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Prevenzione e Protezione
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Panorama normativo La Costituzione Italiana. La Normativa comunitaria.
Il Testo unico sulla sicurezza. Panorama normativo
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Costituzione Italiana
La tutela della salute dei lavoratori è già garantita dalla Costituzione Italiana. L’articolo 32 comma 1 cita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività […]» La legislazione nazionale fin dagli anni ‘50 ha posto le basi per una normativa volta a garantire la sicurezza e l’igiene. Costituzione Italiana
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Normativa Comunitaria
La più recente normativa comunitaria propone un punto di vista innovativo. Nuova cultura della sicurezza. Stabilisce il diritto dei lavoratori alla costante formazione, informazione e consultazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Normativa Comunitaria
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Testo Unico sulla Sicurezza
Il D.Lgs.81/2008 o Testo Unico sulla Sicurezza ha riformato e riunito le disposizioni dettate dalle numerose precedenti normative in materia di sicurezza. Ha l’obbiettivo di garantire l’adeguarsi della vigente legislazione all’evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro. Testo Unico sulla Sicurezza
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Campi di applicazione del D.Lgs.81/08
Tutti i settori d attività, sia pubblici che privati. Tutte le tipologie di rischio. Tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati ed autonomi. I ‘’soggetti equiparati’’.
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Soggetti equiparati ai lavoratori
Lavoratori ‘’interinali’’ Studenti e universitari partecipanti a corsi di formazione professionale. Lavoratori autonomi. L.S.U.
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Obblighi dell’Utilizzatore
Ha l’obbligo di adempiere ai normali obblighi di prevenzione e protezione nei confronti del lavoratore. Deve informare il lavoratore su eventuali rischi specifici della mansione svolta.
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Applicazione del decreto
Il decreto si applica a questi soggetti nel caso facciano uso di laboratori attrezzature e materiali di lavoro in genere. Gli obblighi a carico del datore di Lavoro scattano se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente. Gli obblighi della prevenzione e protezione sono a carico del datore di lavoro. Il lavoratore autonomo ha l’obbligo di usare i DPI. Applicazione del decreto
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Per danno si intende Qualunque conseguenza negativa, ovvero lesione alla salute, derivante dal verificarsi di un evento. L’entità, ovvero la gravità, delle conseguenze del danno è chiamata magnitudo. Il danno alla persona può manifestarsi come malattia professionale o infortunio. Danno
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Fattori che contribuiscono al verificarsi di infortuni e/o malattie
L’uomo. I macchinari e le attrezzature. L’ambiente.
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Differenza tra prevenzione e protezione
La prevenzione agisce per ridurre la probabilità che un evento accada. La protezione agisce per ridurre l’entità del danno qualora accada. Differenza tra prevenzione e protezione
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La prima e principale misura di prevenzione è la valutazione dei rischi.
Per il D.Lgs.81/08 la prevenzione è il complesso di disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali. Prevenzione
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Misure La formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori.
La progettazione, la costruzione e il corretto utilizzo dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e degli impianti. La prevenzione, o l’evitamento, di situazioni di pericolo che possano causare danni. L’adozione di modelli di organizzazione e gestione conformemente alle Linee guida UNI-INAIL. Misure
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Valutazione dei rischi
La valutazione del rischio è la stima della probabilità che un danno accada e dell’entità dello stesso. La probabilità e l’entità di un danno sono misurate con una scala di 4 valori.
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Scale Probabilità: Entità del danno: Altamente probabile(valore 4)
Poco probabile(2) Improbabile(1) Gravissimo(4) Grave(3) Medio(2) Lieve(1)
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Valutazione dei rischi
La combinazione matriciale delle due stime permette di valutare, ovvero stimare, il rischio come basso, medio, alto o altissimo. In funzione dell’entità stimata occorre intervenire sui fattori probabilità e/o entità per eliminare, se possibile, o comunque ridurre il rischio ad un livello accettabile.
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Il D.Lgs.81/08 sulla valutazione dei rschi impone che:
Siano valutati tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti in azienda. Tali rischi siano eliminati alla fonte o ridotti al minimo. Sia limitato il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a tali rischi.
