato, l’onorario massimo si determina aumentando del 50% l’onorario minimo. Viene implicitamente stabilito che tutti gli onorari sono determinabili tra un minimo ed un massimo, con applicazione dei criteri del secondo comma dell’articolo 3. Non essendo previsto che gli onorari massimi siano inderogabili, si può concludere che possono essere determinati compensi superiori a quelli massimi risultanti dall’applicazione delle norme tariffarie, con il consenso, preventivo o a posteriori, del cliente, in forza della regolamentazione generale fissata dall’art del codice civile: “se non è convenuto dalle parti”.
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Maggiorazioni e riduzioni
Maggiorazioni particolari - art.6, co.1 – pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà Pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà: la maggiorazione prevista dal primo comma dell’articolo 6 ha carattere facoltativo e può essere applicata soltanto in caso di provata, o, meglio, preconcordata, straordinarietà. Il riferimento alle “pratiche...” (anziché alle “prestazioni...”, di cui al secondo comma) deve essere inteso al complesso delle prestazione svolte per l’esecuzione dell’incarico: pertanto è da escludere l’applicazione della maggiorazione in questione agli onorari graduali applicabili in cumulo con gli onorari specifici, essendo i primi riferibili alle singole prestazioni svolte per l’esecuzione della pratica. E’ inoltre da ritenere che essa possa trovare raramente luogo in caso di onorari graduali applicabili in via autonoma, in quanto tali pratiche non sono, in linea di massima, “di eccezionale importanza, complessità e difficoltà”.
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Maggiorazioni e riduzioni
Maggiorazioni particolari - art.6, co.2 – disagio o urgenza Prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza: anche la maggiorazione di cui al secondo comma ha carattere facoltativo, e può essere applicata solo ove ricorrano condizioni di provato/a, o meglio, preconcordato/a, disagio o urgenza. In ogni caso, l’urgenza deve presentare un nesso di causalità con le richieste del cliente o con le obiettive condizioni ed esigenze della pratica, e non derivare da circostanze e situazioni generali o connaturate al tipo di prestazione (ad es. ristrettezza di termini legali). Il riferimento alle “prestazioni...” deve essere inteso alle singole prestazioni svolte per l’adempimento dell’incarico: pertanto è applicabile, laddove ne ricorrano i presupposti obiettivi, anche agli onorari graduali.
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Maggiorazioni e riduzioni
Maggiorazioni particolari - art.6, co.3 Le maggiorazioni previste nell’articolo in rassegna non sono cumulabili tra loro per l’espresso disposto del terzo comma.
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Maggiorazioni e riduzioni
Onorari minimi – riduzioni particolari – art.7 Dottore commercialista che esercita in un comune con abitanti inferiori a : riduzione degli onorari minimi non superiore al 15%. Dottore commercialista iscritto da meno di 5 anni: riduzione degli onorari minimi non superiore al 30%. Le riduzioni previste nei primi due commi sono facoltative e cumulabili tra loro.
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Maggiorazioni e riduzioni
Onorari minimi – riduzioni particolari – art.7 Il terzo comma dispone che i minimi previsti per gli onorari, tenuto conto delle riduzioni ammesse da quanto disposto nei primi due commi, sono inderogabili. E’ fatta salva l’applicazione di onorari inferiori a quelli minimi nel caso di espressa deroga prevista dalla Tariffa o da particolari norme speciali.
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Incarico non giunto a compimento
Incarico non giunto a compimento - art. 13 Per principio generale il diritto la percezione di onorari specifici matura solo con la conclusione della pratica: pertanto, in caso di cessazione, si rendono applicabili soltanto gli onorari graduali di cui all’art. 26 (determinati con riferimento alle singole prestazioni già svolte), oltre alle indennità e ai rimborsi di spese. Non rilevano in alcun modo le ragioni che possono aver portato al mancato compimento dell’incarico salvo l’ipotesi, estremamente vaga e spesso di difficile dimostrazione, del risultato utile per il cliente. Si evidenzia l’opportunità di pre concordare l’onorario anche per specificare le possibilità di cessazione dell’incarico escludendo soprattutto quelle di mero arbitrio del cliente.
