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Tutela del viaggiatore, contratto di viaggio e trasporto

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Presentazione sul tema: "Tutela del viaggiatore, contratto di viaggio e trasporto"— Transcript della presentazione:

1 Tutela del viaggiatore, contratto di viaggio e trasporto
Milano,16 Luglio 2019 Barbara MUSSO Avvocato, Mediatore, Conciliatore 16 Luglio Avv Barbara MUSSO

2 Turismo: ambiti di tutela
Contratto di viaggio e danno da vacanza rovinata Trasporto aereo e marittimo Milano, 16 luglio Avv. Barbara MUSSO

3 Contratto di viaggio Riferimenti normativi: CODICE DEL TURISMO
D. Lgs. 79/2011 artt 32 e ss. come modificato dal D. Lgs 62/2018 vigente dal Milano, 16 luglio Avv. Barbara MUSSO

4 PACCHETTI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
Art 32: Ambito di applicazione Si applica ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori e' agevolata da professionisti Milano, 16 luglio Avv.Barbara MUSSO

5 DEFINIZIONI Art 33 Servizi turistici: trasporto di passeggeri, alloggio (che non costituisce parte integrante del trasporto ed escluso quello per fini residenziali o corsi di lingua di lungo periodo),noleggio auto, qualunque altro servizio turistico non ricompreso nei precedenti Servizi turistici integrativi: ossia servizi accessori quali trasporto bagagli,parcheggi a pagamento, trasporto nelle visite guidate, attività di intrattenimento o sportive Milano,16 luglio Avv.Barbara MUSSO

6 DEFINIZIONI Art 33 Pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o vacanza, se - tali servizi sono combinati da un unico professionista; - conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici se sono : acquistati presso un unico punto vendita o offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga; il secondo servizio viene prenotato non più tardi di 24 ore dall’altro Milano,16 luglio Avv.Barbara MUSSO

7 DEFINIZIONI Servizio turistico collegato: almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio, che non costituiscono un pacchetto e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori, se un professionista agevola, alternativamente: al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita - l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto e' concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico Milano, 16 luglio Avv. Barbara MUSSO

8 SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
Art 49 : Obbligho di informazione Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto di servizio turistico collegato, il professionista che agevola i servizi turistici collegati, dichiara in modo chiaro e preciso che il viaggiatore: a) non potrà' invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti e che ciascun fornitore di servizi sarà' il solo responsabile del servizio; b) potrà' invocare la protezione in caso d'insolvenza o fallimento ai sensi del comma 1 Milano, 16 luglio Avv. Barbara MUSSO

9 SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
Art 49 : Obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento Ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati si applicano, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, le disposizioni degli articoli 47 e 48 nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti. Milano, 16 luglio Avv.Barbara MUSSO

10 SOGGETTI CONTRATTUALI
Viaggiatore: chiunque intende concludere, stipula un contratto di viaggio o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di viaggio Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attivita' commerciale agisce anche tramite altra persona in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici Milano, 16 luglio Avv. Barbara MUSSO

11 DEFINIZIONI Organizzatore: professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite altro professionista Venditore: il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore Milano,16 luglio Avv. Barbara MUSSO

12 TRATTATIVE Art 34: Obblighi informativi nella fase precontrattuale: per contrastare asimmetrie informative si applica il principio del neoformalismo comunitario come strumento di tutela e trasparenza: informazioni date in modo chiaro e preciso. Comprese le informazioni sulle condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento e le formalita' sanitarie del paese di destinazione Art 35: le informazioni fanno parte integrante del contratto - obbligazione accessoria – inadempimento Art 37: L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione e' a carico del professionista. Milano, 16 luglio Avv. Barbara MUSSO

13 CONTRATTO Qualificazione: appalto di servizi
Art 36 Forma scritta : non obbligatoria, copia o una conferma del contratto su un supporto durevole e formulato in modo chiaro (“ove in forma scritta,leggibile”) Diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti. Deve contenere tutte le informazioni di cui all’art 34 (informazioni precontrattuali) Milano, 16 luglio Avv. Barbara MUSSO

