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Inarcassa ed INPS si incontrano
Cremona 15 Maggio 2019 A cura di: Gianpiero Villaschi
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Ricongiunzioni Legge n.29/1979 Legge n.45/1990
Le principali normative di riferimento sono: Legge n.29/1979 Legge n.45/1990 Cremona 15 Maggio 2019
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Ricongiunzione ai sensi della legge n.29/1979
La legge 07/02/1979 n.29 consente il conseguimento di un’unica pensione da parte di lavoratori che siano stati iscritti a diverse gestioni pensionistiche, mediante trasferimento di tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione. La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata in alternativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall’INPS, ai sensi degli artt.1 e 4 della legge citata, ovvero presso una gestione previdenziale diversa (sostitutiva, esonerativa o esclusiva dell’Assicurazione obbligatoria) ai sensi degli artt. 2 e 4 della medesima legge Cremona 15 Maggio 2019
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Ricongiunzione ai sensi della legge n.29/1979
L’art.1 della legge n.29/1979 dà la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) L’art.2 della legge n.29/1979 dà la possibilità al lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione: nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria predetta, nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’INPS, di chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione dei quali sia titolare. L’interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda ovvero nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Cremona 15 Maggio 2019
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Condizioni per esercitare la facoltà di ricongiunzione
La facoltà può essere esercitata dal lavoratore che faccia valere contribuzione in almeno due forme pensionistiche: nel FPLD ed in una gestione “alternativa”; in due diverse gestioni “alternative”; nel FPLD e in una delle gestioni speciali per lavoratori autonomi; in una gestione “alternativa” e in una delle gestioni speciali per lavoratori autonomi; a condizione che i periodi oggetto di ricongiunzione non abbiano dato luogo alla liquidazione di una pensione diretta Cremona 15 Maggio 2019
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Ricongiunzione di periodi da lavoro autonomo
Nella ipotesi in cui oggetto della ricongiunzione siano periodi di iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi è richiesto che il soggetto possa vantare cinque anni di contribuzione da lavoro dipendente (obbligatoria, volontaria o figurativa) in una o più gestioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti nel periodo intercorrente tra l’ultima iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la domanda di ricongiunzione senza che nei periodi concorrenti a formare il quinquennio siano presenti interruzioni dovute a iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, tranne che per l’ipotesi in cui il periodo di iscrizione in queste ultime gestioni sia coincidente con la prosecuzione volontaria dell’iscrizione in una delle gestioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti, nel qual caso l’interruzione non sussiste (circolare n.524 RCV del 1980). In pratica, l’interessato nel periodo intercorrente tra la domanda di ricongiunzione e l’ultima iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non coincidente con la prosecuzione volontaria sopra menzionata, deve possedere complessivamente cinque anni di contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa) in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie. Cremona 15 Maggio 2019
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Periodi coincidenti Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 29/1979, ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, sono utili quelli relativi a prestazioni effettive di lavoro. In mancanza di queste, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato (art.8, primo comma, legge 29/1979) Cremona 15 Maggio 2019
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Legge n.45/1990 L’art. 1, comma 1, della legge n.45/1990 dà la possibilità al lavoratore dipendente pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione esistenti presso le citate forme previdenziali, nella gestione cui risulti iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo L’art.1, comma 2, della legge 45/1990 riconosce analoga facoltà al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista Cremona 15 Maggio 2019
