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Tutela del paesaggio tra stato e regione
Il racconto di un’esperienza in bianco e nero
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Tutela del paesaggio tra Stato e Regione
GIUSTIZIA E BELLEZZA Per la mentalità moderna, la distanza tra etica ed estetica è chiara. L’estetica può rimanere personale e relativa. L’etica ha scopi universali. Possiamo sottrarci all’estetica ma non all’etica. I Greci, ai quali dobbiamo i due concetti, si sarebbero opposti a questa separazione. Non avevano codici che definissero bellezza o rettitudine. Ma esisteva un consenso generale su entrambi, e anche sul fatto che erano intimamente legati. Erano due diverse facce della stessa qualità: La virtù, l’eccellenza. Luigi Zoja
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La prima legge organica di tutela del paesaggio è stata la Legge 29 Giugno 1939, n. 1497 «Protezione delle bellezze naturali» (Abrogata dall’art. 166 del D. Lgs. N. 490 del 1999) La L. 1497/1939 era stata poi completata dal Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939 =XVII, N. 1497, SULLA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI (G.U. 5 ottobre 1940, n. 234) Il Regolamento del 1940 è ancora vigente
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L. 1497/39, art. 5 «Delle vaste località incluse nell'elenco di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.»
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LA TUTELA PAESAGGISTICA È INCARDINATA NELL’ART. 9 DELLA COSTITUZIONE: “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” E’ normata attualmente dal DECRETO LEGISLATIVO N. 42 DEL 2004 PARTE TERZA Che ha sostituito il Decreto Legislativo n. 490/1999 Norme riguardanti la tutela sono contenute anche Nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006 ( Codice dell’Ambiente) Molte altre norme incidono in modo significativo sulla tutela e la conservazione del paesaggio: I Piani Regolatori, le leggi speciali quali i condoni edilizi ed i “piani casa” ed in generale tutte le norme urbanistiche le quali afferiscono alla gestione del territorio La materia urbanistica è stata trasferita alle Regioni dal DPR 616 del 1977
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DPR 616 del 1977 TITOLO V Assetto ed utilizzazione del territorio Capo I - Oggetto 79. Materia del trasferimento. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici di cui all'art. 1 nelle materie «urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale», «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale», «navigazione e porti lacuali», «caccia», «pesca nelle acque interne», come attinenti all'assetto ed utilizzazione del rispettivo territorio.
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DPR 616 del 1977 Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato. Capo II - Urbanistica 80. Urbanistica. Le funzioni amministrative relative alla materia «urbanistica» concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente. 82. Beni ambientali. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni
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Definizione di paesaggio «Come si è venuto progressivamente chiarendo già prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l’ambiente nel suo aspetto visivo. Ed è per questo che l’art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della “tutela del paesaggio” senza alcun’altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale». Sentenza C. Cost. n. 367 del 2007
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Definizione dei compiti di Stato e Regione nei riguardi del paesaggio La stessa Sentenza precisa che: «Sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni».
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Si tratta di due tipi di tutela, che ben possono essere coordinati fra loro, ma che debbono necessariamente restare distinti. E in proposito la legislazione statale ha fatto ricorso, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, proprio a forme di coordinamento e di intesa in questa materia, ed ha affidato alle Regioni il compito di redigere i piani paesaggistici, con l’osservanza delle norme di tutela paesaggistica poste dallo Stato. In particolare, l’art. 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, ha previsto la possibilità, per le Regioni, di stipulare intese con il Ministero per i beni culturali ed ambientali e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per «l’elaborazione congiunta dei piani paesaggistici», precisando che il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare e che lo stesso è poi «approvato con provvedimento regionale». In buona sostanza, la tutela del paesaggio, che è dettata dalle leggi dello Stato, trova poi la sua espressione nei piani territoriali, a valenza ambientale, o nei piani paesaggistici, redatti dalle Regioni.
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Art Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio (articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) 1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità. 2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile. 3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.
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Art. 143 del D. Lgs. 42 del 2004 Co 2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
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Fonte: il Sole 24 ore del 20 marzo 2017
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Art. 146 del D. Lgs. 42 del 2004 Co 5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143 commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141. comma 1, 141 bis e 143, comma 1 lettere b) c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. (comma modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall’art. 39, comma 1, lettera b) della legge n. 98 del 2013)
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Difficoltà applicative del Piano Paesaggistico Il trasferimento della materia urbanistica alle Regioni comporta come conseguenza l’impossibilità da parte dello Stato, che agisce attraverso il suo organo ministeriale (MIBAC), di esprimere pareri prescrittivi sulle modifiche ai Piani Regolatori dei Comuni, anche in presenza di vaste aree sottoposte a tutela paesaggistica a vario titolo ( beni paesaggistici «dichiarati», di cui all’art. 136, e beni paesaggistici «diffusi», di cui all’art. 142 del D. Lgs. 42 del 2004 ) ricadenti nelle porzioni di territorio interessate dalle varianti urbanistiche, tale che spesso la norma paesaggistica risulta inefficace ai fini del contenimento degli interventi edilizi.
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A ciò si aggiunge l’ulteriore ostacolo della mancata prescrittività delle norme paesaggistiche in assenza di un provvedimento dichiarativo, cosicché in tali casi la norma urbanistica, deliberata dai Comuni, spesso consente interventi estremamente invasivi quali centrali elettriche di grandi dimensioni, impianti di energia solare su vaste aree agricole spesso di pregio, e le strade e i parcheggi, veri e propri «edificati orizzontali» che contribuiscono moltissimo alla cementificazione dei suoli e alla eliminazione di intere alberate, a volte risalenti ad epoche lontane. Alla continua erosione dei suoli e allo stravolgimento dei paesaggi naturali e storici spesso infatti contribuiscono anche molte norme apparentemente non collegate con quelle urbanistiche o paesaggistiche, come i regolamenti edilizi e quelli di rispetto e sicurezza stradale, o sulle fonti energetiche rinnovabili
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