14 RECESSO Art. 41 : viaggiatore può recedere in qualunque momento prima della partenza dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute (penali a scalare) , adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni Milano,16 luglio Avv. Barbara MUSSO

15 DIRITTO DI RIPENSAMENTO
In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso e' escluso. In tale ultimo caso l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso Milano, 16 luglio Avv. Barbara MUSSO

16 Recesso per circostanze inevitabili e nel luogo di destinazione
Art. 41: In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto. Milano, 16 luglio Avv. Barbara MUSSO

17 Motivi concernenti malattie, ordine pubblico, calamità naturali nel luogo di destinazione
Malattie nel luogo di destinazione Calamità naturali Disordini politici Indicazioni che sconsigliano alla partenza con dichiarazioni ufficiali del nostro Ministero degli Esteri o dei Ministeri competenti del luogo di destinazione Milano, 16 luglio Avv. Barbara MUSSO

18 VIAGGI PERICOLOSI Rimborso del prezzo (compresa la quota di iscrizione esclusa solo la quota dell’assicurazione) Provvedimenti 2014 di AGCM che sanziona alcuni tour operator: Antitrust ha giudicato una pratica commerciale aggressiva la condotta tenuta dagli operatori che, avevano trattenuto parte delle somme versate dai turisti, così come la mancata informativa sullo stato socio-politico dell’Egitto nel 2013 Milano, 16 luiglio Avv. Barbara MUSSO

19 DISDETTA PRIMA DELLA PARTENZA: Impossibilità sopravvenuta di utilizzazione
Parte della Giurisprudenza in passato la equiparava all’impossibilità sopravvenuta ex art c.c Clausola penale (art.1382 c.c e art 9 L.1084/1977): stabilita nel contratto a scalare Cass. Civ.Sez III n.16315/2007 (causa in concreto): confermata anche successivamente Cass 4372/2012 Impossibilità sopravvenuta di utilizzazione che comporta il venire meno dell’interesse creditorio (difetto dell’elemento funzionale ex art c.c) e assume rilievo quale autonoma causa di estinzione dell’obbligazione con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni; rispetto b.f. oggettiva (avviso, rimborso costi). Milano, 16 luglio Avv.Barbara MUSSO

20 MODIFICHE DEL CONTRATTO
Soggettive : cessione del contratto (art 38) Oggettive Prezzo (art. 39) reciprocità ossia possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente ein caso di diminuzione il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo. Se l'aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l'8% del prezzo complessivo del pacchetto recesso senza spese, rimborso importi Altre condizioni contrattuali (art 40): previste nel contratto e di non scarsa importanza, recesso e rimborso Milano,16 luglio Avv. Barbara MUSSO

21 INADEMPIMENTO PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
Art. 42 e 43: L'organizzatore e‘ responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici vengano prestati dall'organizzatore stesso o dai suoi ausiliari ex art 1228 cod civ . Se un difetto di conformita’, ex art Cod Civ, costituisce inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici e l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole dalla contestazione del viaggiatore , questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate Milano, 16 Luglio Avv. Barbara MUSSO

22 RISARCIMENTO PER DIFETTO DI CONFORMITA’
Art. 43 : riduzione del prezzo e risarcimento per inesatto adempimento (vecchia norma difformità standard qualitativi promessi o pubblicizzati) per difetti di conformità, ossia inadempimento ad un servizio turistico. Risarcimento per il danno patrimoniale da inadempimento, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto e' imputabile al viaggiatore Milano, 16 luglio Avv. Barbara MUSSO

23 RECLAMI Art. 42: Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformita' rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico Milano, 16 luglio Avv. Barbara MUSSO

24 TERMINI E PRESCRIZIONE
Art. 43 :Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel piu' lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto. Milano, 16 luglio Avv.Barbara MUSSO