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Legge n.45/1990 dopo il compimento dell' età pensionabile, in alternativa alle ipotesi come sopra delineate, è prevista dal successivo quarto comma dello stesso art. 1 la possibilità di chiedere la ricongiunzione in parola presso una qualsiasi delle gestioni pensionistiche, a condizione che i richiedenti possano ivi far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in relazione ad attività effettivamente prestata. La continuità va accertata nel periodo intercorrente tra la data iniziale di iscrizione e quella di presentazione della domanda a condizione che le eventuali interruzioni di tale iscrizione non siano dovute ad assicurazione presso altro Fondo pensionistico (circ.199/1995) Cremona 15 Maggio 2019
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Periodi coincidenti Ai sensi dell’art.6 della legge 45/ 1990, nei casi in cui si abbia una coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad effettiva attività lavorativa e, in mancanza di questa, è utile la contribuzione di importo più elevato, fatto salvo il diritto al rimborso della contribuzione non considerata e, per i contributi volontari, il diritto allo scomputo del corrispondente importo dall'onere di ricongiunzione. Cremona 15 Maggio 2019
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Titolarità di pensione di anzianità
Il libero professionista il quale sia stato assicurato precedentemente anche presso altro Fondo previdenziale ed abbia ottenuto la liquidazione a carico di quest' ultimo della pensione di anzianità, può chiedere, ai sensi del 5° comma dell' art. 1 della legge in parola, per una sola volta e in deroga al principio generale della non avvenuta utilizzazione delle posizioni da ricongiungere, la ricongiunzione presso il Fondo stesso del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione. La facoltà è esercitabile soltanto se trattasi di pensione di anzianità e non anche quando sia stato liquidato un trattamento pensionistico di altra natura e a condizione che la relativa domanda venga presentata ( a pena di decadenza) entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione (circ.199/1995) Cremona 15 Maggio 2019
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Domanda da parte del superstite
La facoltà di ricongiunzione ex lege 45/1990 può essere esercitate anche dai superstiti entro due anni dal decesso dell'interessato, subentrando i medesimi ai fini della presente legge nelle posizioni giuridiche del dante causa (art.7) Cremona 15 Maggio 2019
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Presentazione on line domande di ricongiunzione
La circolare n.179/2014 disciplina la presentazione telematica delle domande di ricongiunzione di seguito indicate: nel fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell’art.1 della legge n.29/1979; nel Fondo quiescenza Poste e nel Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. ai sensi dell’art.2 della legge n.29/1979; dei periodi assicurativi per i liberi professionisti ai sensi dell’art.1 della legge n.45/1990 A far data dal , la presentazione delle domande di ricongiunzione in oggetto dovrà avvenire esclusivamente in via telematica Cremona 15 Maggio 2019
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Presentazione on line domande di ricongiunzione
Per la presentazione telematica in via esclusiva delle istanze di ricongiunzione nella Gestione dipendenti pubblici (Ex Inpdap) ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979 e dell’art. 1 della legge n. 45/1990 è necessario effettuare il seguente percorso: gestione dipendenti pubblici - servizi on line - servizi per il cittadino (circolare 131/2012). Le gestione Ex Inpdap sono: cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS), Cremona 15 Maggio 2019
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L’ISTITUTO DEL CUMULO Il cumulo è un istituto giuridico che, ai sensi dell’articolo 1, commi da 239 a 248, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), come modificati dall’articolo 1, commi da 195 a 198, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), consente agli iscritti presso due o più forme pensionistiche di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione. Ai fini del diritto, i periodi assicurativi coincidenti devono essere valorizzati una sola volta (c.d. neutralizzazione dei periodi assicurativi coincidenti). Se i periodi sono totalmente coincidenti non si può conseguire la pensione in cumulo. Ai fini della misura i periodi assicurativi coincidenti devono essere tutti valorizzati. La facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi presenti nelle forme pensionistiche. Cremona 15 Maggio 2019
