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FATTURA ELETTRONICA E NOVITA’ IVA 2019
Studio Tributario Paolo Parodi
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Fattura elettronica Studio Tributario Paolo Parodi
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LA FATTURA ELETTRONICA E’ TALE PER
AUTENTICITA’= certezza di provenienza da un determinato soggetto MODALITA’ DI GENERAZIONE MODALITA’ DI TRASMISSIONE XML con specifiche tecniche Provv. 30/04/18 INTEGRITA’= non modificabilità AUTENTICITA’ INTEGRITA’ LEGGIBILITA’ TELEMATICA LEGGIBILITA’= possibilità di lettura nel tempo SDI unico canale
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TIPOLOGIE DI FATTURA B2G = FATTURA ELETTRONICA VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E TUTTI I SOGGETTI DI CUI ALL’ELENCO PUBBLICATO DALL’ISTAT A SETTEMBRE DI CIASCUN ANNO B2B = FATTURA ELETTRONICA VERSO SOGGETTI CON PARTITA IVA ITALIANA (ESCLUSI I COMUNITARI IDENTIFICATI E SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA) B2C = FATTURA ELETTRONICA VERSO SOGGETTI CON CODICE FISCALE ITALIANO MA SENZA PARTITA IVA FATTURA VERSO I SOGGETTI CHE NON HANNO NE’ CODICE FISCALE ITALIANO NE’ PARTITA IVA ITALIANA (COMPRESI I COMUNITARI IDENTIFICATI)
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FATTURE E CANALI B2G: NESSUNA NOVITA’, salvo attesa DM per disciplinare i rifiuti fatture B2B E B2C: ciclo attivo verso soggetti per i quali oggi facevamo fattura cartacea : stesse tipologie di fattura elettronica, specifiche tecniche e canale trasmissivo sdi, ma con diversi obblighi verso il cliente nel caso di B2B e nel caso di B2C B2B E B2C : rimane la possibilità di scarto sdi, ma non di rifiuto da parte del cliente FATTURA VERSO L’ESTERO: nulla varia (sempre cartacee) ma con possibilità di trasmettere il file xml allo sdi, evitando l’esterometro FATTURE PASSIVE DALL’ESTERO nulla varia (sempre cartacee) ma con obbligo di comunicazione mensile all’Agenzia per le fatture relative alle operazioni commerciali Il diverso funzionamento del flusso verso la Pa determina controlli diversi da parte dello Sdi rispetto al flusso verso i privati. In tal senso risulta determinante per l’emittente indicare quale è il formato prescelto nel campo del tracciato “Formato Trasmissione” (FPR12 se il cliente è Pa, FPA12 se il cliente è privato).
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FATTURA ELETTRONICA DAL 2019
L. 205/17 art. 1 co. 909 Dal 1° gennaio 2019 obbligo di fatturazione elettronica, anche avvalendosi di intermediari, sia nei rapporti tra privati (B2B) che nei confronti dei consumatori finali (B2C), indirizzando per questi ultimi il documento sui servizi telematici dell’agenzia delle Entrate. Con la stessa decorrenza verrà meno l’adempimento dello spesometro (articolo 21 del Dl 78 del 2010), mentre continueranno a dover essere inviate le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis sempre del Dl 78/2010). Studio Tributario Paolo Parodi
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FATTURA ELETTRONICA DAL 2019
Cessioni di beni e prestazioni di servizi da certificare con fattura elettronica sono tutte quelle poste in essere tra soggetti residenti, stabiliti o identificati a fini Iva nel territorio nazionale. Restano invece escluse le operazioni transfrontaliere e cioè tutte le cessioni e prestazioni effettuate o ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio. Per queste sarà necessario l’invio all’Agenzia entro l’ultimo giorno del mese successivo delle relative informazioni, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale o una fattura elettronica, pena l’applicazione di specifiche sanzioni e con le precisazioni infra indicate. Studio Tributario Paolo Parodi
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PROVVEDIMENTO AdE 30/4/18: LE DEFINIZIONI
La fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (da ora in poi, SdI), di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente. La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633 La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato A del provvedimento Studio Tributario Paolo Parodi
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LE PROCEDURE Per la predisposizione del file della fattura l’Agenzia delle entrate rende gratuitamente disponibili una procedura web, un’applicazione utilizzabile da dispositivi mobile (da ora in poi app) e un software da installare su PC. Per la predisposizione del file della fattura da trasmettere al SdI con software privati sono utilizzate le specifiche tecniche di cui all’allegato A del provvedimento 30/4/18. Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni restano valide le disposizioni e le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Per le fatture verso soggetti diversi dalle P.A. non è prevista procedura per respingere fatture come invece accade per le PA Studio Tributario Paolo Parodi
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LE PROCEDURE: ASPETTI DA ANALIZZARE
Fase della trasmissione Controlli e ruolo SDI Fase della registrazione AdE Fase della ricezione Fase della registrazione contabile Fase della conservazione Ulteriori obblighi (comunicazioni, estero, rapporti con i privati) Studio Tributario Paolo Parodi
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LA TRASMISSIONE La trasmissione della fattura elettronica al SdI è effettuata con le seguenti modalità, : a) posta elettronica certificata, di seguito “PEC”; b) servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, quali la procedura web e l’app c) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”; d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP. Le modalità di cui alle lettere c) e d) necessitano di un preventivo processo di “accreditamento” al SdI, Studio Tributario Paolo Parodi
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TRASMISSIONE E RECAPITO
L’invio della fattura elettronica da parte dell’emittente è indipendente dal canale di ricezione scelto dal destinatario, mentre il recapito è fortemente influenzato dalle scelte del cessionario/committente, anche se è sempre possibile attraverso un codice convenzionale semplificare le procedure. Trasmissione In fase di invio della fattura elettronica al Sdi, attori del processo sono emittente o trasmittente, se diverso dal primo, ed il sistema stesso. Una volta predisposta la fattura elettronica, il file generato può essere trasmesso a Sdi utilizzando, in alternativa, una casella di Pec, i servizi informatici messi a disposizione e cioè una procedura web, un’applicazione utilizzabile da dispositivi mobili o un software da installare su personal computer. Studio Tributario Paolo Parodi
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FATTURAZIONE RAPIDA Per agevolare l’automazione dei processi e ridurre gli errori nella fase di predisposizione della fattura, è disponibile un servizio web per la generazione di un QR-Code che, al pari della Tessera Sanitaria per i clienti privati, potrà essere mostrato dal destinatario all’emittente per consentire a quest’ultimo – se dotato di apposito lettore – di acquisire in automatico i dati identificativi IVA del cessionario/committente. Oltre alla procedura online, è disponibile un’applicazione mobile per ambienti IOS e Android in grado anche di leggere il QRCode sopra descritto, nonché un’applicazione “stand alone” installabile su PC. Studio Tributario Paolo Parodi
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IL RUOLO SDI Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse. I controlli effettuati dal SdI sono dettagliati nell’allegato A del provvedimento 30/4/18 Studio Tributario Paolo Parodi
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I CONTROLLI SDI Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare: - nomenclatura ed unicità del file trasmesso; - dimensioni del file; - integrità del documento se firmato; - autenticità del certificato di firma, se presente; - conformità del formato fattura; - coerenza e validità del contenuto della fattura; - unicità della fattura; - recapitabilità della fattura. Studio Tributario Paolo Parodi
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I CONTROLLI SDI E LE NOTIFICHE
L’eliminazione delle cosiddette “notifiche d’esito committente” (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura), sia per i soggetti passivi Iva che per i consumatori finali, costituisce una delle principali differenze rispetto alla fatturazione verso le P.A. Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario lo Sdi effettua una serie di controlli che riguardano la presenza delle informazioni obbligatorie (ad esempio, l’esistenza nell’anagrafe tributaria della partita Iva del cedente/prestatore e del committente/cessionario ovvero del codice fiscale nel caso che quest’ultimo sia un consumatore finale) e la coerenza (tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota Iva e dell’imposta indicata in fattura). Studio Tributario Paolo Parodi
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IL RECAPITO DELLA FATTURA
SdI recapita la fattura elettronica attraverso le seguenti modalità: a) sistema di posta elettronica certificata, “PEC”; b) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”; c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP. Le modalità di cui alle lettere b) e c) necessitano del preventivo processo di “accreditamento”. Il recapito al cessionario/committente avviene con le modalità già descritte per la trasmissione da parte dell’emittente. L’unico canale non utilizzabile in ricezione, ma previsto al contrario per l’invio, è quello che si avvale dei servizi informatici, e quindi la procedura web o l’app da mobile Studio Tributario Paolo Parodi
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IL RECAPITO DELLA FATTURA: LA REGISTRAZIONE
Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle entrate rende disponibile un servizio di registrazione “dell’indirizzo telematico” (vale a dire una PEC o un codice destinatario prescelto per la ricezione dei file.) In caso di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate “all’indirizzo telematico” registrato. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. Studio Tributario Paolo Parodi
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IL RECAPITO DELLA FATTURA: L’ACCREDITAMENTO
I canali web service ed ftp possono essere utilizzati solo dopo il loro accreditamento. La procedura di accreditamento è disponibile sul sito internet facendo il percorso Home - Strumenti - Accreditare il canale. Per il canale Pec (Posta elettronica certificata) non è necessario alcun tipo di accreditamento preventivo da parte degli utenti. Per accreditare il canale è necessario inviare una richiesta di accreditamento. Questo equivale a stipulare un accordo di servizio con il Sistema di interscambio Studio Tributario Paolo Parodi
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IL RECAPITO DELLA FATTURA: LE ALTERNATIVE
Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di registrazione, il campo “CodiceDestinatario” del file della fattura elettronica è compilato dal soggetto emittente come segue: a) inserendo il codice destinatario fornito dal soggetto cessionario/committente. b) inserendo un codice convenzionale “ ” e compilando il successivo campo “PECDestinatario” con l’indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente alla PEC indicata nel file della fattura; c) inserendo solo il codice convenzionale “ ” nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un consumatore finale e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, non siano stati compilati i campi “IdFiscaleIVA” e sia stato compilato solo il campo “CodiceFiscale” del cessionario/committente. (segue su slide successiva) Studio Tributario Paolo Parodi
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IL RECAPITO DELLA FATTURA: LE ALTERNATIVE
(segue da slide precedente) d) inserendo solo il codice convenzionale “ ” nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all'articolo 27, DL 98/11, ovvero un soggetto passivo che applica il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della L. 190/14 ovvero un produttore agricolo di cui all’articolo 34, comma 6, Dpr 633/72; e) inserendo solo il codice convenzionale “ ” nel caso in cui il soggetto passivo IVA cessionario/committente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI. In tal caso, il SdI rende disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Comunque, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica (segue su slide successiva) Studio Tributario Paolo Parodi
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IL RECAPITO DELLA FATTURA: LE ALTERNATIVE
Nel caso sub c) di cui alle slide precedenti, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico di cui alla lettera a). Comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Nel caso sub d), il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico di cui alla lettera a). Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica Studio Tributario Paolo Parodi
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LA COPIA CARTACEA La faq n.55, pubblicata il 22 gennaio 2019 dall’agenzia delle Entrate, risponde alla richiesta di un privato cittadino senza partita Iva che chiede se sia obbligato a fornire all’esercente o al professionista l’indirizzo Pec fornisce anche un importante precisazione: l’esercente ed il professionista sono obbligati ad emettere la fattura elettronica verso il Sistema di Interscambio e a fornirne copia su carta o pdf per «quest’ultima (la copia, ndr) è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente». La faq quindi esclude che sia necessario, anche ai fini della detrazione del 50%-65% delle spese, di entrare in possesso della fattura elettronica e dichiara valida, a tutti gli effetti, solo per i consumatori finali, la copia su carta o il pdf via . Studio Tributario Paolo Parodi
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MINIMI E FORFETTARI: Faq AdE
La legge di Bilancio per l’anno 2018 esclude dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica i soggetti che adottano il regime dei minimi (Dl 98/2011) e quelli che adottano il regime forfettario (legge 190/2014). Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2019, questi soggetti saranno esonerati dalla emissione della fattura elettronica; tuttavia, lo stesso esonero non si applica ai loro fornitori, che dovranno emettere fattura elettronica rispettando il formato e il contenuto previsto per qualsiasi altro tipo di e-fattura. Quando la fattura è emessa nei confronti di un minimo o forfettario, la fattura non deve però contenere né il codice destinatario né la Pec del cliente secondo l’Agenzia, bensì un codice convenzionale di sette zeri da inserire al posto del codice destinatario Il cedente/prestatore, inoltre, ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al cessionario/committente, per vie diverse dallo Sdi, che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata Seguendo queste modalità, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che non sussiste alcun obbligo in capo ai soggetti minimi e forfettari, nemmeno sul fronte del ciclo passivo, non essendo obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti. Studio Tributario Paolo Parodi
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MINIMI E FORFETTARI: Faq AdE
Minimi e forfetari possono però decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori anche comunicando una Pec o, in alternativa, un codice destinatario. In questa ipotesi, dalla lettura della risposta alla Faq si desume che scatta l’obbligo di conservazione elettronica. In tal caso, il fornitore è esonerato da consegnare copia cartacea. Il contribuente minimo o forfettario che comunica un indirizzo Pec o un codice destinatario sarà obbligato alla conservazione elettronica dei documenti ricevuti; chi, invece, non comunica nulla, né Pec, né codice destinatario non ha neanche l’obbligo di conservare i documenti elettronici ricevuti; ovviamente in questo caso dovrà conservare le fatture cartacee. Anche se la risposta non lo dice, si ritiene che il medesimo metodo riguardi anche le imprese agricole in regime di esonero (volume di affari inferiore a 7mila euro). Studio Tributario Paolo Parodi
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IL RECAPITO DELLA FATTURA: LE ALTERNATIVE
Per individuare su quale canale indirizzare la fattura, il SdI verifica innanzitutto se il ricevente ha provveduto alla preregistrazione, indicando le modalità con cui intende ricevere i documenti. In questo caso, il ricevente elegge di fatto un indirizzo telematico, e cioè una casella di Pec o il codice destinatario attribuitogli a seguito dell’accreditamento derivante dall’utilizzo di servizi di cooperazione o di protocolli ftp. In caso di utilizzo del servizio di registrazione, il sistema indirizzerà sempre fatture e note di variazione all’indirizzo telematico registrato, prescindendo da quanto indicato nel campo «codice destinatario» dall’emittente. Se al contrario il destinatario non ha utilizzato il servizio di registrazione, l’emittente è tenuto a compilare il campo «codice destinatario» indicando il codice comunicato dal cessionario/committente quando ha accreditato un canale a Sdi oppure il codice convenzionale a sette zeri e compilando il campo Pec destinatario comunicatogli dal destinatario. Studio Tributario Paolo Parodi
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IL RECAPITO DELLA FATTURA: LE ALTERNATIVE
Se la Pec non è stata comunicata o la fattura è destinata a contribuenti in regime di vantaggio, forfettari o produttori agricoli va compilato il codice convenzionale a sette zeri e la fattura viene messa a disposizione nella loro area riservata con necessità dell’emittente di comunicare che l’originale del documento è a disposizione in tale area. Se la fattura non è recapitabile per cause tecniche non imputabili a Sdi, ad esempio in caso di casella Pec piena o non attiva o di canale telematico non attivo, il documento viene messo a disposizione del cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate. In questa ipotesi, il cedente/prestatore è tenuto a comunicare al suo cliente, per vie diverse da Sdi, che l’originale della fattura è disponibile in tale area Se destinatario è invece il consumatore finale, oltre al codice convenzionale l’emittente deve compilare il codice fiscale del cessionario/committente. Il cedente/prestatore dovrà consegnare direttamente al cliente una copia informatica o analogica della fattura, comunicando inoltre la disponibilità della stessa nell’area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate, dove il sistema gli metterà a disposizione un duplicato informatico. Studio Tributario Paolo Parodi
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CERTEZZA DI EMISSIONE E DATA DELLA FATTURA
La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 del 633/72. Nel caso di esito positivo dei controlli, il SdI recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una “ricevuta di consegna” della fattura elettronica che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario. Nel caso in cui il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Le ricevute predette attestano che la fattura è emessa. Studio Tributario Paolo Parodi
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DATA DELLA FATTURA: circ. 13/E/18
Termine di trasmissione La e-fattura immediata va emessa contestualmente al momento di effettuazione dell’operazione. La contestualità per la cessione di carburanti va intesa come emissione entro le ore 24 del medesimo giorno di cessione, avuto riguardo alla data di formazione e contestuale invio al SdI come riportata nel campo indicato nel tracciato xml. Tuttavia considerati i tempi tecnici di elaborazione ai fini della consegna e messa a disposizione del cessionario/committente, il necessario adeguamento tecnologico richiesto e le difficoltà organizzative, non verranno applicate sanzioni quando il file fattura risulti inviato con un minimo ritardo tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta. Fattura scartata In caso di fattura scartata il contribuente avrà 5 giorni per ritrasmetterla o per emettere nuova fattura evidenziando nella stessa il collegamento con la precedente ovvero con una numerazione speciale a condizione di rispettare la liquidazione dell’imposta rispetto al documento originario. Studio Tributario Paolo Parodi
