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Corso di Diritto costituzionale comparato Lezione 12 marzo 2019

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Presentazione sul tema: "Corso di Diritto costituzionale comparato Lezione 12 marzo 2019"— Transcript della presentazione:

1 Corso di Diritto costituzionale comparato 2018-2019 Lezione 12 marzo 2019
Roberto Scarciglia Università di Trieste Dipartimento di Scienze politiche e Sociali Piazzale Europa, TRIESTE

2 Che cosa è il diritto inglese?
A) English Law: è il diritto del Regno di Inghilterra, di cui fanno parte il Galles e l’Isola di Wight (1536) English Law è diverso dal diritto della Gran Bretagna (non rappresenta uno Stato, ma è una entità territoriale e politica composta dal Regno di Inghilterra e da quello di Scozia (Treaty (Act) of Union del 1707) Costituito da due Atti Parlamentari: -Union with Scotland Act 1706, approvato dal Parlamento d'Inghilterra, e Union with England Act, approvato nel 1707 dal Parlamento di Scozia.

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4 Le due leggi misero in pratica i termini del Trattato di Unione che erastato siglato il 22 luglio 1706 a seguito di negoziati tra i commissari rappresentanti i Parlamenti delle due nazioni. Con i due atti, il Regno d’Inghilterra ed il Regno di Scozia, che all'epoca erano stati sovrani separati con Parlamenti separati, ma con lo stesso monarca, furono — citando le parole del Trattato — uniti in un Regno con il nome di Gran Bretagna. Preservazione della identità giuridica nazionale scozzese

5 B) English Law è diverso dal diritto dell’Irlanda del Nord
C) English Law è diverso dal diritto dell’Isola di Man, delle isole della Manica, che sono dipendenza della Corona. Il diritto inglese è alla base del modello di Common Law (Irlanda, Australia, Canada – con esclusione del Québec – Nuova Zelanda, Stati Uniti (con eccezione della Louisiana).

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7 Che cosa significa law? In Italia conosciamo la distinzione fra NORMA e DIRITTO Norma = regola di condotta considerata nella sua individualità Diritto = complesso unitario ed organico delle singole norme agenti nello Stato e costituenti le basi del suo ordinamento giuridico In inglese Norma = law Diritto = the law Law non vuol più dire “legge”. Si usa invece l’espressione “Statute” oppure “Act”

8 In tempi antichi si usava Bill, impiegato oggi per i progetti di legge.
Common law usato al maschile (complesso di norme, sistema normativo) Justice = designa il giudice e la giustizia Jurisprudence = teoria generale del diritto (non giurisprudenza) PROBLEMI DELLA TRADUZIONE (vedi libro Metodi e comparazione giuridica) Il termine “diritto oggettivo” corrisponde al concetto di “insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti di uno stato-comunità e che comandano o vietano determinati comportamenti

9 Rule of law: che cosa significa?
a) Relazione necessaria di interdipendenza fra previsione legislative e sanzione giuridica; b) Idea di eguaglianza fra tutti i cittadini, senza distinzione davanti alla legge, ai giudici c) Principi fondamentali, frutto di pronunce giurisdizionali formatesi nel tempo Calvin’s Case (1608): il King’s Bench stabilisce che un bambino natoin Scozia, dopo l’Unione delle Corone sotto Giacomo primo d’Inghilterra nel 1603, è considerato soggetto di diritto in Inghilterra. Questo precedente è famoso in tutto il Common Law e fatto propriodai tribunali negli Stati Uniti

10 il caso ha giocato un ruolo importante nel plasmare la regola americana della cittadinanza per diritto di nascita secondo lo “jus soli”. Per quanto riguarda il diritto costituzionale, è necessario mettere in rilievo l’importanza della Magna Charta, data da Giovanni Senza Terra nel 1215, in cui egli riconobbe i diritti dei feudatari, della Chiesa, delle città inglesi e di tutti gli uomini liberi, nei confronti del sovrano d'Inghilterra. A seguito del lungo contrasto, iniziato tra Guglielmo I il Conquistatoree i baroni, che intendevano sottrarsi al governo assoluto e tirannicodei re Plantageneti, essi approfittarono della sconfitta subita in Francia da Giovanni, per costringerlo a far loro delle concessioni che si conclusero a Runnymedes (Surrey), nel 1215.

11 Sottoscritta la Magna Charta (mese di giugno), non si fece attendere la
risposta del papa Innocenzo III ( ), che prima della redazione della Charta aveva dato il suo consenso, come si legge all'art.1, e che immediatamente (il 24 agosto), fece pervenire una lettera di scomunica del documento. Il Papa, con un'altra lettera minacciava di scomunica il re, i baroni e chiunque avesse osato osservare i suoi dettami. In questa occasione, Innocenzo III ricordava di essere il signore feudale dell'Inghilterra e dell'Irlanda, che dal re Giovanni erano state cedute a san Pietro e nuovamente ottenute come feudo, dietro pagamento di mille marchi per anno, e ciò col vincolo del giuramento.