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Termini di pagamento delle parcelle
Termini di pagamento delle parcelle - art. 10 L’articolo 10 della attuale Tariffa ha soppresso la possibilità prevista dalla pre vigente Tariffa di automatica rivalutazione monetaria dei compensi non pagati entro tre mesi dalla richiesta. L’attuale articolo 10 esplicita quindi il principio della applicazione di interessi di mora, calcolati secondo il tasso legale tempo per tempo vigente, agli onorari non pagati, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. E’ importante sottolineare che per l’applicabilità degli interessi devono essere trascorsi tre mesi dall’emissione della parcella o, più semplicemente, dell’avviso di parcella e che non sia stata contestata la congruità dei compensi.
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Pluralità di professionisti o di clienti
Pluralità di professionisti - art. 11 Nell’ipotesi della partecipazione alla prestazione di professionisti appartenenti a diversi Albi professionali, ogni professionista opererà secondo la Tariffa prevista dal proprio ordinamento (art. 11, primo comma).
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Pluralità di professionisti o di clienti
Pluralità di professionisti - art. 11 Nell’ipotesi della partecipazione alla prestazione di più dottori commercialisti riuniti in collegio non obbligatorio l’onorario spettante ad ogni partecipante è determinato non direttamente ma come quota del compenso globalmente spettante al collegio. Tale compenso, fermi restando i rimborsi spese e le indennità spettanti a ciascun componente, risulta dal compenso spettante ad un solo dottore commercialista aumentato del 40% per ogni membro del collegio, compreso il primo. La disposizione in esame non si applica al collegio sindacale che ha una propria diversa disciplina, trattandosi di collegio obbligatorio per legge. esso deve essere autorizzato o richiesto dal cliente e deve essere necessario per la corretta e puntuale gestione della pratica.
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Pluralità di professionisti o di clienti
Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi - art. 15 Nell’ipotesi di partecipazione di terzi alla definizione della pratica, per esempio per il necessario ricorso ad un terzo, anche professionista, per stime o per valutazioni tecniche, il dottore commercialista deve applicare una riduzione compresa tra il 10% ed il 30% degli onorari specifici complessivamente applicabili alla pratica (art. 15, primo comma) Nell’ipotesi di mera assistenza al cliente che svolge direttamente la pratica, il dottore commercialista deve applicare una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% degli onorari specifici complessivamente applicabili alla pratica (art. 15, secondo comma). In entrambi i casi previsti dall’articolo 15, competono i rimborsi spese, le indennità e gli onorari graduali.
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Pluralità di professionisti o di clienti
Incarichi connessi di più clienti - art. 12 Nell’ipotesi di incarichi conferiti da più clienti, il dottore commercialista ha facoltà di applicare ad ogni cliente una riduzione fino al 40% degli onorari determinati in via ordinaria in base alla Tariffa (art. 12).
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Esercitazione pratica
La parcellazione del bilancio d’esercizio Le prestazioni per le quali competono gli onorari, per scaglioni successivamente sviluppati, sono previste al primo comma dell’articolo 34 della Tariffa Professionale
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Esercitazione pratica
La parcellazione del bilancio d’esercizio - segue L’art.34 co.1 si applica per la formazione dello stato patrimoniale, del conto economico e dell’eventuale bilancio consolidato, la predisposizione della relazione tecnica illustrativa propedeutica alla formazione della nota integrativa e della eventuale relazione sulla gestione. Per la predisposizione della nota integrativa e della eventuale relazione sulla gestione spettano gli onorari graduali di cui all’articolo 26, senza la limitazione di cui al secondo comma dell’articolo 21, trattandosi di attività non compresa nell’onorario specifico del presente articolo.