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DATA DELLA FATTURA: D.L. 119/18
L’art. 11 co. 2 lett. b) del D.L. 119/18 interviene a modificare il comma 4 dell’art. 21 del Dpr 633/72, disponendo che la fattura elettronica deve essere emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione e non più, come accadeva in precedenza, in esatta coincidenza con il momento di effettuazione dell’operazione. Tuttavia, nel caso in cui la fattura sia emessa oltre il momento di effettuazione sfruttando tale possibilità, essa deve obbligatoriamente contenere la data di effettuazione dell’operazione (è la nuova lettera g-bis introdotta nell’art. 21 comma 2) e deve comunque sempre concorrere alla liquidazione del mese di effettuazione dell’operazione. Tale novità ha impatto significativo sulla fattura immediata. Studio Tributario Paolo Parodi
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DATA DELLA FATTURA: D.L. 119/18
A livello operativo, la novella di cui al D.L. 119/18 non consente di superare i problemi informatici già oggi esistenti e più sopra ricordati in ordine al fatto che non sono molti i software in grado di far concorrere alla liquidazione del mese fatture che siano state legittimamente emesse con data del mese successivo. Questo è con ogni probabilità il motivo per il quale il D.L. 119 dispone una sorta di “moratoria” sino al 1° luglio 2019 sulle sanzioni semprechè comunque siano rispettate le tempistiche della liquidazione Iva secondo i corretti principi dell’esigibilità. Studio Tributario Paolo Parodi
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DATA DELLA FATTURA: RISPOSTE ADE - CNDCEC
Con riferimento alle fatture da emettere fino al 1° luglio 2019, il campo “Data” del file xml deve essere valorizzato con la data di emissione/trasmissione della fattura allo SdI o con quella di effettuazione dell’operazione. E nel caso di fattura differita? Le regole dell’art. 21 DEL D.p.r. N. 633/72 non sono cambiate: la data della fattura è la data effettuazione operazione. In caso di fattura differita la data della fattura è la data di emissione della FE poiché all’interno della fattura sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell’operazione. Si ricorda che, sulla base delle disposizioni del d.l. n. 119/18, nel primo semestre 2019 è possibile trasmettere le fatture elettroniche al SdI entro i termini di liquidazione senza applicazione di sanzioni. Pertanto, ad esempio, una fattura che riporta la data 5 gennaio 2019 potrà essere trasmessa al SdI entro il 16 febbraio 2019 in caso di operatore IVA “mensile” ovvero entro il 16 maggio in caso di operatore IVA “trimestrale”. Studio Tributario Paolo Parodi
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DATA DELLA FATTURA: RISPOSTE ADE - CNDCEC
Nel caso si siano emesse fatture elettroniche nel secondo semestre 2018, si ricorda che con circolare 13/e del 2 luglio 2018 è stato chiarito che “il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”. Conseguentemente, se ad esempio è stata emessa una fattura elettronica con data 30 dicembre 2018 e la stessa è stata trasmessa al SdI il 2 gennaio 2019, non si incorrerà in alcuna sanzione formale. Studio Tributario Paolo Parodi
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DATA DELLA FATTURA: RISPOSTE ADE - CNDCEC
Nel caso in cui un’operazione sia effettuata in data 31 marzo 2019 e la fattura sia inviata allo SdI in data 5 aprile 2019 (la “data di emissione” della fattura elettronica è quindi il 5 aprile 2019 in quanto la fattura elettronica si considera emessa quanto viene trasmessa allo SdI) si chiede se è corretto indicare nel campo “data” del file xml la data di effettuazione dell’operazione (31 marzo 2019) o se si debba indicare la data di invio allo SdI (data di emissione) specificando in un altro campo del file xml la data di effettuazione dell’operazione. Va indicata sempre la data di effettuazione dell’operazione (se non si tratta di fatture differite). Se la fattura è stata ricevuta dal cessionario/committente entro i termini di liquidazione del mese di marzo, lo stesso potrà far concorrere l’IVA in detrazione in tale liquidazione. Studio Tributario Paolo Parodi
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PROCEDURE In caso di superamento dei controlli, se il canale di recapito è individuato, lo Sdi trasmette la fattura elettronica al soggetto ricevente. Se la trasmissione ha avuto esito positivo, lo Sdi invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica e mette a disposizione un duplicato informatico della fattura elettronica nell’area riservata del cessionario/committente. Al contrario, se non è stato possibile individuare un canale di recapito lo Sdi rende disponibile la fattura nell’area riservata del cessionario/committente e invia al soggetto trasmittente una ricevuta di impossibilità di recapito con la quale comunica di aver messo a disposizione la fattura nell’area autenticata dei servizi telematici del cessionario/committente. Questa ricevuta viene inviata o nel caso in cui, pur essendo individuato un canale di recapito, questo non è possibile per cause tecniche (ad esempio casella Pec piena o canale non attivo). Quando il cessionario/committente, accedendo alla sua area riservata, prende visione della fattura, l’informazione di tale data è resa disponibile al cedente/prestatore nell’area di consultazione delle fatture elettroniche di sua competenza Studio Tributario Paolo Parodi
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Faq agenzia entrate E’ obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture? Risposta In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – sia analogiche. Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39. Studio Tributario Paolo Parodi
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DATA DI RICEVIMENTO DELLA FATTURA
Nel caso di esito positivo del recapito della fattura elettronica, la data di ricezione è resa disponibile al destinatario. Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente. Studio Tributario Paolo Parodi
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I REGISTRI La nuova posizione AdE (Faq sul sito) Superata la posizione che richiedeva distinte serie di registri per fatture elettroniche e per fatture cartacee se queste ultime non erano conservate elettronicamente. Se si riceveranno fatture sia elettroniche che cartacee (ad es. dai forfettari), non sarà necessario istituire diversi sezionali dei registri Iva, per registrare le fatture analogiche con una diversa numerazione rispetto alle e-fatture o per evitarne la conservazione sostituiva. Anche se saranno registrate in un unico sezionale Iva, infatti, non è necessario effettuare la conservazione elettronica sostitutiva anche delle fatture analogiche. La modalità di conservazione, infatti, può essere sia elettronica (obbligatoria per le fatture elettroniche), sia analogica (per quelle cartacee). Studio Tributario Paolo Parodi
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I chiarimenti della circ. 13/E/18
Soggetti identificati ai fini Iva in Italia I soggetti meramente identificati in Italia, e non residenti nel territorio nazionale, non sono obbligati all’emissione di e-fattura: l’articolo 1, comma 909, della legge di Bilancio 2018, nonostante li includa espressamente, va interpretato in senso conforme alla decisione di autorizzazione di cui al regolamento di esecuzione n. 282/2011 della direttiva 2006/112/Ce. Pertanto l’obbligo riguarda solo i soggetti residenti o stabiliti. Tuttavia, i soggetti identificati possono essere destinatari di fatture elettroniche a condizione di assicurare loro la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta. Studio Tributario Paolo Parodi
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I chiarimenti della circ. 13/E/18: fatture scartate da SDI
La fattura si considera non emessa. Qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, lo scarto SdI comporta - se necessario - una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI (si veda il punto 6.3 del citato provvedimento prot. n /2018). Per l’Agenzia, la soluzione migliore è che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, sia emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario. Studio Tributario Paolo Parodi
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I chiarimenti della circ. 13/E/18: fatture scartate da SDI
Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, i citati principi, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, impongono alternativamente: a) l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta; b) l’emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI. Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, in data successiva. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale. Studio Tributario Paolo Parodi
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IL DECRETO 119/18 art. 10 Studio Tributario Paolo Parodi
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IL DECRETO 119/18 art. 10: modifiche in conversione
Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di moratoria sanzioni si applicano fino al 30 settembre 2019. Sono esonerati dagli obblighi di fattura elettronica i soggetti passivi che hanno esercitato l'opposizione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro ; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro , assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari Studio Tributario Paolo Parodi
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IL DECRETO 119/18 : le modifiche in corso di conversione
Associazioni sportive dilettantistiche Le associazioni sportive senza scopo di lucro affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva che svolgono attività sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime speciale Iva e imposte dirette di cui alla L 398/1991 sono esonerate dall’obbligo della fattura elettronica a condizione che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro; devono, nel caso i cui i predetti proventi siano superiori a 65mila euro, assicurare che i loro committenti o cessionari soggetti passivi d’imposta emettano per loro conto la fattura elettronica (comma 01). Il comma 02, il quale prevedeva che gli obblighi di fatturazione e registrazione dei contratti di sponsorizzazione e pubblicità delle predette associazioni nei confronti di soggetti stabiliti in Italia fossero eseguiti per loro conto dai cessionari, è stato abrogato con la L. 145/18. Studio Tributario Paolo Parodi
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IL DECRETO 119/18 : le modifiche in corso di conversione
Associazioni sportive dilettantistiche e P.A. L’esonero riguarda gli obblighi di fatturazione elettronica di cui al D.Lgs. 127/15 (e cioè la fatturazione elettronica tra soggetti diversi dalle P.A.) dunque, letteralmente, non si estende agli obblighi di fatturazione elettronica verso le P.A., che sono normati dalla L. 244/07 e dal DM 55/13. In buona sostanza, per le associazioni in L. 398/91, vale la stessa regola che vale per i contribuenti minimi e forfettari: esonero dalla nuova fatturazione elettronica ma non da quella verso la P.A.. Sul punto, occorre attendere chiarimenti interpretativi dall’Agenzia ma, al momento, ritengo che le associazioni in L. 398/91 debbano continuare ad emettere fattura verso le P.A.. Studio Tributario Paolo Parodi
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IL DECRETO 119/18 : art. 10-bis) Operatori sanitari L’esclusione da un punto di vista oggettivo riguarda unicamente le fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria: tutto ciò che non viene quindi trasmesso tramite questo canale va documentato con emissione di una fattura elettronica. L’esonero interessa potenzialmente tutti gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ricompresi nell’elenco contenuto all’articolo 3 del Dlgs 175/2014 e, quindi, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri oltre a professionisti sanitari quali psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici, nonché ottici. Studio Tributario Paolo Parodi
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IL DECRETO 119/18 : art. 10-bis) modificato da L. 145/18
Operatori sanitari Per le prestazioni sanitarie i cui dati devono essere inviati al Sistema Tessera sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata viene introdotto non solo l’esonero ma, per il 2019, il divieto di emissione di fattura elettronica. Studio Tributario Paolo Parodi
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IL DECRETO 119/18 : art. 10-bis) modificato da L. 148/18
Il divieto di fatturazione elettronica non è però generalizzato poichè sulle prestazioni sanitarie e veterinarie per cui il soggetto non è tenuto all’invio dei dati al Sts resta la fatturazione elettronica. Sono esclusi dall’invio al Sistema tessera sanitaria, ad esempio: le strutture medico-veterinarie organizzate in forma giuridica di società; quelle che erogano assistenza protesica (sanitarie, officine ortopediche, eccetera) non autorizzate in base all’articolo 8-ter del Dlgs 502/1992; ospedali, case di cura e di riposo limitatamente alle prestazioni di alloggio e maggior confort. Studio Tributario Paolo Parodi
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PRESTAZIONI SANITARIE: RISPOSTE ADE - CNDCEC
Nel caso in cui un soggetto neghi l'autorizzazione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema Tessera Sanitaria, la fattura deve essere emessa in formato elettronico? E nel caso manifesti il suo diniego dopo qualche giorno? Nel 2019 per nessuna operazione sanitaria effettuata da soggetti tenuti a inviare a TS si deve emettere FE, come previsto dalla legge di Bilancio 2019. Studio Tributario Paolo Parodi
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PRESTAZIONI SANITARIE
Per AdE, il divieto di emissione di fattura elettronica opera non solo per le prestazioni sanitarie rese, a prescindere dall’avvenuto invio al sistema Tessera Sanitaria, ma anche per eventuali prestazioni accessorie non di natura sanitaria. Il chiarimento è relativo alle modalità di fatturazione di voci di spesa non sanitarie ma a queste accessorie, come quelle amministrative e postali per recupero dei ticket in caso di dismissione dal pronto soccorso ospedaliero con codice bianco, oppure quelle per beneficiare di un maggior comfort alberghiero per le case di cura, così come per le richieste di copia delle cartelle sanitarie. Anche in questo caso, la fattura non deve essere elettronica ma cartacea. Inoltre se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS, salvo opposizione del paziente, indicando l’importo riferito alle spese non sanitarie con il codice AA “altre spese”. Se invece non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS, salvo opposizione del paziente, con la tipologia “altre spese” (codice AA). Studio Tributario Paolo Parodi
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IL DECRETO 119/18 art. 10-ter inserito in conversione
LE UTENZE PRIVATE Al fine di preservare i servizi di pubblica utilità, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate». Studio Tributario Paolo Parodi
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PROVVEDIMENTO N DEL 28/12/18 LE UTENZE PRIVATE Le imprese fornitrici devono comunicare all’agenzia delle Entrate, mediante un determinato indirizzo mail, oltre al proprio numero di partita Iva, un codice identificativo univoco contenente un numero di caratteri non superiore a 28 che individua il rapporto contrattuale con il privato . Tali comunicazioni devono essere trasmesse alla Agenzia a partire dal 3 gennaio 2019 ed almeno 20 giorni prima della data di trasmissione della fattura. In sostanza il codice fiscale mancante è sostituto con un codice interno attribuito ai clienti dalla multiutility. Studio Tributario Paolo Parodi
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IL DECRETO 119/18: art. 11 (emissione fatture)
Negli elementi obbligatori di cui al comma 2, viene inserita una seconda tipologia di data. Viene altresì prevista una deroga alla regola di cui al comma 4 circa l’obbligo di emettere fattura al momento di effettuazione dell’operazione 1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) data in cui e' effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e' corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche' tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»; b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La fattura e' emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.». 2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019. Studio Tributario Paolo Parodi
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IL DECRETO 119/18 art. 12 Nonostante la novella, permangono le difficoltà di gestione della procedura in quanto pochi sw consentono di far concorrere alla liquidazione del mese precedente fatture registrate in quello successivo. Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse . All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.». Studio Tributario Paolo Parodi
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IL DECRETO 119/18: registrazione acquisti (art. 13)
Eliminazione del problema relativo al numero di protocollo acquisti. 1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17,»; b) al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa attribuito,» sono soppresse. Studio Tributario Paolo Parodi
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IL DECRETO 119/18 art. 14: detrazione dell’Iva
Eliminazione del «decalage» per conciliazione con la circ. 1/E/18 1. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo' essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.». Studio Tributario Paolo Parodi
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OPERAZIONI A CAVALLO Si può far riferimento alle Faq disponibili sul sito delle Entrate. In particolare, la risposta 20 del primo blocco pubblicato il 27 novembre sottolinea che «l’obbligo di fatturazione elettronica è legato all’effettiva emissione della fattura, con la conseguenza che se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non deve essere in forma elettronica». Lo stesso chiarimento però poi conclude che «in definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica». Quindi, è la data a fare la differenza tra il formato analogico e digitale. Inoltre la risposta 23 delle Entrate fa salvo il meccanismo di detrazione allargata introdotto dall’articolo 14 del Dl 119/2018 con la conseguenza che una fattura elettronica che riporta data del 30 gennaio 2019 ma ricevuta sullo Sdi il 1° febbraio 2019 è fruibile in detrazione a valere sulla liquidazione di gennaio. In tale caso viene quindi in rilievo la data della fattura come spartiacque per la detraibilità nel mese di competenza. Studio Tributario Paolo Parodi
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OPERAZIONI A CAVALLO L’agenzia delle Entrate, all’evento promosso dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti del 15 gennaio 2019, ha chiarito che le fatture datate dicembre 2018, ma inviate al cliente tramite posta ordinaria o Pec nei primi giorni del gennaio 2019 possono essere ancora in formato analogico e non vanno spedite in Xml tramite lo Sdi. Il cessionario/committente, che le riceverà a gennaio 2019, potrà detrarre l’Iva solo nella liquidazione di gennaio 2019 e non nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2018, in quanto l’agevolazione che consente di detrarre l’Iva nel mese di esigibilità anche per le fatture ricevute entro il 15 del mese successivo non si applica ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Studio Tributario Paolo Parodi
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IL DECRETO 119/18 art. 15 : gli «Identificati»
Anche a livello normativo, viene previsto che i soggetti solo «identificati» ai fini Iva in Italia non sono soggetti agli obblighi di fattura elettronica né saranno destinatari di esse. Dovranno quindi essere gestiti come esteri a tutti gli effetti. Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica 1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «, stabiliti o identificati» sono sostituite dalle seguenti: «o stabiliti». Studio Tributario Paolo Parodi