12 La Magna Charta fu promulgata e confermata l'anno successivo (1216) da Enrico III, che ridusse gli articoli da 63 a 47 e ulteriormente promulgata in questa forma nel 1225. Fu poi ripetutamente confermata dai Parlamenti successivi. Circa il principio delle libertà personali stabilito nel par. 39, peraltro privo di sanzione, è da dire che esso rimase inapplicato fino all'approvazione del Petition of Right del 1628. Soltanto dopo questa data si sviluppò il principio dell‘ habeas corpus> che nella sua evoluzione di garanzia delle libertà politiche (intese come elemento fondamentale dei partiti politici, del suffragio universale, dei poteri del parlamento

13 e della riduzione del potere reale), sono maturate con le lotte avvenute tra il XIX e XX secolo.
Per cui, se è giusto ritenere la Magna Charta, come il primo atto storico che poneva dei limiti al governo sovrano, riconoscendo dei diritti ai sudditi, non è corretto ritenerlo il primo atto che garantiva il principio della legalità e della giustizia. si è sempre parlato della Magna Charta, sono passate sotto silenzio le Costituzioni normanne che vanno sotto il nome di Assise del Regno di Sicilia, emanate da Ruggero II di Sicilia dal 1130 al 1154 e dai suoi successori Guglielmo I e II fino al 1189. Esse saranno raccolte nelle Costituzioni di Federico II approvate dal Parlamento di Melfi nel 1231.

14 EQUITY La parola “Equity” NON coincide con il termine “equità” Questa ultima parola rappresenta un dato concettuale come sinonimo di “ius aequum” o “giustizia secondo sostanza”. L’Equity, invece, rappresenta un dato della realtà, costituito da un corpo di norme che integrano un sistema di fonti legali di diritto positivo. Tuttavia, un legame c’è.

15 I principi di Equity sono stati ispirati dall’equità, intesa come giustizia naturale (natural Justice) per cui possiamo ritenere che: mentre l’Equity è stata una fonte del diritto inglese, l’equità, intesa come abbiamo detto, è stata la prima e più diretta fonte dell’Equity (CRISCUOLI).

16 Sono state date diverse definizioni.
Alcune definiscono il profilo funzionale dell’Equity in rapporto al sistema di Common Law. Secondo MAITLAND ( ), l’ Equity sarebbe un diritto supplementare o una glossa al codice di common law oppure un complesso di norme elaborate da quelle corti che, in assenza di quelle previste dagli Judicature Acts sarebbero state chiamate Corti di Equity. Quale ne è l’origine? Possiamo dividere il suo sviluppo in quattro diversi periodi.

17 A) Un primo periodo va dal XIII secolo sino al 1474, in cui si forma il sistema di Equity.
Gli artefici di questa giurisdizione furono i due massimi organi dello Stato dopo il Sovrano: - Il Consiglio del Re (il King’s Council) - Il Cancelliere (il Chancellor) Questo periodo si concluse quando il Cancelliere emise una decisione (decreto) in Equity, non in nome e per conto del Re, ma in nome e per autorità propria, sostituendosi al Consiglio del Re (1377). Che cosa comportò questa decisione?

18 La formazione di una giurisdizione indipendente dal Re e dal suo Consiglio
b) La creazione della Corte della Cancelleria (Court of Chancery), come tribunale autonomo e il solo competente nella nuova giurisdizione acarattere equitativo. B) Un secondo periodo va dal 1475 al 1660, in cui l’Equity amministrata dalla Corte di Cancelleria si afferma come giustizia a carattere etico (CRISCUOLI). C) Un terzo periodo va dal 1660 alla riforma giudiziaria introdotta con i Judicature Acts del e riguarda la trasformazione della naturadell’Equity, che da sistema discrezionale diviene diritto rigidamente definito, anche se esercitato dalla Corte di Cancelleria.

19 D) Un quarto periodo val 1875 ai nostri giorni in cui la giurisdizione di Equity è esercitata dalle Corti introdotte dalla riforma che si occupano tanto di common law quanto di Equity.

20 Ad esempio, a) nei casi in cui la common law non prevedeva il sorgere di diritti; b) nei casi in cui la common law prevedeva il sorgere di diritti, ma per i quali la common law non forniva adeguata protezione; c) nei casi in cui la common law prevedeva il sorgere di diritti, forniva adeguata protezione, che in pratica non poteva però essere realizzata per la presenza di impedimenti sostanziali e processuali che ne sconsigliavano l’azione ordinaria. Inoltre, non solo il costo dei processi davanti alle corti di common law era eccessivo, ma erano frequenti abusi delle persone facoltose per intimidire le giurie.

21 Altro deterrente era dato dalla rigida procedura che condizionava le cause davanti alle corti di common law. I FATTORI POSITIVI Furono sostanzialmente due: a) Il Re poteva intervenire in via equitativa per correggere le ingiustizie, tanto nelle corti ordinarie che nelle altre, in via di grazia e di equità (questa prerogativa rimase in capo al Re sino al 1641, anno in cui il “Parlamento lungo” o “Parlamento di Pym” votò una serie di provvedimenti che misero fine alle pretese assolutistiche della Corona). In particolare, fu vietato al Re e al suo Consiglio privato di ingerirsi negli affari di giustizia.

22 b) Il potere di Equity fu ricostruito nella persona del Cancelliere, che al contempo era organo burocratico, religioso, organo politico-amministrativo, organo giudiziario.


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