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OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
PRASSI OPERATIVA LEADING CASE
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AGENDA Obblighi di segnalazione Prassi operativa LEADING CASE
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Definizioni da D.lgs. 231/07 e s.m.i. Art. 2 - Finalità e principi
Costituisce riciclaggio: la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. Finanziamento del terrorismo: « …s'intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.»
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SOGGETTI OBBLIGATI (Art. 3 D.lgs. 231/07 e s.m.i.)
Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari: Le Banche Poste Italiane S.p.A. gli Istituti di moneta elettronica come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera h-bis) TUB (IMEL) gli Istituti di pagamento come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera h-sexies),TUB gli Intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all’articolo 2, comma 1, CAP; le Imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, CAP;
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SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
(D.lgs. 231/07 e s.m.i. - Titolo II - Capo III Obblighi di segnalazione) Art Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette I soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni.
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SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
Art Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela, ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo, le operazioni di cui all'articolo 35 al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato. I soggetti obbligati di cui all’articolo 3, comma 2, lettera o), e di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), adempiono all’obbligo di segnalazione trasmettendo la segnalazione al titolare della competente funzione, al legale rappresentate o ad altro soggetto all’uopo delegato dell’intermediario mandante o di riferimento. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento, o il responsabile del punto di contatto centrale, esamina le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante.
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SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
Art Tutela del segnalante I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all’uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante. Art Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo. Art Obbligo di astensione I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.
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SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
(D.lgs. 231/07 e s.m.i. - Titolo V - Capo II Sanzioni amministrative) Art Sanzioni amministrative (Inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto: dell’intensità e del grado dell’elemento soggettivo; del grado di collaborazione con le autorità; della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, della reiterazione e diffusione dei comportamenti. 4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l’importo massimo della sanzione: è elevato fino al doppio dell’ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a euro. è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.
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L’Unità di Informazione Finanziaria
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U.I.F.: l’approfondimento finanziario
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DATI STATISTICI U.I.F. Fonti: Rapporto Annuale U.I.F. 2014 S.O.S.: nel 2007 n nel 2010 n nel 2015 n L’evoluzione del trend è stata influenzata da diversi fattori, tra i quali le sollecitazioni provenienti dagli organismi internazionali; l’evoluzione della legislazione interna (penale, amministrativa e fiscale); la crescente sensibilità dei segnalanti; l’intensificazione dei controlli.
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Commento U.I.F. Nel primo semestre del 2018 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha ricevuto segnalazioni di operazioni sospette, in linea con i risultati del periodo corrispondente del precedente anno. Si rilevano tuttavia differenze nella dinamica delle diverse categorie di segnalazioni: alla progressiva e continua riduzione della componente relativa alla voluntary disclosure, pari a unità rispetto alle del primo semestre del 2017, hanno fatto riscontro gli aumenti delle altre segnalazioni di riciclaggio ( unità, pari a una crescita del 5,3 per cento) e di quelle relative al finanziamento del terrorismo (659 a fronte di 475, con un aumento del 38,7 per cento). Per entrambe le componenti si tratta in assoluto del maggior numero di segnalazioni acquisite nell’arco di un semestre. L'aumento delle segnalazioni di riciclaggio è dovuto ai maggiori livelli di partecipazione al sistema segnaletico da parte di alcune categorie di soggetti diversi da quelli finanziari. Nel primo semestre del 2018 l’incidenza del comparto non finanziario è aumentata dal 7,5 del primo semestre del 2017 al 9,8 per cento per il contributo offerto, in particolare, dai notai e dai servizi di gioco. Tra le categorie di soggetti finanziari l’aumento più rilevante è stato registrato dagli istituti di pagamento e dai punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari e ha interessato sia il comparto del riciclaggio sia quello del terrorismo con una crescita complessiva del 51 per cento, la cui incidenza sul sistema è passata dal 6 al 9 per cento.
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Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria
Fonte: Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria . Anno 2017
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La UIF - anche su richiesta del NSPV, della DIA, dell’Autorità giudiziaria e di FIU estere - può disporre la sospensione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per un massimo di cinque giorni lavorativi, a condizione che ciò non rechi pregiudizio alle indagini. Il provvedimento di sospensione viene adottato in genere a fronte di comunicazioni spontanee da parte di intermediari che anticipano il contenuto di segnalazioni di operazioni sospette.