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IL DECRETO 119/18 : le modifiche in corso di conversione
LA DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA: art. 15 A partire dalle operazioni IVA 2020, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti: registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; liquidazione periodica dell'IVA dichiarazione annuale dell'IVA. Studio Tributario Paolo Parodi
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IL DECRETO 119/18 : le modifiche in corso di conversione
LA DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA: art. 15 Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2 (registro incassi e pagamenti per I semplificati), del Dpr 600/73 . L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5, del Dpr 600/73 (metodo della registrazione per I semplificati) Studio Tributario Paolo Parodi
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IL DECRETO 119/18 : le modifiche in corso di conversione
LE FATTURE VERSO LE P.A. E LE POSSIBILITA’ DI RESPINGERLE Approvato il seguente: «Art. 15-bis. (Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica) All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: ''g-ter) le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.''». Studio Tributario Paolo Parodi
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IMPOSTA DI BOLLO : DECRETO MEF 28/12/18
Per semplificare il pagamento dell’imposta di bollo relativo alle fatture elettroniche l’agenzia delle Entrate comunicherà trimestralmente ai contribuenti il dovuto. In effetti l’Agenzia proporrà a contribuente l’ammontare da versare ed il versamento dovrà avvenire con cadenza trimestrale (entro il 20 del mese successivo ad ogni fine trimestre) e non più entro 120 giorni dalla fine del periodo d’imposta. Le fatture elettroniche relative alle operazioni esenti, non imponibili, escluse o fuori campo Iva, di importo superiore a 77,47 euro, sono soggette all’imposta di bollo da assolvere tramite modello F24 (o mod, F24EP) secondo le regole previste dal Dm 17 giugno 2014. In particolare, il cedente/prestatore dovrà valorizzare nel tracciato Xml della fattura gli appositi spazi («Bollo virtuale» e «Importo Bollo») e procedere al versamento trimestrale.. Studio Tributario Paolo Parodi
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IMPOSTA DI BOLLO : DECRETO MEF 28/12/18
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, sul sito dell’Agenzia sarà messo a disposizione un servizio che permetterà agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito sul conto corrente bancario o postale. In alternativa, il contribuente potrà utilizzare il modello F24 predisposto dall’Agenzia. Per le fatture in formato Xml, non vanno comunque considerate tutte le altre modalità di pagamento, come il contrassegno o l’assolvimento dell’imposta mediante autorizzazione virtuale. In riferimento a quest’ultimo profilo, l’Agenzia ha recentemente chiarito con una Faq che i soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del Dpr 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunciare all’autorizzazione nelle modalità previste dall’articolo 15 del Dpr 642/1972. Resta, invece, fermo quanto già previsto dal Dm del 17 giugno 2014 per il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri (ad esempio il libro giornale), emessi o utilizzati durante l’anno. Il decreto in esame ha difatti espressamente lasciato inalterata la precedente modalità, che prevede il versamento dell’imposta in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo o 29 aprile per gli anni bisestili Studio Tributario Paolo Parodi
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GLI INTERMEDIARI Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario. Il cessionario/committente può ricevere dal SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore “l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso, o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione. La consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messi a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate dei singoli operatori è consentita anche agli intermediari, ma solo se trattasi di soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni a mezzo Entratel La delega può essere conferita e revocata dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili nel sito web dell’Agenzia. Studio Tributario Paolo Parodi
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GLI INTERMEDIARI L’esclusiva per le attività di consultazione ed estrazione delle fatture dei propri clienti e la preregistrazione dei cessionari/committenti è garantita agli intermediari abilitati del fisco ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998. Al contrario, l’emissione, la trasmissione e la ricezione di fatture elettroniche potranno essere realizzate avvalendosi anche di qualsiasi soggetto terzo che fornisca tali servizi. Tuttavia la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, messi a disposizione nell’area riservata del servizio web dell’agenzia delle Entrate, oltre che dei dati delle operazioni transfrontaliere restano di esclusiva competenza degli intermediari abilitati, previa delega loro conferita da cedente/prestatore o da cessionario/committente. Gli stessi intermediari abilitati sono inoltre gli unici a poter utilizzare, per loro dei loro clienti cessionari/committenti, il servizio di registrazione del canale e dell’indirizzo telematico per la ricezione dei file fattura. Per fornire un servizio completo ai propri clienti, comprensivo non solo delle fasi di emissione, trasmissione e ricezione delle fatture ma anche di consultazione e di registrazione al Sdi, gli intermediari non abilitati dovranno quindi interagire con intermediari abilitati ponendo in essere un complesso meccanismo di deleghe. Studio Tributario Paolo Parodi
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LE NOTE DI VARIAZIONE (CREDITO E DEBITO)
Le regole tecniche stabilite nei punti precedenti sono valide anche per le note emesse in seguito alle variazioni di cui all’articolo 26 del Dpr 633/72 (così dette note di credito o di debito). Nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una “ricevuta di scarto” dal SdI, viene effettuata – se necessario – una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI. Studio Tributario Paolo Parodi
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LE AUTOFATTURE PER REGOLARIZZAZIONE
Per la regolarizzazione dell’operazione secondo le lettere a) e b) di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (caso di mancato ricevimento fattura), il cessionario/committente trasmette l’autofattura al SdI compilando, nel file fattura elettronica, il campo “TipoDocumento” con il codice convenzionaleTD20 e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissione dell’autofattura al SdI sostituisce l’obbligo, di cui ll’articolo 6, comma 8 lettera a), del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente Studio Tributario Paolo Parodi
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AUTOFATTURA PER OMAGGI E PER PASSAGGI INTERNI
Le autofatture per omaggi vanno inviate al Sdi Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell’obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti? Risposta ADE al forum 13/11/18 Si, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’interscambio. Criticità: se TD20 vale solo per le regolarizzazioni, le altre autofatture dovrebbero avere TD01. In esse va specificato che trattasi di «autofattura per omaggi per cessione gratuita di beni imponibili ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 4 del Dpr 633/1972». Tale specifica può essere fornita nel blocco informativo «AltriDatiGestionali». Le fatture relative ai passaggi interni ai sensi dell’articolo 36 del decreto Iva, seguono le regole ordinarie e quindi vengono trasmessi all’ emittente mediante SDI? Risposta ADE Si, le fatture relative a passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate al SdI. Studio Tributario Paolo Parodi
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REVERSE CHARGE Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6”, in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. Studio Tributario Paolo Parodi
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AUTOFATTURE: RISPOSTE ADE - CNDCEC
Le autofatture da emettere per l’integrazione degli acquisti interni in reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/1972 devono riportare nel campo “TipoDocumento” il codice “TD20” o “TD1”? In questo caso il tipo documento da utilizzare è il TD1. I documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex art 6, comma 8, d.Lgs. n. 471/97 Studio Tributario Paolo Parodi
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ALTRE CASISTICHE Agricoltori esonerati I cessionari o committenti degli agricoltori esonerati devono emettere autofattura (codice TD01) con l’indicazione della relativa imposta determinata applicando le percentuali di compensazione nell’ipotesi di cessione dei prodotti agricoli di cui alla tabella a) allegata al Dpr 633/1972 oppure le ordinarie aliquote Iva negli altri casi. Devono inoltre consegnare al produttore agricolo esonerato una copia dell’autofattura emessa ed annotarla nel registro Iva acquisti. Associazioni Un tipo di autofattura acquisto è stata introdotta dal Dl 119/2018 il quale ha esonerato dalla fatturazione elettronica le associazioni (sportive dilettantistiche, ma anche pro loco e terzo settore, come da Faq dell’11 gennaio) che hanno optato per il regime agevolato di cui alla legge 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali ricavi superiori a 65mila euro. In tal caso la fattura è emessa per loro conto dal cessionario o committente. Studio Tributario Paolo Parodi
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AGRICOLTORI ESONERATI: RISPOSTE ADE - CNDCEC
E’ obbligatoria l’emissione dell’autofattura in formato elettronico nel caso di acquisto da produttore agricolo in regime di esonero Iva per il quale era prima possibile, fino al 31 dicembre 2018, che l’acquirente emettesse autofattura in formato cartaceo? In caso di acquisto di prodotti da un agricolo in regime agevolato (art. 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/72) da parte di un operatore IVA obbligato alla FE, quest’ultimo emetterà una FE usando la tipologia “TD1” per conto dell’agricoltore venditore. Studio Tributario Paolo Parodi
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ALTRE CASISTICHE Enti non commerciali non inseriti nell’elenco ISTAT delle P.A. destinatarie di fattura elettronica Se un ente non commerciale (Enc) è titolare di partita Iva, ma esercita sia attività istituzionali che attività commerciali, può ricevere fatture cartacee per le attività istituzionali, comunicando al proprio fornitore solo il codice fiscale (da mettere in fattura), e fatture elettroniche per le attività commerciali, comunicando al proprio fornitore anche la partita Iva. Comunque, se il fornitore è un soggetto obbligato all’emissione della fattura elettronica, tutte le fatture che invierà all’ente non commerciale, sia quelle con la partita Iva che quelle con il codice fiscale, saranno comunque consultabili sul portale «Fatture e corrispettivi» (risposta 1.3 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019) . Enti in elenco ISTAT Rimane fermo l’obbligo generalizzato di fattura elettronica ex art. 1 L. 244/07 e DM 55/13. Studio Tributario Paolo Parodi
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ALTRE CASISTICHE Fatture cointestate Per le Entrate non è plausibile l’emissione di una fattura cointestata verso cessionari/committenti soggetti passivi Iva (B2B), mentre ciò è consentito nei confronti di privati consumatori (B2C). In quest’ultimo caso, si ritengono applicabili le stesse regole seguite per lo spesometro e confermate in una risposta delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio: nel macroblocco <CessionarioCommittente> (corrispondente alla sezione «Identificativi fiscali» dello spesometro) vanno riportati i «dati di uno solo dei soggetti» (risoluzione 87/E/2017, risposta 8), mentre nel campo a descrizione libera (ad esempio, nell’elemento «Causale» del macroblocco <Dati Generali>) va inserito il codice fiscale e i dati dell’altro cointestatario (risposta delle Entrate al videoforum online del Sole 24 Ore del 12 novembre 2018) Studio Tributario Paolo Parodi
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LA CONSERVAZIONE I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI,utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, conforme alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013. Per usufruire del servizio di conservazione l’operatore aderisce preventivamente all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. L’adesione al servizio di conservazione e il successivo utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari, anche diversi da quelli individuati dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, appositamente delegati dal cedente/prestatore o cessionario/committente Studio Tributario Paolo Parodi
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LA CONSERVAZIONE: circ. 13/E/18
L’Agenzia conferma che il contribuente potrà conservare le fatture anche in formati diversi dall’Xml che invia o riceve dal SdI. questo perché il Cad ammette sempre la possibilità per chi detiene il documento di formare delle copie del documento stesso. Quindi sarà possibile conservarle, ad esempio, in Pdf. Per le fatture da integrare o per inserire il numero di registrazione sarà ancora possibile creare un ulteriore documento da collegare alla fattura elettronica. Il servizio di conservazione gratuita messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate consente di validamente conservare anche le fatture elettroniche emesse verso le P.A.. Non viene precisato esplicitamente se vale anche per le fatture emesse dalle P.A., ma il principio generale affermato (conservazione possibile per tutte le fatture che transitano per il SdI) depone per una risposta affermativa. Studio Tributario Paolo Parodi
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I RAPPORTI CON L’ESTERO
Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30/4/18: - i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione. Studio Tributario Paolo Parodi
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I RAPPORTI CON L’ESTERO: la comunicazione mensile
Il file Xml da trasmettere, a differenza di quanto è ammesso per la fattura elettronica tra privati, deve essere firmato digitalmente dal responsabile dell’invio e cioè il soggetto obbligato o il suo delegato oppure, in caso di invio tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e corrispettivi”, il file deve presentare il sigillo elettronico delle Entrate. La trasmissione può avvenire utilizzando un sistema di cooperazione applicativa ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su un protocollo Sftp. Questi canali utilizzati da grandi fatturatori e intermediari prevedono un accreditamento al SdI e la sottoscrizione di un accordo di servizio con le Entrate. Per la trasmissione della comunicazione si può anche utilizzare un più semplice invio tramite interfaccia web con accesso nell’area fatture e corrispettivi del sito web delle Entrate. L’invio va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Con riguardo ai documenti passivi, nel provvedimento del 30 aprile è stato specificato che la data di ricezione è da identificarsi nella data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva. Studio Tributario Paolo Parodi
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I RAPPORTI CON L’ESTERO
La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA. Per le sole fatture emesse, le comunicazioni possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell’Agenzia delle entrate l’intera fattura emessa, in un file nel formato stabilito e compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30/4/18 (codice “XXXXXXX”.) Studio Tributario Paolo Parodi
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I RAPPORTI CON L’ESTERO: gli «identificati»
Da una parte la legge di Bilancio prevede espressamente che i soggetti non residenti identificati ai fini Iva in Italia dovrebbero essere soggetti alla fattura elettronica, dall’altra la circolare 13/E/2018 ha evidenziato una loro esclusione, in quanto non compresi nella deroga chiesta alle autorità di Bruxelles. Oltre alla legge di Bilancio anche il provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e le allegate regole tecniche ancora annoverano questi soggetti tra i destinatari della fattura elettronica e di conseguenza li escludono dall’esterometro. Se vogliamo coordinare le disposizioni richiamate e la circolare 13/E/2018 (al di là dell’insanabile contrasto letterale che va corretto) dovremmo concludere che l’esterometro dovrà essere predisposto e inviato solo dai soggetti residenti e stabiliti in Italia, ma la comunicazione dovrà comprendere anche le operazioni realizzate nei confronti di soggetti identificati. Questa lettura, confermata dal DL 119/18, comporta anche che nei confronti dei soggetti non residenti, non stabiliti ma identificati in Italia si potrà operare, anche dopo il 1° gennaio 2019, con fatture cartacee Studio Tributario Paolo Parodi
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TAX FREE SHOPPING Cessioni al dettaglio di beni ad un cittadino extra Ue che vuole usufruire dello sgravio Iva sugli acquisti effettuati in Italia dal 1° settembre 2018: Vige l'obbligo di emissione delle fatture elettroniche per il tax free shopping (articolo 4-bis del Dl 193/2016, modificato dall'articolo 1, comma 1088, legge 225/2016) attraverso uno specifico processo di digitalizzazione del tax free denominato “Otello”. Le istruzioni operative per l'utilizzo del sistema operativo sono illustrate nei provvedimenti del 22 maggio 2018, di cui ai numeri di protocollo 54505/RU e 54088/RU, emessi dall'agenzia delle Entrate in accordo con l'agenzia delle Dogane e dei monopoli. È possibile delegare una o più società di intermediazione tax free alla compilazione e trasmissione della fattura elettronica. Nel caso di una cessione di beni di cui all'articolo 38-quater del Dpr 633/1972, il fornitore deve trasmette a “Otello 2.0” il messaggio con i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell'emissione. Il cedente deve mettere a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che certifica l'avvenuta acquisizione da parte del sistema. Studio Tributario Paolo Parodi
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LA COMPILAZIONE DELLA FATTURA
Pubblicità in fattura Le società iscritte al Registro delle imprese devono indicare nel macroblocco «CedentePrestatore» della fattura elettronica la sigla della provincia del Registro delle imprese dove sono iscritte (elemento Ufficio) e il numero di repertorio (elemento NumeroRea). Le Spa, le Sapa e le Srl devono indicare anche il capitale sociale effettivamente versato e risultante dall’ultimo bilancio (elemento CapitaleSociale). Solo le Spa e le Srl devono indicare se sono a socio unico (inserendo Su nell’elemento SocioUnico) o se vi è una pluralità di soci (Sm). Va specificato se la società è in stato di liquidazione (Ls nell’elemento StatoLiquidazione) o se non lo è (Ln). Le società dovrebbero anche indicare in fattura «la società o l’ente, alla cui attività di direzione e coordinamento» sono soggette (articolo 2497 bis del Codice civile), ma l’allegato A al provvedimento 30 aprile 2018 non dà indicazioni specifiche di dove inserire questo dato, quindi dovrebbe essere possibile utilizzare l’elemento «Causale» del macroblocco «Dati Generali» ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi». Studio Tributario Paolo Parodi
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LA COMPILAZIONE DELLA FATTURA