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Concetti legati alla prevenzione
Salute: è lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale del lavoratore e quindi non solo l’assenza di malattia o di infermità. Infortunio: è una menomazione, temporanea o permanente, della capacità lavorativa provocata da causa violenta in occasione dello svolgimento di una mansione lavorativa. Malattia professionale: è la conseguenza di una serie di azioni nocive che maturano lentamente nell’organismo del lavoratore per trasformarsi in una forma morbosa.
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Malattia professionale
La malattia professionale non è un episodio singolo, subitaneo, improvviso, ma un effetto derivante da un’esposizione costante a un elemento danneggiante. I fattori base che determinano la comparsa di una malattia professionale sono la concentrazione ambientale della sostanza pericolosa e il tempo in cui il lavoratore è esposto.
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Protezione Strumenti di protezione attiva.
Strumenti di protezione passiva.
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Strumenti di protezione attiva
Sono quelli che necessitano dell’intervento umano per essere efficaci. Ne sono esempi i DPI, i mezzi di estinzione portatile e la cartellonistica di sicurezza.
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Strumenti di protezione passiva
Sono quelli che si attivano autonomamente senza l’intervento umano in caso di evento dannoso. Ne sono esempi gli impianti antincendio ad attivazione automatica o gli arresti automatici di emergenza dei macchinari.
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Attrezzature di lavoro
Sono le macchine, gli apparecchi, gli utensili, gli impianti, destinati a essere usati durante il lavoro. Se le attrezzature di lavoro non sono in grado di garantire l’obbiettivo della prevenzione dagli infortuni, occorre adottare misure di protezione che integrino quelle di prevenzione. Le misure di protezione integrative sono: DPI Segnaletica di sicurezza Attrezzature di lavoro
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Il pericolo ha una componente oggettiva non legata a fattori esterni.
Il pericolo è la qualità o proprietà intrinseca di un determinato fattore che ha la potenzialità di causare un danno alle persone. Il pericolo ha una componente oggettiva non legata a fattori esterni.
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Rischio Il rischio è la probabilità che accada un evento che può causare un danno alle persone. Affinché questa probabilità si verifichi è necessaria l’esistenza di una sorgente di pericolo e della possibilità che questa si trasformi in un danno. Nell’ambiente di lavoro le interazioni tra fattori che costituiscono l’attività lavorativa comportano l’esistenza di sorgenti di pericolo e quindi del rischio.
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Tipi di rischio Rischi per la salute e la sicurezza di natura trasversale. Rischi per la salute di natura igienico-ambientale. Rischi per la sicurezza di natura infortunistica.
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Uso di un’attrezzatura di lavoro
L’uso di un’attrezzatura di lavoro può determinare l’individuazione di una zona pericolosa. Le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle disposizioni legislative in materia o ai requisiti indicati nell’allegato V del Decreto. Uso di un’attrezzatura di lavoro
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La scelta della tipologia di attrezzature
Non deve essere fatta in funzione dell’economicità. In funzione del lavoro da svolgere. In funzione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro. In funzione dei rischi derivanti dall’uso delle attrezzature scelte.
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Le attrezzature di lavoro devono essere utilizzate in conformità:
Alle disposizioni legislative in materia. Alle istruzioni d’uso del fabbricante. Le attrezzature di lavoro devono essere utilizzate in conformità:
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Se l’uso di un’attrezzatura richiede competenze specifiche:
Formare adeguatamente i lavoratori. Il datore di lavoro deve: Riservare l’uso dell’attrezzatura ai lavoratori incaricati.
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Le attrezzature di lavoro devono essere soggetto di manutenzione periodica.
Di tale manutenzione deve essere tenuta traccia scritta. Per determinate attrezzature il controllo deve essere effettuato da parte di enti pubblici (ISPESL E ASL). La Manutenzione
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Anche nel noleggio di attrezzature di lavoro sono previsti i requisiti minimi di sicurezza.
