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IL LIBRO UNICO DEL LAVORO
Art. 39 Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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Art. 39, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in
SEMPLIFICAZIONE Art. 39, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 E’ istituito il Libro Unico del Lavoro che sostituisce i libri matricola, paga e presenze L’obbligo di istituire il Libro Unico del Lavoro decorre dal 1° gennaio 2009 Dal 18 agosto 2008 è stato abrogato il libro matricola, anche in ipotesi di costituzione di nuove aziende Per il periodo transitorio i datori di lavoro possono ottenere la vidimazione del libro paga, tenuto anche in forma manuale, nelle due sezioni paga e presenze ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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Art. 39, c. 10 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in
ABROGAZIONI Art. 39, c. 10 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 Tra le norme abrogate ricordiamo, per il maggior interesse: gli articoli 20, 21, 25 e 26 del Testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, relativi all’istituzione del libro matricola e paga; l’articolo 42, della Legge 30 aprile 1969, n. 153, riguardante gli obblighi di conservazione dei libri matricola e paga; il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, contenente le “Modalità applicative per la tenuta dei libri matricola e paga”; il comma 1178 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sanzionava la mancata istituzione e l’omessa esibizione dei libri matricola e paga (sanzione da 4000 a euro) ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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DEFINIZIONE E FUNZIONE
Il Libro Unico, costruito sulla base del trattamento retributivo e delle presenze del lavoratore è, in sintesi, il “cedolino” paga con l’aggiunta della sezione presenze. Il Libro unico ha la duplice funzione di documentare: a ogni lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro; agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell’impresa ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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SOGGETTI OBBLIGATI il Libro Unico del lavoro
Art. 39, c. 1 Legge 6 agosto 2008, n. 133 I datori di lavoro privati, di qualsiasi settore, con la sola esclusione dei datori di lavoro domestico, sono obbligati a istituire e tenere il Libro Unico del lavoro unico anche in presenza di più posizioni assicurative in ambito aziendale unico anche in caso di più sedi di lavoro distaccate, pure se stabili e organizzate ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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LAVORATORI INTERESSATI
Nel Libro Unico del Lavoro dovranno essere annotati i dati riferiti a: lavoratori subordinati, anche se occupati presso sedi operative situate all’estero, compresi i lavoratori in missione nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro e i lavoratori distaccati collaboratori coordinati continuativi, indipendentemente dalla modalità organizzativa (con o senza progetto) collaboratori coordinati occasionali (c.d. mini co.co.co.) associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche se misto, capitale e lavoro) ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE
Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 20 del 21 agosto 2008 Per l’Azienda utilizzatrice è sufficiente indicare: cognome, nome e codice fiscale; qualifica e livello di inquadramento contrattuale L’Agenzia di somministrazione dovrà effettuare le integrali registrazioni: cognome, nome e codice fiscale; qualifica e livello di inquadramento contrattuale; presenze; dati retributivi ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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LAVORATORI A DOMICILIO
Art. 39 c. 9 legge 6 agosto 2008, n. 133 Soppresso l’obbligo registro dei committenti; libretto personale di controllo sostituito dalla registrazione su Libro Unico del Lavoro di: nominativo e relativo domicilio misura della retribuzione data ora consegna e riconsegna del lavoro descrizione del lavoro eseguito con specificazione della quantità e qualità di esso ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
LAVORATORI ESCLUSI Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 20, del 21 agosto 2008 Non è obbligatorio riportare i dati riferiti a quei soggetti che svolgono attività in forma professionale: Amministratori, sindaci di società e componenti Collegi e Commissioni quando si configuri un rapporto di natura professionale Agenti e rappresentanti individuali che svolgono l’attività in forma d’impresa Associati in partecipazione che svolgano tale attività in forma professionale o quale parte dell’attività di impresa ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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CONTENUTI OBBLIGATORI
Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 20, del 21 agosto 2008 Per ciascun lavoratore (subordinato, collaboratore, associato) e qualunque sia la forma contrattuale, (a tempo pieno o parziale, a termine o indeterminato ecc.) devono essere indicati: i dati anagrafici (nome e cognome e codice fiscale) la qualifica e livello di inquadramento contrattuale la retribuzione di base l’anzianità di servizio le posizioni assicurative e previdenziali ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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le somme a titolo di rimborso spese