LE LETTERE D’INTENTO Chi emette fatture senza Iva a esportatori abituali deve indicare nella fattura (oltre al regime di non imponibilità Iva dell’articolo 8, comma 1, lettera c del Dpr 633/1972, nell’elemento «RiferimentoNormativo» del macroblocco «DatiBeniServizi») anche gli estremi della relativa dichiarazione d’intento, cioè la data, il numero progressivo e quello di protocollo della dichiarazione d’intento. Anche in questo caso, dovrebbe essere corretto l’utilizzo dell’elemento «Causale» del macroblocco «Dati Generali» (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore, nel corso del Forum del 13 novembre 2018) ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi». Ai fini Iva, il codice è N3: operazione non imponibile Studio Tributario Paolo Parodi
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FATTURA E CORRISPETTIVI
Dal 1° gennaio 2019, se ai soggetti obbligati a certificare i corrispettivi verrà chiesto di emettere la fattura, «in sostituzione» dello scontrino o della ricevuta fiscale, l’invio della fattura elettronica allo Sdi dovrà essere contestuale alla «consegna del bene o all’ultimazione della prestazione» (dovrebbero applicarsi all’e-fattura le indicazioni contenute nella circolare 4 aprile 1997, n. 97/E, paragrafo 4.3, che non aveva consentito l’emissione, entro le ore 24 del giorno stesso, delle fatture immediate «sostitutive» dei corrispettivi. Alternativamente, potranno rilasciare subito uno scontrino o una ricevuta fiscale e successivamente emettere la fattura elettronica immediata (quindi non sostitutiva dei corrispettivi), indicando nel campo «Tipodato» dell’elemento «AltriDatiGestionali» la stringa «SCONTRINO» o «RICEVUTA» e nel campo «RiferimentoTesto» l’identificativo alfanumerico dello scontrino o della ricevuta, emessi precedentemente alla e-fattura. Quest’ultima potrà essere emessa entro il decimo giorno dall’effettuazione (o entro del mese successivo nel primo semestre 2019) Studio Tributario Paolo Parodi
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OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA
Fatture fuori campo Iva Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva? Risposta ADE al Forum 13/11/18 Per le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, le operazioni c.d. “monofase” di cui all’art. 74 del d.P.R.n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l’introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA" con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il “codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2”. Studio Tributario Paolo Parodi
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OPERAZIONI A CAVALLO Emissione fattura cartacea nel 2018 e ricezione nel 2019 Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via mail? Risposta ADE Forum 13/11/18 L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso evidenziato nel quesito se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica. Studio Tributario Paolo Parodi
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DATI ANAGRAFICI E SCARTI SDI
Partita Iva inesistente o cessata Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura? Risposta ADE Forum 13/11/18 Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633/72. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l’Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione. Studio Tributario Paolo Parodi
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RIFIUTO FATTURE Rifiuto della fattura Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare? Risposta ADE Forum 13/11/18 L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il “rifiuto” di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via , telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.. Studio Tributario Paolo Parodi
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LE CONSULTAZIONI Le fatture elettroniche e le relative note di variazione correttamente trasmesse al SdI sono archiviate dall’Agenzia delle entrate per consentire la consultazione e l’acquisizione dei file delle fatture e per la conservazione. Le fatture elettroniche ovvero i loro duplicati informatici sono consultabili e acquisibili solo dall’utente titolare dei dati ovvero da un suo intermediario delegato. In caso di attività di controllo, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono consultare le fatture elettroniche e le note di variazione solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente. Studio Tributario Paolo Parodi
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L’obbligo per la filiera dell’appalto pubblico
Art. 1 co. 917 L. 205/17 Prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica. Ai fini della presente norma, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente norma devono riportare gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica. Studio Tributario Paolo Parodi
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L’obbligo per la filiera dell’appalto pubblico
Provvedimento AdE 30/4/18 e circ. 8/E/18 La disposizione recata dal citato articolo 1, comma 917 (la lettera b), con anticipazione al 1/7/18, ha trovato applicazione: - per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, - nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi. Al riguardo, nel file della fattura elettronica come previsto dall’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, andranno obbligatoriamente riportati : il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) in uno dei seguenti blocchi informativi: “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate” Studio Tributario Paolo Parodi
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FATTURA ELETTRONICA DAL 2018: circ. 13/E/18
Subappalti e subcontratti La chiave di lettura dell’Agenzia ruota introno alla lettera del’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice appalti pubblici e contratti di concessione”): «il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. […] L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto». Le disposizioni dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017 trovano applicazione anticipata solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge. Studio Tributario Paolo Parodi
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Le criticità per le spa pubbliche: circ. 13/E/18
Committente controllato da una Pubblica Amministrazione Si chiede se il disposto dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, trovi applicazione anche qualora il committente a monte dell’appalto non sia una pubblica amministrazione, ma un soggetto dalla stessa controllato e/o variamente partecipato. Risposta AdE L’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, impone l’emissione di fatture elettroniche per le «prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica». Deve dunque escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica si estenda ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi sia un soggetto che non rientra tra quelli da qualificarsi come PA. Per l’identificazione di tali ultimi soggetti - PPAA a loro volta destinatarie di fatture elettroniche in base all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 che vi ha dato attuazione - si rinvia alle precisazioni già fornite con la circolare n. 1/DF del 9 marzo 2015. Studio Tributario Paolo Parodi
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Le criticità per i consorzi: circ. 13/E/18
Secondo l’Agenzia, l’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio (legato alla qualificazione soggettiva del committente PA) non si estendeva anticipatamente ai rapporti consorzio-consorziate. È peraltro da escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della PA, ma si inserisca nella filiera dei subappalti. Studio Tributario Paolo Parodi
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Il concetto di filiera dell’appalto pubblico
Il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 afferma: «Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche' i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali (...)». Nel definire la nozione di «filiera» e' necessario tener presente la ratio ispiratrice delle norme in questione, ravvisabile nella finalita' di prevenire infiltrazioni malavitose, permettendo un piu' agevole controllo ex post degli incassi e dei pagamenti connessi alle commesse pubbliche. Per questo motivo, il concetto di filiera delle imprese ha assunto un ruolo chiave nell'interpretazione degli obblighi scaturenti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 Studio Tributario Paolo Parodi
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Il concetto di filiera dell’appalto pubblico
Il decreto-legge n. 187/2010, all'art.6, comma 3, ha indicato i confini perimetrali della nozione, facendovi rientrare i subappalti di cui all'art del vecchio Codice, nonche' i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. L'art. 6, comma 3, del decreto-legge n.187/2010 chiarisce, infatti, che l'espressione «filiera delle imprese» deve intendersi riferita «ai subappalti come definiti dall'art. 118, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonche' ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto». Per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Codice, il riferimento ai subappalti e' ora da intendersi all'art. 105 del decreto legislativo 50/2016 e la definizione di subappalto e' quella contenuta al comma 2 del medesimo articolo. Studio Tributario Paolo Parodi
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Il concetto di filiera dell’appalto pubblico
L’art. 93, comma 2, del D.Lgs 159/2011, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nel disciplinare il potere prefettizio di accesso ai cantieri, precisa che le imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici sono «tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti». Cio' risulta anche coerente con la finalita' di interesse pubblico che, oltre alla stringente normativa sui subappalti, impone all'affidatario di comunicare «alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi', comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto» (art. 105, comma 2, del Codice). Studio Tributario Paolo Parodi
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Il concetto di filiera dell’appalto pubblico
Delibera ANAC 31/5/17, par. 2.2 (in aggiornamento det. 4/11 Avcp) Vengono esemplificate chiavi di lettura, con modalità distinte per i lavori pubblici rispetto ai servizi ed alle forniture. Per gli appalti di lavori pubblici, possono essere ricompresi: noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, guardiania, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di cantiere Studio Tributario Paolo Parodi
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DELIBERA ANAC n. 556 del 31/5/17 Il criterio a cui ricorrere e' quello della stretta dipendenza funzionale della prestazione oggetto del subcontratto rispetto a quella dell'appalto principale, vale a dire della capacita' delle parti dell'appalto di selezionare ex ante le sole attivita' necessarie in via immediata per realizzare il servizio o la fornitura pubblica. Di conseguenza, si deve trattare di subcontratti che presentano un filo di derivazione dal contratto principale, nel senso di essere attinenti all'oggetto di tale contratto. Andrebbero escluse, pertanto, quelle tipologie di attivita' collaterali, in cui viene a scemare il nesso di collegamento con il contratto principale. Nesso che, invece, permane anche quando il contratto derivato non presenti un asservimento esclusivo rispetto a quello principale. Studio Tributario Paolo Parodi
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DELIBERA ANAC 31/5/17 Per gli appalti di fornitura, si può ritenere che l'ultimo rapporto contrattuale rilevante ai fini della tracciabilita' dovrebbe essere quello relativo alla realizzazione del bene oggetto della fornitura principale, con esclusione dalla filiera rilevante di tutte le sub-forniture destinate a realizzare il prodotto finito: si tratta di subforniture di componentistica o di materie prime necessarie per lo svolgimento dell'attivita' principale dell'operatore economico - assemblaggio o produzione del prodotto finale - indipendentemente dal successivo utilizzo o destinazione (ad un soggetto pubblico o privato) dello stesso prodotto finale. Non sono sottoposti alla normativa di cui all'art. 3 della legge n.136/2010 i contratti finalizzati all'acquisto di beni che confluiscono nelle scorte di magazzino dell'operatore economico, qualora i medesimi contratti precedano l'affidamento della commessa pubblica e prescindano da quest'ultima. Studio Tributario Paolo Parodi
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DELIBERA ANAC 31/5/17: par.2.2.1 A differenza del settore dei lavori pubblici, per il quale un'esemplificazione della filiera rilevante e' rinvenibile nel decreto legislativo n. 159/2011, nel settore dei servizi e delle forniture occorre fare riferimento ai criteri generali contenuti nella normativa antimafia. Si riporta, nelle slides successive, una casistica di possibili ipotesi di filiera rilevante in relazione ad alcune tipologie di contratti. Si tratta solo di ipotesi generali che, quindi, non hanno alcuna pretesa di esaustivita': le prestazioni dei singoli contratti devono, comunque, essere valutate dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici nel rispetto, imprescindibile, dell'obiettivo della norma di prevenire le infiltrazioni criminali nei diversi settori economici. Studio Tributario Paolo Parodi
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FILIERA DELLE IMPRESE Esemplificazioni da ANAC (delibera , par ) Fornitura di libri destinati a biblioteca pubblica Se il fornitore è il grossista, l’editore è subcontraente tracciabile con fattura elettronica obbligatoria; non così i fornitori dell’editore (carta, stamperia, ecc.) Fornitura di pc Se l’appaltatore è il produttore, sono esclusi dalla filiera i fornitori di componentistica Fornitura di automobili Se l’appaltatore è il concessionario auto, la casa madre produttrice è subcontraente della filiera; sono esclusi i fornitori di componentistica della casa madre Fornitura attrezzature ospedaliere La filiera e la fattura elettronica si fermano sull’impresa che produce il bene Fornitura di medicinali ad ASL La filiera si ferma sull’impresa che produce i medicinali, mentre sono da escludere il produttore dei principi attivi ed i fornitori della materia prima (ad esempio per il confezionamento dei medicinali) Studio Tributario Paolo Parodi
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FILIERA DELLE IMPRESE Esemplificazioni da ANAC (delibera , par ) Appalto per il servizio mensa I fornitori di alimenti e bevande dell’impresa appaltatrice sono subcontraenti da tracciare, con obbligo di fattura elettronica. Sono esclusi i fornitori di essi: ad esempio chi fornisce i contenitori al fornitore di bottiglie d’acqua o i produttori agricoli che forniscono le materie prime all’impresa casearia (ultimo anello tracciato) che a sua volta vende il latte all’appaltatore del servizio mensa. Trattasi di posizione molto estensiva degli obblighi. Trasporto scolastico Se l’appaltatore noleggia il mezzo di trasporto, il proprietario del mezzo è l’ultimo anello tracciato, ritenendosi escluso dalla filiera il contratto di acquisto del mezzo Studio Tributario Paolo Parodi
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PROFILI CONTRATTUALI : le verifiche a valle
OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE L’art. 3 co.9 della L. 136/10 dispone che la stazione appaltante deve verificare che nei contratti stipulati fra appaltatore e subappaltatore e subcontraenti della filiera sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola di tracciabilità. I soggetti tenuti al rispetto della 136/10 devono quindi trasmettere alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti. La trasmissione può anche avvenire per estratto (mediante invio della singola clausola ed evidenza della sottoscrizione) o essere sostituita da dichiarazione sostitutiva con cui le parti danno atto dell’avvenuta sottoscrizione degli obblighi di tracciabilità (dichiarazioni che la stazione appaltante deve verificare a campione) : in tal senso, det. AVCP 4/11 par.9 Studio Tributario Paolo Parodi
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LE SANZIONI Rivisitazione delle sanzioni correlate all’obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti privati e nei confronti dei consumatori finali. Innanzitutto vengono sanzionati i contribuenti che non adempiono all’obbligo di emettere fatture nel formato Xml strutturato veicolandole attraverso il Sistema di interscambio. Collegato a questo comportamento, vi è quello dei cessionari e dei committenti che portano in detrazione l’Iva addebitata dai loro fornitori utilizzando fatture non elettroniche. Infine, si puniscono i soggetti che avendo realizzato operazioni transfrontaliere, omettono o trasmettono in maniera errata la comunicazione mensile richiesta. Studio Tributario Paolo Parodi
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LE SANZIONI L’emissione Una fattura non emessa in formato strutturato e non trasmessa tramite Sdi, per espressa previsione normativa, si considera non emessa. Il mancato rispetto delle modalità di emissione in formato strutturato Xml e della veicolazione della fattura tramite Sdi finisce per costituire una violazione circa la documentazione dell’operazione rilevante Iva. Ciò determina per l’emittente l’applicazione delle sanzioni all’articolo 6 del Dlgs 471/1997 dal 90 al 180 per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato. La detrazione Dal lato passivo i cessionari o committenti, se intendono detrarre l’Iva addebitata dai fornitori senza avere ricevuto da questi ultimi una fattura elettronica, sono obbligati ad adempiere, mediante il Sistema di interscambio, agli obblighi documentali previsti dall’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997, regolarizzando l’irregolare fatturazione, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro. Studio Tributario Paolo Parodi
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TEMPISTICA E ABROGAZIONE SPESOMETRO
L. 205/17 art. 1 co. 916 A decorrere dal 1/1/19, l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e‘ abrogato. L. 205/17 art. 1 co. 932 Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,il termine del 16 settembre (per la comunicazione relativa al II trimestre/I sem. dell’anno) di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 e' fissato al 30 settembre. Studio Tributario Paolo Parodi
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INCENTIVI ALLA TRACCIABILITA’: L. 205/17 art. 1 co. 909
Il termine di decadenza per le attività di accertamento in materia di Iva e di imposte dirette sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilita' dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni per le quali non vi è obbligo di emissione fattura ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate Studio Tributario Paolo Parodi
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DECRETO DIGNITA’ E SPLIT PAYMENT
Novità per le fatture emesse da professionisti e con ritenuta art. 25 Per effetto del D.L. 87 del 12 luglio 2018 (pubblicato in G.U. il 13 luglio ed in vigore dal 14), cambia l'applicazione del regime dello split payment per le fatture emesse da professionisti e comunque per tutte le fatture ove sia applicata ritenuta fiscale ai fini Irpef o Ires (d'acconto o d'imposta) ai sensi dell’art. 25 del Dpr 600/73. L’art. 12 del DL 87/18 non richiama l’art. 25-bis e dunque le fatture di agenti e rappresentanti restano in split. In particolare, si torna alle regole vigenti fino al 30 giugno 2017 e, per le suddette casistiche, non si applica più il regime dello split payment né nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche né nei confronti delle società verso le quali tale regime deve essere applicato. I professionisti (ma non gli agenti di commerci)o, quindi, torneranno ad incassare l'Iva sulle fatture emesse (e a doverla poi versare all'Erario) Le nuove regole sia applicano alle fatture emesse dai professionisti a partire dal 14 luglio 2018. Studio Tributario Paolo Parodi
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DECRETO DIGNITA’ E SPLIT PAYMENT
