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L’impresa sociale la riforma del 2016/2017

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Presentazione sul tema: "L’impresa sociale la riforma del 2016/2017"— Transcript della presentazione:

1 L’impresa sociale la riforma del 2016/2017
Gian Domenico Mosco Diritto Commerciale II

2 I PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI SULL’IMPRESA SOCIALE (IS)
| Gian Domenico Mosco L’impresa sociale. La riforma del 2016/2017 I PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI SULL’IMPRESA SOCIALE (IS) La prima regolamentazione è a opera del d.lgs 24 marzo 2006, n. 155 La Riforma, in uno con quella del terzo settore, è stata realizzata da: la legge delega 6 giugno 2016, n. 106 il d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, che contiene la specifica disciplina normativa dell’IS il d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 (codice terzo settore-CTS) Resta in vigore la legge 8 novembre 1991, n. 381, che detta una disciplina specifica delle cooperative sociali (CS) che sono di diritto IS (art. 1, co. 4, d.lgs n. 112/2017) Le disposizioni del CTS tuttavia si applicano, se non derogate e in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del terzo settore che hanno una disciplina particolare e così all’IS e alla CS.

3 | Gian Domenico Mosco L’impresa sociale. La riforma del 2016/2017 NOZIONE Le imprese sociali sono imprese che si qualificano sociali in quanto "esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività" (art. 1, co. 1, d.lgs n. 112/2017). L’art. 4 del d.lgs n. 112/2017 indica una serie molto ampia, ma tassativa, di attività d’impresa di interesse generale, modificabile con decreto del Presidente del Consiglio. È svolta in via principale l’attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto ministeriale. Assumendo la qualifica di IS, le imprese sono soggette a una serie di obblighi e beneficiano di agevolazioni, specie fiscali.

4 L’IS COME FIGURA TRANS-TIPICA
| Gian Domenico Mosco L’impresa sociale. La riforma del 2016/2017 L’IS COME FIGURA TRANS-TIPICA L’impresa sociale è una qualifica che possono assumere gli enti del terzo settore. L’IS costituisce la figura trans-tipica di elezione per lo stabile esercizio di attività d’impresa di interesse generale per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È una figura trans-tipica, perché la qualifica comporta l’applicazione di una stessa disciplina normativa e può essere assunta da: associazioni fondazioni società (in origine) cooperative società (in origine) lucrative "forme" di consorzi e di reti enti religiosi civilmente riconosciuti altri enti privati? Non possono acquisire la qualifica di IS le società unipersonali con socio unico persona fisica, le amministrazioni pubbliche e tutti gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, le erogazioni di beni e servizi in favore di soci o associati. Quale che sia la "forma" utilizzata, lo scopo è sempre civico, solidaristico e di utilità sociale.

5 LA MANCANZA/PRESENZA DELLO SCOPO DI LUCRO. 1.
| Gian Domenico Mosco L’impresa sociale. La riforma del 2016/2017 LA MANCANZA/PRESENZA DELLO SCOPO DI LUCRO. 1. L’eterodestinazione degli utili ad altri soggetti è ammessa, ma solo nei limiti indicati dal d.lgs 112. La destinazione degli utili ai soci/associati è limitata in modo significativo, ma non è sempre esclusa pur parlando il d.lgs n. 112 di "assenza dello scopo di lucro". Pur essendo le "forme" organizzative teoricamente neutre rispetto allo scopo dell’impresa sociale, l’utilizzazione di (sotto) tipi di società lucrative o delle forme consortili comporta infatti la possibilità di una destinazione degli utili ai soci nella misura predeterminata dal d.lgs 112. La possibilità di perseguire anche un (secondario) scopo di lucro distingue le IS dagli altri enti del terzo settore (salve le cooperative sociali), per i quali il divieto è assoluto anche quando esercitano attività d’impresa.

6 LA MANCANZA/PRESENZA DELLO SCOPO DI LUCRO. 2.
| Gian Domenico Mosco L’impresa sociale. La riforma del 2016/2017 LA MANCANZA/PRESENZA DELLO SCOPO DI LUCRO. 2. Le regole L’impresa sociale destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o a incremento del patrimonio. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

7 LE ECCEZIONI. A: GENERALI
| Gian Domenico Mosco L’impresa sociale. La riforma del 2016/2017 LA MANCANZA/PRESENZA DELLO SCOPO DI LUCRO. 3. LE ECCEZIONI. A: GENERALI Le IS possono destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti costituiti e dal Ministero del lavoro per svolgere attività ispettiva nei confronti delle IS riconosciute e nonché dalla Fondazione Italia Sociale; i fondi devono essere specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni e iniziative di varia natura. Le IS possono inoltre destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. l’IS è dunque individuata dal d.lgs n. 112 come possibile fonte di finanziamento per gli altri enti del terzo settore (specie) non imprenditorali.

