La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La Convenzione di Ginevra sullo Status dei rifugiati del 1951;

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "La Convenzione di Ginevra sullo Status dei rifugiati del 1951;"— Transcript della presentazione:

1 La tratta degli esseri umani focus sulla situazione italiana Claudia Pretto

2 La Convenzione di Ginevra sullo Status dei rifugiati del 1951;
Il Protocollo di Palermo - Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 dedicato alla tratta di esseri umani, ratificato dall’ordinamento italiano con legge 146/2006; Le Linee Guida di Protezione Internazionale dell’UNHCR concernenti L’applicazione dell’articolo 1 A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta; La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall’ordinamento italiano con legge 848/1955; la Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 2008, ratificata dall’ordinamento italiano con legge 108/2010; La Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176; la direttiva 2009/52/UE (che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare); Nota UNHCR sulla trasposizione della Direttiva “2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 05 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime” La direttiva 2013/33/UE (recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)); I decreti legislativi 251/ /2008 e 18/2014; gli articoli 13, 18, 18 bis, 19 e 32 del D.lgs 286/98; La Direttiva 2004/81/CE sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime di tratta di esseri umani o coinvolti in azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti Il decreto legislativo 24/2014 in attuazione della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime , che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI Il Dpcm 234/2016 , Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'eta' dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. (16G00248) (GU Serie Generale n.298 del )

3 Il “sistema” Anti-tratta e il Sistema di protezione internazionale fino a qualche anno fa non erano comunicanti fra loro dal punto di vista normativo nazionale, mentre oggi, attraverso i recenti dispositivi europei - la direttiva 36/2011, la direttiva qualifiche n 2011/95/UE che indica le vittime di tratta quali persone vulnerabili meritevoli di vedersi riconoscere, case by case la protezione internazionale, la direttiva accoglienza n 2013/33/UE: Si evince l’ individuazione delle vittime di tratta quali soggetti vulnerabili nel contesto dell’accoglienza della protezione internazionale, con quegli strumenti di protezione nel contesto dell’accoglienza propri della condizione di vittima di tratta.

4 Tratta degli esseri umani Protezione Internazionale
fine azione mezzi

5 Trafficking ≠ Smuggling
RECLUTARE, TRASPORTARE, TRAFERIRE, OSPITARE CON USO DELLA FROZA, MINACCIA, VIOLENZA, COERCIZIONE , ABUSO DI UNA PERSONA IN POSIZIONE DI VULNERABILITA’ , DARE O RICEVERE SOMME DI DENARO PER OTTENRE IL CONSENSO DELLA PERSONA CHE HA AUTORITA’ SU UN’ALTRA PER OTTENRE LO SFRUTTAMENTO . SFRUTTAMENTO: PROSTITUZIONE, ATTIVITA’ LAVORATIVA FORZATA , SCHIAVITU’ , IL PRELIEVO DI ORGANI, ECC VANTAGGIO FINANZIARIO DAL TRASPORTARE, NON VI è SFRUTTAMENTO FINALE

6 Minore non accompagnato
Rifugi ato Apolide Vittima di tratta In fuga da conflitti Minore non accompagnato

7 Problematiche individuate ad oggi
Assenza/Carenza di meccanismi di collegamento e rinvio tra il sistema di tutele per le vittime di tratta e quello per la protezione internazionale Decreto Legislativo 24/2014 in attuazione della direttiva 2011/36/UE prevede il collegamento fra enti competenti per la lotta alla tratta e il sistema della Protezione internazionale; Art 17 del D.lgs 142 del 2015: come attuarlo nell’accoglienza ? Necessario collegamento fra tutte le autorita` che si occupano di protezione internazionale e di tratta Obbligo di formazione e di informazione Necessita di mutua segnalazione dei sistemi di accoglienza ( Sprar/ anti tratta/ accoglienza emergenziale/ anti tratta) Prevalenza provenienza Nigeria, principlamente ad oggi individuazione vittime di tratta a fini di sfruttamento –induzione alla prostituzione: donne, alcune minorenni; Alcuni casi di LGBTI, difficoltà nellaconsapevolezza della propria identità- orientamento sessuale↔ possibile percorso di support Frantz Fanon parallelo;

