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“I mercoledì della previdenza”

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Presentazione sul tema: "“I mercoledì della previdenza”"— Transcript della presentazione:

1 “I mercoledì della previdenza”
Area Lavoro e Previdenza “I mercoledì della previdenza” Congedo di maternità e congedi parentali _________________________________________________________ Francesco Banzatti Milano, 13 maggio 2009

2 LE TUTELE DELLA GESTANTE: SALUTE E SICUREZZA
PERMESSI RETRIBUITI PER ESAMI PRENATALI/VISITE SPECIALISTICHE DIVIETO DI ADIBIRE LE LAVORATRICI A LAVORI PERICOLOSI E INSALUBRI In tali casi, destinare la lavoratrice a mansioni: EQUIVALENTI INFERIORI SUPERIORI (con rispetto art. 13 Statuto dei Lavoratori) In caso di impossibilità del Datore, il Servizio Ispettivo del Min. Lavoro può disporre con apposito provvedimento interdizione dal lavoro fino a 7 mesi di età del bambino. _________________________________________________________ Adibire la lavoratrice a diversa mansione anche quando, a seguito di “valutazione rischi”, venga rilevato rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrice ed il Datore non possa modificare le condizioni/l’orario di lavoro. Francesco Banzatti Milano, 13 maggio 2009

3 DIRITTI DELLA LAVORATRICE
DIRITTO AL RIENTRO IN AZIENDA NELLA STESSA UNITÀ PRODUTTIVA DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DIVIETI SINO AL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO DIVIETO DI ADIBIRE LA LAVORATRICE AL LAVORO NOTTURNO DIVIETO DI RISOLVERE IL RAPPORTO DI LAVORO IL LICENZIAMENTO INTIMATO NEL PERIODO IN CUI OPERA IL DIVIETO E’ NULLO DIVIETO DI SOSPENDERE LA LAVORATRICE DIVIETO DI COLLOCARLA IN MOBILITA’ A SEGUITO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO FATTE SALVE TALUNE ECCEZIONI _________________________________________________________ Francesco Banzatti Milano, 13 maggio 2009

4 DIMISSIONI SE RASSEGNATE TRA L’INIZIO DELLA GRAVIDANZA ED IL 1° ANNO DI VITA DEL FIGLIO, DEVONO ESSERE CONVALIDATE DAL SERVIZIO ISPETTIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO COMPETENTE PER TERRITORIO. IN TAL CASO SPETTA L’INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. _________________________________________________________ Francesco Banzatti Milano, 13 maggio 2009

5 INTERRUZIONE GRAVIDANZA SPONTANEA / VOLONTARIA
E’ CONSIDERATA ABORTO Il periodo precedente (in caso di interdizione) = Maternità Il periodo successivo = Malattia PRIMA DEL 180° GIORNO E’ CONSIDERATA PARTO Dall’evento decorrono i 3 mesi di congedo di maternità + gli eventuali giorni non goduti prima (limite massimo = 5 mesi) OLTRE IL 180° GIORNO _________________________________________________________ Francesco Banzatti Milano, 13 maggio 2009

6 PARTO PREMATURO I giorni non goduti prima del parto prematuro vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria post-partum. ESEMPIO Data presunta del parto: 10 settembre Parto: 31 luglio In questo caso, il periodo di obbligatoria non goduto prima del parto (1° agosto-10 settembre) si aggiunge al trimestre di obbligatoria successivo al parto. Periodo massimo di astensione obbligatoria: 5 mesi. _________________________________________________________ Francesco Banzatti Milano, 13 maggio 2009

7 CONGEDO DI MATERNITA’ DEFINIZIONE:
ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO DELLA LAVORATRICE PER UN PERIODO COMPLESSIVO DI 5 MESI 2 MESI PRIMA DEL PARTO 3 MESI DOPO IL PARTO DURATA 80% DELLA RETRIBUZIONE INDENNITA’ INPS: _________________________________________________________ Francesco Banzatti Milano, 13 maggio 2009

8 FLESSIBILITA’ DEL CONGEDO DI MATERNITA’
POSSIBILITA’ PER LA LAVORATRICE DI POSTICIPARE, NEL LIMITE MASSIMO DI UN MESE, L’INIZIO DEL CONGEDO DI MATERNITA’ DEFINIZIONE: LA CONCESSIONE DELLA FLESSIBILITA’ E’ SUBORDINATA A: assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio; assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro; al venir meno della cause che abbiano in precedenza portato a un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi di gravidanza; assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro; 5. assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro. _________________________________________________________ Francesco Banzatti Milano, 13 maggio 2009

9 IL PERIODO DI FLESSIBILITÀ PUÒ ESSERE SUCCESSIVAMENTE REVOCATO
Su richiesta della lavoratrice; Per fatti sopravvenuti come, ad esempio, la malattia. ESEMPIO Data presunta del parto: agosto; Congedo di maternità in via ordinaria: giugno; Richiesta di differimento del congedo per flessibilità: luglio; Malattia della gestante con inizio in data 30 giugno dal 30 giugno inizia la maternità _________________________________________________________ Francesco Banzatti Milano, 13 maggio 2009