Venendo meno il regime dello split payment per le fatture dei professionisti, si tornerà alle regole previgenti in tema di esigibilità dell’imposta. Essa non sarà più legata necessariamente al pagamento (salvo facoltà del committente di anticiparla al ricevimento o alla registrazione della fattura), ma discenderà dalla previsione normativa e dalle scelte del prestatore. La regola generale per le fatture emesse dai professionisti tornerà ad essere quello della esigibilità collegata all’emissione della fattura, a prescindere dall’incasso. Studio Tributario Paolo Parodi
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DECRETO DIGNITA’ E SPLIT PAYMENT
Nei confronti dei soggetti di cui all’art. 6 co. 5 del Dpr 633/72 (ad esempio Stato, Regioni, Province, Comuni, Università pubbliche, Aziende sanitarie), l’esigibilità potrà essere differita (mediante inserimento della lettera “D” nel campo “esigibilità”) al momento dell’incasso, per scelta del professionista; la lettera “I” indicherà invece l’opzione per l’esigibilità immediata. In assenza di indicazione, la fattura si intende ad esigibilità differita se il committente è un soggetto di cui al citato art. 6 co. 5. Nei confronti degli altri soggetti (ad esempio Enti di ricerca, Autorità di Sistema Portuale, spa pubbliche), le fatture saranno invece obbligatoriamente con Iva ad esigibilità immediata. L’esigibilità determina anche il momento in cui chi riceve la fattura può esercitare il diritto alla detrazione, semprechè, ovviamente, si tratti di soggetto che può esercitarlo o che, comunque, stia acquistando beni o servizi nell’ambito delle proprie attività rilevanti ai fini Iva. Studio Tributario Paolo Parodi
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FATTURE VERSO GLI ENTI DEL SSN
Il Decreto del 20 dicembre 2017 del MEF, di concerto con il Ministero della salute (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017) attua quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 29 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di consentire il monitoraggio puntuale della spesa farmaceutica. La normativa dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse dalle imprese produttrici e distributrici di farmaci nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni relative al Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e al corrispondente quantitativo. Inoltre a decorrere dalla stessa data, le suddette fatture devono essere rese disponibili all'Agenzia Italiana del Farmaco. Per tali fatture è fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino tali informazioni. Il predetto decreto disciplina modalità tecniche di indicazione dell'AIC Studio Tributario Paolo Parodi
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FATTURE VERSO GLI ENTI DEL SSN
L’AIFA riceve settimanalmente dal Ministero dell’economia e delle finanze le fatture elettroniche in formato XML, prive di allegati e dei dati relativi all’iscrizione all’albo professionale e a quelli bancari. Le fatture sono quelle emesse dalle imprese produttrici e/o distributrici di farmaci nei confronti degli enti del settore sanitario. Al fine di individuare le fatture, l’AIFA fornisce preventivamente al Ministero dell’economia e delle finanze un elenco contenente i codici fiscali e le partite IVA delle imprese produttrici e/o distributrici di farmaci di cui al precedente comma e comunica tempestivamente ogni eventuale variazione o aggiornamento di tale elenco. Studio Tributario Paolo Parodi
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FATTURE VERSO GLI ENTI DEL SSN
La Circolare RGS del 1° febbraio 2018 riporta le modalità applicative, nonché alcuni chiarimenti, concernenti il predetto Decreto Ministeriale 20 dicembre 2017, con particolare riferimento alla compilazione dei campi previsti dal tracciato della fattura, al fine di evitare criticità nell’invio delle fatture e nel successivo pagamento dei corrispettivi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale. Viene in particolare specificato che sono interessati dall’applicazione del DM 20 dicembre 2017 esclusivamente i farmaci dotati di AIC, rilasciati ai sensi del: - DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 219, “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE” e s.m.i., per i medicinali di uso umano; - DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 2006, n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari” (e successive modifiche) per i medicinali di uso veterinario. Studio Tributario Paolo Parodi
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NUOVA FATTURA ELETTRONICA NEGLI APPALTI PUBBLICI EUROPEI
Standard unico europeo per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con impatti anche sull’attuale gestione nazionale effettuata attraverso il Sistema di interscambio: con la pubblicazione del decreto legislativo 148 del 2018 (Gazzetta ufficiale 14 del 17 gennaio 2019), è stata così recepita la direttiva 2014/55/Ue, introducendo nella legislazione nazionale l’obbligo per le amministrazioni di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche emesse a seguito dell’esecuzione di contratti pubblici di appalto. Le fatture devono essere conformi allo standard europeo, consistente in un modello semantico cosiddetto «core invoice», il quale viene rappresentato attraverso l’utilizzo di due sintassi alternative, e cioè la «Cross industry invoice» Xml dell’Unicefact (Cii) e la Universal business language - Ubl (ISO/IEG 19845:2015). Studio Tributario Paolo Parodi
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NUOVA FATTURA ELETTRONICA NEGLI APPALTI PUBBLICI
Le pubbliche amministrazioni italiane dovranno perciò essere in grado di gestire anche le fatture nei formati europei. Saranno per questo definite (entro 30 gg dal 1/2/19, data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/18) regole tecniche, con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, per integrare le modalità operative ad oggi utilizzate. La relazione tecnica al decreto precisa che arà lo Sdi, che continuerà a ricevere tutte le fatture dirette alla pubblica amministrazione, a tradurre le fatture prodotte in formato europeo inoltrandole in Xml alle amministrazioni destinatarie, assieme alla fattura originale. Destinatarie dell’obbligo di accettare le fatture conformi al formato europeo sono tutte le amministrazioni e gli enti aggiudicatori di contratti pubblici di appalto e di concessione per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere e di concorsi pubblici di progettazione, nonché le amministrazioni pubbliche e gli enti ed i soggetti indicati come tali a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istat. Studio Tributario Paolo Parodi
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NUOVA FATTURA ELETTRONICA NEGLI APPALTI PUBBLICI
L’obbligo non riguarda invece, dal punto di vista oggettivo, le fatture elettroniche emesse in relazione all’esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, quando l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto sono state dichiarate segrete o devono essere accompagnate da speciali misure di sicurezza. L’obbligo decorrerà dal 18 aprile 2019 per amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori come individuati dall’articolo 3, comma 1 lettere a) ed e) del Codice degli appalti pubblici: «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti; «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti; «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali; «organismi di diritto pubblico» «enti aggiudicatori», Studio Tributario Paolo Parodi
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NUOVA FATTURA ELETTRONICA NEGLI APPALTI PUBBLICI
Solamente nei confronti delle amministrazioni cosiddette «sub-centrali», e quindi per quelle che non sono autorità governative centrali, l’obbligo decorrerà dal 18 aprile 2020. Come indicato nella relazione illustrativa al decreto, occorre fare riferimento non solo all’elencazione di cui al Codice appalti, ma anche ai soggetti indicati nell’elenco pubblicato annualmente dall’Istat quali amministrazioni che, partecipando agli obiettivi di finanza pubblica, sono destinatarie di fatture elettroniche. Quanto alle modalità di trasmissione, mentre per le fatture elettroniche emesse nei confronti di amministrazioni pubbliche nazionali si potrà continuare ad utilizzare il tracciato Xml-Pa, in ragione dell’indicata modalità di traduzione che dovrebbe essere resa disponibile, facendo transitare comunque le fatture attraverso il Sistema di interscambio, i documenti emessi verso enti pubblici europei dovranno essere strutturati in formato Cii e Ubl. Studio Tributario Paolo Parodi
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NUOVA FATTURA ELETTRONICA NEGLI APPALTI PUBBLICI
L’adozione di tracciati unitari quali il Cii e l’Ubl dovrebbe essere percepita dalle imprese come un’opportunità da studiare e da sfruttare soprattutto per le operazioni cross-border in luogo o accanto all’Xml nazionale. A livello nazionale vorrebbe poter dire gestire gli altri dati, diversi da quelli fiscali, in maniera uniforme per tutti i clienti e fornitori, a differenza di quanto sta accadendo ora, dove la libertà lasciata dall’agenzia delle Entrate nella compilazione dei dati non fiscali del tracciato Xml sta moltiplicando le personalizzazioni richieste, facendo perdere a volte quella semplificazione, vero obiettivo, accanto al contrasto all’evasione, dell’introduzione obbligatoria della fattura elettronica. A livello europeo vorrebbe dire poter utilizzare un unico tracciato comune, in cui le informazioni di fatturazione e quelle utili alla gestione del ciclo attivo e passivo sono rappresentate in maniera identica per tutti i clienti e fornitori a prescindere da dove gli stessi operano. Studio Tributario Paolo Parodi
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Detrazione Iva acquisti
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DETRAZIONE IVA Con la modifica apportata dal Dl 50/2017 all’articolo 19 del Dpr 633/1972 il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, e non più con quella relativa al secondo anno successivo. Si ricorda che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile. Contestualmente viene adeguato l’articolo 25 del decreto Iva prevedendo che i documenti d’acquisto debbano essere annotati nel relativo registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Studio Tributario Paolo Parodi
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Modificato dall’art. 2, comma 1, D.L. 50/2017 in fase di conversione
Art. 19, comma 1 DPR 633/1972* * Modificato dall’art. 2, comma 1, D.L. 50/2017 in fase di conversione 1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
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novità La norma anticipa il termine ultimo entro il quale è possibile portare in detrazione l’Iva assolta sugli acquisti. In particolare, in luogo del “secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorta”, l’imposta indicata nelle fatture di acquisto è riconosciuta, ai fini della detrazione dell’imposta, al più tardi nella dichiarazione Iva presentata per il periodo d’imposta in cui è sorto il medesimo diritto alla detrazione. Si interviene anche sull’art. 25 del DPR 633/1972 stabilendo che le fatture di acquisto devono essere annotate nel registro degli acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è esercitato il diritto alla detrazione. Decorrenza Le modifiche entrano in vigore dal 24 aprile 2017 N.B. Le nuove regole si applicano alle fatture ed alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, e non anche a quelle ricevute e non registrate negli anni precedenti (modifica inserita in sede di conversione)
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DETRAZIONE PER I SOGGETTI IN SPLIT
il diritto alla detrazione (art. 19 co. 1) sorge quando si configura esigibilità; per i soggetti in regime di split, l’esigibilità sorge nel momento da essi prescelto (fra ricevimento, registrazione o pagamento della fattura); quindi, non vi sono problemi a detrarre nel 2018 una fattura 2017 ricevuta nel 2018; i tempi di registrazione hanno due tipologie di fonti: quella Iva (art. 25) e quella civilistico contabile (i fatti di gestione devono essere contabilizzati quotidianamente), spesso posta in secondo piano; ai fini Iva, la registrazione deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. A ciò consegue una criticità: se si adotta, per l’esigibilità, il criterio del pagamento della fattura, è obbligatorio registrare entro il una fattura 2017 ricevuta nel 2018 ma pagata post 30/4/18? E in caso di registrazione solo al pagamento (post 30/4), si perde il diritto a detrazione? Le risposte sono venute con la circ. 1/E/18 Studio Tributario Paolo Parodi
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CIRC. 1/E/18: PRINCIPI GENERALI
Il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del menzionato d.P.R. n. 633. É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno. Studio Tributario Paolo Parodi
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CIRC. 1/E/18: registrazione e diritto alla detrazione
Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo - ai sensi del citato art. 25, primo periodo - in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza. Ai fini della detrazione dell’imposta, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2018); qualora la registrazione di tale documento avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta - non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018. Studio Tributario Paolo Parodi
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CIRC. 1/E/18: precisazioni ed esempi
La detrazione dovrà essere esercitata - secondo le modalità sopra descritte - alle condizioni esistenti nel periodo di imposta in cui l’imposta medesima è divenuta esigibile. Così, ad esempio, un soggetto che abbia acquistato un servizio nel 2017 (anno in cui aveva un pro rata di detraibilità del 75 per cento), pur operando la detrazione nel 2018 (anno in cui ha ricevuto la fattura dal proprio fornitore), dovrà applicare in sede di detrazione il pro rata vigente nel 2017. Nell’ipotesi in cui il soggetto passivo – avendo acquistato e pagato servizi nel mese di dicembre riceva la fattura (emessa nel 2017) il 20 gennaio 2018, potrà esercitare il diritto alla detrazione, previa registrazione della stessa, nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018 (pur nel rispetto delle condizioni cui il diritto alla detrazione era assoggettato nel 2017). Studio Tributario Paolo Parodi
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CIRC. 1/E/18: le note credito
Per quanto riguarda la procedura di variazione da attivare ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, per effetto del combinato disposto dell’articolo 26 e dell’articolo 19 del medesimo decreto, detta procedura deve realizzarsi (e, dunque, la nota di variazione deve essere emessa) entro i termini previsti dal comma 1 del citato articolo 19. In particolare, tenendo conto della nuova formulazione dell’articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (cfr., con riguardo all’individuazione dell’anno in parola, la risoluzione n. 89/E del 18 marzo 2002, confermata dalla successive risoluzioni n. 307/E del 21 luglio 2008 e n. 42/E del 17 febbraio 2009). Studio Tributario Paolo Parodi
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CIRC. 1/E/18: split payment
Il diritto alla detrazione dell’imposta gravante sugli acquisti potrà essere esercitato dal cessionario o dal committente (soggetto alla disciplina della scissione dei pagamenti) nel momento in cui l’imposta medesima diviene esigibile, ossia al verificarsi di uno degli eventi ricezione della fattura di acquisto registrazione pagamento. Qualora, tuttavia, nelle more della registrazione dell’acquisto sia effettuato il pagamento del corrispettivo, l’esigibilità non potrà più essere riferita alla registrazione, e l’imposta sarà comunque dovuta con riferimento al momento del pagamento della fattura. Studio Tributario Paolo Parodi
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CIRC. 1/E/18: la detrazione per le fatture in split
Nell’ipotesi in cui il contribuente non opti per l’anticipazione dell’esigibilità, facendo coincidere il momento dell’esigibilità con il momento del pagamento, le regole speciali in tema di split payment derogano al principio generale recato dall’articolo 25, nel senso che viene meno l’obbligo di annotare la fattura di acquisto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricevimento della stessa, e con riferimento al medesimo anno. L’annotazione del documento, in altri termini, dovrà avvenire entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui l’imposta diverrà esigibile, nonostante il contribuente abbia ricevuto la fattura in un periodo di imposta precedente. Studio Tributario Paolo Parodi
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CIRC. 1/E/18: la detrazione per le fatture in split
Si ipotizzi, a titolo esemplificativo, il caso di una fattura per servizi emessa, in regime di scissione dei pagamenti, nel dicembre 2017, registrata dal soggetto passivo committente nel mese di febbraio Se il contribuente opta per l’anticipazione dell’esigibilità, l’IVA evidenziata in tale fattura è detraibile nella liquidazione del mese di febbraio 2018 ovvero, al più tardi, con la dichiarazione relativa a tale anno, essendosi verificati nello stesso entrambi i menzionati presupposti (esigibilità e possesso della fattura). Nel diverso caso in cui il soggetto passivo non abbia optato per l’anticipazione dell’esigibilità, la fattura di acquisto potrà essere registrata al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima fattura è stata pagata, vale a dire l’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile. Studio Tributario Paolo Parodi
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CIRC. 1/E/18: la dichiarazione integrativa
Il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini anzidetti, può recuperare l’imposta presentando la dichiarazione integrativa di cui all’articolo 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 (vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). Restano fermi, in ogni caso, l’obbligo in capo al soggetto passivo cessionario/committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto “irregolare”, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 8 e comma 9-bis ultima parte del d. lgs. n. 471 del 1997 e l’applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione previste dal richiamato articolo 6. Studio Tributario Paolo Parodi
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CIRC. 1/E/18: problemi per chi non è in split
Come deve essere gestita, ad esempio, una fattura relativa a un’operazione effettuata a marzo 2018 (data fattura 31/3/2018) ricevuta il 5 aprile 2018? È prassi operativa consolidata da parte delle imprese quella di proseguire le registrazioni contabili di un determinato mese (ad esempio marzo 2018) per alcuni giorni del periodo successivo al fine di ricondurre le fatture ricevute nei primi giorni del mese successivo al corretto periodo di competenza (cioè mese di effettuazione dell’operazione) e farle concorrere alla relativa liquidazione periodica. Applicando le indicazioni della circolare 1/2018, l’Iva relativa a tali fatture non può più essere detratta nel mese di effettuazione dell’operazione pur avendo ricevuto e registrato il documento entro il termine per la relativa liquidazione periodica, posticipando quindi l’esercizio del diritto al periodo successivo. In tal senso si spiega il passaggio della circolare in cui l’Agenzia ritiene non sanzionabili solo i comportamenti adottati dai contribuenti in sede di liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2017 difformi rispetto alle indicazioni fornite nel documento di prassi. Il riferimento è, infatti, ai soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative a operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l’imposta a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017. Studio Tributario Paolo Parodi
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Le regole in vigore dal 24 ottobre 2018 (D.L. 119/18, art. 14)