8 Potenziali Minori richiedenti asilo non accompagnati vittime o potenziali vittime di tratta dalla Nigeria, Senegal, Gambia; Condizioni di salute fisica e mentale dela potenziale vittima: sclete perché in aprtheid; Problema accertamento minore eta’: prassi adottata da settembre 2013 dalla Commissione di Torino ↔rimando all’art 4 del D.lgs 24/2014 “richiesta esame multidisciplinare in pediatria”: dpcm 234/2016;legge zampa Deficit: non conoscenza del fenomeno della “ tratta maschile” e applicazione tutela vittime di tratta maschili ( esempio trolley nigeriano o eventuali potenziali vittime di sfruttamento sessuale maschili) Mutamento a camaleonte della rete di sfruttamento: richiedenti asilo che non si presentano al secondo colloquio con team anti tratta, probabilmente perche’ viene “ impedita” tale possibilità dagli sfruttatori?!! Riflessioni aperte con team anti tratta

9 Adozioni illegali internazionali
Vittime di tratta Forme di sfruttamento Sessuale Prostituzione Lavorativo Accattonaggio Attività criminali Espianto di organi Maternità surrogata Adozioni illegali internazionali Matrimoni forzati Lavoro minorile

10 Definizione della vittima di tratta
Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o accogliere persone tramite l’impiego o la minaccia dell’impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, di frode, inganno, abuso di potere o di posizioni di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l’autorità sull’altra a scopo di sfruttamento. Questo comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche analoghe, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi. Irrilevanza del consenso ai fini della sussistenza del reato ove siano stati utilizzati quei metodi coercitivi Se la vittima è minore vi è tratta anche senza l'utilizzo di metodi di coercizione

11 Sovrapposizione degli ambiti connessi alla protezione internazionale e alla tratta
Le cause della tratta degli esseri umani coincidono con i principali fattori che favoriscono le migrazioni (povertà, disoccupazione, vulnerabilità persone parte di gruppi portatori di esigenze particolari, situazione politica del paese di origine, eventuale situazione etnica, religiosa, ecc) e in questo senso aumentano i casi di vittime di grave sfruttamento pur in assenza di coercizione fisica o psicologica (centralità del debito)

12 Periodo di riflessione / sospensione Direttiva 2004/81/CE
La Direttiva 2004/81/CE ha introdotto l’obbligo per gli Stati membri di consentire alle vittime di tratta di ottenere un titolo che ne autorizzi il soggiorno nel Paese di destinazione. Tale direttiva ha previsto che gli Stati membri garantiscano alle vittime stesse il periodo di riflessione, il cui scopo è consentire loro di riprendersi e sottrarsi all’influenza degli autori dei reati, valutando così consapevolmente l’opportunità di collaborare con le autorità stesse. Durante tale periodo, la cui durata è determinata da ciascuno Stato, non può essere disposta alcuna misura di allontanamento nei confronti della persona, la quale ha diritto a che le siano garantiti l’assistenza medica limitatamente alle cure mediche urgenti, idonee misure di protezione e assistenza. Dal che ne discende la sospensione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale ? Sistema di accoglienza in tale periodo?

13 Direttiva 2011/36 L'art. 2 definisce la tratta di esseri umani “il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un'altra, a fini di sfruttamento”. Il paragrafo 3 prosegue chiarendo gli ambiti di sfruttamento e dunque includendo “lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi”. Si prevede inoltre, come sancito dalla Convenzioni internazionali, che il consenso della vittima allo sfruttamento sia irrilevante in presenza di uno dei metodi coercitivi indicati e che, ove la vittima sia minore di età, la condotta sia punita anche in assenza di tali metodi coercitivi

14 Direttiva 2011/36: assistenza e sostegno adeguati
Il considerando 18 della Direttiva chiarisce che l'assistenza e il sostegno devono comprendere una serie minima di misure necessarie per consentire alle vittime di ristabilirsi e di sottrarsi ai loro trafficanti e ciò indipendentemente dalla volontà delle stesse di collaborare con le autorità nell'ambito delle indagini e del procedimento penale. In tale frangente deve essere assicurato loro il “periodo di riflessione” affinché sia garantita la possibilità di rimanere sul territorio, a conclusione del quale lo Stato potrà stabilire se la persona sia ammissibile al titolo di soggiorno e dunque possa continuare a godere delle misure di assistenza o, al contrario, se non ve ne siano i presupposti, in tal caso lo Stato non è obbligato a continuare a fornire assistenza. Specifiche misure di assistenza sono poi previste in favore dei minori vittime di tratta. In particolare si stabilisce che quando l'età della vittima è incerta e sussistono motivi per ritenere che sia inferiore ai diciotto anni se ne deve presumere la minore età. Le misure in favore dei minori, tra cui misure di accoglienze specifiche per tale tipologia di vittime particolarmente vulnerabili, devono essere intese al recupero fisico e psico-sociale ed a una soluzione duratura per il minore stesso Si prevede inoltre che le vittime debbano poter beneficiare, nel corso del procedimento penale, di un trattamento specifico onde evitare la c.d. vittimizzazione secondaria, evitando ripetizioni non necessarie delle audizioni nel corso delle indagini e del procedimento penale, il contatto visivo con l'autore del reato, le deposizioni in udienze pubbliche e domande non necessarie sulla vita privata.