25 Danno da vacanza rovinata “emotional distress”
Art 46: inadempimento non è di scarsa importanza ex art 1455 c.c e risarcimento correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e alla irripetibilità dell’occasione perduta Definizione in giurisprudenza: pregiudizio e disagi causati dall’inesatta esecuzione della prestazione promessa e conseguenti alla lesione dell’interesse di godere del viaggio come occasione di svago e riposo, adeguatamente alle aspettative Qualifica danno: non patrimoniale da inadempimento interpretando art 2059 c.c nel senso di comprendere in esso lesioni a diritti Costituzionalmente garantiti. ( Corte di Giustizia CE su art. 5 Direttiva CE 314/1990). Giurisprudenza di merito: danno esistenziale (deve essere non bagatellare in base a Cass.SS.UU26972/08) Risarcibilità: in via equitativa sulla base del combinato disposto art c.c e art.46 Codice del turismo Milano, 16 luglio Avv. Barbara MUSSO

26 TERMINI E PRESCRIZIONE danno da vacanza rovinata
Art 46 : Il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel piu' lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto. Milano, 16 luglio Avv.Barbara MUSSO

27 RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE
Art 50 : Il venditore e' responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio Art. 51-bis: Obbligo del venditore di indicare la propria qualita' Il venditore e‘ considerato come organizzatore se, in un contratto di pacchetto turistico, omette di fornire al viaggiatore, ex art. 34, il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A e le informazioni relative alla denominazione commerciale, l'indirizzo geografico, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica dell'organizzatore, ovvero omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualita' di venditore. Milano, 16 luglio Avv. Barbara MUSSO

28 OBBLIGHI ASSICURATIVI
Abrogato dal il fondo di garanzia Art 47 attuale prevede obblighi assicurativi: l’organizzatore e il venditore sono coperti da assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti Tour operators e agenzie di viaggio/venditori sono obbligati ora ad affiancare ai contratti di viaggio polizze assicurative che, per i viaggi all'estero e in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono il rimborso del prezzo versato e il rientro immediato del viaggiatore (se trasporto incluso nel pacchetto) Milano, 16 luglio Avv Barbara MUSSO

29 COMPOSIZIONE CONTROVERSIE
Art 67 : Mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, in base al D.L. 28/2010 costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se ciò e' previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista . Art 67 2° comma: Resta salva la facoltà' del turista di ricorrere a negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione o innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite dalla L.580/1993 (possibilità di avvalersi di associazioni dei consumatori ex artt 140 e 141 del D.L 206/ 2005 Milano, 16 luglio Avv Barbara MUSSO

30 SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art 51 septies: Salvo che il fatto non costituisca reato o configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionato con altre leggi, l'organizzatore o il venditore che contravviene alle norme del presente capo è punito con sanzioni amministrative pecuniarie Milano, 16 luglio Avv Barbara MUSSO

31 TRASPORTO AEREO Milano, Avv Barbara MUSSO

32 SE CONTRATTO CONCLUSO A DISTANZA
Escluso diritto di recesso dal Codice del Consumo Art.47 lett m D. Lgs. 206/05: servizi di trasporto passeggeri Art 59 lett n D. Lgs. 206/05 :  fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici; Milano, 16 luglio Avv. Barbara MUSSO

33 Trasporto aereo Reg. CE : in vigore dal (Reg. Bruxelles I) Reg.CE 889/2002 recepito Convenzione Montreal ( ) Le norme si applicano sia al vettore contrattuale sia al vettore operativo (per la parte eseguita) responsabili in solido (art 40 Conv. Montreal); il reclamo va fatto a entrambi Fattispecie: • overbooking (compensazione pecuniaria) • cancellazione volo (compensazione pecuniaria con alcuni limiti, preavviso) • ritardo (compensazione pecuniaria oltre le 3 ore) Fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni in sede giudiziale Milano, 16 luglio Avv. Barbara MUSSO

34 Cancellazione del volo
Art 5 e 7 Reg 261/2004: - riprotezione su volo successivo o rimborso prezzo - compensazione pecuniaria (250 Euro/400 Euro/600 Euro). - Non è dovuta per circostanze eccezionali (es. scioperi, condizioni meteo, guasto tecnico) considerando n.14 Reg 261 Milano, 16 luglio Avv.Barbara MUSSO