La fattura relativa ad operazione effettuata in un mese (e quindi con esigibilità in quel mese), anche se ricevuta nel mese successivo, può essere annotata entro il giorno 15 del mese di ricevimento e il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato nella liquidazione del mese di esigibilità (entro il 16). Fanno eccezione i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente Studio Tributario Paolo Parodi
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CIRC. 1/E/18: la decorrenza delle novità
La nuova disciplina si applica alle fatture ed alle bollette doganali emesse dal 1°gennaio 2017 sempreché le stesse siano relative ad operazioni (i.e. acquisti di beni e di servizi e importazioni di beni) effettuate, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla medesima data. Diversamente, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in relazione agli acquisti di beni e di servizi (e per le importazioni di beni) effettuati, e per i quali l’imposta sia divenuta esigibile, anteriormente al 1° gennaio 2017. Studio Tributario Paolo Parodi
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ACQUISTI DALL’ESTERO IN REVERSE CHARGE
Per le fatture estere, il momento di registrazione è quello del ricevimento, fatto salvo l’obbligo di emettere autofattura se la fattura estera non perviene entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Pertanto, la fattura relativa al 2017 regolarmente ricevuta nel 2018 (a questo punto entro febbraio) dovrà essere registrata e detratta nel 2018, nel mese di ricevimento e contestuale registrazione. Per i servizi, l’ultimazione si presume con il ricevimento fattura e dunque (di norma) non sorgono problemi). Per gli acquisti di beni, il momento di effettuazione si ha con la consegna: in ipotesi di consegna dicembre 17 e fattura ricevuta a gennaio potrebbe sorgere il problema se sia corretto o meno registrare e generare debito e detrazione a gennaio; in assenza di diversa precisazione dell’Agenzia, si ritiene di poter fornire risposta affermativa Studio Tributario Paolo Parodi
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ACQUISTI INTERNI IN REVERSE CHARGE
A fronte di fatture ricevute in regime di reverse charge, si configura per l’acquirente debito verso l’Erario per Iva; non vi è, infatti, il differimento dell’esigibilità che opera invece per le fatture in split payment: il regime del reverse prevale su quello dello split Quindi, la fattura deve comunque essere registrata con riferimento al mese di ricevimento al fine di generare in esso il debito verso l’Erario. Il diritto alla detrazione potrà a questo punto essere esercitato subito oppure differito ma non oltre la dichiarazione dell’anno in cui vi è stata esigibilità. In concreto, la fattura in reverse ricevuta a dicembre 2017 deve sempre confluire nella liquidazione Iva di dicembre 2017. Se invece è ricevuta nel gennaio 2018, ancorchè datata dicembre 2017, confluirà nella liquidazione di gennaio 2018, sia come debito che come detrazione. Studio Tributario Paolo Parodi
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I MECCANISMI DI FATTURAZIONE
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LA NORMATIVA IVA DPR 633/72 ART. 21 COMMA 1 Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. LA FATTURA DEVE QUINDI ESSERE CORRISPONDENTE AL RAPPORTO CONTRATTUALE, A PRESCINDERE DAL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL PAGAMENTO Studio Tributario Paolo Parodi
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LA NORMATIVA IVA ESEMPIO IMPORTO DEL SAL : IVA Di cui quota di spettanza del subappaltatore 30+Iva In caso di pagamento diretto da stazione appaltante a subappaltatore, la stazione appaltante deve ricevere fattura dall’appaltatore per iva ed avere copia della fattura di 30 + iva emessa dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore Reverse e split devono essere gestiti secondo le regole da applicarsi ai singoli rapporti contrattuali Studio Tributario Paolo Parodi
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OBBLIGO DI RITENUTA NASCE A PRESCINDERE DALL’ESISTENZA DI RAPPORTO CONTRATTUALE SOTTOSTANTE : Lavoro autonomo : avvocato distrattario (si vedano : parere Avvocatura dello Stato n /92; R.Min. Fin. n.8/1619 del 8/11/91 e Circ. Min. Fin. n.203/E-III del 6/12/94) Lavoro dipendente : risoluzione 481/E/2008. Redditi assimilati a lavoro dipendente : datore di lavoro delegato a prelevare e a versare assegno di mantenimento all’ex coniuge
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FATTURA ELETTRONICA B2G: ANALISI E CASISTICHE
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SISTEMATICA GENERALE FATTURAZIONE ELETTRONICA Evoluzione sempre più spinta con obbligo nei rapporti B2B dal 2019, nella filiera dell’appalto pubblico dal 1/7/18 e probabile estensione a tutto il ciclo passivo delle P.A. anche per i documenti fuori campo Iva COMUNICAZIONE DATI FATTURE E LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI Incrocio dati con SdI SPLIT PAYMENT Ampliamento platea e controlli a mezzo PCC PCC Da strumento di certificazione a strumento di monitoraggio del debito, con controlli anche su Iva split INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI Conteggio anche da parte PCC SIOPE PLUS Attivazione graduale dal 2018 Studio Tributario Paolo Parodi
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FATTURA – STRUTTURA E FLUSSI
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I CONTROLLI DELL P.A. DESTINATARIA
La fattura potrà essere rifiutata se mancano o sono errati campi obbligatori per legge (normativa Iva o altra normativa); a titolo esemplificativo: Calcolo dell’Iva o di altri importi obbligatori; Totale imponibile non corrispondente alla somma degli imponibili indicati nelle linee di dettagli Partita Iva del cedente/prestatore Partita Iva del destinatario Data palesemente errata Errata indicazione di split payment e/o esigibilità dell’imposta Errata applicazione del reverse charge Assenza o inesattezza del CIG/CUP se obbligatorio Fornitore sconosciuto all’ente Assenza o errore nella descrizione di natura, qualità e quantità dei beni e servizi Studio Tributario Paolo Parodi
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I CONTROLLI DELL P.A. DESTINATARIA
Si ipotizzano casi in cui la fattura potrà essere rifiutata (nel presupposto che sia stata contrattualizzata la compilazione dei relativi campi): Non rispondenza dell’identificativo del contratto Non rispondenza dell’identificativo dell’ordine Indicazione di codice ufficio diverso da quello che ha emesso l’ordine Totale documento errato Errore sull’imposta di bollo Errori sull’importo da pagare Errori sulla ritenuta Errori sulla scadenza Dati obbligatori presenti ed esatti ma inseriti nei campi sbagliati Studio Tributario Paolo Parodi
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Novità IVA Studio Tributario Paolo Parodi
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IVA SPLIT ISTITUZIONALE E NOTE CREDITO
In caso di note di credito emesse (in relazione a fatture in split) nei confronti di soggetti (enti non commerciali) che gestiscono l’IVA split istituzionale, il fornitore ha l’onere di restituire la sola quota imponibile mentre l’Ente può recuperare l’IVA split, a suo tempo versata all’Erario, mediante scomputo dai successivi versamenti di IVA split istituzionale (Agenzia delle Entrate – Risposta n. 117 del 19 dicembre 2018). Studio Tributario Paolo Parodi
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FATTURAZIONE NEI CASI DI R.T.I.
In caso di RTI, gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti. Viene quindi implicitamente esclusa la fattispecie in cui la fatturazione verso la stazione appaltante è effettuata dalla sola impresa mandataria, la quale, a sua volta, riceveva le fatture dalle imprese mandanti per le parti spettanti a ciascuna di esse (Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018). Studio Tributario Paolo Parodi
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DISCIPLINA DEI VOUCHER: D.LGS. 141/18
Le disposizioni si applicano ai buoni emessi a partire dal 1° gennaio 2019 Art. 6-bis del Dpr 633/72 (Definizione di buono-corrispettivo). Ai fini del presente decreto, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identita' dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative. Studio Tributario Paolo Parodi
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DISCIPLINA DEI VOUCHER: D.LGS. 141/18
Art. 6-ter del Dpr 633/72 (Buono-corrispettivo monouso o single-purpose voucher, Spv). 1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-bis si considera monouso se al momento della sua emissione e' nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto. 2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. 3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso da' diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, e‘ rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo. Studio Tributario Paolo Parodi
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DISCIPLINA DEI VOUCHER: D.LGS. 141/18
Art. 6-ter del Dpr 633/72 (Buono-corrispettivo multiuso o multi-purpose voucher, Mpv). 1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-bis si considera multiuso se al momento della sua emissione non e' nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto. 2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. 3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso da' diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi. 4. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi del comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta.» Studio Tributario Paolo Parodi
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DISCIPLINA DEI VOUCHER: D.LGS. 141/18
All'articolo 13 del Dpr 633/72, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai sensi del comma 3 dell'articolo 6-quater e' costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso e' usato solo parzialmente, la base imponibile e' pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva dell'imposta, dei servizi di distribuzione e simili di cui al comma 4 dell'articolo 6-quater, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, e' costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo. Studio Tributario Paolo Parodi
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DISCIPLINA DEI VOUCHER: D.LGS. 141/18
Da gennaio 2019, occorre fare attenzione alle caratteristiche del buono per capire in quale momento è dovuta l’Iva. Quando sono già noti il luogo in cui l’operazione è svolta e la disciplina Iva applicabile, l’imposta scatta con l’emissione del voucher (« monouso»). Affinché si verifichi questo presupposto il buono dovrà contenere tutti gli elementi richiesti ai fini della fatturazione (natura, qualità, quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione). È il caso, ad esempio, di un buono per l’acquisto di un bene/servizio determinato (mobili, elettrodomestici, abbonamento in palestra eccetera), per un valore prestabilito e da utilizzare presso uno specifico esercente. Proprio perché sono noti tutti gli elementi da cui origina l’imposta, l’emissione del buono è equiparabile alla cessione del bene/prestazione del servizio sottostante con conseguente prelievo Iva. Studio Tributario Paolo Parodi
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DISCIPLINA DEI VOUCHER: D.LGS. 141/18
Quando non è possibile conoscere a monte il tipo di prestazione e il trattamento Iva, siamo invece nella categoria residuale dei voucher multiuso. In questo caso, il regime Iva non subirà modifiche e la tassazione continuerà ad essere legata al momento dell’utilizzo e ogni precedente trasferimento, compresa l’emissione, sarà irrilevante ai fini Iva. Si pensi ad esempio ai buoni da spendere in negozi di abbigliamento o su piattaforme e-commerce, in cui sono indicati solo il valore nominale e l’esercente presso cui utilizzarli, o ancora a buoni per soggiorni in strutture e località diverse, a scelta del possessore. In tutti questi casi, l’acquisto del buono non sconta alcuna imposizione, in quanto l’Iva verrà addebitata al momento dell’utilizzo (materialmente, quando il possessore paga i suoi acquisti tramite il buono). Studio Tributario Paolo Parodi
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ESCLUSIONI DALLA DISCIPLINA DEI VOUCHER
Molti degli strumenti presenti nel nostro ordinamento resteranno fuori da queste disposizioni e continueranno ad essere regolamentati secondo le norme vigenti. Primi tra tutti i buoni-pasto che, pur rientrando astrattamente tra i voucher monouso, restano assoggettati alla disciplina prevista per le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali. Fuori dal nuovo trattamento Iva dei voucher sono anche titoli di trasporto, biglietti per cinema e musei, francobolli e simili. Tutti questi strumenti sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del decreto e continuano a seguire lo speciale regime monofase, che concentra il versamento dell’imposta e i relativi adempimenti solo sul soggetto a monte della catena produttiva/distributiva. Discorso analogo per i servizi di telecomunicazione. Diverso è anche il trattamento degli strumenti di pagamento (ad esempio carta prepagata): Direttiva Ue 2016/1065 e decreto li escludono espressamente dall’ambito di applicazione delle nuove disposizioni, per la diversa natura di tali strumenti rispetto ai voucher (che non rientrano tra i mezzi di pagamento). Studio Tributario Paolo Parodi
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IL GRUPPO IVA: nuovo Titolo Vbis del Dpr 633/72
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA". Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente: a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo; b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni. Studio Tributario Paolo Parodi
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IL GRUPPO IVA: nuovo Titolo Vbis del Dpr 633/72
Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica: a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere; b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti; c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi. Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto. Studio Tributario Paolo Parodi
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COSTITUZIONE DEL GRUPPO IVA E OPERAZIONI
Il gruppo IVA è costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA. Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA. Studio Tributario Paolo Parodi
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IL GRUPPO IVA: IMPATTI SU IMPOSTA DI BOLLO
Nella tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, indicante atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: «Art. 6-bis. -- Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. La disposizione si applica per le operazioni per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante a un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6 e 15 della presente tabella e all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427». Studio Tributario Paolo Parodi
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IL GRUPPO IVA: IMPATTI SU IMPOSTA DI REGISTRO
Al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni»; Studio Tributario Paolo Parodi
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IL GRUPPO IVA: IMPATTI SU IMPOSTA DI REGISTRO
Al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: b) all'articolo 40: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni»; 2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorché siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA». Studio Tributario Paolo Parodi
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IL GRUPPO IVA: DM 6 APRILE 2018
Tempi allungati dal 30 settembre al 15 novembre 2018 per l’esercizio dell’opzione del gruppo Iva operativa dal 1° gennaio 2019. Il gruppo avrà un numero di partita Iva unico a cui verranno associati tutti i codici fiscali dei partecipanti. Il regime del gruppo Iva non consente la compensazione orizzontale dei crediti Iva con altre imposte e contributi e viceversa. Per la costituzione del gruppo Iva, il rappresentante del gruppo deve presentare in via telematica una dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti del gruppo. Tale dichiarazione va presentata, con le stesse modalità, anche in caso di inclusione successiva di ulteriori partecipanti ovvero in caso di revoca dell’opzione ovvero in caso di qualsiasi altra variazione che riguardi la composizione del gruppo. Al gruppo Iva è attribuito un unico numero di partita Iva a cui è associato ciascun partecipante. Studio Tributario Paolo Parodi
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IL GRUPPO IVA: DM 6 APRILE 2018
L’esercizio dell’opzione determina in capo al gruppo l’assunzione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Tra questi si ricorda tra l’altro il diritto del gruppo Iva di acquistare beni e servizi con utilizzo del plafond Iva (articolo 8 comma 2 del Dpr 633/72) anche se tale plafond sia stato maturato dai singoli partecipanti nell’anno precedente l’ingresso nel gruppo stesso. Analogo diritto spetta ai partecipanti, a seguito della cessazione del gruppo Iva in proporzione, però, alle operazioni, a ciascuno di essi riferibili, che ne hanno determinato il presupposto. La fatturazione dal gruppo verso terzi ovvero da terzi verso il gruppo avviene con intestazione della fattura direttamente alla partita Iva di gruppo. Irrilevanti ai fini Iva sono invece le cessioni di beni e le prestazioni di servizio che avvengono all’interno del gruppo. Proprio in relazione alla fatturazione del gruppo Iva a terzi, l’articolo 3 del decreto in esame stabilisce che la fattura deve contenere oltre alla partita Iva del gruppo, anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l’operazione. Tale indicazione deve risultare anche negli altri documenti di certificazione dei corrispettivi (scontrini e ricevute fiscali). Studio Tributario Paolo Parodi
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Circ. 19/E del 31/10/18 Il Gruppo IVA si inserisce nel panorama nazionale come un autonomo soggetto passivo d’imposta, in quanto tale titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo ed identificato, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, mediante un proprio numero di partita IVA e una propria autonoma iscrizione al VIES. L’ordinamento nazionale ne prevede la costituzione facoltativa, sia pur secondo il modello all in, all out, per cui i soggetti legati da vincoli finanziari, economici ed organizzativi, potranno scegliere se partecipare tutti ad un Gruppo IVA ovvero se non dare affatto vita al soggetto passivo d’imposta unico. Il modello fiscale di nuova introduzione si aggiunge, senza sopprimerla, alla procedura di liquidazione d’IVA di gruppo, forma di tassazione consolidata di autonomi soggetti passivi d’imposta, disciplinata dall’articolo 73 del D.P.R. n. 633 Studio Tributario Paolo Parodi
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Circ. 19/E del 31/10/18 A seguito della costituzione del Gruppo IVA, gli aderenti al Gruppo perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si costituisce un nuovo soggetto d’imposta dotato di un proprio numero di partita IVA e di una propria autonoma iscrizione al VIES. Al riguardo, a partire dalla data di efficacia del Gruppo (1° gennaio), se quest’ultimo effettua operazioni intracomunitarie deve richiedere l’inclusione nel VIES. Alla data di efficacia del Gruppo, i partecipanti – qualora inclusi nel VIES - verranno automaticamente esclusi da tale elenco; dopo la cessazione o revoca del Gruppo, tornando a vivere la soggettività passiva di ciascun partecipante, il partecipante medesimo dovrà autonomamente iscriversi o reiscriversi al VIES, nel caso effettui operazioni intracomunitarie. Studio Tributario Paolo Parodi