15 Accoglienza e protezione
Vittime di tratta Migranti forzati Minori non accompagnanti Migranti ambientali Vittime di tortura apolidi In fuga da conflitti rifugiati

16 Art. 17 D.Lgs. 142/2015 Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime di tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 D.Lgs. 286/98. Necessità di raccordo fra il sistema asilo e il sistema anti tratta: -limitatezza di posti e necessità di percepire il fenomeno della tratta come priorità -Formazione reciproca fra enti anti tratta e enti che si occupano di protezione internazionale - Lavoro in rete fra tutti gli enti coinvolti

17 Breve analisi tratta dalla Nigeria -Dall’Hotspot attraverso i CAS, spesso in molti Sprar, fino ai CIE, prossimi centri di rimpatrio, tra le vittime di tratta di origine nigeriane sono presenti , giovanissime donne, spesso con diversabilità fisica o psichica , elemento che le ha per questo rese preda più facile dei trafficanti e sfruttatori. -Si evince come chi riesce ad avere un colloquio protetto e con personale competente e chi può avere un periodo di riflessione previsto dalla norma « emerge come vittima « -“Tratta delle nigeriane”: una/un reclutatore in Nigeria, uno sponsor, il juju, un trolley o connection man (accompagnatore), una madam in Europa ; un debito da risarcire; -Potenziali matrimoni o gravidanze strumentali, spesso anche il presunto compagno ha un debito ed è vittima destinata ad accattonaggio o ad attività illegali; -Coercizione e controllo anche durante la fase di accoglienza anche attraverso minacce fisiche e psichiche; -Commistione di trolley di diversa nazionalità; -Aspetti antropologici e magico rituali molto forti -Aumento di minorenni controllate Se ne evince la necessità di approccio multidisciplinare, informativa , protezione adeguata e accoglienza adeguata

18 Possibili « nuovi» casi vittime di tratta , fenomeni meno conosciuti rispetto alla tratta dalla Nigeria verso e attraverso l’Italia Minori maschi egiziani Minori gambiani, senegalesi Donne ivoriane Donne senegalesi Donne cinesi Donne filippine Donne ucraine Donne gambiane Giovani maschi senegalesi, gambiani, nigeriani e ghanesi per controllo donne LGBTI Disabili psichici e fisici Eritrei: tratta forse ai fini di espianto di organi fino in Libia

19 QUALI INDICATORI UTILI ?

20

21

22 Linee guida UNHCR “L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta” - Analisi sostanziale: -Fondato timore di persecuzione -Agenti di persecuzione -Luogo di persecuzione («sur place») -Nesso causale - Aspetti procedurali: Assicurare particolari cautele: protezione delle vittime e potenziali vittime

23 Persecuzione: interpretazione che tiene conto di nuove forme di violazioni dei diritti umani e dello sviluppo del diritto internazionale Possibili gravi danni/persecuzioni in caso di rientro: Essere nuovamente vittima di tratta (consenso su tratta = persecuzione, in quanto implica generalmente violenza sessuale, riduzione in schiavitù, restrizione libertà di movimento, maltrattamenti, lavoro forzato, prostituzione forzata, ecc) Maltrattamenti e intimidazioni da parte dei trafficanti/organizzazioni criminali/ conoscenti/familiari, ad es. per mancata restituzione del debito di viaggio Discriminazione da parte delle autorità/ del contesto sociale-familiare Ostracismo, discriminazione, esclusione da parte della famiglia/comunità-contesto sociale Impatto persecuzione passata particolarmente atroce, ritorno intollerabile ( HANDBOOK UNHCR) Agente di persecuzione nel contesto della tratta degli esseri umani: oltre a quelli «ordinari» come lo Stato, l’agente terzo può essere: trafficanti, organizzazioni criminali, membri della famiglia – mancata protezione da parte dello Stato , amici , contesto sociale di origine, rete di conoscenti Luogo della persecuzione: fuori dal paese di origine ( anche se il reclutamento, coercizione, convinzione in paese di origine) Paese /Paesi di transito e/o di breve permanenza ( trasporto, violenza fisica e psichica) Paese dove la persona chiede protezione internazionale ( sfruttamento, violenza, coercizione, oppure luogo di transito: esempio tratta dall’Italia verso Francia, Germania, Belgio), esempi di sur place (guida UNHCR trafficking 2006)