35 Circostanze eccezionali
Reg 261/04 Considerando n. 14: - condizioni meteo incompatibili per ragioni di sicurezza - carenze del volo sotto il profilo della sicurezza (guasti tecnici, bird strike) - scioperi che si ripercuotono sul vettore operativo (voli garantiti ) Corte Giust n.549 del elenco è indicativo e da interpretare in modo restrittivo Milano, 16 luglio Avv.Barbara MUSSO

36 Ritardo aereo Art.6 e art 9 Reg 261/04: assistenza ( pasti , bevande, pernottamento) in congrua relazione alla durata dell’attesa; - nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti una adeguata sistemazione in albergo; - al trasporto tra l’aereoporto ed il luogo di sistemazione; - a due chiamate telefoniche o messaggi fax o posta elettronica Milano, 16 luglio Avv. Barbara MUSSO

37 Ritardo aereo: compensazione pecuniaria e risarcimento
Corte Giust C 402/07 e C 432/07 confermata da Corte di Giustizia del (cause riunite C 581/10 e C 629/10) : se un volo ha un ritardo superiore alle tre ore  si applicano le norme in materia di cancellazione con corresponsione della compensazione pecuniara Ritardo si intende sulla destinazione finale (Corte di Giustizia C-11/11) Risarcimento del danno : art 12 Reg 261/2004 fatti salvi ulteriori risarcimenti Milano, 16 luglio Avv.Barbara MUSSO

38 Convenzione Montreal recepita nel Reg. CE 889/2002
Trasporto aereo e bagagli Convenzione Montreal recepita nel Reg. CE 889/2002 Distruzione, smarrimento o danni al bagaglio Il vettore aereo è responsabile per la distruzione, lo smarrimento o  i danni al bagaglio fino all’ammontare di SDR (diritti speciali di prelievo, circa Euro).Nel caso di danni il reclamo (non basta il PIR) scritto deve essere presentato entro 7 giorni dalla data della consegna del bagaglio (dichiarazione di valore per beni di valore) Ritardi nel trasporto dei bagagli In caso di ritardi nel trasporto dei bagagli il vettore aereo è responsabile per il danno nel caso in cui non abbia applicato tutti i possibili mezzi per evitarlo oppure se l’applicazione di tali mezzi non era possibile. La responsabilità è limitata a SDR (circa Euro). Cass. Civ sez III n 14667/2015 Il reclamo deve essere presentato entro 21 giorni dalla data della consegna. Milano,16 luglio Avv.Barbara MUSSOI

39 Decadenza nell’ azione nel trasporto aereo
Reg 889/2002 ( Convenzione di Montreal) art 35 : prevede che “Il diritto al risarcimento del danno si estingue se non è proposta la relativa azione entro il termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione, o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione, ovvero dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto” Il reclamo non interrompe il termine biennale, decadenza ex art 949 ter cod. nav. Milano, 16 luglio Avv. Barbara MUSSO

40 Controversie trasporto aereo: giurisdizione e competenza
Reg 1215/2002 (competenza giurisdizionale e e riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; Reg. Bruxelles I bis) Art 33 Convenzione di Montreal a) Tribunale del domicilio del vettore b) Tribunale sede principale della attività del vettore c) Tribunale luogo ove vettore abbia stabilimento/impresa a cura del quale il contratto è stato stipulato d) Tribunale del luogo di destinazione e) Territorio dello Stato nel quale al momento dell’incidente il passeggero ha la sua residenza (solo per morte o lesioni) Milano, 16 luglio Avv.Barbara MUSSO

41 Controversie : difformità su giurisdizione e competenza
Corte di Giustizia C 204/08 del 9 luglio 2009: per richiesta di compensazione pecuniaria basata sul regolamento n. 261/2004 Trib competente è quello, a scelta dell’attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo quali indicati in detto contratto; Cass. n del 2005: art 33 Conv. Montreal prevede solo in tema di giurisdizione, e non anche criteri di competenza territoriale, ne consegue che, ove la giurisdizione si appartenga ai giudici italiani, il riparto della competenza è regolato dalle norme del nostro ordinamento. Milano, 16 luglio Avv.Barbara MUSSO

