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Commercialista – Revisore contabile - Pubblicista
AGGIORNAMENTO SU TEMATICHE FISCALI Livorno, 18 maggio 2019 Dott. Roberto Bresci Commercialista – Revisore contabile - Pubblicista
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ENTE SPORTIVO DILETTANTISTICO
La natura di Ente Sportivo Dilettantistico si acquisisce: l’affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad un Ente di Promozione Sportiva o ad una Disciplina Sportiva Associata; l’iscrizione al Registro del CONI; comunicazione dati rilevanti ai sensi del D.L. 185/08 (Modello EAS).
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Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Articolo 90, comma 17
Le società e associazioni sportive dilettantistiche (Enti sportivi) devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e possono assumere una delle seguenti forme: Associazione sportiva priva di personalità giuridica ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile. Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono la finalità di lucro.
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Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Articolo 90, comma 18
Le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l’altro, essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere previsti: la denominazione; l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica; l’attribuzione della rappresentanza legale della associazione;
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……… segue: d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le S.S.D. a r.l. e le cooperative per le quali si applicano le norme del codice civile; f) l’obbligo di redazione di rendiconti, economico – finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
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……… segue: g) le modalità di scioglimento della associazione;
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e della associazioni.
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Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Articolo 90, comma 18 bis
E’ fatto divieto agli amministratori degli Enti Sportivi Dilettantistici di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.
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La Società Sportiva e la Cooperativa Dilettantistica a responsabilità limitata
Caratteristiche Società di capitali di diritto speciale Statuto (deve avere speciali prescrizioni) Oggetto sociale (oltre all’organizzazione di attività sportive, dovrà svolgere anche attività didattiche rivolte all’avvio e al perfezionamento delle attività sportive) Divieto di distribuire utili anche in forma indiretta Amministratori (divieto di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni nell’ambito della stessa disciplina sportiva) In caso di scioglimento obbligo di devolvere il patrimonio a fini sportivi
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Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Articolo 90
NORME FISCALI espressa previsione della forma giuridica delle Società di capitali senza scopo di lucro; estensione alle SSD a r.l. delle agevolazioni fiscali recate dalla legge 398/91 e dalle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche; elevazione del limite di proventi fissato per poter fruire dei benefici previsti dalla legge 398/91 (€ ,00);
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………. segue: ampliamento del regime agevolato degli artt. 67 e 69 del TUIR, ai compensi corrisposti agli sportivi dilettanti; esclusione dalla base imponibile IRAP dei compensi di cui all’art. 67 TUIR; regime agevolato per le spese di pubblicità; modifiche al regime delle erogazioni liberali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
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Decreto Legge 185/08 MODELLO EAS
Entro sessanta giorni dall’inizio dell’attività gli enti associativi devono trasmettere per via telematica alla Agenzia delle Entrate il Modello EAS, contenente informazioni e notizie rilevanti.
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ANALISI E APPROFONDIMENTI
LA LEGGE 398/91 ANALISI E APPROFONDIMENTI
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Regime forfettario ex L. 398/1991- Condizioni
Regime fiscale agevolato al quale possono accedere le associazioni e le società sportive dilettantistiche che abbiano conseguito nel precedente periodo d’imposta (o che prevedono di realizzare, in caso di inizio attività) proventi commerciali non superiori a € all’anno: • regime speciale al quale si accede per opzione che dura almeno 5 anni salvo il superamento del limite di ricavi commerciali nel corso del quinquennio; • l’opzione deve essere comunicata all’Ufficio Siae competente in base al domicilio fiscale dell’associazione, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale ha effetto l’opzione. L’opzione viene inoltre comunicata all’Agenzia delle Entrate in sede di prima dichiarazione annuale redditi con la compilazione del quadro VO della dichiarazione iva. • in assenza di opzione il regime contabile si desume dal comportamento concludente ; comportamento dedotto dagli adempimenti concretamente posti in essere da contribuente, che presuppongono la scelta di un regime opzionale. Le disposizioni tributarie lo ammettono sempre che vi siano i presupposti oggettivi e soggettivi)