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AGENDA Obblighi di segnalazione Prassi operativa LEADING CASE
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Caratteri dell’obbligo di segnalazione
La segnalazione di operazioni sospette: non nasce necessariamente (quasi mai) dalla “conoscenza” di un reato ed è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti rappresenta una “deduzione” supportata da obiettive circostanze in riferimento di un’adeguata verifica circostanziata è fondata sulle competenze tecniche del segnalante è strutturalmente affetta da un margine di incertezza non costituisce violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se posta in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comporta responsabilità di alcun tipo
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Segnalazione di operazione sospetta
Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, sono stati emanati, nel rispetto della normativa primaria, provvedimenti specifici, periodicamente aggiornati: Allo stato attuale: Indicatori di anomalia per gli intermediari (Delibera Banca d’Italia n. 616 del 24 agosto 2010), Schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dall’UIF.
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Segnalazione di operazione sospetta
Il sistema delle “4 I” ILLOGICO dal punto di vista economico o finanziario INUSUALE rispetto alle prassi di mercato INCOERENTE con profilo economico del cliente IMMOTIVATO (o non adeguatamente giustificato o documentato) Tali indicatori concernono altresì: il profilo soggettivo del cliente; le modalità di pagamento; le operazioni in strumenti finanziari; i contratti assicurativi sulla vita; il finanziamento del terrorismo.
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Schemi rappresentativi di comportamenti anomali
Operatività con carte di pagamento Anomalo utilizzo di Trust Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse Operatività connessa con il rischio di frodi nell’attività di factoring Operatività riconducibile all'usura Operatività connessa con le frodi nell’attività di leasing Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici Operatività connessa con il rischio di frode sull' IVA intracomunitaria Gestione dei rapporti nei confronti dei soggetti e dei paesi sottoposti a misure restrittive da parte dell’UE Frodi informatiche Conti dedicati Imprese in crisi e usura Contrasto al finanziamento di programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa
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Segnalazione di operazione sospetta
Gli intermediari inviano alla U.I.F. una segnalazione di operazione sospetta QUANDO … sanno sospettano hanno ragionevoli motivi per sospettare (Operazioni in corso, compiute e/o tentate)
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Segnalazione di operazione sospetta
Il SOSPETTO è desunto da… caratteristiche, entità, natura dell’operazione qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione alle funzioni esercitate In relazione al SOGGETTO che pone in essere l’operazione sospetta vanno considerati … attività svolta situazione economica il tutto in base agli elementi a disposizione del segnalante
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Segnalazione di operazione sospetta
Indicatori e schemi non sono tassativi né esaustivi, ma costituiscono un ausilio per migliorare l’autonoma capacità di analisi dei segnalanti, ferma restando la necessità che questi compiano un’attenta valutazione dell’operatività alla luce di tutte le informazioni di cui dispongono; la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette; l’assenza di indicatori può non essere sufficiente a escludere che l’operazione sia sospetta. Gli intermediari valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti negli indicatori, configurino in concreto profili di sospetto; l’analisi dell’operatività ai fini dell’eventuale segnalazione alla UIF è effettuata per l’intera durata della relazione e non può essere limitata alle fasi di instaurazione ovvero di conclusione del rapporto; la decisione da parte del cliente di concludere il rapporto non costituisce di per sé elemento fondante per una segnalazione.
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SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE
Il nuovo modello è UNICO per TUTTI I SOGGETTI OBBLIGATI e si propone di consentire l’inserimento di tutti gli elementi necessari e utili per una chiara comprensione dei comportamenti SOSPETTI. DATI IDENTIFICATIVI - Informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante ELEMENTI INFORMATIVI In forma strutturata sulle operazioni, soggetti, rapporti e legami intercorrenti tra gli stessi ELEMENTI DESCRITTIVI - in forma libera, sull’operatività segnalata e sui motivi del sospetto DOCUMENTAZIONE Eventuali documenti, da allegare in forma elettronica, a supporto/integrazione del contenuto della segnalazione Provvedimento UIF 4/5/11 - “Nuovo schema di S.O.S..”
