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PubblicatoCarlo Pastore Modificato 5 anni fa
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Le informazioni privilegiate e il ritardo nella loro comunicazione
Seminario – Diritto del mercato e degli strumenti finanziari (IFIR) 22 marzo 2019
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Le caratteristiche delle informazioni privilegiate
Mancata avvenuta disclosure dell’informazione privilegiata; inerenza diretta o indiretta dell’informazione rispetto all’emittente o agli strumenti finanziari da questo emessi; carattere preciso dell’informazione; e potenziale effetto significativo della disclosure dell’informazione sui prezzi degli strumenti finanziari (price sensitivity) Art. 7(4) MAR: «..un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento»
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Condizioni per il ritardo ex art. 17(4) MAR
L’emittente può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che: la comunicazione immediata pregiudichi probabilmente i legittimi interessi dell’emittente; il ritardo nella comunicazione probabilmente non abbia l’effetto di fuorviare il pubblico; e l’emittente sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni. Nel caso di ritardata disclosure delle informazioni privilegiate, l’emittente notifica immediatamente tale ritardo all’autorità competente, comunicando per iscritto quali siano state le modalità con cui sono state soddisfatte le suddette condizioni.
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Orientamenti ESMA sul ritardo nella disclosure di informazioni privilegiate (1/2)
Casi di legittimo interesse dell’emittente nel ritardare la disclosure di informazioni privilegiate: negoziazioni in corso qualora la comunicazione al pubblico possa comprometterne l’esito o il normale andamento; minaccia grave e imminente per la solidità finanziaria dell’emittente; decisioni o contratti che necessitino dell’approvazione di due o più organi dell’emittente, qualora la comunicazione al pubblico dell’informazione prima dell’approvazione rischi di comprometterne la corretta valutazione; l’emittente debba proteggere i suoi diritti relativi allo sviluppo dei prodotti, brevetti, invenzioni, ecc., a condizione che gli eventi che hanno un impatto significativo sullo sviluppo dei prodotti siano comunicati il prima possibile; la vendita da parte dell’emittente di una partecipazione di maggioranza detenuta in un altro emittente, qualora tale disclosure possa pregiudicare l’operazione; e un’operazione soggetta ad un’autorizzazione da parte di un’autorità, qualora tale disclosure possa pregiudicare l’operazione.
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Orientamenti ESMA sul ritardo nella disclosure di informazioni privilegiate (2/2)
Situazioni in cui il ritardo nella disclosure di informazioni privilegiate possa fuorviare il pubblico: le informazioni privilegiate sono materialmente diverse dal precedente annuncio pubblico dell’emittente sulla materia alla quale le informazioni privilegiate si riferiscono; le informazioni privilegiate riguardano la circostanza che gli obbiettivi finanziari dell’emittente non saranno rispettati, qualora tali obbiettivi fossero stati precedentemente annunciati; e le informazioni privilegiate sono in contrasto con le previsioni del mercato, qualora tali previsioni siano basate su input che l’emittente aveva previamente fornito al mercato (i.e., interviste, roadshow, e qualsiasi tipologia di comunicazione gestita dall’emittente).
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Condizioni per il ritardo applicabili agli istituti finanziari e di credito ex art. 17(5) MAR
Gli istituti finanziari e di credito possono ritardare, al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate (inter alia, le informazioni legate ad un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza), qualora: la comunicazione delle informazioni privilegiate comporti il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell’emittente e del sistema finanziario; sia nell’interesse pubblico ritardare la comunicazione; sia possibile garantire la riservatezza delle informazioni; e l’autorità competente abbia autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) siano rispettate.
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Novità Q&A ESMA del primo ottobre 2018
Gli elementi che gli istituti finanziari e di credito devono considerare qualora intendano ritardare la disclosure di informazioni privilegiate ex art. 17(5) MAR. L’emittente può ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate (inter alia, le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza) al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario. La comunicazione della presunta durata del ritardo da parte degli istituti finanziari e di credito alle relative autorità. Gli istituti devono informare le autorità della loro valutazione circa la durata del ritardo e delle possibili cause scatenanti del medesimo. Inoltre, sono tenuti a tenere aggiornate le autorità di qualsiasi nuovo elemento che possa incidere sulla durata del ritardo. Se il rifiuto dell’autorità di ritardare la disclosure delle informazioni privilegiate pregiudichi o meno la possibilità per gli istituti finanziari e di credito di poter ricorrere alla previsione ex art. 17(5) MAR. Tali entità non potranno ritardare la disclosure e dovranno immediatamente comunicare le informazioni privilegiate.
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Interazione con Consob e criteri di valutazione del ritardo
Interazione tra emittente e Autorità alla luce delle ultime modifiche del TUF sulla notifica del ritardo: trasmissione delle motivazioni solo su richiesta e possibili ulteriori strumenti di intervento da parte della Consob; e valutazioni incentrate sul caso concreto e basate su accertamenti effettuati attraverso diversi canali di comunicazione (anche informali). Criteri di valutazione utilizzati dall’Autorità per legittimare il ritardo: possibili elementi di criticità; e altri elementi di valutazione, profili oggettivi e soggettivi.
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