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Agevolazioni e obblighi contabili
Esonero dall’obbligo della tenuta dei registri contabili (fatture emesse e fatture di acquisto) Esonero dalla certificazione dei corrispettivi ( non vi è obbligo di emissione di scontrini e/o ricevute fiscali) Obbligo di emettere le fatture solo per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni e o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie
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….. segue: Annotazione, anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel registro di cui al D.M. 11 Febbraio 1997, opportunamente integrato (vanno inseriti anche i proventi con non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie di beni e di servizi). Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate
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Adempimenti fiscali Per i proventi soggetti ad Iva l’imposta è dovuta applicando una detrazione forfettaria del 50% sia che si tratti di prestazioni pubblicitarie sia che si tratti di sponsorizzazioni). • Versamento trimestrale dell’iva (senza maggiorazione dell’1%) entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento 1 trimestre entro il 16/5 codice tributo 6031 2 trimestre entro il 16/8 codice tributo 6032 3 trimestre entro il 16/11 codice tributo 6033 4 trimestre entro il 16/02 codice tributo 6034 • Esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e della comunicazione dati IVA • Obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi (Unico Enc) ed Irap
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….. segue: Ai fini IRES il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività del 3% ai ricavi commerciali ai quali si devono sommare le plusvalenze. • Reddito imponibile Ires = proventi commerciali X 3% + plusvalenze patrimoniali. • Es. proventi commerciali annui € IVA 22% = € iva incassata) IVA – Iva sugli acquisti forfetizzata € x 50%= 5.500 – Iva da versare per l’anno = € 5.500 IRES • Reddito imponibile € X 3% = € 1.500 • Imposta IRES 1.500X 24,00%= € 360,00
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Superamento del limite dei ricavi
In caso di superamento del limite di ricavi commerciali di € in corso d’anno , si applicano con effetto dal mese successivo , le disposizioni “ordinarie in materia di contabilità. • L’Ente pertanto, a partire da mese successivo dovrà attivare i registri contabili, emettere i documenti contabili e registrarli nei registri). • In virtù del cambiamento di regime in corso d’anno, il periodo d’imposta sarà interessato da due diversi regimi contabili e tributari sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette (Ires e Irap) Ai fini IVA per le liquidazioni periodiche e per il controllo del limite si fa riferimento alle fatture emesse anche se non incassate. Ai fini delle IIDD, per il pagamento delle imposte e per il controllo del limite si fa riferimento alle fatture incassate
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….. segue: Per le associazioni sportive che si avvalgono dell’opzione di cui alla L. 398/91 non concorrono a formare reddito imponibile per un numero di eventi non superiore a due e nel limite annuo di € ,69: - i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali - i proventi realizzati per il tramite di raccolta pubblica di fondi in conformità dell’art. 143, ex art 108 c. 2- bis lettera a) TUIR. Obbligo di specifico rendiconto da parte dell’Ente che ha posto in essere queste attività entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale La connessione con gli scopi istituzionali comporta che le attività commerciali debbano essere strutturalmente funzionali alla manifestazione sportiva e rese in concomitanza con la medesima (C.M. n. 43/E/00) Esempio: somministrazione di alimenti e bevande, vendita materiali sportivi, gadgets pubblicitari ….. n.b. sempre comunque nel rispetto dei limiti della occasionalità determinata da un numero di eventi non superiore a due e nel limite annuo di € ,69
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Applicabilità alle S.S.D. a r.l.
Le S.S.D. costituite in forma di società di capitali, ancorché non perseguano fine di lucro, mantengono dal punto di vista fiscale, la natura di ente commerciale. L’assenza di fine di lucro non incide sulla qualificazione tributaria dell’ente in questione.(Circolare A.E. n. 21/E del 22 aprile 2003). Affinché il regime agevolato sia applicabile alle S.S.D. l’attività commerciale non deve superare € annui
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Problemi interpretativi
Nella ratio della agevolazione introdotta dall’art. 90 per le S.S.D. vi è l’intenzione del legislatore italiano di introdurre una agevolazione valida sia ai fini delle II.DD. sia ai fini Iva (confermato nel paragrafo della Circolare A.E. n. 21/E del 22 aprile2003). Problemi interpretativi sono stati posti in merito alla applicabilità della agevolazione di cui 148 co. 3 Tuir (defiscalizzazione proventi specifici da soci, associati, tesserati..) anche ai fini Iva ai sensi del’ art. 4.) per i seguenti motivi: • l’art. 4 comma 4) DPR 633/1972 fa riferimento solo agli enti associativi; • incompatibilità con la normativa Comunitaria (l’Iva è un tributo “europeo”) che non consentirebbe “ deroghe” per le società commerciali.