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DATI DESCRITTIVI SULL’OPERATIVITA’ SEGNALATA E SUI MOTIVI DEL SOSPETTO
La sezione contiene tutte le informazioni qualitative che il segnalante deve fornire al fine di una chiara, compiuta ed esaustiva comprensione dell’operatività rappresentata e delle motivazioni che hanno indotto al sospetto. Dovrà essere privilegiata in tale sezione la presenza di informazioni qualitative che orientino gli approfondimenti e forniscano elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli già presenti sotto forma di dati strutturati. Il segnalante avrà cura di riportare tutte le informazioni integrative che ritiene necessarie per meglio qualificare le entità e i legami. Per motivi di efficacia rappresentativa, è opportuno che in questa sezione non vengano ripetute tutte le informazioni sulle entità/legami già riportate nelle parti strutturate, ma solo quelle strettamente necessarie per la loro individuazione. DATI DESCRITTIVI SULL’OPERATIVITA’ SEGNALATA E SUI MOTIVI DEL SOSPETTO
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Descrizione sintetica delle operazioni elencate nella parte strutturata ed informazioni idonee a ricostruire il percorso seguito dai flussi finanziari. In particolare: per i fondi versati devono essere fornite informazioni anche sull’utilizzo degli stessi per i prelevamenti a diverso titolo devono sempre essere fornite indicazioni anche sulle modalità di formazione della provvista. Per meglio inquadrare l’operatività complessiva del cliente, è opportuno integrare la descrizione con i dettagli informativi relativi alle operazioni più significative o ripetute, se non già elencate nella parte strutturata. Citiamo, ad esempio: operazioni di versamento e prelevamento di contante operazioni su assegni bancari, assegni circolari e titoli similari operazioni tramite ordini di pagamento, bonifici operazioni su strumenti finanziari altre operazioni Inoltre, ove siano presenti operazioni collegate, occorre dettagliare come di seguito indicato: erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici: informazioni relative agli investimenti finanziati, al destinatario del finanziamento e alle modalità di utilizzo dei fondi resi disponibili utilizzo o rimborso di finanziamenti erogati da intermediari bancari/finanziari: devono essere fornite informazioni in ordine alle motivazioni sottostanti alla richiesta del finanziamento, all’utilizzo dello stesso ed alle garanzie prestate dal soggetto segnalato e/o alle modalità di rimborso; in particolare, per le operazioni di finanziamento mediante l’emissione di titoli di debito sui mercati finanziari, devono essere fornite informazioni circa l’eventuale partecipazione del segnalante all’emissione e/o al collocamento dei titoli di debito. Inserire collegamento con precedenti SOS (solo se inviate con precedente sistema segnaletico) Evidenziare i volumi complessivi dell'operatività anomala, distinguendo tipologie di operazione, movimenti in dare e in avere e, qualora significative, le parti per contanti. DESCRIZIONE DELL’OPERATIVITA’ E MOTIVI DEL SOSPETTO (cfr. circolari Bankit 27/02/2006 e 04/05/2011) Al riguardo, dettagliamo di seguito, in maniera comunque non esaustiva, le informazioni da inserire, che si devono riferire all’operatività sospetta:
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Archiviazione delle SOS
La UIF può archiviare le segnalazioni che ritiene «non rilevanti», dandone comunicazione formale al segnalante (art. 41 D.lgs. 231/07 e s.m.i.) Nel 1° semestre 2018, la UIF ha archiviato il 16,2% delle segnalazioni analizzate (n ) Nuovi criteri di archiviazione (riunione CSF dicembre 2013) - da «manifesta infondatezza» a «assenza di elementi idonei a suffragare ragionevolmente ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo» Gli OO.II. devono poter consultare le S.o.s. archiviate dalla UIF per 10 anni Anche la UIF può riprendere in analisi S.o.s. archiviate sulla base di nuovi elementi informativi acquisiti
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AGENDA Obblighi di segnalazione Prassi operativa LEADING CASE
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LEADING CASE Frodi nelle fatturazioni
La società Alfa S.r.l. (consulenza alle imprese) riceve numerosi bonifici di importo rilevante da un numero limitato di controparti. Tali disponibilità vengono monetizzate prevalentemente attraverso ricariche ripetute e costanti di carte di pagamento e, solo in minima parte, mediante cambio di assegni per cassa. Non è tuttavia possibile fare valutazioni circa la congruità di tali flussi con i dati di bilancio in quanto la società è stata costituita nel medesimo esercizio. Spunti di approfondimento: La società è affidata? Le controparti offrono indicazioni di incongruenze (ricorrenza/eterogeneità di settore economico)? Quali sono le prestazioni che giustificano gli ingenti introiti a pochi mesi dalla costituzione della società? La fatture sono «attendibili»? A chi sono intestate le carte? Chi procede al cambio assegni per cassa? Fonti: UIF - Quaderni dell’antiriciclaggio - casistiche di riciclaggio
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LEADING CASE Esito dell’approfondimento:
la società non ha affidamenti e il rapporto risulta privo di movimentazioni indicative di effettiva attività aziendale; il delegato ad operare, diverso dall’amministratore ed estraneo alla compagine sociale della Alfa, è socio della società Beta S.r.l., controparte ricorrente; il cliente, interessato dalla dipendenza, esibisce delle fatture che presentano elementi di perplessità sotto il profilo quantitativo e qualitativo; le carte, infine, sono intestate a diversi soggetti tra cui un dipendente della Alfa S.r.l.