8 LE ECCEZIONI. B: SPECIFICHE PER SOCIETA’ E CONSORZI
| Gian Domenico Mosco L’impresa sociale. La riforma del 2016/2017 LA MANCANZA/PRESENZA DELLO SCOPO DI LUCRO. 4. LE ECCEZIONI. B: SPECIFICHE PER SOCIETA’ E CONSORZI È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui sotto. È ammessa la destinazione di una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice ISTAT annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti; alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

9 LA MANCANZA/PRESENZA DELLO SCOPO DI LUCRO. 5.
| Gian Domenico Mosco L’impresa sociale. La riforma del 2016/2017 LA MANCANZA/PRESENZA DELLO SCOPO DI LUCRO. 5. Per le imprese sociali costituite come enti del libro V vi è dunque un meccanismo ibrido basato su limiti relativi sia all’utile prodotto (prevalentemente da destinare all’autofinanziamento, e dunque distribuibile in misura inferiore al 50%), sia al rendimento dell’investimento. Questo secondo limite è lo stesso vigente per i soci cooperatori delle cooperative sociali (v. slide 21) e, in generale, per i soci cooperatori delle società cooperative a mutualità prevalente (art. 2513, co. 1, lett. a), c.c.). È un limite ampio, poiché l’aumento di 2,5 punti percentuali del rendimento dei buoni fruttiferi postali consente rendite oggi pressoché introvabili sul mercato.

10 LA DISCIPLINA DEL C.D. SCOPO DI LUCRO INDIRETTO. 1.
| Gian Domenico Mosco L’impresa sociale. La riforma del 2016/2017 LA DISCIPLINA DEL C.D. SCOPO DI LUCRO INDIRETTO. 1. È sempre vietata la distribuzione indiretta di utili. Non ogni somma, bene o servizio destinato a soci, amministratori, lavoratori, ecc. è però considerata "lucro indiretto". Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili: la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; la corresponsione ai lavoratori subordinati autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 2, comma 1, lettere b), g) o h);

11 LA DISCIPLINA DEL C.D. SCOPO DI LUCRO INDIRETTO. 2.
| Gian Domenico Mosco L’impresa sociale. La riforma del 2016/2017 LA DISCIPLINA DEL C.D. SCOPO DI LUCRO INDIRETTO. 2. (segue) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a); l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, ecc., salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’art. 2; la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

12 LA "SUPER" RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IS*. 1.
| Gian Domenico Mosco L’impresa sociale. La riforma del 2016/2017 LA "SUPER" RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IS*. 1. Come si è visto (slide 3) le IS devono adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamene interessati alle loro attività. Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi. * diverse dalle cooperative sociali e dagli enti religiosi

13 LA "SUPER" RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IS. 2.
| Gian Domenico Mosco L’impresa sociale. La riforma del 2016/2017 LA "SUPER" RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IS. 2. Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare: i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all’assemblea degli associati o dei soci; nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell’art bis c.c. (bilancio in forma abbreviata) ridotti della metà, la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell’organo di amministrazione, sia dell’organo di controllo.

14 LA "SUPER" RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IS. 3.
| Gian Domenico Mosco L’impresa sociale. La riforma del 2016/2017 LA "SUPER" RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IS. 3. I lavoratori dell’impresa sociale hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell’impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Il numero dei volontari impiegati nell’attività d’impresa, da assicurare e dei quali l’impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

15 LE PRINCIPALI REGOLE APPLICABILI ALL’IS
| Gian Domenico Mosco L’impresa sociale. La riforma del 2016/2017 LE PRINCIPALI REGOLE APPLICABILI ALL’IS L’impresa sociale va costituita con atto pubblico. Nell’atto costitutivo va indicata l’attività di interesse generale da svolgere e la mancanza dello scopo di lucro. La denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di «impresa sociale». Di tale indicazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell’impresa sociale.