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Risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010
L’A.E. ricorda che in base all’art. 90 della L. n. 289 del 2002 il regime agevolato sopra citato può essere applicato anche alle società sportive dilettantistiche. Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei “frequentatori e/o praticanti” che non rivestono la qualifica di soci, la Risoluzione evidenzia che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino “tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali” (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva). Occorre naturalmente che si tratti di attività direttamente collegate agli scopi istituzionali ed inoltre affinché le società sportive dilettantistiche possano godere della detassazione in oggetto occorre che le società abbiano statuti contenenti le clausole previste dal comma 8 dell’art. 148 del Tuir (ivi comprese la intrasmissibilità delle quote societarie, il principio del voto singolo ecc.)
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Verifica documentale SIAE
Nell’ambito dei poteri attribuiti alla SIAE vi è quello di procedere ad una verifica documentale. Sulla base delle liste selettive trasmesse dalla Agenzia delle Entrate il mandatario della SIAE territorialmente competente invita la A.S.D. ad esibire la seguente documentazione:
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….. segue: Atto costitutivo e statuto.
Verbale di nomina del Presidente. Dichiarazione di inizio attività e codice ATECO. Comunicazione alla SIAE dell’opzione ex legge 398/91. Modello EAS e ricevuta di presentazione. Registri IVA minori di cui al DM 11/02/1997. Fatture emesse.
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…… segue: Eventuali contratti di pubblicità e/o sponsorizzazione.
Riepiloghi dei titoli di accesso emessi (Modd. SD1/SD2/C1/C2) Certificato di iscrizione al CONI. Ogni documento di tracciabilità delle entrate. Deleghe dei versamenti IVA con la quietanza telematica.
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Certificazione Unica C.U.
Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d’imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati (che fino al 2014 riportati nel CUD), sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in forma libera: il modello di "Certificazione Unica" (CU). Il modello va poi trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato). Questo adempimento si è reso necessario anche al fine di acquisire i dati che confluiranno della dichiarazione precompilata.
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Fatturazione elettronica PA
Dal 31 marzo 2015 è entrato a regime l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione. In sostanza il nuovo obbligo interessa tutti i fornitori con sede in Italia e che hanno rapporti con Ministeri, agenzie fiscali, istituti di previdenza, ecc.
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Regime del reverse charge
Gli operatori economici titolari di partita IVA quando emettono una fattura per una prestazione di servizi o la vendita di un bene, applicano l’IVA che viene poi versata all’erario, deducendo quanto pagato per la stessa imposta sugli acquisiti effettuati. Con il meccanismo del reverse charge gli obblighi dell’assolvimento dell’IVA sono traslati dal soggetto cedente al soggetto cessionario.
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…… segue: Dal 2015 sono state ampliate le operazioni soggette all’inversione contabile. Quelle che possono interessare gli operatori sportivi sono: servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative agli edifici. La C.M. 14/E ha chiarito che il meccanismo dell’inversione contabile non trova applicazione per i soggetti che si avvalgono del regime forfettario previsto dalla legge 398/91.
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Lo Split payment Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione l’imposta sul valore aggiunto viene versata dai medesimi soggetti pubblici. Pertanto le fatture devono essere emesse al netto dell’IVA. Tale disposizione è entrata in vigore dal 01 gennaio 2015.
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…. segue: Lo split payment si applica per quelle operazioni poste in essere con: lo Stato; gli enti pubblici territoriali e le CCIAA; gli istituti universitari e le A.S.L.; gli enti ospedalieri, ecc. La circolare 15/E ha chiarito che i soggetti che si avvalgono del regime forfettario della legge 398/91 sono escluse dall’applicazione dello split payment.
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Fatturazione Elettronica FE
La legge di Bilancio 2018 ha previsto a decorrere dal 01 gennaio 2019 l’obbligo di emissione della FE nelle seguenti operazioni: tra soggetti passivi IVA (operazioni B2B); nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C).
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Trasmissione della FE allo SDI
La trasmissione della FE può avvenire sia ad opera del soggetto obbligato all’emissione, sia per il tramite di un intermediario attraverso uno dei seguenti canali: i servizi informatici messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate o gli ulteriori canali di colloquio con il SDI (sistema di interscambio).
