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Corso di Diritto dell’Unione 2014-2014
Il mercato unico europeo
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Nozioni generali Mercato comune (le origini)
Mercato interno (AUE . Art. 26 TFUE) Mercato unico
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La centralità del mercato unico
Rapporto Monti 2010 “la solidità del mercato unico è un fattore essenziale per la salute generale dell'Unione europea, proprio perché fondamento stesso del progetto di integrazione”.
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Il mercato unico (comune) come strumento principale per il raggiungimento degli obiettivi della CEE (art. 2 TCE) (lo “sviluppo armonioso delle attività economiche”, la “espansione continua ed equilibrata”, la “stabilità accresciuta” e il “miglioramento sempre più rapido del tenore [...] di vita”)
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Il mercato unico come filo conduttore delle azioni della CEE (art
Il mercato unico come filo conduttore delle azioni della CEE (art. 3 TCE) dalla “abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all’entrata e all’uscita delle merci, come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente” (lett. a) alla “creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune” (lett. f) o ancora al “ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune” (lett. h).
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Mercato unico e sviluppo delle competenze comunitarie
Nuove competenze (es. ambiente, ricerca, politica regionale, consumatori) UEM Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (es. rifugiati, asilo e controllo delle frontiere esterne)
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Mercato unico e cittadinanza dell’Unione (art. 9 TUE e artt
Mercato unico e cittadinanza dell’Unione (art. 9 TUE e artt. 20 e 21 TFUE) La progressiva trasformazione del mercato unico: la dimensione sociale del mercato Sentenza Laval (p. 9)
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Mercato unico: contenuti
Sentenza Schul, (p. 10) “la nozione di mercato comune [...] mira ad eliminare ogni intralcio per gli scambi intracomunitari al fine di fondere i mercati nazionali in un mercato unico il più possibile simile ad un vero e proprio mercato interno”.
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Libertà fondamentali di circolazione
Regole di concorrenza e controllo degli aiuti di Stato alle imprese C.d. integrazione negativa Ravvicinamento delle legislazioni nazionali (spec. Art 114 TFUE) Cd. Integrazione positiva
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Mercato unico: prospettive
Il mercato unico come realizzazione in divenire L’AUE e l’art. 14 TCE (ora art. 26 TFUE) Il termine del 31 dicembre 1992 Non perentorietà del termine Natura di norma programmatica L’introduzione della cittadinanza dell’Unione
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Le libertà di circolazione (quadro d’insieme)
artt. 20, par. 2, lett. a), e 21, par. 1, (libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione); artt. 28 – 30 e 34 – 36 (libera circolazione delle merci); art. 45 (libera circolazione dei lavoratori); artt. 49, 51, 52 e 54 (diritto di stabilimento); artt. 56 – 58 e 60 – 62 (libera prestazione di servizi); artt. 63 – 66 (libera circolazione dei capitali).
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Interpretazione delle norme sulle libertà di circolazione
Libertà fondamentali Interpretazione estensiva Interpretazione restrittiva delle clausole di deroga (es. art. 36 TFUE) Efficacia diretta
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Nozione di ostacoli alla libera circolazione
I modello: nomre che attribuiscono diritti o libertà art. 20, par. 2, lett. a), e 21, par. 1, i cittadini dell’Unione hanno “il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”. art. 45 “la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è assicurata”.
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II modello: norme che vietano gli ostacoli
l’art. 49, par. 2, “[l]a libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali”
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art. 57 (libera prestazione dei servizi) “[s]enza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.”
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Libertà di circolazione e divieto di discriminazione
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