24 Valutazione esposizione a rischio
Rischio nel paese di accoglienza e/o asilo Rischio in caso di origine e /o rimpatrio Analisi della situazione pregressa: viaggio, percorso, tragitto, debito, motivo della fuga; Analisi della situazione futura: timore di persecuzione nel paese di origine Decisione sull’attualità del rischio Apolidia Counselling Emersione Dialogo fra sistema tratta e asilo Messa in protezione Referral Approccio culturale

25 LA PERSECUZIONE DI GENERE
Tradizionalmente considerato come facente parte della sfera privata dagli anni ‘80 il riconoscimento del ruolo del genere sulla forma della persecuzione inflitta : matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili , prostituzione forzata, riduzione in schiavitù, sfruttamento Motivi della persecuzione ( orientamento sessuale, trasgressione, costumi sociali, ecc ) Riferimenti nell’ordinamento europeo : art. 10, Dir. 2004/83/CE Riferimenti in diritto italiano: art. 8, D. Lgs. 251/2007 come modificato dal D.lgs 18/2015 che spressamente fa riferimento al genere Art 8 al comma 1, lettera d), dopo le parole: "ai sensi della legislazione italiana;" sono aggiunte le seguenti: "ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identita' di genere;"

26 «Una domanda di protezione internazionale presentata da una vittima o potenziale vittima di tratta può avere origine in circostanze diverse. La persona potrebbe essere stata vittima di tratta all’estero, potrebbe essere fuggita dai suoi sfruttatori e potrebbe aver chiesto protezione allo Stato nel quale ella o egli si trova in quel momento; La vittima potrebbe essere stata vittima di tratta all’interno dei confini del territorio nazionale, potrebbe essere fuggita dai suoi sfruttatori ed essere fuggita all’estero in cerca di protezione internazionale. L’individuo interessato potrebbe non essere stato vittima di tratta ma potrebbe temere di diventarlo e potrebbe essere fuggito all’estero in cerca di protezione internazionale. In tutti questi casi, perché l’individuo possa essere riconosciuto come rifugiato, deve sussistere un “fondato timore di persecuzione” legato ad almeno una delle fattispecie contemplate dalla Convenzione.» (par. 13 Linee-Guida UNHCR) non automatismo, ma verifica inclusione protezione internazionale : rischio di persecuzione, fondato timore attuale e/o futuro e ascrivibilita’ ad uno dei motivi della Convenzione di Ginevra

27 Aspetti fondamentali che deve contenere un Referral Anti Tratta
Periodo di riflessione in protezione / accoglienza protetta Indicatori Dialogo ed Analisi con personale competente e sicuro per la persona Esclusione volontà di chiedere protezione internazionale prima di avviare contatti con qualsiasi autorità del paese di origine Verifica rischio del luogo dove la persona si trova nel paese di asilo; Verifica timore di violenze/ controllo luogo dove è accolta si trova Verifica rischio in caso di rimpatrio connesso al re trafficking e a ritorsioni nel paese di origine, anche verso familiari; Verifica volontà di denuncia e messa in protezione ( n.b.Non obbligatorietà delle denuncia); Verifica eventuali necessità di salute , percorso sanitario e/ o piscologico; La non presenza dell’attualità dello sfruttamento non esclude l’essere stata vittima di tratta elemento utile per valutazione della commissione in termini di rischio di persecuzione e situazione in caso di ritorno nel paese di origine

28 GRETA, Relazione concernente l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta rapporto 2016 Vittime di tratta e principio di “non refoulement”. Il rapporto Greta 2017 richiama l’Italia all’osservanza scrupolosa di un principio fondamentale di diritto internazionale, consuetudinario e vIncolante ai sensi dell’art 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati : il principio di “non-refoulement” Il principio del “non refoulement” trova applicazione non solo nei confronti di chi beneficia dello status di rifugiato, ma anche verso chi potrebbe esserlo in futuro, anche nei confronti di chi ora non è stato riconosciuto titolare di protezione internazionale, ma che se rinviato dove è esposto a rischio di persecuzione e/o a violazioni di cui all’art 3 CEDU è plausibile ritenere che possa. Ne discende che le autorità Statali competenti prima di procedere a qualsiasi forma di espulsione o respingimento debbano essere certe che le persone nei cui confronti deve essere applicato il respingimento non siano o non saranno a rischio di subire trattamenti vietati dall’art 1 A 2 della Convenzione di Ginevra, art 3 CEDU.


Scaricare ppt "La Convenzione di Ginevra sullo Status dei rifugiati del 1951;"

Presentazioni simili


Annunci Google