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PubblicatoArnoldo Maggio Modificato 5 anni fa
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017 Attività di formazione in aula
LICEO CLASSICO STATALE “ GIACOMO LEOPARDI” Recanati ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Attività di formazione in aula Modulo B DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI U.d Origine e evoluzione della normativa sul lavoro U.d Principi costituzionali in materia di lavoro U.d il rapporto di lavoro: diritti e obblighi del lavoratore Corso di formazione Classe 1° A e B Liceo classico e 3 H – I – O Scienze umane Anno scolastico 2016/17 Prof. giulio serafini
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Modulo B Diritti e doveri del lavoratore
Obiettivi Conoscenza (sapere) Conoscere l’origine e l’evoluzione della normativa in materia di lavoro Conoscere i principi costituzionali relativi al lavoro subordinato e le sue finalità Conoscere i principali diritti e obblighi del lavoratore Competenze e capacità (saper fare) Saper illustrare l’evoluzione della normativa in materia di lavoro Sapere indicare i diritti e gli obblighi del lavoratore dipendente Saper descrivere i diritti e gli obblighi del datore di lavoro
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Modulo B Diritti e doveri del lavoratore
u.d. 1 la normativa sul lavoro Le origini Il diritto del lavoro rappresenta un settore assai complesso della nostra legislazione e si è sviluppato nell’ordinamento italiano soprattutto nel periodo repubblicano (1948 – fine anni ‘70). Per quanto riguarda le sue origini, il diritto del lavoro nasce dalla necessità dei lavoratori subordinati (parte debole del rapporto) di ottenere una regolamentazione del rapporto di lavoro che non si limiti alla parte economica ( salario o stipendio) ma che tenga conto della persona del lavoratore , nel suo complesso, e i suoi diritti come singolo e come membro di una società organizzata. Le prime conquiste in materia di lavoro avvennero in Inghilterra con la Rivoluzione industriale grazie alle lotte dei sindacati, prime associazioni dei lavoratori, che avevano come obiettivo di ottenere condizioni di lavoro più umane e un salario sufficiente per vivere. I sindacati, nei primi anni del novecento e in particolare dopo la I^ guerra mondiale, utilizzarono frequentemente lo sciopero al fine di ottenere quanto richiesto, cioè una “volontaria astensione dal lavoro che comportava la conseguente sospensione del salario”. 1.
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u.d. 1 la normativa sul lavoro Il periodo repubblicano Nello stesso periodo le associazioni sindacali si posero come obiettivo di acquistare una sempre maggiore capacità di contrattazione collettiva per definire salari minimi garantiti, riduzione dell’orario di lavoro e maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro e nello svolgimento dell’attività lavorativa. Con la nascita della Costituzione repubblicana (1948) il lavoro viene posto a fondamento della società italiana ( art. 1) (1), poiché è attraverso il lavoro che si esprimono le personalità degli individui e le loro potenzialità, una volta che lo stesso Stato offre a tutti le pari opportunità e rimuove gli ostacoli che limitano di fatto lo sviluppo e la crescita economica, sociale e spirituale degli esseri umani. I principi costituzionali in materia di lavoro sono molti e nella prossima u.d. saranno illustrati in modo più dettagliato. Procedendo quindi nell’illustrare un breve quadro che contestualizza le problematiche del diritto del lavoro, è necessario richiamare brevemente le vicende storiche del dopoguerra e del successivo sviluppo economico, perché buona parte della legislazione vigente ha la sua motivazione giuridico -economica e sociale in tale periodo. 1. L’art. 1 della costituzione afferma: “l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”.
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u.d. 1 la normativa sul lavoro Gli anni del boom economico Dalla fine degli anni Cinquanta e con il boom economico degli anni Sessanta, l’Italia affronta un periodo di forte industrializzazione che permette di occupare, soprattutto al Nord, molta manodopera in cambio di bassi salari e scarse garanzie di tutela del lavoro stesso. Furono proprio i bassi salari e la quantità di manodopera disponibile a rendere i prodotti italiani particolarmente competitivi, in grado di affrontare la concorrenza degli altri Paesi, specie europei. Solo nella seconda metà degli anni Sessanta si inizia una nuova fase delle relazioni fra datori di lavoro e lavoratori, così da avviare una serie di rivendicazioni sindacali che ebbero il loro apice nel cosiddetto autunno caldo del 1969, durante il quale l’Italia fu attraversata da moltissimi scioperi e manifestazioni di protesta per ottenere salari più alti e condizioni di lavoro migliori. 1.