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Circ. 19/E del 31/10/18 Il Gruppo neo costituito rappresenta, quindi, in luogo dei partecipanti al Gruppo medesimo, il soggetto passivo tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di IVA per le operazioni che verranno poste in essere dal Gruppo nel suo complesso (i.e., da ciascuno dei partecipanti che agiscono in qualità di Gruppo). Da ciò deriva, quindi, che gli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento dell’imposta, nonché tutti gli altri adempimenti contabili gravano in capo al Gruppo IVA. La ripartizione di diritti ed obblighi tra Gruppo e partecipanti in occasione della costituzione e dello scioglimento del soggetto passivo unico è operata: - per quanto concerne le operazioni attive, avendo riguardo al momento di esigibilità dell’IVA relativa alle operazioni poste in essere; - per quanto concerne le operazioni passive, al momento in cui il diritto alla detrazione dell’imposta è esercitabile. Studio Tributario Paolo Parodi
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Circ. 19/E del 31/10/18: le dichiarazioni d’intento
Qualora il Gruppo IVA intenda avvalersi della facoltà di acquistare in sospensione d’imposta beni e servizi, il rappresentante del Gruppo dovrà trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni d’intento disciplinate dall’articolo 1 del D.L. n. 746 del 1983, e successivamente trasmetterle ai propri fornitori, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione delle stesse all’Agenzia delle entrate. In considerazione della peculiarità del meccanismo è ammessa la presentazione delle dichiarazioni d’intento anche da parte dei singoli partecipanti al Gruppo, che dovranno indicare nella citata dichiarazione di intento, unitamente al proprio codice fiscale, il numero di partita IVA del Gruppo. Studio Tributario Paolo Parodi
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Circ. 19/E del 31/10/18: lo split payment
Alla luce del fatto che i soggetti partecipanti al Gruppo perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, costituendosi un nuovo soggetto d’imposta, anche qualora il Gruppo IVA comprenda nel suo perimetro uno o più partecipanti che rientrerebbero nella disciplina dello split payment, tale regime non trova applicazione per le operazioni effettuate nei confronti del Gruppo. Per effetto della partecipazione al Gruppo, infatti, si deve ritenere che siano venuti meno, ai fini dell’imposta, i requisiti soggettivi che giustificavano l’applicazione della disciplina dello split payment. Né, del resto, l’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 individua, tra i soggetti destinatari della scissione dei pagamenti, il Gruppo IVA. Studio Tributario Paolo Parodi
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Circ. 19/E del 31/10/18: fatture e corrispettivi
L’articolo 3, comma 1 del Decreto dispone che gli adempimenti inerenti la documentazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere dal Gruppo, secondo le disposizioni in materia di IVA (mediante emissione della fattura o degli alternativi strumenti di certificazione fiscale), possono essere assolti dal rappresentante del Gruppo oppure dai singoli partecipanti, alternativamente ed indifferentemente. È rimessa quindi agli interessati la scelta di individuare il soggetto che deve farsi carico dell’osservanza dei predetti obblighi, secondo i modelli organizzativi ritenuti più adeguati, accentrando gli adempimenti in capo al rappresentante del Gruppo, oppure demandandone l’esecuzione a ciascun partecipante per le proprie operazioni: in tale seconda ipotesi, la contabilità tenuta da ciascun partecipante costituirà una sorta di un registro sezionale, le cui risultanze confluiranno nelle liquidazioni periodiche di Gruppo. Studio Tributario Paolo Parodi
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TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI
D.LGS. 127/15 art. 2 A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro La norma dovrebbe valere anche per i soggetti che oggi sono esonerati dall’obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscali (quali ad esempio gli enti in contabilità pubblica). Studio Tributario Paolo Parodi
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TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI
L’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 ha inoltre stabilito che: - memorizzazione e trasmissione avvengano «mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati» (si veda il comma 3), demandando, ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di definire «le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti», nonché «ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni» (così il comma 4); In attuazione di tali previsioni: il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con quello dello sviluppo economico, ha emesso il decreto 7 dicembre 2016, individuando le caratteristiche minime (cfr. l’articolo 2) che il documento commerciale idoneo a documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dai soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA deve possedere, altresì indicando le ulteriori informazioni da inserirvi qualora lo stesso debba assumere validità fiscale (si veda l’articolo 4) Studio Tributario Paolo Parodi
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TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI
Il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento prot. n del 28 ottobre 2016, con il quale sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, predisponendo all’uopo apposite specifiche tecniche, allegate al provvedimento e periodicamente aggiornate, disponibili nell’apposita area tematica del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’Agenzia delle entrate, inoltre, ha pubblicato e reso disponibili nella relativa sezione della medesima area tematica ulteriori chiarimenti e precisazioni sull’utilizzo dei registratori telematici, dei misuratori fiscali, nonché in ordine a specifiche problematiche riscontrate o segnalate dai contribuenti (si veda la sezione al link Studio Tributario Paolo Parodi
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TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI
Risposta n. 14 del 29/1/019 Il documento commerciale emesso per mezzo di un registratore di cassa, utilizzando le relative stampanti fiscali (sino a loro esaurimento), che rispetti il contenuto minimo individuato dall’articolo 2 del decreto 7 dicembre 2016, è allo stesso conforme pur recando il logotipo MF seguito dalla matricola in calce, qualora riporti un’indicazione (ad esempio, “non valido ai fini fiscali ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 127/2015”) idonea a fugare qualsiasi dubbio circa la sua portata esclusivamente commerciale (e non fiscale). Studio Tributario Paolo Parodi
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REVERSE CHARGE INTERNO
D.L. 119/18 art. 2 CO. 2-BIS Prorogata fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del reverse charge per alcune tipologie di cessioni : apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni, console da gioco, tablet PC e laptop, cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, ecc. Studio Tributario Paolo Parodi
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NUOVE ALIQUOTE IVA aumenti aliquote IVA (articolo 1 co. 2 L. 205/17 e art. 1 co. 2 L. 145/18): sono stati rimodulati i futuri aumenti delle aliquote IVA. Le nuove aliquote sono le seguenti: Decorrenza Aliquota 10% Aliquota 22% dal 1° gennaio 2018 Nessun aumento dal 1° gennaio 2019 dal 1° gennaio 2020 13% 25,2% dal 1° gennaio 2021 26.5% Studio Tributario Paolo Parodi
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Dichiarazione annuale IVA
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LE NOVITA’ DEL MODELLO QUADRO VA Nella sezione 2 è stato introdotto il rigo VA16 riservato ai contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti. La casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente l’ingresso nel Gruppo IVA. QUADRO VX Nel rigo VX2 è stato inserito il campo 2, riservato ai soggetti che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti. Nel nuovo campo va indicata la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all’ammontare dei versamenti IVA effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita al Gruppo IVA dal 1° gennaio 2019. Studio Tributario Paolo Parodi
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LE NOVITA’ DEL MODELLO QUADRO VO Nel rigo VO34 è stata inserita la casella 3. La nuova casella deve essere barrata dai contribuenti che avendo optato, ai sensi dell’articolo 10, comma 12-undecies, del decreto-legge n. 192 del 2014, nel corso del 2015 per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, revocano la scelta effettuata e accedono, dal 2018, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014. QUADRO VG Nella sezione 1, righi da VG2 a VG4, è stata introdotta la casella 7 “Soggetto estero”. Nella sezione 2 è stata introdotta la casella 6 “Soggetto estero”. Le nuove caselle devono essere barrate nel caso in cui il soggetto non residente che detiene il controllo sia privo di una posizione IVA nel territorio dello Stato. Studio Tributario Paolo Parodi
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LE NOVITA’ DEL MODELLO Prospetto IVA 26/PR Nel quadro VY, rigo VY2, è stato inserito il campo 2, riservato ai soggetti che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti. Nel nuovo campo va indicata la parte dell’eccedenza detraibile risultante dal prospetto, pari all’ammontare dei versamenti IVA effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita dalla controllante al Gruppo IVA dal 1° gennaio Nel rigo VY4 è stato introdotto il nuovo campo 3 “Gruppo IVA art. 70-bis”. La casella del predetto campo deve essere barrata dalla controllante che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipa a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti e intende chiedere a rimborso la parte dell’eccedenza detraibile risultante dal presente prospetto, per la quota che non deve essere trasferita al Gruppo medesimo. Studio Tributario Paolo Parodi
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CONTABILITA’ SEPARATE
I contribuenti con contabilità separate (art. 36) devono presentare il frontespizio ed un modulo per ogni contabilità separata. I quadri VC, VD, VH, VM, VK, VT, VX e VO nonché la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL vanno compilati una sola volta sul primo modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività. Nella parte superiore di tutte le pagine costituenti ogni modulo deve essere riportato il codice fiscale del contribuente e il numero progressivo del modulo di cui la pagina fa parte. In caso di dichiarazione costituita da un unico modulo su tutte le pagine deve essere riportato il numero “01”. Inoltre, per ogni modulo compilato, occorre barrare le caselle (in fondo al Quadro VL) relative ai quadri compilati. Studio Tributario Paolo Parodi
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CONTABILITA’ SEPARATE
Nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata, tra le quali figuri anche un’attività per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, per quest’ultima attività non sussiste l’obbligo di inserire nella dichiarazione il modulo ad essa relativo (es. agricoltori di cui all’art. 34, comma 6; esercenti attività di intrattenimento di cui all’art. 74, comma 6). Invece, i contribuenti che esercitano sia attività imponibili che attività esenti gestite con contabilità separate devono inserire nella dichiarazione anche il modulo relativo all’attività esente esercitata. Nel caso in cui i contribuenti si siano avvalsi per l’attività esente della dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis, nel modulo relativo all’attività esente devono essere indicati i dati contabili relativi agli acquisti nonché ’ammontare delle operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione Studio Tributario Paolo Parodi
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OPERAZIONI STRAORDINARIE
In caso di fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda o di altre operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, il dichiarante (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, ecc.) deve presentare, oltre a uno (o più moduli) per l’indicazione dei propri dati, anche uno (o più moduli) per l’indicazione dei dati relativi agli altri soggetti partecipanti alla trasformazione (vedasi paragrafo 3.3 delle istruzioni “Contribuenti con operazioni straordinarie”). Studio Tributario Paolo Parodi
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OPERAZIONI STRAORDINARIE
Qualora durante l’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione siano state effettuate operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive che abbiano comportato l’estinzione del soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), la dichiarazione IVA deve essere presentata unicamente dal soggetto avente causa (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario, ecc.). Pertanto, il soggetto risultante dalla trasformazione (società conferitaria, incorporante, ecc.) deve presentare il modello composto dal frontespizio e da due moduli (o da più moduli in relazione al numero di soggetti partecipanti all’operazione): – nell’unico frontespizio devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA del soggetto risultante dalla trasformazione; – nel modulo relativo al soggetto avente causa (modulo n. 01) devono essere compilati tutti i quadri inerenti la propria attività riportando i dati delle operazioni effettuate dallo stesso soggetto nel corso dell’anno 2018, compresi anche i dati relativi alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l’operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale soggettiva. Devono essere altresì compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all’operazione; Studio Tributario Paolo Parodi
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OPERAZIONI STRAORDINARIE
(segue da slide precedente) – nel modulo relativo al soggetto dante causa devono essere compilati tutti i quadri inerenti l’attività dallo stesso svolta comprendendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell’operazione straordinaria o della trasformazione. Inoltre, nel rigo VA1, campo 1, deve essere indicata la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce. Conseguentemente, in tale ipotesi il soggetto conferente, incorporato ecc., non deve presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno 2018. Studio Tributario Paolo Parodi
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Ai fini della corretta compilazione della dichiarazione si precisa che qualora in un quadro non si abbiano dati o valori significativi da indicare, il quadro non deve essere compilato; il valore zero è infatti da considerare valore non significativo al fine dell’acquisizione dei dati. Di conseguenza non devono essere barrate le caselle relative ai quadri compilati (in calce al quadro VL) relativamente ai quadri con valori pari a zero e in assenza di altri dati richiesti. A tale regola fa eccezione il quadro VH per la particolare ipotesi di compilazione illustrata nel paragrafo delle istruzioni. Studio Tributario Paolo Parodi
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DICHIARAZIONE ANNUALE E LIQUIDAZIONI
QUADRO VH Il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (cfr. risoluzione del 28 luglio 2017, n. 104/E). In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione. Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”. Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, questo non va compilato. Studio Tributario Paolo Parodi
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DICHIARAZIONE ANNUALE E LIQUIDAZIONI
QUADRO VH Righi da VH1 a VH16 devono essere compilati indicando i dati (IVA a credito ovvero IVA a debito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. Per quanto riguarda la compilazione dei righi VH15 e VH16, si precisa che deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammontare dell’acconto eventualmente dovuto. L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del presente quadro corrisponde all’IVA dovuta per ciascun periodo (anche se non effettivamente versata). Tale importo coincide con l’ammontare dell’IVA indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. Studio Tributario Paolo Parodi
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QUADRO VH I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei righi VH4, VH8, VH12 e VH16. I contribuenti che svolgono più attività con contabilità separate ai sensi dell’art. 36, per obbligo di legge o per opzione, e che, in coincidenza dell’ultimo mese di ciascun trimestre, hanno compensato le risultanze della liquidazione mensile con quella del trimestre nei termini della liquidazione mensile, devono indicare nei righi VH3, VH7, VH11 e VH15 l’importo corrispondente alla somma algebrica dei crediti e dei debiti emergenti dalle liquidazioni dei singoli periodi e nel rigo corrispondente al trimestre la cui liquidazione è stata anticipata devono barrare esclusivamente la casella “Liquidazione anticipata” (vedi Appendice alla voce “Contabilità separate”). Qualora l’importo dovuto non superi il limite di 25,82 euro, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato. Detto importo deve essere, comunque, indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione. Conseguentemente il debito d’imposta deve essere riportato nella liquidazione periodica immediatamente successiva (vedi rigo VP7 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA). Studio Tributario Paolo Parodi
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Prospetto liquidazioni IVA VP2 VP3 VP4 VP5 IVA DOVUTA IVA VERSATA verifica VP4-VP5 gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre TOTALI DICHIARAZIONE VE50 VF23 VL1 VL2 DIFFERENZA MODELLO 1 MODELLO 2 MODELLO 3 Studio Tributario Paolo Parodi
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LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli esiti derivanti dall'esame dei dati di cui all'articolo 21, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni da nuovo spesometro nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Studio Tributario Paolo Parodi
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LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: IL MODELLO
I contribuenti che effettuano la liquidazione mensile, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre (ad esempio, un modulo VP per gennaio, un altro per febbraio e ancora uno per marzo).; si avrà l’invio di un unico file con tre moduli; I contribuenti che effettuano la liquidazione trimestrale, devono invece compilare un unico modulo VP per l’intero trimestre. I contribuenti che adottano contabilità separate, soggette a periodicità diverse, devono presentare la comunicazione con moduli distinti con riferimento alle rispettive liquidazioni. Quindi, ad esempio, nel caso di esercizio di una attività con Iva mensile e l’altra con Iva trimestrale, dovranno essere presentati quattro moduli VP, tre per l’attività soggetta a liquidazione mensile e uno con riferimento all’attività soggetta a liquidazione trimestrale. Studio Tributario Paolo Parodi
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IL MODELLO: RIGO VP2 – Operazioni attive
Indicare l’ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell’IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis (vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione). Si evidenzia, inoltre, che nel presente rigo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21, comma 6-bis. Nel rigo deve essere compreso anche l’imponibile relativo alle operazioni per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario. Studio Tributario Paolo Parodi
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IL MODELLO: RIGO VP3 – Operazioni passive
Indicare l’ammontare complessivo degli -acquisti all’interno, intracomunitari e importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi. Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile. Studio Tributario Paolo Parodi
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IL MODELLO: RIGO VP8 – Credito periodo precedente
Indicare l’ammontare dell’IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR). Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 per il periodo di riferimento (VP1). Il rigo non è compilabile per il mese di gennaio Studio Tributario Paolo Parodi