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NEUTRALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI COINCIDENTI
Per poter beneficiare del cumulo occorre accertare che: - una volta operata la neutralizzazione dei periodi assicurativi coincidenti nella forma assicurativa presso la quale risulta versata maggiore contribuzione, esista almeno un periodo assicurativo (almeno 1 giorno/settimana/mese/anno a seconda del sistema di accredito della contribuzione presso la forma assicurativa) non coincidente; - venga perfezionato il prescritto requisito contributivo mediante il cumulo dei periodi assicurativi presso almeno due forme assicurative. Cremona 15 Maggio 2019
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NEUTRALIZZAZIONE DEI PERIODI COINCIDENTI
Es. può beneficiare del cumulo il soggetto con: 10 anni di anzianità contributiva dal 1991 al 2000 nel FPLD 20 anni di anzianità contributiva dal 1991 al 2010 nella Gestione pubblica (diritto autonomo) Periodo coincidente dal 1991 al 2000 da neutralizzare nella Gestione pubblica Diritto perfezionato con 10 anni di anzianità contributiva dal 1991 al 2000 nel FPLD + 10 anni di anzianità contributiva dal 2001 al 2010 nella Gestione pubblica 20 anni di anzianità contributiva dal 1991 al 2010 nel FPLD ( diritto autonomo) 21 anni di anzianità contributiva dal 1991 al 2011 nella Gestione pubblica (diritto autonomo) Periodo coincidente dal 1991 al 2010 da neutralizzare nella Gestione pubblica Diritto perfezionato con 20 anni di anzianità contributiva dal 1991 al 2010 nel FPLD + 1 anno di anzianità contributiva nel 2011 nella Gestione pubblica Cremona 15 Maggio 2019
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NEUTRALIZZAZIONE DEI PERIODI COINCIDENTI
Es. può beneficiare del cumulo il soggetto con: 20 anni di anzianità contributiva dal 1991 al 2010 nel FPLD 5 anni di anzianità contributiva dal 1991 al 1995 nella Gestione pubblica Periodo coincidente dal 1991 al 1995 da neutralizzare nel FPLD Diritto perfezionato con 15 anni di anzianità contributiva dal 1996 al 2010 nel FPLD + 5 anni di anzianità assicurativa dal 1991 al 1995 nella Gestione pubblica 15 anni di anzianità contributiva dal 1991 al 2005 nel FPLD 15 anni di anzianità assicurativa dal 1996 al 2010 nella Gestione pubblica Periodo coincidente dal 1996 al 2005 da neutralizzare indifferentemente nel FPLD o nella Gestione pubblica Diritto perfezionato neutralizzando ad esempio nel FPLD avremo 5 anni di anzianità assicurativa dal 1991 al 1995 nel FPD + 15 anni di anzianità assicurativa dal 1996 al 2010 nella Gestione pubblica Cremona 15 Maggio 2019
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NEUTRALIZZAZIONE DEI PERIODI COINCIDENTI
Es. non può beneficiare del cumulo il soggetto con: 10 anni di anzianità contributiva dal 1991 al 2000 nel FPLD 10 anni di anzianità contributiva dal 1991 al 2000 nella Gestione pubblica perché i periodi contributivi sono interamente coincidenti e neutralizzando i periodi coincidenti non si perfeziona il prescritto requisito contributivo; 15 anni di anzianità contributiva dal 1991 al 2005 nella Gestione pubblica Periodo coincidente dal 1991 al 2000 da neutralizzare nella Gestione pubblica Diritto non perfezionato 10 anni di anzianità contributiva dal 1991 al 2000 nel FPLD + 5 anni di anzianità contributiva dal 2001 al 2005 nella Gestione pubblica, non si perfeziona il requisito contributivo minimo di 20 anni Cremona 15 Maggio 2019
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DESTINATARI Possono avvalersi del cumulo gli iscritti a due o più forme di assicurazione previdenziale di seguito elencate: -Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS): Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), Gestioni autonome degli artigiani e commercianti (ART/COM) e dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (CD/CM); -Forme sostitutive (es. Fondi Volo, ex Autoferrotranvieri, ex Elettrici, ex Telefonici, ex Dazieri, ex Enpals) ed esclusive (es. ex Inpdap, Fondo Ferrovie dello Stato) dell’AGO per l’IVS; -Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; -Enti di previdenza di cui al d. lgs. n. 509 del 1994 (avvocati, commercialisti, geometri, ingegneri e architetti, notai, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, medici, farmacisti, veterinari, giornalisti. Per gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti all’Enasarco sono cumulabili solo i periodi assicurativi anteriori all’entrata in vigore della legge n. 613 del 1966, data in cui l’Enasarco ha assunto natura integrativa dell’AGO per effetto dell’istituzione da parte della citata legge della Gestione speciale commercianti presso la quale sono stati iscritti gli agenti ed i rappresentanti di commercio ) ed al d. lgs. n. 103 del 1996 (infermieri, psicologi, periti industriali, biologi, agronomi – dottori forestali - chimici – geologi - attuari). Cremona 15 Maggio 2019