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LEADING CASE False fatturazioni nel settore dei metalli ferrosi
Intensi flussi finanziari tra imprese operanti nel settore dei metalli ferrosi, caratterizzati da un consistente ricorso al prelevamento di contante, hanno messo in luce un possibile fenomeno di frodi nelle fatturazioni attraverso alcune società verosimilmente qualificabili come “cartiere”. Spunti di approfondimento: ripetuti accrediti di bonifici riferiti a fatture e/o versamenti di assegni, specie se a cifra tonda, riconducibili a un’unica o a un numero limitato di controparti; prelevamenti in contanti a mezzo moduli di sportello ovvero tramite carte di pagamento o cambio assegni per cassa, fino a concorrenza delle somme accreditate; assenza di operazioni a debito normalmente tipiche per l’attività di impresa quali spese per utenze, pagamenti a fornitori, emolumenti a dipendenti, pagamento di imposte e tasse; sostanziale pareggiamento tra le operazioni a credito e a debito. Incongruenze di numerazione o negli importi delle fatture, con dubbi di contraffazione delle stesse.
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LEADING CASE Esito dell’approfondimento:
persone fisiche titolari di imprese individuali operanti nel settore dei metalli ferrosi ed anche le società attive operavano nello stesso settore; il conto del sig. Tizio era prevalentemente alimentato per mezzo di bonifici commerciali disposti da una ditta individuale intestata al sig. Sempronio, operante nel settore dei metalli; ai prelevamenti di contante operati per cassa, sul conto della sua ditta individuale, il sig. Tizio era usualmente accompagnato dal sig. Caio. Si può ipotizzare che le operazioni fossero poste in essere allo scopo di consentire al sig. Caio di rientrare in possesso, in contanti, della provvista da lui originariamente trasferita al sig. Sempronio. la provvista sul conto del sig. Caio proveniva da due società, Gamma e Beta; quest’ultima, a sua volta, riceveva fondi dalla società Alfa, già coinvolta in un procedimento penale per false fatturazioni; per Gamma, risultavano anomalie nelle operazioni di fatturazione e un improvviso aumento del fatturato di esercizio, avvenuto in coincidenza con l’ingresso di un nuovo socio, il sig. Mevio, che, dagli approfondimenti condotti, non aveva un profilo coerente con il ruolo ricoperto nell’impresa. Tali elementi determinavano il sospetto che la società Gamma fosse una “cartiera” e il sig. Mevio un prestanome; anche la società Beta era nota all’Unità per un’operatività analoga a quella riferibile al sig. Caio. Beta, dunque, similmente a Gamma poteva considerarsi una “cartiera”, mentre l’unica società che risultava non fittizia era Alfa. Detta società, anzi, era probabilmente la beneficiaria finale degli indebiti risparmi d’imposta generati dall’operatività fraudolenta. Conclusione, questa, giustificata dalla circostanza che Alfa, come si è detto, riforniva Beta di provvista e che era inoltre coinvolta in un procedimento giudiziario per false fatturazioni.
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LEADING CASE Frodi fiscali internazionali
La Delta S.r.l., società immobiliare, opera in Italia. Le quote aziendali vengono acquisite da un’azienda estera controllata da un trust che risulta costituito nelle BVI. Dopo l’acquisizione, la società controllante eroga un finanziamento soci infruttifero che consente alla società di versare anticipi e caparre per acquisti immobiliari in paesi esteri. Spunti di approfondimento: Titolarità effettiva ricostruibile? Vi sono legami con il cedente? Dopo le caparre, seguono gli acquisti immobiliari? I prezzi di acquisto sono congrui o sovradimensionati? La società acquirente ha un’operatività estera? Gli esponenti sono esteri o italiani? Gli utilizzi residui del finanziamento soci coinvolgono il cedente?
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LEADING CASE Esito dell’approfondimento:
il cedente è contestualmente settlor del trust che controlla la società; la titolarità effettiva tuttavia rimane opaca in quanto nessuno dei beneficiari avrebbe la quota rilevante ai benefici rivenienti dal trust; La natura infruttifera del finanziamento e la concretizzazione solo parziale degli acquisti consentono di creare una provvista dubbia che viene poi veicolata verso terzi potenziali acquirenti. Tra queste, una società riconducibile alla moglie del cedente e cliente della banca.
