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Gestione collettiva del risparmio

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Presentazione sul tema: "Gestione collettiva del risparmio"— Transcript della presentazione:

1 Gestione collettiva del risparmio
16 aprile Gestione collettiva del risparmio

2 Il problema La assoluta maggioranza del risparmio “italiano” non è investito in modo “individuale” o “autonomo”, mediante un classico servizio di investimento (gestione portafoglio etc.) La assoluta maggioranza del risparmio “italiano” per mezzo di appositi organismi che si curano della raccolta e della gestione del risparmio in modo “collettivo” Educazione finanziaria, propensione rischio, etc

3 OICR – cos’è? : art. 1.1,k TUF l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell’OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata

4 Oicr: chi è? A livello europeo esistono diversi soggetti, alcuni dei quali non disciplinati sul piano interno. Tali soggetti possono operare (trust, partnership). A livello nazionale Fondo comune investimento Forma statutaria\societaria (SICAV, SICAF)

5 OICR analisi definizione: elementi concorrenti essenziali ma non sufficienti
raccolta patrimonio tra una pluralità di investitori mediante emissione offerta azioni; gestione del patrimonio in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi; investito in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili in base a una politica di investimento predeterminata

6 1: raccolta patrimonio / pluralità
raccolta patrimonio tra una pluralità di investitori mediante emissione offerta azioni Tratto caratteristico\tradizionale di OICR Pubblico non vuole più SEMPRE dire soggetto indistinto: esistono fondi riservati. Resta requisito collettività. Elemento che distingue la gestione collettiva dalla gestione individuale (portafoglio) è irrilevante se: (a) l’attività abbia luogo solo una volta, in diverse occasioni oppure su base regolare; (b) il trasferimento di o l’impegno a trasferire capitale assuma la forma di sottoscrizioni in contanti o in natura

7 ESMA 2013/611: “autonomia” i detentori di quote o gli azionisti di un organismo - in qualità di gruppo collettivo - non hanno discrezionalità o un controllo su base giornaliera. Il fatto che a uno o più, ma non a tutti i detentori di quote o gli azionisti menzionati, vengano concessi una discrezionalità o un controllo su base giornaliera non dovrebbe essere considerato come dimostrazione che l’organismo non è un organismo di investimento collettivo.

8 Banca d’Italia: reg. OICR 2015 Autonomia
L’attività di gestione collettiva è svolta dal gestore in autonomia dai partecipanti agli OICR; i partecipanti, pertanto, non dispongono di poteri connessi alla gestione operativa dell’OICR e delle attività in portafoglio in conformità alla politica di investimento, fermo restando l’esercizio dei diritti riconosciuti agli investitori in qualità di azionisti degli OICR in forma societaria (SICAV, SICAF) La responsabilità delle attività di gestione è attribuita, quindi, in via esclusiva al gestore dell’OICR

9 2: gestione del patrimonio in monte
gestione del patrimonio in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi Gestione spersonalizzata + gestione autonoma Programma investimento predefinito e spersonalizzato Assenza di possibilità per investitore di fornire istruzioni vincolanti l’organismo aggrega il capitale raccolto dai suoi investitori per investirlo al fine di generare un rendimento aggregato per detti investitori

10 ESMA 2013/611: autonomia e gestione in monte
Sia l’investitore rispetto al fondo comune sia il socio rispetto alla SICAV- SICAF difettano della giornaliera una forma di potere decisionale diretto e continuo - a prescindere che venga esercitato oppure meno - su questioni operative attinenti alla gestione quotidiana delle attività degli organismi e che trascende in modo significativo l’esercizio ordinario del potere decisionale o di controllo tramite la votazione in seno alle assemblee degli azionisti su questioni come le fusioni o la liquidazione, l’elezione dei rappresentanti degli azionisti, la nomina di amministratori o revisori dei conti e l’approvazione dei conti annuali

11 3: politica di investimento predeterminata
Il capitale raccolto è investito secondo una politica predeterminata politica relativa alle modalità di gestione del capitale dallo stesso aggregato per generare un rendimento aggregato per gli investitori da cui ha raccolto detto capitale Politica che precede investimento Politica che sia specifica Politica finanziaria (il risultato prefissato è conseguenza di un certo rischio)

12 ESMA 2013/611: “politica investimento”
(a) la politica d’investimento è determinata e fissata al più tardi al momento in cui gli impegni degli investitori verso l’organismo diventano vincolanti per loro; (b) la politica d’investimento è sancita in un documento che diventa parte o cui si fa riferimento nelle norme o nei documenti costitutivi dell’organismo; (c) l’organismo o la persona giuridica che gestisce l’organismo ha un obbligo (qualunque ne sia la fonte) nei confronti degli investitori, che essi possono fare valere per legge e che impone di seguire la politica d’investimento, comprese tutte le modifiche effettuate su quest’ultima; (d) la politica d’investimento specifica gli orientamenti da seguire per l’investimento, con un riferimento a criteri che includono uno o tutti i seguenti elementi: (i) investire in certe categorie di attività o attenersi ai vincoli sull’allocazione degli investimenti; (ii) seguire determinate strategie; (iii) investire in particolare regioni geografiche; (iv) rispettare limiti in materia di leva finanziaria; (v) rispettare i periodi di detenzione minimi, oppure (vi) rispettare altri limiti volti ad assicurare una diversificazione del rischio.

13 Reg. OICR BkITA: finanziarietà
Indipendentemente dalla natura giuridica dell’OICR, il patrimonio dell’OICR non può essere utilizzato per perseguire una strategia di tipo imprenditoriale, sia essa commerciale o industriale ovvero una combinazione delle stesse L’OICR ha la finalità, attraverso la gestione del suo patrimonio e dei relativi rischi, di generare un rendimento per gli investitori derivante dall’acquisto, dalla detenzione o dalla vendita delle attività in cui è investito il patrimonio stesso e dalle operazioni volte a ottimizzare o incrementare il valore delle suddette attività

14 Esclusioni: 32-quater TUF
L’esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle Sgr, alle Sicav, alle Sicaf, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) BCE, BEI, FMI, WB e simili quando tali istituzioni o organizzazioni gestiscono FIA per finalità di interesse pubblico; b) Banche centrali nazionali; c) Stati, enti pubblici che gestiscono fondi finanziamento sicurezza sociale e sistemi pensionistici; d) alle società di partecipazione finanziaria, e) ai regimi di partecipazione dei lavoratori all’impresa o ai regimi di risparmio dei lavoratori; f) alle società di cartolarizzazione dei crediti; g) alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

15 società di partecipazione finanziaria
Per evitare che disciplina si applichi a spa che ha investimenti in altre imprese Esenzione scatta quando Attività svolta è una attività di detenzione (statica) del portafoglio e non di suo investimento (dinamico) Strategia imprenditoriale (non finanziaria) società che detengono partecipazioni in una o più imprese, con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all’aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l’esercizio del controllo, dell’influenza notevole o dei diritti derivanti da partecipazioni e che: 1) operano per proprio conto e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione europea; oppure 2) non sono costituite con lo scopo principale di generare utili per i propri investitori mediante disinvestimenti delle partecipazioni nelle società controllate, sottoposte a influenza notevole o partecipate, come comprovato dal loro bilancio e da altri documenti societari


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