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PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN CUMULO
Le prestazioni pensionistiche conseguibili mediante l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi sono: a) la pensione di vecchiaia b) la pensione anticipata c) i trattamenti di inabilità d) la pensione indiretta ai superstiti e) la pensione di reversibilità ai superstiti Cremona 15 Maggio 2019
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PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO
La pensione di vecchiaia in cumulo si realizza come una pensione « a formazione progressiva » perché mentre il diritto nasce dalla sommatoria dei contributi provenienti da Enti/Casse diversi, la completezza della liquidazione avviene quando tutti inseriscono il proprio pro quota. Quando ancora non sono inserite tutte le quote, non si possono attribuire i trattamenti accessori (es.TM, Magg. Soc.,etc.) Nel caso ci sia la necessità di verifica del requisito dell’importo soglia, va considerato l’importo complessivo comprendente anche quello delle Casse. Cremona 15 Maggio 2019
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CONFRONTO DISPOSIZIONI
PENSIONE IN CUMULO MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE n. 228/2012 DALLA LEGGE n. 232/2016 CONFRONTO DISPOSIZIONI LEGGE 228/2012 LEGGE 232/2016 Periodi assicurativi cumulabili AGO, Fondi sostitutivi ed esclusivi, Gestione separata AGO, Fondi sostitutivi ed esclusivi, Gestione separata, Casse professionali Prestazioni pensionistiche conseguibili con il cumulo Pensione di vecchiaia Trattamenti di inabilità Pensione indiretta ai superstiti Pensione anticipata Condizioni per il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo No diritto autonomo a pensione in nessuna delle gestioni che cumulano Anche con diritto autonomo a pensione in una delle gestioni che cumulano Condizioni per il diritto alla pensione indiretta ai superstiti in cumulo No diritto autonomo a pensione del dante causa al momento del decesso in nessuna delle gestioni che cumulano Anche con diritto autonomo a pensione del dante causa al momento del decesso in una delle gestioni che cumulano Cremona 15 Maggio 2019
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CONVERSIONE DEI PERIODI DI ISCRIZIONE
I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini del cumulo, nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri: • 6 giorni = 1 settimana e viceversa • 26 giorni = 1 mese e viceversa • 78 giorni = 1 trimestre e viceversa • 312 giorni = 1 anno e viceversa Tali parametri hanno la funzione di ricondurre ad una stessa unità temporale i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni, ferma restando la loro non incidenza ai fini del diritto e della misura della prestazione. Le maggiorazioni contributive, il riconoscimento di accrediti figurativi, ovvero le contrazioni della contribuzione utile per il diritto a pensione, sono attribuiti senza alcun riguardo al tipo di trattamento previsto per analoghe fattispecie negli ordinamenti delle altre gestioni ove il soggetto possiede contribuzione da cumulare. Cremona 15 Maggio 2019
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CTPS CPDEL - CPI - CPS - CPUG
Riflessi della ricongiunzione nella gestione della contribuzione complessiva ai fini del cumulo Personale cessato dal servizio senza diritto a pensione entro il 30/07/2010 CTPS CPDEL - CPI - CPS - CPUG Per gli iscritti alla CTPS, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver maturato presso la medesima cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la COSPA d’ufficio (gratuita) presso il FPLD ai sensi della legge n. 322/58. Quanto sopra, salvo che l’interessato non chieda l’applicazione di altri istituti come ad es. la prosecuzione volontaria, o non intenda attendere, essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta, la maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto a pensione di vecchiaia. (Circolare n. 120/2013) Per gli iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPI, CPUG, cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010 e senza aver presentato la domanda di COSPA ai sensi della Legge 322/58, la Legge 122/2010 ha abrogato la possibilità di ottenere la COSPA gratuitamente. Tale possibilità è stata reintrodotta dall'articolo 1, comma 238, Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) Titolo su due righe Cremona 15 Maggio 2019