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u.d. 1 la normativa sul lavoro Gli anni ‘60 –’70 Proprio negli anni Sessanta e Settanta vengono introdotte nel nostro ordinamento le normative più importanti di tutela del lavoro, strutturate al fine di tutelare la categoria dei lavoratori quali soggetti deboli del rapporto di lavoro sul piano contrattuale e su quello economico. Norme sulla tutela del lavoro negli anni ’60 – ‘70 Legge n. 230/1962 Norme sulla durata e tipologia dei rapporti di lavoro Legge n. 604/1966 Norme in materia di licenziamento dei lavoratori Legge n. 977/1967 Norme sulla protezione del lavoro minorile Legge n. 300/1970 Statuto dei lavoratori, norme che regolano in modo organico i diritti e le libertà sindacali dei lavoratori (1) Legge n. 1204/1971 Norme a tutela delle lavoratrici madre Legge n. 903/1977 Norme relative al divieto di discriminazione all’interno del rapporto di lavoro tra uomo e donna (pari opportunità) 1. lo Statuto dei lavoratori rappresenta una normativa fondamentale attraverso cui si è, per la prima volta, introdotto l’esercizio diretto delle libertà sindacali sul luogo di lavoro, il diritto del lavoratore di organizzarsi in sindacati, discutere in assemblee all’interno del luogo di lavoro, avere la possibilità di informare gli altri lavoratori mediante affissione di documenti in bacheche interne al luogo di lavoro e il famoso art. 18 che stabilisce la possibilità di licenziamento del lavoratore da parte del datore di lavoro sono nei casi di “Giusta causa e “ e “giustificato motivo”
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u.d. 1 la normativa sul lavoro Gli anni ’90 e la globalizzazione Successivamente , le periodiche crisi economiche e l’avvento di un sistema globalizzato di scambi e di circolazione della manodopera hanno determinato la necessità di un ulteriore adattamento della legislazione alle mutate condizioni economiche italiane e internazionali, alla ricerca di nuove figure contrattuali che regolarizzino e disciplinino rapporti di lavoro flessibili e dinamici per favorire l’occupazione e permettere alle imprese di adeguarsi in modo rapido ai cambiamenti delle esigenze del mercato. In Italia una tappa importante in materia è stata la legge n.30 del 2003 , nota come legge Biagi dal nome del giuslavorista consulente del governo che fu ucciso dalle nuove Brigate Rosse il 19 marzo 2002 a Bologna. Oggi giorno il diritto del lavoro è caratterizzato dalla necessità di coordinarsi con la normativa europea, dettata attraverso direttive e regolamenti comunitari, e considerato il contesto internazionale deve adeguare la propria legislazione verso la ricerca di nuove figure lavorative di tipo flessibile per garantire almeno gli attuali livelli occupazionali, e favorire se possibile, nuova occupazione. 1.
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u.d. 2 Il lavoro nella Costituzione Premessa Come abbiamo già accennato nella parte introduttiva , il lavoro costituisce il fondamento dell’organizzazione sociale della Repubblica in quanto la Costituzione indica il lavoro come l’unico effettivo strumento che può garantire il progresso della società, lo sviluppo economico del Paese e la piena realizzazione dell’individuo . La realtà ci insegna che l’incontro tra domanda e offerta di lavoro,tra chi dà lavoro e chi vuole lavorare , non sempre avviene facilmente. C’è bisogno di tempo e di impegno da tutte e due le parti! E il problema come puoi immaginare non è di poche persone ma riguarda milioni di individui. Poniamo ora la nostra attenzione sui più importanti principi introdotti nella costituzione in materia di lavoro. La Costituzione italiana, che possiamo definire la legge fondamentale del nostro ordinamento (la legge delle leggi) riconosce a ciascun cittadino il “diritto di lavorare”. (1) 1. Con questo diritto riconosciuto a tutti i cittadini, la Costituzione non promette in tempi brevi un lavoro sicuro, né dà a ogni individuo la garanzia di trovare, in poco tempo, il lavoro che desidera. La Costituzione promette che non ostacolerà la ricerca di un lavoro anzi obbliga le istituzioni e gli enti locali ad un ‘ruolo attivo’, cioè a svolgere tutte le azioni utili per agevolare l’incontro tra la domanda e offerta di lavoro. Non possiamo andare ai cancelli di una fabbrica,in una banca o da un giudice e aspettarci di ottenere il lavoro che vogliamo. La Costituzione non arriva a tanto!