segue: CONTENUTI OBBLIGATORI - Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 20, del 21 agosto 2008 le somme a titolo di rimborso spese le trattenute a qualsiasi titolo effettuate le detrazioni fiscali i dati relativi agli assegni nucleo familiare le prestazioni ricevute dagli enti e istituzioni previdenziali inoltre devono essere specificamente indicate le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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Per i lavoratori dipendenti il libro conterrà ancora:
segue: CONTENUTI OBBLIGATORI - Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 20, del 21 agosto 2008 Per i lavoratori dipendenti il libro conterrà ancora: il numero delle ore di lavoro effettuate l’indicazione delle ore di straordinario le eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite le ferie i riposi ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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segue: CONTENUTI OBBLIGATORI - Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 20, del 21 agosto 2008 Ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di assenza dei lavoratori: deve essere effettuata utilizzando una causale precisamente identificata e inequivocabile in caso di annotazioni tramite codici o sigle, anche la decodificazione utile alla piena comprensione delle annotazioni e delle scritturazioni effettuate, deve essere immediatamente disponibile ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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SOSPENSIONE DELLE REGISTRAZIONI
segue: CONTENUTI OBBLIGATORI - Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 20, del 21 agosto 2008 SOSPENSIONE DELLE REGISTRAZIONI Se il lavoratore non percepisce alcuna retribuzione o compenso o non svolge la propria prestazione lavorativa, la registrazione deve essere effettuata solo: in occasione della prima immissione al lavoro e, successivamente, per ogni mese in cui il lavoratore si trovi a svolgere l’attività lavorativa o a percepire compensi o somme, nonché al termine del rapporto stesso ______________________________________________________________ Per i lavoratori a chiamata con diritto all’indennità di disponibilità le registrazioni sono obbligatorie anche nei periodi di non lavoro A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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IL LIBRO UNICO DEL LAVORO NON PUO’ ESSERE TENUTO IN FORMA MANUALE
MODALITA’ DI TENUTA IL LIBRO UNICO DEL LAVORO NON PUO’ ESSERE TENUTO IN FORMA MANUALE La tenuta e la conservazione del libro Unico del Lavoro può essere effettuata mediante l’utilizzazione di uno dei seguenti sistemi: elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo: con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso l'Inail. In tal caso verrà predisposto il Libro Unico (paga- presenze) a modulo continuo, numerato progressivamente, vidimato da Inail con riferimento al codice cliente con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati dall'Inail, in sede di stampa del modulo continuo. E’ una procedura che richiede apposita autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa tipografica e il coordinamento dei tre soggetti interessati: datore di lavoro, tipografia e Inail ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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segue: MODALITA’ DI TENUTA
Stampa laser Con autorizzazione preventiva, da parte dell'Inail, alla stampa e generazione della numerazione automatica. il Libro Unico del lavoro è costituito da un documento unitario, quanto a vidimazione, numerazione, registrazioni, tenuta e conservazione. L’autorizzazione dovrà pertanto riguardare il libro nella sua interezza, compreso il calendario delle presenze, anche se elaborate separatamente. Le regole da rispettare sono le seguenti: la stampa del tracciato deve essere conforme al fac-simile autorizzato il programma di elaborazione deve prevedere la data e l'ora di stampa di ogni foglio su ciascun foglio devono essere riportati il numero progressivo della pagina, il numero di autorizzazione attribuito, la data di autorizzazione e il codice della Sede INAIL che ha rilasciato l’autorizzazione. ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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Modalità informatiche su supporti magnetici
segue: MODALITA’ DI TENUTA Modalità informatiche su supporti magnetici ogni singola scrittura deve costituire un documento informatico collegato alle registrazioni effettuate in precedenza Il documento informatico dovrà avere la forma di documento statico non modificabile dovrà essere inalterabile ed emesso con l’apposizione della marca temporale e della firma digitale a garanzia dell’autenticità e dell’integrità con sistemi di elaborazione automatica dei dati tale sistema deve garantire in ogni momento, la consultabilità, l'inalterabilità e l'integrità dei dati, e la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) Queste modalità informatiche sono sottratte all'obbligo di vidimazione e di autorizzazione da parte dell'INAIL Rimane l’obbligo della preventiva comunicazione scritta, anche a mezzo fax o , alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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CARATTERISTICHE COMUNI ALLE DIVERSE