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Recapito della FE I soggetti obbligati devono comunicare alla ADE l’indirizzo telematico presso il quale intendono ricevere i documenti elettronici. Il recapito della FE può quindi avvenire: all’indirizzo PEC della ASD al Codice destinatario.
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Conservazione della FE
I soggetti passivi IVA devono procedere alla conservazione sostitutiva delle FE secondo quanto disposto dal DM 17 giugno Le FE sia attive che passive potranno essere conservate utilizzando il servizio gratuito della Agenzia delle Entrate.
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Regime forfettario 398/91 e FE
Il Decreto Legge 119/2018 ha previsto alcune semplificazioni per i soggetti che operano nel regime forfettario della legge 398/91. In particolare: - sono esonerati dall’obbligo della FE a condizione che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a Euro ,00;
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….. segue: - nel caso in cui i proventi commerciali siano superiori a Euro ,00 l’emissione della fattura elettronica può essere effettuata dai loro committenti o cessionari. In entrambi i casi resta tuttavia l’obbligo di comunicare le modalità di ricezione e conservazione delle fatture di acquisto
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Esenzione imposta di bollo
La legge di stabilità per l’anno 2019 ha esteso agli enti sportivi dilettantistici (ASD e SSD di capitali) l’esenzione dall’imposta di bollo. Secondo quanto previsto dall’art. 27 bis allegato B al DPR 642/72 sono esenti dall’imposta di bollo gli “atti, documenti, istanza, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti …….. omissis ….. dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI”.
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….. segue: L’esenzione, come chiarito dalla Agenzia delle Entrate con la Circolare 18/E del 01/08/2018 per le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione sportiva (già esentati con la legge 289/2002), si riferisce sia ai documenti prodotti sia a quelli richiesti quali ad esempio le ricevute a fronte di somme erogate per indennità, rimborsi spese forfettari e analitici ai sensi dell’art. 67 del TUIR. Si ritiene pertanto che detta disposizione possa valere anche per le associazioni e le società sportive dilettantistiche.
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Obblighi di trasparenza
Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, con la circolare n. 2 dell’11 gennaio scorso, ha reso noto alcune indicazioni operative utili per tutte le associazioni, le fondazioni e le imprese al fine di rispettare gli obblighi in tema di trasparenza e pubblicità ex art. 1 commi 125 – 129 della Legge n. 124 del 4 agosto Destinatari dell’obbligo sono le associazioni e le fondazioni, nonché le imprese (tra le quali si ritengono incluse altresì le imprese sociali, le società sportive dilettantistiche e le cooperative sportive dilettantistiche).
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…… segue: La nuova disciplina è da ritenersi applicabile a partire dal 2019, secondo il criterio contabile di cassa (per cui andranno pubblicate le somme incassate tra il 1 gennaio 2018 ed il 31 dicembre dello stesso anno, indipendentemente dall’anno di competenza). Come chiarito dal Consiglio di Stato con parere del n. 1449/2018 il primo termine entro il quale dovranno essere adempiuti gli obblighi di comunicazione e informazione scadrà il prossimo 28 febbraio 2019.
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….. segue: I soggetti obbligati devono procedere alla pubblicazione, nei propri siti o portali digitali (o sulla pagina facebook dell’Ente), dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalla Pubblica Amministrazione o da altri soggetti pubblici nel corso dell’anno solare superiori a euro (da intendersi in senso cumulativo, e cioè non alla singola erogazione). Per le imprese l’adempimento si ritiene soddisfatto con la pubblicazione nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.
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…… segue: Costituiscono quindi oggetto di pubblicazione “i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati“, anche se tuttavia è da ritenere applicabile l’obbligo altresì “anche ai casi nei quali le somme erogate dalla P.A. abbiano la natura di un corrispettivo, cioè di una controprestazione“. Prosegue quindi la circolare chiarendo che “l’attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione“.
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….. segue: Le informazioni da pubblicare sono: a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; b) denominazione del soggetto erogante; c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); d) data di incasso; e) causale. N.B.: rientrano nell’obbligo di informazione anche le somme percepite a titolo di cinque per mille
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….. segue: Le amministrazioni preposte alla verifica del corretto adempimento dell’obbligo di informazione sono quelle che hanno elargito i fondi e i benefici oggetto di comunicazione. La sanzione in caso di mancata pubblicazione è l’obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute. Tale sanzione è applicabile solamente alle imprese.
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Grazie per la Vostra disponibilità e attenzione
Dott. ROBERTO BRESCI
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