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Esercitazione pratica
La parcellazione del bilancio d’esercizio - segue L’onorario per tutte le prestazioni sopra indicate deve essere determinato in percentuale e per scaglioni, su: totale delle attività al lordo delle poste rettificative (esempio fondi di ammortamento di beni strumentali, svalutazione dei crediti), comprendendo nel calcolo anche il valore delle partite di giro ed i conti d’ordine (solo quelli obbligatori indicati nell’articolo 2424, 3° comma c.c.), al netto delle perdite evidenziate per i soggetti che non utilizzano lo schema di bilancio adottato con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 127/91 (IV direttiva CEE).
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Esercitazione pratica
La parcellazione del bilancio d’esercizio - segue L’onorario per tutte le prestazioni sopra indicate deve essere determinato in percentuale e per scaglioni, su: totale dei componenti positivi di reddito lordo formati: dal valore della produzione al netto delle variazioni di rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, e dei lavori in corso su ordinazione iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale; dai proventi finanziari; dalle rivalutazioni; dai proventi straordinari. Viene stabilito un onorario minimo di euro 516,46.
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Esercitazione pratica
La parcellazione del bilancio d’esercizio - segue Per le società, enti o imprese che non svolgono oggettivamente alcuna attività o la cui attività sia limitata all’amministrazione di beni o godimento di patrimoni (società immobiliari o finanziarie di mero godimento o società che hanno affittato la propria azienda), gli onorari devono essere ridotti di una percentuale dal 20% al 50%. Tale riduzione è altresì applicabile nei confronti degli stessi soggetti che, in liquidazione, svolgano solo attività dirette al realizzo del proprio patrimonio. Spettano i rimborsi spese e le indennità previste dagli artt. 18 e 19, la maggiorazione di cui all’articolo 23 e gli onorari di cui all’articolo 26 con la limitazione dell’articolo 21, secondo comma. E’ inoltre applicabile l’articolo 5 e, ove ne ricorrano i presupposti, gli articoli 6 e 7.
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Esercitazione pratica
La parcellazione del bilancio d’esercizio - Esempio Incarico per la formazione del bilancio di esercizio di una società in nome collettivo. i parametri di calcolo: - totale delle attività è pari a Euro ,00; - totale dei componenti positivi di reddito lordi è pari a Euro ,00; - Il professionista incaricato della prestazione, ha svolto uno studio preliminare di 5 ore, 2 incontri con il cliente, di 2 ore cadauno, presso l’azienda (percorrendo complessivamente75 km), 3 riunioni, in studio, con il cliente di 2 ore cadauna.
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Esercitazione pratica
La parcellazione del bilancio d’esercizio - Esempio Descrizione Art. T.P. Rimborsi spese Indennità Onorari Onorario graduale per lo studio della pratica 26, tab.1 II, lett.a) 21, comma 2 €10,33 x 5 ore = € 51,65 Onorario per le riunioni con il cliente (n.5 x 2ore ciascuna) 26, tab.1 II, lett.b) €15,49 x 10 ore = € 154,90 Onorario per la formazione del bilancio sul totale delle attività € Sul totale dei componenti positivi di reddito lordi € 34, co.1 lett.a) 34, co.1 lett.b) ,22 x 0,5% = € 645,57 ,23 x 0,25% = € 322,79 ,55 x 0,125% = € 302,21 ,90 x 0,15% = € 774,69 ,10 x 0,075% = € 212,66 Riduzione onorario specifico 34, co.3 €2.257,92 x 10% = € 225,79 Maggiorazione degli onorari € 2.238,68 x 10% 23 € 223,87 Indennità per assenza dallo studio 19, co.1 lett.a) 1 €51,65 x 4 = € 206,60 Indennità per la formazione del fascicolo 19, co.1 lett.b) € 51,65 Spese di viaggio € 0,65 x 75 km 18, co.2 € 48,75 Spese accessorie di viaggio € 48,75 x 30% 18, co.4 € 14,62 Totali € 63,37 € 258,25 € 2.462,55
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