MODALITA’ DI TENUTA Indipendentemente dal sistema di tenuta adottato, necessariamente uguale sia per il calendario presenze che per i dati retributivi è obbligatorio: attribuire, in fase di stampa, una numerazione sequenziale a ciascun foglio che compone il Libro Unico del lavoro conservare eventuali fogli deteriorati o annullati realizzare un documento unitario, quanto a vidimazione, numerazione, registrazioni, tenuta e conservazione E’ ritenuta, comunque corretta, all'interno del Libro Unico del lavoro regolarmente istituito, l'eventuale elaborazione separata del calendario delle presenze, mantenendo la progressione numerica dei fogli l’esposizione dei dati delle presenze con modalità analoghe a quelle in atto secondo il sistema organizzativo dell’azienda ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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TERMINE PER LA COMPILAZIONE circolare ministeriale n. 20/2008
art. 1,comma 3, D.M. 9 luglio 2008 Il Libro Unico deve essere compilato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento Per i datori di lavoro che adottano un sistema di retribuzione “sfasata” la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni può avvenire con un differimento non superiore a un mese a condizione che ciò sia annotato sul Libro Unico Se il termine per il pagamento dei contributi viene posposto, anche le scritturazioni potranno legittimamente essere effettuate nel diverso termine fissato per i versamenti scompare l’obbligo dell’annotazione giornaliera delle presenze ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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LUOGO DI TENUTA E CONSERVAZIONE
Art. 39, comma 6 Legge 6 agosto 2008, n. 133 Il Libro Unico del lavoro è tenuto: presso la sede legale del datore di lavoro presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese In caso di gruppi di impresa anche le società capogruppo possono tenere e conservare il Libro Unico del lavoro ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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Il Libro Unico del lavoro:
segue: LUOGO DI TENUTA E CONSERVAZIONE - Art. 39, comma 6 Legge 6 agosto 2008, n. 133 Il Libro Unico del lavoro: deve essere conservato per la durata di cinque anni dalla data dell’ultima registrazione; il termine di cinque anni è esteso anche ai preesistenti libri paga e matricola Viene definitivamente eliminato ogni onere di copie conformi presso le sedi secondarie Ogni onere di tenuta su “luogo di lavoro” anche se diverso dalla sede legale ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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OBBLIGO DI ESIBIZIONE Art. 3, comma 2 D. M. 9 luglio 2008 Art
OBBLIGO DI ESIBIZIONE Art. 3, comma 2 D.M. 9 luglio 2008 Art. 5, comma 1 D.M. 9 luglio 2008 – sede stabile di lavoro Il Libro Unico del lavoro deve essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza: presso il luogo in cui si esegue il lavoro, quando trattasi di sede stabile di lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale; si considera “sede stabile di lavoro” qualsiasi articolazione autonoma dell’impresa, stabilmente organizzata, che sia idonea ad espletare, in tutto o in parte, l’attività aziendale e risulti dotata degli strumenti necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi In caso di attività mobili o itineranti, il Libro Unico del lavoro deve essere esibito entro il termine assegnato nella richiesta espressamente verbalizzata dagli organi di vigilanza ______________________________________________________________ In caso di tenuta presso terzi deve essere esibito dagli stessi non oltre quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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ELENCHI RIEPILOGATIVI MENSILI Art. 4, D. M
ELENCHI RIEPILOGATIVI MENSILI Art. 4, D.M. 9 luglio 2008 – computo lavoratori Art. 5, c. 2, D.M. 9 luglio 2008 Art. 39, c. 7, Legge 6 agosto 2008, n. 133 – computo lavoratori per sanzioni In caso di accesso in azienda, il personale ispettivo ha facoltà di richiedere ai datori di lavoro con più di dieci lavoratori che operano con più sedi stabili di lavoro l’esibizione degli elenchi riepilogativi mensili del personale occupato- riferito anche ai soggetti iscritti nel libro unico senza percepire retribuzione o compenso o senza svolgere attività lavorativa- e dei dati individuali relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati all'ultimo periodo di registrazione sul Libro Unico del lavoro, anche suddivisi per ciascuna sede Ai fini del calcolo dei lavoratori, si computano i lavoratori subordinati, a prescindere dall'effettivo orario di lavoro svolto, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo, che siano iscritti sul libro unico del lavoro e ancora in forza. ______________________________________________________________ L’omessa esibizione dei suddetti elenchi riepilogativi mensili non è soggetta a sanzione pecuniaria amministrativa A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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OMESSA o INFEDELE REGISTRAZIONE