16 | Gian Domenico Mosco L’impresa sociale. La riforma del 2016/2017 LA GOVERNANCE. 1. Il modello di amministrazione e controllo dipende dalla "forma" adottata. Tuttavia il d.lgs n. 112 detta delle regole comuni, particolarmente significative per le IS non costituite come società di capitali. Inoltre, alle IS costituite come associazioni e fondazioni si applicano le disposizioni in materia del CTS.

17 LA GOVERNANCE 2. LE REGOLE COMUNI
| Gian Domenico Mosco L’impresa sociale. La riforma del 2016/2017 LA GOVERNANCE 2. LE REGOLE COMUNI L’atto costitutivo/statuto può prevedere la nomina di componenti degli organi sociali da parte di soggetti esterni, ma la nomina di almeno la maggioranza degli amministratori spetta all’assemblea. Le società con socio unico persona fisica, le amministrazioni pubbliche e gli enti con scopo di lucro non possono né divenire presidenti dell’IS, né controllarla o esercitare attività di direzione e coordinamento su di essa. L’IS deve in ogni caso redigere il bilancio di esercizio delle s.p.a. anche, ricorrendone i presupposti, in forma abbreviata o in quella riservata alle micro imprese, e il bilancio sociale. Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica adottata, l’IS: deve avere almeno un sindaco revisore legale, anche con compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali; e, se supera per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’art bis c.c., è soggetta a revisione legale dei conti esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, o da sindaci iscritti nell’apposito registro dei revisori legali.

18 GRUPPI DI IMPRESE SOCIALI
| Gian Domenico Mosco L’impresa sociale. La riforma del 2016/2017 GRUPPI DI IMPRESE SOCIALI A tutte le IS si applicano, nel caso siano sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, le norme societarie in materia (art e segg.; art septies c.c.) I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l’accordo di partecipazione presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, predisposto in conformità a specifiche linee guida. Vige il divieto indicato nella slide 17.

19 OPERAZIONI STRAORDINARIE, RACCOLTA DI CAPITALI, CRISI
| Gian Domenico Mosco L’impresa sociale. La riforma del 2016/2017 OPERAZIONI STRAORDINARIE, RACCOLTA DI CAPITALI, CRISI Nelle IS trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda o di un suo ramo devono essere realizzate in modo da preservare la mancanza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. Le IS costituite come società di capitali o cooperative raccolgono capitale di rischio attraverso piattaforme on line (c.d. equity crowdfunding), salva l’autorizzazione della Commissione europea. In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa. Il patrimonio che residua al termine della liquidazione coatta è devoluto al fondo per la promozione delle IS alla quale aderiva l’IS o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

20 REGIME FISCALE AGEVOLATO
| Gian Domenico Mosco L’impresa sociale. La riforma del 2016/2017 REGIME FISCALE AGEVOLATO Le IS beneficiano di un regime fiscale agevolato (art. 18 d.lgs n. 112): sono sottratti a tassazione gli utili e gli avanzi accantonati in riserve indivisibili e riutilizzati per l’attività statutaria o destinati a capitale nei limiti previsti dal d.lgs n. 112 sono previste agevolazioni per chi ha sottoscritto quote del capitale sociale delle IS di nuova costituzione.

21 LE COOPERATIVE SOCIALI
| Gian Domenico Mosco L’impresa sociale. La riforma del 2016/2017 LE COOPERATIVE SOCIALI Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. I soci cooperatori possono percepire un dividendo con un spread di 2.5 punti percentuale rispetto all’interesse massimo dei buoni fruttiferi postali (BFP), i sovventori possono beneficiare di un ulteriore differenziale di due punti percentuali, secondo quanto previsto all’art. 4, comma 6, l n. 59/1992, i finanziatori (non anche soci cooperatori) possono vedersi riconosciuti dividendi senza limiti in base al disposto dell’art c.c.

22 I NUMERI (ANTE RIFORMA) DELLE IMRESE SOCIALI
| Gian Domenico Mosco L’impresa sociale. La riforma del 2016/2017 I NUMERI (ANTE RIFORMA) DELLE IMRESE SOCIALI 1.160 imprese sociali* cooperative sociali** La «forma giuridica» delle IS*: il 32% è una cooperativa il 36% è una società di capitali il 16% sono società di persone il 16% sono associazioni, fondazioni e consorzi di cooperative sociali Tra le società di capitali, solo 9 hanno un capitale sociale superiore a € ** * Fonte: Osservatorio ISNET-INFOCAMERE ** Fonte: Il Sole 24 Ore


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