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U.d. 2 il lavoro nella Costituzione L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro Art. 1 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della Società (1) Art. 4 1. tale principio afferma che il lavoro è un “dovere civico”, cioè un obbligo morale nei confronti della società e della Repubblica, che consiste nell’impegno a svolgere un’attività che permetta il progresso materiale e spirituale della società La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni Internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro Art. 35
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u.d. 2 Il lavoro nella Costituzione L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. ( art. 1 della Cost.) CENTRALITA’ DEL LAVORO FONDAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE PRESUPPOSTO PER L’ESERCIZIO DI ALTRI DIRITTI LAVORO COME DIRITTO - DOVERE Principio LAVORISTA
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u.d. 2 Il lavoro nella Costituzione Il lavoro è ogni “attività umana o funzione” diretta al progresso materiale e spirituale della società ( art. 4 c. 2 della Cost.) Il lavoro è un “diritto” riconosciuto a tutti i cittadini e allo scopo di renderlo effettivo e operante La Repubblica elimina gli ostacoli e promuove le condizioni per realizzare la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica e sociale ( art. 3, c. 2) Il lavoro è un “dovere” di ogni cittadino, una Libera scelta che nasce dagli interessi, dalle capacità e dalle inclinazioni di ogni lavoratore di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta una attività o funzione che concorra al Progresso materiale e spirituale del Paese
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u.d. 2 Il lavoro nella Costituzione Il lavoro è un “diritto” riconosciuto a tutti i cittadini e allo scopo di renderlo effettivo e operante I SOGGETTI ATTIVI Parlamento, Governo e Enti locali (Regioni, Province) Debbono promuovere le condizioni di “piena occupazione” ( Politica attiva del lavoro Leggi e risorse) Garantire entro certi limiti la “stabilità” dell’occupazione ( tutela dei diritti del lavoratore)
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u.d. 2 Il lavoro nella Costituzione Premessa Successivamente la Costituzione si occupa del lavoro negli art. 35 e seguenti intitolati Rapporti economici e precisamente Art. 35 che afferma l’impegno della Repubblica a tutelare ogni tipo di attività lavorativa manuale o intellettuale, pubblica o privata; Art. 36 relativo alla retribuzione che rappresenta una garanzia importante per la dignità del lavoratore e contiene anche il diritto al riposo settimanale e alle ferie; Art. 37 tutela il lavoro della donna e quello dei minori ; tale tutela è stata resa effettiva attraverso leggi specifiche; Art. 38 introduce il sistema di assistenza e previdenza sociale , cioè prevede un sistema di norme volte a tutelare la persona del lavoratore nei casi di malattia, infortunio , invalidità o perdita del lavoro ( disoccupazione) e i requisiti per raggiungere il diritto alla pensione; Art. 39 prevede il diritto della libertà sindacale applicando ai lavoratori i diritti della personalità riconosciuti all’art.2 Art. 40 prevede lo sciopero come diritto fondamentale dei lavoratori ma ne limita l’esercizio nelle forme e nei modi previsti dalla legge 1.
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U.d. 2 Il lavoro nella Costituzione Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è Stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali Art. 36 LAVORO La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla Madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione Art. 37 1.
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U.d. 2 Il lavoro nella Costituzione Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, Malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed Istituti predisposti dallo Stato. L’assistenza privata è libera. Art. 38 LAVORO L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme . È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce Art. 39 1. Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano Art. 40
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u.d. 3 diritti e doveri del lavoratore Diritti del lavoratore I diritti previsti dalla normativa sorgono quando viene stipulato il contratto tra il datore di lavoro e il lavoratore in quanto nasce un rapporto giuridico dal quale scaturiscono diritti e doveri reciproci. I diritti del lavoratore sono di carattere patrimoniale, personale e sindacale. Diritti di carattere patrimoniale. Essi sono: il diritto alla retribuzione e il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR). Diritti personali. Si tratta di alcuni diritti inerenti alla personalità del lavoratore, e garantiti dalla Costituzione, che concernono l’integrità fisica, la salute, la libertà, la dignità e la riservatezza. Diritti sindacali. Sono riconosciuti dalla Costituzione e dallo Statuto dei lavoratori. Tali diritti sono: il diritto allo sciopero, il diritto alla libertà di organizzazione e di attività sindacale. 1.