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LEADING CASE Investimenti in valute virtuali di fondi pubblici destinati alla formazione professionale Una società cooperativa riceve finanziamenti assegnati da un ente pubblico territoriale e li utilizza con finalità non conformi allo scopo dell’erogazione, investendoli all’estero in valute virtuali. Spunti di approfondimento: accredito di girofondi provenienti da rapporti intrattenuti dalla stessa cooperativa presso altri istituti di credito (provenienza provvista iniziale); le società estere beneficiarie dei bonifici erano attive come piattaforme di investimento e scambio di valute virtuali, con rapporti bancari incardinati in diversi Stati esteri, alcuni off-shore; la causale riportata nei bonifici diretti alle piattaforme estere, poiché la stessa identifica, in genere, la posizione in valuta virtuale e il relativo intestatario.
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LEADING CASE Esito dell’approfondimento:
le società beneficiarie erano state oggetto di segnalazioni di operazioni sospette in quanto risultavano frequentemente utilizzate da autori di crimini finanziari anche ai fini di riciclaggio; una di esse, con sede e conto corrente in uno Stato dell’Europa meridionale, risultava inoltre riconducibile a soggetti italiani; la provvista utilizzata per i trasferimenti all’estero evidenziava che deriva da bonifici disposti dall’ente pubblico territoriale Beta, riferiti a finanziamenti pubblici di scopo. Dall’analisi finanziaria e dal riscontro di fonti aperte è risultato che i fondi erano stati assegnati per finalità connesse alla realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale. Gli approfondimenti condotti consentivano di ipotizzare che i finanziamenti pubblici fossero stati distratti dalla destinazione per la quale erano stati concessi e che l’operatività rilevata sul conto della cooperativa potesse integrare gli estremi del reato di malversazione a danno dello Stato.
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Elementi caratterizzanti l’operatività anomala:
Provvedimento della Banca d’Italia del 24 agosto Indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni. Comunicazione UIF - Operatività connessa con l’abuso di finanziamenti pubblici: Immediato trasferimento presso altro intermediario dei fondi ricevuti, specie se per finalità non riconducibili al progetto finanziato; trasferimento dei fondi ricevuti a soggetti terzi, effettuato con operazioni che non appaiono logicamente collegate alle finalità per le quali il finanziamento è stato erogato; trasferimento dei fondi ricevuti a favore di persone fisiche o giuridiche con sede in Paesi a regime fiscalmente privilegiato o caratterizzati da regimi non equivalenti nel contrasto al riciclaggio.
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Comunicazione UIF sull’utilizzo anomalo di valute virtuali del 02/02/2015:
“I prestatori di attività funzionali all’utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valute virtuali e alla loro conversione da/in valute aventi corso legale non sono, in quanto tali, destinatari della normativa antiriciclaggio e quindi non sono tenuti all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette. Tale circostanza può rendere appetibile lo strumento virtuale per coloro che intendono porre in essere condotte criminali e non agevola le attività di prevenzione e contrasto.”
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Esempio di SOS archiviabile
Descrizione dell’operatività sospetta Il soggetto in questione ha aperto in data XXXXXX un conto corrente privato presso la nostra Agenzia di Xxxxxxx, dichiarando in fase di adeguata verifica di essere disoccupato a seguito di un incidente stradale che gli ha procurato una grave invalidità. Il rapporto, dopo un iniziale versamento simbolico di 20 Euro, è stato alimentato il XXXXXX da un bonifico di Euro proveniente dalla Genertel e riferito al rimborso assicurativo del predetto incidente. In pari data il cliente ha eseguito un primo prelievo di contante di Euro eseguito mediante l’emissione di un assegno circolare girato per l’incasso. Da quel momento il conto corrente ha movimentato esclusivamente in uscita, principalmente con una serie di prelievi di contante mediante assegni bancari che ammontano complessivamente ad Euro , dei quali uno di Euro ed i successivi di Euro e eseguiti sempre a distanza di sette giorni l’uno dall’altro. Le altre uscite sono rappresentate da diversi prelievi Bancomat (Euro 4.000), da sporadici prelievi con moduli di sportello (Euro 1.700) e da due bonifici (Euro 2.540) Motivi del sospetto La segnalazione si riferisce ad un conto corrente di recente apertura caratterizzato in uscita pressoché esclusivamente da prelievi di contante. Si tratta di una segnalazione manifestamente infondata? Esistono elementi idonei a suffragare un’ipotesi di riciclaggio?
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La sospensione - un caso pratico
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La sospensione - un caso pratico
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Le parole di Mario Draghi Presidente BCE
“LA REPUTAZIONE DI UNA BANCA SI GIUDICA ANCHE DA COME PREVIENE E CONTRASTA IL RICICLAGGIO"
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Grazie per l’attenzione!
Claudio Lesti
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