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Gestione dei periodi di sovrapposizione
Gestione dei periodi di sovrapposizione contributiva Periodi sovrapposti interamente coperti da contribuzione Nel caso in cui esistano più periodi di contribuzione che si sovrappongono, ma tutti interamente coperti da contribuzione, la procedura “TOTAL - CUMUL” determina in modo automatico, in fase di accertamento del diritto, i periodi da escludere. L’acquisizione, pertanto, deve essere effettuata con un’unica registrazione del periodo contributivo relativo ad ogni singola gestione degli Enti/ Casse. La procedura, ai fini del diritto, esclude i periodi coincidenti dalla gestione dove risulta un’anzianità più elevata. Gestione dei periodi di sovrapposizione Cremona 15 Maggio 2019
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Principali riferimenti normativi
Circolari : 120/2013 140/2013 60/2017 103/2017 140/2017 Messaggi: 219/2013 15738/2013 6528/2014 7145/2015 1094/2016 Cremona 15 Maggio 2019
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Riscatto titoli Quando un periodo non è coperto da altra contribuzione, sono riscattabili, in tutto o in parte, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 Ai fini del riscatto, non è richiesto che il titolo sia utile per l’accesso al lavoro o la progressione nella carriera Non vi sono limiti al numero di titoli universitari riscattabili Cremona 15 Maggio 2019
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Titoli ammessi a riscatto
Ai fini del riscatto, prima condizione è il conseguimento di un titolo che sia corrispondente a quelli previsti dall’art. 1 della legge n. 341/1990, ovverosia: Diploma Universitario per un corso non inferiore a due e non superiore a tre anni; Diploma di Laurea per un corso non inferiore a quattro e non superiore a sei anni; Diploma di Specializzazione che si consegue successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni; Dottorato di Ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge; Cremona 15 Maggio 2019
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Riscatto titoli (riforma universitaria)
Sono riscattabili anche i titoli introdotti dal decreto n del 3 novembre 1999, ovverosia: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale; Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la Laurea; Diploma di specializzazione (DS) al termine di un corso di specializzazione (cui si accede con la Laurea specialistica); Dottorato di ricerca (DR), cui si accede con il possesso di una Laurea specialistica. Cremona 15 Maggio 2019
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TITOLI AMMESSI A RISCATTO I TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO
Il riscatto dei titoli stranieri è subordinato al loro riconoscimento in Italia; Le disposizioni fondamentali relative alle procedure di riconoscimento sono contenute in: Comma 1, art. 170, del R. D. 31 agosto 1933, n.1952; Circolare n.468 C. e V. del 1978; Messaggio n.6208 del ; Cremona 15 Maggio 2019
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TITOLI ESTERO I titoli conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia salvo il caso di legge speciale o di accordo bilaterale ( R.D.n.1952/1933); A mente del punto 1, capoverso 1, della circ. 468/1978, i titoli universitari conseguiti all’estero sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da università Italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia; Il capoverso 1, punto 1, della circ.468/1978, non trova applicazione per i titoli rilasciati nei paesi aderenti alla convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997; a questi ultimi titoli si applica il procedimento fatto oggetto del messaggio 6208 del ; Cremona 15 Maggio 2019
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PERIODI RISCATTABILI periodi di lavoro all'estero che non siano altrimenti utili a pensione (con ricongiunzione o totalizzazione) periodi di aspettativa per seguire il coniuge che presta servizio all'estero periodi di iscrizione ad Albi professionali o pratica richiesti per l'ammissione in servizio servizio prestato in qualità di assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore Cremona 15 Maggio 2019
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Altri periodi riscattabili