42 Trasparenza tariffe aeree
Reg. Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008/08 del : Art 23: informazioni da fornire ai passeggeri Oltre al prezzo finale, sono specificati elementi: tariffa aerea passeggeri o merci; tasse; diritti aeroportuali; altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti, dove le voci di cui alle lettere b), c) e d) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci. I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato Milano, 16 luglio Avv.Barbara MUSSO

43 Tariffe Andata/ritorno: Norme IATA inserite nel contratto
prevedono che: se il passeggero non si presenta all’ora convenuta in base al contratto (biglietto) per effettuare il viaggio di andata, il sistema annulla in automatico il volo di ritorno e il passeggero ha diritto al rimborso in base ai regolamenti previsti dalla tariffa del viaggio che ha acquistato. (Regolamento IATA Passenger Air Tariff, capitolo 8, paragrafo 12 ) Modifiche dati biglietti: ammesse se previsto contrattualmente (a pagamento) Milano, 16 luglio Avv.Barbara MUSSO

44 NO SHOW RULE Provvedimenti AGCM
Provvedimento del nei confronti di Emirates: pratica commerciale scorretta la inadeguata informazione al passeggero di tale regola Provvedimento del nei confronti di Alitalia Milano, 16 luglio Avv.Barbara MUSSO

45 Commissioni e modalità pagamento
mancata chiarezza nell’indicazione del prezzo del biglietto: costituisce pratica commerciale scorretta (art 20 D.Lgs 206/2005 a seguito attuazione Direttiva 2005/29/CE) applicazione di costi differenti a seconda del tipo di pagamento scelto: violazione art 3 D.Lgs n.11/2010 in materia di strumenti e servizi di pagamento e art 62 D. Lgs. 206/05 (i consumatori non devono sostenete costi aggiuntivi per l’uso della carta di credito) Milano, 16 luglio Avv. Barbara MUSSO

46 D.Lgs. 69/2006 Sanzioni pecuniarie
ENAC è organismo responsabile dell’applicazione del Reg. 261/04 ed è competente a irrogare le sanzioni previste in caso di inosservanza dello stesso. Violazione delle norme sul negato imbarco e cancellazione volo: Sanzione da a Euro Violazione delle norme in caso di ritardo aereo: Sanzione da 2500 a Euro Milano,16 luglio Avv. Barbara MUSSO

47 Impossibilità a partire
Cambio data se previsto nelle condizioni contrattuali tariffarie Rimborso biglietto: può essere chiesto in base all’art. 945 cod nav : “Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato” Se il contratto prevede espressamente clausole di non rimborsabilità (es biglietti a tariffa agevolata) non si avrà diritto al rimborso, purché le clausole siano state portate a conoscenza del consumatore prima della sottoscrizione del contratto Milano, 16 luglio Avv.Barbara MUSSO

48 Trasporto marittimo Art. 402 e 403 cod. nav.: norme derogabili
Mancata partenza: passeggero ha diritto al risarcimento dei danni, ma se c’è giustificato motivo il risarcimento non può eccedere il doppio del prezzo del biglietto Ritardo: se viaggio inferiore alle 24 ore, dopo 12 ore di ritardo risoluzione; se durata superiore, dopo 24 ore di ritardo risoluzione. Risarcimento danni a meno che vettore non dimostri causa a lui non imputabile Milano, 16 luglio Avv. Barbara MUSSO

49 Art 17-18-19 Partenze ritardate o cancellate:
Trasporto marittimo Reg UE n 1177/2010 (in vigore dal ) Art Partenze ritardate o cancellate: - ritardo superiore a 90 minuti assistenza con pasti e bevande - cancellazione o ritardo che renda necessario un soggiorno di uno o più notti supplementari vettore offre sistemazione adeguata - trasporto alternativo o rimborso del prezzo - compensazione pecuniaria:25% del prezzo del biglietto (ritardo da 1 a 6 ore; art 19 lett da a) a d) -compensazione pecuniaria del 50% del prezzo se il ritardo supera il doppio del tempo di cui sopra Milano, 16 luglio Avv. Barbara MUSSO

50 BARBARA MUSSO


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