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u.d. 3 diritti e doveri del lavoratore Cioè al corrispettivo monetario previsto dai Ccnl In relazione al livello di inquadramento e al tipo di Prestazione. Viene definita : Salario quella spettante agli operai Stipendio quella prevista agli impiegati La retribuzione può essere pagata a tempo (settimanale O Mensile) o in natura ( alloggio, beni,..) (1) RETRIBUZIONE IL RAPPORTO DI LAVORO Ogni lavoratore ha diritto al riposo settimanale che di regola coincide con la domenica. Inoltre ha diritto ad un periodo di ferie annuali Retribuite - di almeno 30 giorni - da concordare Con il datore di lavoro in base alle esigenze aziendali RIPOSO e FERIE DIRITTI DEL LAVORATORE sono riconosciuti al lavoratore altri diritti di natura economica come previsto dalla legge o dal contratto di settore ad es. XIII mensilità ( a Natale) , la XIV mensilità nei casi previsti( ad es, nel commercio a luglio viene pagata la quattordicesima mensilità), altri premi di produzione aziendali o previsti dal Ccnl di settore o indennità varie ( di trasferta, buoni pasti,di rischio,lavori pericolosi..) Ogni lavoratore ha diritto ad assentarsi dal lavoro per Tutto il periodo di malattia previsto dal certificato medico. Il periodo di assenza è retribuito e dà diritto al computo a fini pensionistici MALATTIA Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure Necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale di Lavoratori SICUREZZA
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u.d. 3 diritti e doveri del lavoratore Il rapporto di lavoro : diritti e obblighi del lavoratore DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DIRITTI DEL LAVORATORE DIRITTO AL RIPOSO SETTIMANALE E ALLE FERIE DIRITTO di ASSENZA IN CASO DI MALATTIA RAPPORTO DI LAVORO DIRITTO ALLA SICUREZZA l’art. 40 della costituzione proclama il diritto di sciopero cioè l’astensione collettiva del lavoro per sostenere interessi di categoria, rivendicazioni sindacali o politiche; esso determina il mancato pagamento della retribuzione per l’intera giornata o per il numero di ore di assenza ( es. 2 o 4 ). Nel tempo sono sorte nuove forme di sciopero al fine di creare danni all’attività produttiva senza sacrificare economicamente e in modo eccessivo il lavoratore come lo sciopero della prima ora di turno, lo sciopero a singhiozzo o a scacchiera (alcuni reparti un giorno, altri reparti i giorni seguenti). Nel 1990 la legge n°146 ha regolamentato lo sciopero nei servizi pubblici per salvaguardare i diritti dei cittadini, prevedendo la necessità di un preavviso ( 15 giorni prima ) relativo alle modalità, ai tempi e alla durata dello sciopero, e indicando le modalità che assicurino sempre i servizi essenziali minimi ( si pensi all’assistenza ospedaliera o alla circolazione dei mezzi pubblici in città o al servizio ferroviario). Il diritto di manifestazione di pensiero e di propaganda sindacale nei luoghi di lavoro mediante affissione negli spazi riservati ( albi o bacheche) di documenti, volantini, riviste in materia di lavoro e politico sociale e il diritto di riunione e di assemblea nei luoghi di lavoro per le elezioni dei rappresentanti sindacali aziendali o per discutere su materie economico aziendali o di natura politica o sociale . DIRITTO DI SCIOPERO E ALTRI DIRITTI SINDACALI (1) (2) OBBLIGO DI DILIGENZA OBBLIGHI DEL LAVORATORE OBBLIGO DI OBBEDIENZA OBBLIGO DI FEDELTA’
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Modulo B Diritti e doveri del lavoratore
u.d. 3 tavola di sintesi diritti e doveri del lavoratore e datore di lavoro LAVORATORE DATORE DI LAVORO TIPOLOGIA DIRITTI DOVERI PATRIMONIALI Diritto alla retribuzione Diritto alla XIII mensilità Diritto ai premi e indennità previste dal Ccnl Diritto al TFR Di pagare la retribuzione Di pagare altre indennità e premi previsti dal contratto Di pagare l’indennità di fine rapporto (TFR) PERSONALI Diritto all’integrità fisica Diritto alla salute Diritto al riposo settimanale e alle ferie Diritto alla dignità e alla riservatezza Garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro Garantire la riservatezza dei dati personali del lavoratore Divieto di usare impianti audiovisivi e azioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori SINDACALI Diritto di sciopero Diritto di svolgere attività sindacale (permessi) Consentire lo svolgimento di attività sindacale ( attività informativa, bacheche , assemblee nel luogo di lavoro) 1. Doveri del lavoratore diligenza, obbedienza e fedeltà; diritti del datore di lavoro potere direttivo, potere di controllo e di vigilanza, potere disciplinare
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