I noleggiatori devono attestare che le attrezzature concesse sono conformi hai requisiti di sicurezza. Nel caso del noleggio senza operatore i noleggiatori dovranno attestare ulteriori caratteristiche. Noleggio
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Dispositivi di protezione individuale
Qualsiasi attrezzatura indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo dai rischi per la sicurezza o la salute durante il lavoro. I DPI devono essere conformi al D.Lgs.475/92 e il loro uso non deve costituire fonte di ulteriore rischio. Sono suddivisi in tre categorie. Dispositivi di protezione individuale
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I DPI di 1° categoria sono quelli destinati a salvaguardare la persona da rischi e danni fisici di lieve entità. Devono essere muniti di marcatura CE. I DPI di 2° categoria sono quelli che non rientrano nelle altre due categorie. Devono essere muniti di marcatura CE. I DPI di 3° categoria sono quelli destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Devono essere muniti di marcatura CE e dell’attestato di certificazione. Categorie dei DPI
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Scelta della tipologia di DPI
Schema indicativo per l’inventario dei rischi. Elenco delle attrezzature di protezione individuale. Elenco delle attività e dei settori di attività. Indicazioni per la valutazione dei DPI.
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I lavoratori devono utilizzare i DPI in conformità alle istruzioni e all’addestramento ricevuto.
I lavoratori devono prendersi cura dei DPI e non apportarvi modifiche. I DPI sono generalmente ad uso personale, salvo casi particolari. I lavoratori devono riconsegnare i DPI dopo l’utilizzo. I lavoratori devono segnalare eventuali difetti nei DPI. I lavoratori e i DPI
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Il datore di lavoro e i DPI
Il datore di lavoro deve individuare e valutare le caratteristiche dei dispositivi necessari. Il datore di lavoro deve individuare e valutare le condizioni in cui i dispositivi devono essere utilizzati. Il datore di lavoro deve fornire hai lavoratori i DPI, informarli e formarli al loro uso coretto. Il datore di lavoro deve assicurarsi che siano utilizzati solo per gli usi previsti dal fabbricante. Il datore di lavoro e i DPI
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Segnaletica di sicurezza
La segnaletica di sicurezza è quella che fornisce un’indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro. A seconda dei casi possono essere utilizzati un cartello, un colore, un segnale luminoso, ecc… La segnaletica di sicurezza è necessaria ogni qualvolta sia necessario comunicare la presenza di situazioni di rischio. Deve essere efficace e tale aspetto non può essere compromesso dalla presenza di segnali di disturbo. Segnaletica di sicurezza
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Modalità di seganlazione
Cartello. Colore. Segnale luminoso. Segnale acustico. Comunicazione verbale. Segnale gestuale.
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Cartelli Cartelli di divieto: forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossi. Cartelli di avvertimento: forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero. Cartelli di prescrizione: forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro. Cartelli di salvataggio: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde. Cartelli antincendio: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso.
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Rosso: indica un divieto, un pericolo, un obbligo di arresto, un’attrezzatura di emergenza.
Giallo/arancione: indica un avvertimento. Azzurro: indica una prescrizione di comportamento d’uso. Verde: indica il salvataggio o il soccorso. Colori
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Il segnale luminoso deve emettere una luce adeguatamente contrastante con l’ambiente circostante.
Può essere di tipo continuo o intermittente a seconda del livello di pericolo o dell’urgenza dell’intervento. Segnale luminoso
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Deve essere udibile e facilmente riconoscibile.
Il segnale acustico deve garantire un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo. Deve essere udibile e facilmente riconoscibile. Segnale acustico
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Comunicazione verbale
La comunicazione verbale deve essere breve, semplice e chiara, fare uso di parole chiave. Può essere diretta o indiretta. Comunicazione verbale
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Il segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere.
Deve essere nettamente distinguibile da un altro segnale gestuale. Segnale gestuale
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Il datore di lavoro e la Segnaletica di sicurezza
Il datore di lavoro deve fare riscorso alla segnaletica se esistono rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non altrimenti evitabili. Una volta scelta e installata la segnaletica, il datore di lavoro deve informare i lavoratori e il loro rappresentante per la sicurezza di tutte le misure da adottare. Il datore di lavoro e la Segnaletica di sicurezza
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