Sono riscattabili (vale per tutte le forme di previdenza esclusive), ai sensi del D.lgs. n.564/96 i periodi di: servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'Inps (riscatto della parte eccedente i periodi non computabili gratuitamente ai sensi dell’art.11 DPR 1092/73) periodi di assenza facoltativa per maternità non coperti da assicurazione che si collochino al di fuori del rapporto di lavoro, purché la domanda sia presentata successivamente al 1/1/1994, riscattabili nella misura massima di cinque anni, a condizione che l'assicurato possa far valere almeno 5 anni di versamenti contributivi (Art. 35 D. Lgs. 151/2001) periodi successivi al 31/12/1996, nella misura massima di tre anni, in cui il rapporto di lavoro si interrompa o sospenda in base a norme di legge o di contratto e che, di conseguenza, siano privi di copertura assicurativa; periodi successivi al 31/12/1996 di formazione professionale, di studio e di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati all'acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato (si è in attesa di un decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'esatta individuazione dei corsi di formazione professionale, dei periodi di studio o di ricerca ammessi a riscatto); periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, successivi al 31/12/1996, non coperti da contribuzione obbligatoria; periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, successivi al 31/12/1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, in favore degli iscritti che svolgono attività da lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale. Cremona 15 Maggio 2019
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Prosecuzione volontaria
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1997 N.184 Natura dell'istituto Nelle ipotesi di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, l'iscritto ha la facoltà di provvedere alla copertura assicurativa dei periodi scoperti da contribuzione al fine di conservare i diritti derivanti dal rapporto assicurativo già instaurato con l’INPS (i contributi volontari sono a questo fine equiparati ai contributi obbligatori) ovvero di raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico (tali requisiti saranno quelli previsti dalla normativa vigente alla data in cui l'interessato terminerà il versamento della contribuzione volontaria). Quando è prevista Tra le ipotesi di interruzione del servizio, che possono dar luogo alla prosecuzione volontaria, vanno compresi tutti i periodi che non comportano l'obbligo da parte dei datore di lavoro di corrispondere una retribuzione e, quindi, di versare i relativi contributi e per i quali non vi è neanche il diritto alla contribuzione figurativa; le aspettative per motivi di famiglia, le aspettative per motivi di studio, le interruzioni per motivi disciplinari, le interruzioni nei casi di lavori discontinui o stagionali, le interruzioni nei lavori a tempo parziale di tipo orizzontale o verticale. Nell'ipotesi di cessazione dal servizio, la prosecuzione volontaria è ammessa anche qualora l'iscritto abbia già maturato i requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità, al fine di aumentare, con i propri versamenti, la misura della pensione Cremona 15 Maggio 2019
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Prosecuzione volontaria
Requisiti richiesti La facoltà di proseguire volontariamente è concessa qualora l'interessato possa far valere 5 anni di contribuzione nell'intera vita lavorativa ovvero tre anni, nel quinquennio precedente l'istanza o un anno sempre nel quinquennio precedente nell'ipotesi di lavoro stagionale, part-time o temporaneo. Ai fini della limitazione del quinquennio non dovranno essere considerati: i periodi di servizio militare di leva, i periodi di servizio civile sostitutivo, quelli relativi al servizio di volontariato prestato, non in costanza di rapporto di impiego, nei Paesi in via di sviluppo; i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per maternità; i periodi che danno luogo a contribuzione figurativa (il decreto legislativo n.564 del 16 settembre 1996 prevede l'accredito figurativo per congedi di maternità e paternità, per l'aspettativa non retribuita per cariche sindacali e per funzioni pubbliche elettive di membri eletti al Parlamento nazionale, europeo o ai Consigli regionali); i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di inabilità poi revocata per cessazione dello stato invalidante. Cremona 15 Maggio 2019
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Accrediti figurativi Servizio militare di leva
Maternità al di fuori del rapporto di lavoro Cremona 15 Maggio 2019
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A cura di: Gianpiero Villaschi
Grazie e buon lavoro A cura di: Gianpiero Villaschi
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