REGIME SANZIONATORIO Art. 39, comma 7 OMESSA o INFEDELE REGISTRAZIONE Trattasi di duplice ipotesi di violazione di tipo COMMISSIVO – ovvero i dati sono registrati in modo non rispondente al vero di tipo OMISSIVO – ovvero i dati non sono registrati Sanzionabili se e in quanto l’omissione o l’infedeltà nella registrazione di uno qualsiasi dei dati richiesti abbia riflessi su retribuzione, trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro ______________________________________________________________ La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è distinta in base alla gravità della condotta, sulla scorta del numero dei lavoratori interessati dalle omesse o infedeli registrazioni A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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Mancata istituzione del Libro Unico del lavoro
NUOVO REGIME SANZIONATORIO Mancata istituzione del Libro Unico del lavoro Illecito Sanzione Art. 39 c. 1 D.L. n. 112/2008 Per aver violato l’obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro il datore di lavoro privato che occupa lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo Art. 39 c. 6 D.L. n. 112/2008 Sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2500 Diffida (art. 13, D.lgs. n. 124/2004): è applicabile, sanzione pari a euro 500 Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 833,33 euro ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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Non regolare tenuta del Libro Unico del lavoro
NUOVO REGIME SANZIONATORIO Non regolare tenuta del Libro Unico del lavoro Illecito Sanzione Art. 39 c. 1 D.L. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008 Per aver tenuto il Libro Unico del lavoro senza rispettare una delle modalità di cui all’art. 1 del D.M. 9 luglio 2008 Art. 39 c. 6 D.L. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008 Sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2500 Diffida (art. 13, D.lgs. n. 124/2004): è applicabile, sanzione pari a euro 500 Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 833,33 euro ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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Omesse registrazioni sul Libro Unico del lavoro
NUOVO REGIME SANZIONATORIO Omesse registrazioni sul Libro Unico del lavoro Illecito Sanzione Art. 39 c. 1 e 2, D.L. n. 112/2008 Per aver omesso di registrare, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa di cui all’art. 39, commi 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali Art. 39 c. 7, D.L. n. 112/2008 Sanzione amministrativa da euro 150 a euro Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da euro 500 a euro 3000 Diffida (art. 13, D.lgs. n. 124/2004): è applicabile, sanzione pari a euro 150nell’ipotesi base, a 500 in quella più grave Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 300 euro nell’ipotesi base, a 1000 in quella più grave ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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Infedeli registrazioni sul Libro Unico del lavoro
NUOVO REGIME SANZIONATORIO Infedeli registrazioni sul Libro Unico del lavoro Illecito Sanzione Art. 39 c. 1 e 2, D.L. n. 112/2008 Per aver infedelmente registrato, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa di cui all’art. 39, commi 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali Art. 39 c. 7, D.L. n. 112/2008 Sanzione amministrativa da euro 150 a euro Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da euro 500 a euro 3000 Diffida (art. 13, D.lgs. n. 124/2004): non è applicabile Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 300 euro nell’ipotesi base, a 1000 in quella più grave ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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Tardiva registrazione sul Libro Unico del lavoro
NUOVO REGIME SANZIONATORIO Tardiva registrazione sul Libro Unico del lavoro Illecito Sanzione Art. 39 c. 3, D.L. n. 112/2008 Per aver omesso di registrare i dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa di cui all’art. 39, commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo Art. 39 c. 7 D.L. n. 112/2008 Sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da euro 150 a euro 1500 Diffida (art. 13, D.lgs. n. 124/2004): è applicabile, sanzione pari a euro 100 nell’ipotesi base, a 150 in quella più grave Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 200 euro nell’ipotesi base, a 300 in quella più grave ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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Omessa esibizione del Libro Unico del lavoro (datore di lavoro)
NUOVO REGIME SANZIONATORIO Omessa esibizione del Libro Unico del lavoro (datore di lavoro) Illecito Sanzione Art. 39 c. 6, D.L. n. 112/2008 Per aver omesso il datore di lavoro di esibire agli organi di vigilanza il Libro Unico del lavoro Sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2000 Diffida (art. 13, D.lgs. n. 124/2004): non è applicabile Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari a 400 euro ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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Omessa conservazione del Libro Unico del lavoro
NUOVO REGIME SANZIONATORIO Omessa conservazione del Libro Unico del lavoro Illecito Sanzione Art. 39 c. 7, D.L. n. 112/2008 Per non aver conservato il Libro Unico del lavoro per il termine previsto Art. 39 c. 7 D.L. n. 112/2008 Sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 Diffida (art. 13, D.lgs. n. 124/2004): non è applicabile Sanzione ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): è pari 200 euro ______________________________________________________________ A cura di Agata Famoso - Area Lavoro e Previdenza
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