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IL MODELLO: RIGO VP9 – Credito anno precedente
Indicare l’ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare. Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda “estromettere” dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l’intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della Comunicazione riportando l’importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno. Studio Tributario Paolo Parodi
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Ris 104/E/17 e quadro VH Il D.L. n. 193 del 2016 ha introdotto l'obbligo della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA (articoli 21 e 21-bis del D.L. n. 78 del 2010). Le violazioni di tali obblighi sono sanzionate dall'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997. Le stesse hanno, dunque, natura amministrativo-tributaria e, pertanto, risulta loro applicabile l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Nel documento di prassi si forniscono, anche tramite appositi quadri sinottici, le concrete modalità di regolarizzazione delle violazioni citate. Studio Tributario Paolo Parodi
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Ris 104/E/17 e quadro VH in un'ottica di ravvedimento della mancata/parziale/errata effettuazione della comunicazione, si applicano le regole ordinarie dettate dall'articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997. In particolare, fermo il versamento della sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata. Detto obbligo di invio, invece, viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione. In particolare, se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta. Studio Tributario Paolo Parodi
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QUADRO VH Rigo VH17 riportare l’ammontare dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo VP13, colonna 2, del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto: – “1” storico; – “2” previsionale; – “3” analitico - effettivo; – “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera. Studio Tributario Paolo Parodi
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QUADRO VH Compilazione del quadro VH da parte dei subfornitori (art. 74, comma 5) I soggetti che si sono avvalsi della facoltà di versare trimestralmente l’IVA relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura, utilizzando gli appositi codici tributo, devono comprendere l’imposta relativa a tali operazioni nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione in cui sono state effettuate, ancorché il versamento sia stato effettuato con cadenza trimestrale (senza corresponsione di interessi) anziché mensile, barrando la relativa casella “Subfornitori” (cfr. circolare n. 45/E del 18 febbraio 1999). Studio Tributario Paolo Parodi
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DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2019
Split payment Nel quadro VE, il rigo VE38 (denominato «Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17-ter»), che è destinato a raccogliere le operazioni poste in essere applicando il particolare regime della scissione dei pagamenti che già dal 1° luglio 2017 coinvolge non solo le pubbliche amministrazioni, ma anche le società da esse controllate e le società quotate al Ftse Mib. Per i cessionari in regime split payment, invece, le operazioni vanno inserite nel rigo VJ18, ove va riportato sia l’imponibile che l’imposta che è stata versata direttamente all’Erario. Studio Tributario Paolo Parodi
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QUADRO VE – RIGO VE30 Nel campo 1, VA INDICATO il totale delle esportazioni e delle altre operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, da ripartire poinei seguenti campi: – campo 2 l’ammontare complessivo delle esportazioni di beni effettuate nell’anno di cui all’art. 8, primo comma, lett. a), b) e b-bis), tra le quali sono ricomprese anche le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari; le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g), del d.l. n. 331/1993); – campo 3 l’ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26, annotate nel registro delle fatture emesse (art. 23) o in quello dei corrispettivi (art. 24); – campo 4 l’ammontare di tutte le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi; – campo 5 l’ammontare complessivo delle operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8-bis, 9, 72). Studio Tributario Paolo Parodi
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QUADRO VE Rigo VE31 indicare l’ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento. I dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute devono essere indicati nel quadro VI. Rigo VE32 indicare l’ammontare delle altre operazioni qualificate non imponibili: Le operazioni indicate nel rigo VE32 non concorrono alla formazione del plafond.. Studio Tributario Paolo Parodi
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QUADRO VE – RIGO VE34 Rigo VE34 indicare il totale delle operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies e per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis. Tali operazioni concorrono alla formazione del volume d’affari (confronta circolare n. 12 del 2013). Ai fini della corretta determinazione dell’imposta ammessa in detrazione occorre tenere presente che l’art. 19, comma 3, lett. b), riconosce la detrazione con riferimento alle operazioni non soggette che se effettuate nel territorio dello Stato darebbero diritto alla detrazione (vedi istruzioni per la compilazione del rigo VF20 e del rigo VF34 per i soggetti tenuti alla determinazione del pro-rata di detrazione). Studio Tributario Paolo Parodi
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QUADRO VE Rigo VE37 indicare nel campo 1 l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nell’anno con IVA esigibile negli anni successivi. Si tratta delle operazioni: – effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 6, quinto comma; – effettuate ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012 (regime dell’IVA per cassa). Tali operazioni devono essere distintamente evidenziate anche nel campo 2. Le operazioni di cui al presente rigo e la relativa imposta non devono essere comprese nelle prime due sezioni del quadro VE. Rigo VE38 indicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 17-ter e per le quali l’imposta deve essere versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni contenute nel citato art. 17-ter. Rigo VE39 deve essere indicato, per diminuire il volume d’affari (ma senza essere preceduto dal segno “meno”), l’ammontare delle operazioni che hanno concorso al volume d’affari dell’anno o degli anni precedenti e per le quali nell’anno 2018 si è verificata l’esigibilità dell’imposta. Tali operazioni vanno indicate altresì, in corrispondenza dell’aliquota applicata, nei righi da VE1 a VE11 e nei righi da VE20 a VE23, ai soli fini della determinazione dell’imposta dovuta nel corrente anno. Studio Tributario Paolo Parodi
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QUADRO VJ Il quadro è riservato all’indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte. Nel quadro devono essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi alle predette operazioni, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. Si evidenzia che ai fini della detrazione le operazioni indicate nel presente quadro devono essere comprese nel quadro VF. Studio Tributario Paolo Parodi
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QUADRO VF – RIGO VF15 Acquisti oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, acquisti non soggetti ad imposta, nonché quelli effettuati nell’ambito di regimi speciali che prevedono la determinazione dell’imposta con il metodo base da base, ad eccezione degli acquisti da soggetti che nell’anno 2018 si sono avvalsi di regimi agevolativi da indicare nel rigo VF17. Trattasi, in particolare di: – acquisti all’interno, ivi compresi quelli di cui all’art. 58, comma 1, del d.l. n. 331/1993; – acquisti intracomunitari non imponibili (art. 42, comma 1, del d.l. n. 331/1993) compresi quelli di cui all’art. 40, comma 2, dello stesso decreto-legge (triangolare comunitaria con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente); – acquisti relativi ai beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale; – acquisti eseguiti mediante introduzione dei beni nei depositi IVA ai sensi dell’art. 50-bis, comma quattro, lett. a) e b) del d.l. n. 331/1993; acquisti di beni e servizi aventi ad oggetto beni custoditi nei depositi IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. e) ed h), del d.l. n. 331/1993); – acquisti relativi alle operazioni rientranti nel regime del margine disciplinato dal d.l. n. 41/1995 sostenuti dai soggetti che applicano i metodi analitico e globale, comprese le agenzie di vendita all’asta (vedi Appendice); – acquisti relativi alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio con applicazione del regime speciale previsto dall’art. 74-ter Studio Tributario Paolo Parodi
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QUADRO VF – RIGHI VF19 E VF20 Rigo VF19 acquisti all’interno, acquisti intracomunitari e importazioni, al netto dell’IVA, per i quali, ai sensi dell’art. 19-bis1, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell’imposta. Si precisa che per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell’imposta (esempio 40%) va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere indicata nei righi da VF1 a VF13. Rigo VF20 indicare al netto dell’IVA, gli acquisti all’interno, gli acquisti intracomunitari e le importazioni: – effettuati dai contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni esenti per i quali l’imposta è totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19, comma 2; – effettuati dai soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis; – afferenti le operazioni esenti effettuate in via occasionale ovvero afferenti le operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili (l’IVA di dette operazioni è comunque indetraibile); – afferenti attività esenti qualora vengano effettuate anche operazioni imponibili occasionali. Inoltre, nel rigo devono essere indicati gli acquisti afferenti le operazioni non soggette di cui agli artt. da 7 a 7-septies che non danno diritto alla detrazione. Si tratta delle operazioni non soggette che se effettuate nel territorio dello Stato non darebbero diritto alla detrazione (art. 19, comma 3, lett. b). Studio Tributario Paolo Parodi
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QUADRO VI DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE Il quadro è riservato ai fornitori di esportatori abituali. L’art. 1, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 746 del 1983, prevede che devono essere riepilogati nella dichiarazione annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute. Nella presente dichiarazione devono essere riepilogate le dichiarazioni di intento relative all’anno d’imposta 2018. Nel caso in cui non fossero sufficienti i 6 righi per indicare i dati relativi a tutte le dichiarazioni di intento ricevute, deve essere utilizzato un altro quadro VI indicando “02” nel campo “Mod. N.”, e così via. La compilazione di più quadri VI non modifica il numero dei moduli di cui è costituita la dichiarazione, da indicare sul frontespizio. Studio Tributario Paolo Parodi
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QUADRO VL – RIGO VL30 Nel campo 2, l’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta; tale importo corrisponde alla somma degli importi dell’IVA indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relative al 2018 (senza considerare gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo VP14 ma non versati in quanto non superiori a 25,82 euro). A tale ammontare va sommato anche l’importo dell’acconto dovuto indicato nel rigo VP13, campo 2, del predetto modello. In caso di comunicazioni periodiche omesse o errate, indicare gli importi inseriti nel quadro VH. Studio Tributario Paolo Parodi
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QUADRO VL – RIGO VL30 Nel campo 3, il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, relativi al 2018. Si precisa che l’ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati IVA riportati nella colonna “Importi a debito versati” della “Sezione erario” dei modelli di pagamento F24, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad IVA). Nel campo 1, va indicato il maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3. Studio Tributario Paolo Parodi
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QUADRO VL Rigo VL32 totale IVA a debito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi dei debiti (rigo VL3 e da rigo VL20 a VL23) risulti superiore alla somma degli importi dei crediti (rigo VL4, VL11, campo 1, e da rigo VL24 a VL31). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi. Rigo VL33 totale IVA a credito. Calcolare la differenza tra la somma degli importi dei crediti (rigo VL4, VL11, campo 1, e da rigo VL24 a VL31) e la somma degli importi dei debiti (rigo VL3 e da rigo VL20 a VL23). Se tale differenza è positiva nel presente rigo deve essere indicato l’importo che si ottiene considerando tra gli importi a credito il campo 3 del rigo VL30 (IVA periodica versata) in luogo del campo 1 del medesimo rigo. Nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo il presente rigo non deve essere compilato. Studio Tributario Paolo Parodi
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INTERESSI LEGALI DAL 2019 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale viene ridotto il saggio di interesse legale a decorrere dal 1° gennaio 2019: la nuova misura è aumentata dallo 0,3% allo 0,8% in ragione d’anno (Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto 12 dicembre 2018 – G.U. n. 291 del ). Studio Tributario Paolo Parodi
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IVA: art. 8-bis e art. 72 Studio Tributario Paolo Parodi
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OPERAZIONI ATTIVE L’Ateneo può trovarsi ad effettuare prestazioni di servizi in regime di non imponibilità Iva sostanzialmente in due casi: Operazioni oggettivamente non imponibili ai sensi di: art. 8-bis comma 1, in relazione alle operazioni in cui sono coinvolte ASI o ESA (vedasi infra) art. 9 comma 1 art. 72 co. 3 n. 3) e cioè le operazioni con Organismi comunitari (vedasi infra) Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento ricevuta dal proprio cliente; in tali situazioni, la dichiarazione d’intento ricevuta deve essere da noi numerata e registrata ed occorre verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate che la stessa sia stata regolarmente trasmessa all’Agenzia stessa a cura del nostro cliente. La fattura emessa in regime di non imponibilità deve recare anche gli estremi della dichiarazione d’intento, compreso il nostro numero di registrazione. Studio Tributario Paolo Parodi
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OPERAZIONI EX ART. 72 Si tratta delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza. L’esenzione si applica anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa Studio Tributario Paolo Parodi
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OPERAZIONI EX ART. 72 L’effettuazione di operazioni attive non imponibili di cui all’art. 72 consente di acquistare in regime di non imponibilità (senza dichiarazione d’intento) solo se l’operazione attiva è effettuata dall’Ateneo in qualità di primo contraente dell’Organismo comunitario e nei limiti della partecipazione della Comunità al finanziamento del progetto. Il regime si può applicare sugli acquisti anche se I’Ateneo è partner nel progetto, ma non capofila Il regime non si può applicare sugli acquisti se l’Ateneo non è partner ma subfornitore di un partner di progetto Studio Tributario Paolo Parodi
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OPERAZIONI ASI Come affermato dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione 120/E/08, “in forza dell’estensione del regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis) del DPR n. 633 del 1972, operata dall’art. 34-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 1989, sono considerate non imponibili, fra l’altro, le cessioni di satelliti ed alcune prestazioni di servizi relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione ecc.. di satelliti effettuate nei confronti dell’ASI. Con risoluzione n del 2 ottobre 1986 è stato precisato che, ai fini dell’applicabilità del regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis del DPR n del 1972, è necessario che le prestazioni rese siano riconducibili fra quelle indicate nella citata lett. e) del medesimo art. 8-bis e che le stesse siano strutturalmente collegate alla realizzazione di un satellite o di parti di esso. Studio Tributario Paolo Parodi
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OPERAZIONI ASI L’applicabilità al caso di specie del regime di non imponibilità previsto dall’art. 34-bis, comma 1, del decreto-legge n del , è subordinata all’effettiva riconducibilità dell’attività di ricerca svolta fra le prestazioni di servizi di cui all’art. 8-bis, primo comma, lett. e), del DPR n del 1972 (relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio dei satelliti, degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo) ed alla sussistenza di un collegamento strutturale fra l’anzidetta attività di ricerca e la realizzazione di un satellite o di parti di esso. Studio Tributario Paolo Parodi
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OPERAZIONI ASI In presenza di subcontraenti piuttosto che di fornitori generici, può trovare applicazione il regime di non imponibilità a prescindere dalla gestione dei rapporti con dichiarazioni di intento. In tal senso si è espressa infatti l’Agenzia delle Entrate con la medesima risoluzione n. 120/E/08. Studio Tributario Paolo Parodi
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OPERAZIONI ASI Nella ris. 120/E/08 si legge tra l’altro: Con risoluzione n. 161/E del 30 luglio 2003, … , è stato chiarito che la disposizione di cui all’art. 8-bis del DPR n del trova applicazione con riferimento a “tutte le prestazioni necessarie, come mezzo a fine, per la costruzione delle navi stesse, a prescindere da particolari requisiti soggettivi degli assuntori dei lavori o dagli schemi contrattuali posti in essere per la realizzazione dell’opera”. Pertanto, … si ritiene, in relazione al caso di specie, che, in forza dell’art. 34-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 1989, anche ai sub-contratti stipulati tra l’Università istante ed i sottocontraenti per l’esecuzione dell’attività di ricerca di cui trattasi possa applicarsi il regime di non imponibilità di cui al citato art. 8-bis del DPR n. 633 del sempre a condizione che il contratto di ricerca principale (concluso fra la medesima Università e l’ASI) abbia ad oggetto le prestazioni di servizi di cui alla lett. e) del medesimo art. 8-bis, primo comma e che, conseguentemente, i sottocontraenti debbano fatturare all’Università stessa gli importi percepiti in applicazione del predetto regime. Restano invece esclusi dall’ambito applicativo della disposizione di cui all’art. 34-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 1989 e sono, quindi, assoggettabili ad IVA le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi rese all’Università istante da soggetti terzi, diversi dai sottocontraenti, in quanto detti acquisti o forniture non sono direttamente riconducibili alla realizzazione di satelliti o parti di essi. Studio Tributario Paolo Parodi
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OPERAZIONI ESA L’art. 5 della L. 358/77 dispone testualmente: Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, d'importo superiore alle lire centomila, effettuate nei confronti dell'Agenzia spaziale europea, per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Agenzia stessa, sono equiparate agli effetti dell'IVA alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.. Studio Tributario Paolo Parodi
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