10 CONCESSIONE SUBORDINATA A SPECIFICO PROVVEDIMENTO DELLA DPL
ANTICIPAZIONE DEL CONGEDO DI MATERNITA’ a) Dalla DATA di INIZIO dell’ASTENSIONE dal LAVORO b) Dalla DATA del PROVVEDIMENTO DECORRE: MOTIVI: a) Gravi complicanze della gravidanza. b) Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino. c) Impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni secondo quanto previsto dagli art. 7 e 12 T.U. PROCEDURA Istanza alla DPL CONCESSIONE SUBORDINATA A SPECIFICO PROVVEDIMENTO DELLA DPL CHI LA CHIEDE: La lavoratrice Il datore di lavoro Il Servizio Ispettivo d’ufficio _________________________________________________________ Francesco Banzatti Milano, 13 maggio 2009

11 CONGEDO DI PATERNITA’ ASTENSIONE DAL LAVORO DEL LAVORATORE FRUITA IN ALTERNATIVA AL CONGEDO DI MATERNITA’ DEFINIZIONE: Per il periodo pari al Congedo di maternità (3 mesi successivi al parto). Per la parte residua di Congedo di maternità Che la madre non abbia fruito DURATA Deve verificarsi almeno una delle seguenti situazioni: Morte della madre Grave infermità della madre Abbandono del figlio da parte della madre Affidamento esclusivo del bambino al padre CONDIZIONI: _________________________________________________________ Francesco Banzatti Milano, 13 maggio 2009

12 CONGEDO DI MATERNITA’/PATERNITA’
Trattamento economico e previdenziale ALLA MADRE Spetta per tutto il periodo di gravidanza e puerperio (5 mesi), l’indennità economica a carico INPS pari all’80% della retribuzione E’ determinata sulla base della retribuzione del mese precedente l’inizio dell’evento maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive ed altri premi ricorrenti Per tutta la durata dell’astensione al lavoro è riconosciuta la copertura assicurativa piena utile ai fini del diritto e al trattamento della pensione anche di anzianità contributiva _________________________________________________________ Francesco Banzatti Milano, 13 maggio 2009

13 CONGEDO PARENTALE ASTENSIONE FACOLTATIVA CHE SPETTA AD ENTRAMBI I GENITORI NEI PRIMI 8 ANNI DI VITA DEL BAMBINO ALLA MADRE: Trascorso il periodo di Congedo di maternità per la durata di 6 mesi frazionabili La fruizione entro il compimento di 3 anni del bambino La fruizione dopo il compimento dei 3 anni ed entro gli 8 anni Il periodo è indennizzato al 30% della retribuzione media giornaliera se il reddito dell’anno di riferimento risulta inferiore a due volte e mezza il trattamento minimo di pensione Il periodo è indennizzato al 30% della retribuzione media giornaliera _________________________________________________________ Il periodo è coperto da contribuzione figurativa piena Il periodo è coperto da contribuzione figurativa con valore convenzionale e può essere integrata da riscatto o contribuzione volontaria Francesco Banzatti Milano, 13 maggio 2009

14 CONGEDO PARENTALE AL PADRE: Dopo la nascita del figlio ha diritto di usufruire del Congedo Parentale a lui spettante che sommato a quello della madre non può eccedere 10/11 mesi E’ indennizzato al 30% il periodo fruito nel limite di 6 mesi entro il compimento di 3 anni del bambino Spetta l’indennità pari al 30% per il periodo fruito dopo il compimento dei 3 anni e fino agli 8 anni se il reddito dell’anno di riferimento è inferiore a 2 volte e mezza la pensione minima _________________________________________________________ Il periodo è coperto da contribuzione figurativa piena Il periodo è coperto da contribuzione figurativa con valore convenzionale e può essere integrata da riscatto o volontaria Francesco Banzatti Milano, 13 maggio 2009

15 CONGEDO PARENTALE AL GENITORE SOLO:
dopo la nascita del figlio spetta un periodo di Congedo Parentale non superiore a 10 mesi Abbiamo la situazione di genitore solo a seguito di: Morte di un genitore Abbandono del figlio da parte di uno dei due genitori Affidamento del figlio ad un solo genitore Non riconoscimento del figlio E’ indennizzato al 30% il periodo fruito nel limite di 6 mesi entro il compimento di 3 anni del bambino Spetta l’indennità pari al 30% per il periodo fruito dopo il compimento dei 3 anni e fino agli 8 anni se il reddito dell’anno di riferimento è inferiore a 2 volte e mezza la pensione minima _________________________________________________________ Il periodo è coperto da contribuzione figurativa piena Il periodo è coperto da contribuzione figurativa con valore convenzionale e può essere integrata da riscatto o volontaria Francesco Banzatti Milano, 13 maggio 2009

16 CONGEDO PARENTALE IL PARTO GEMELLARE:
per ciascun figlio i genitori hanno diritto al Congedo Parentale entro gli 8 anni di vita per ciascun figlio va presentata la domanda di Congedo Parentale il trattamento economico spetta nella misura del 30% nel limite di 6 mesi per ogni bambino se fruiti entro 3 anni di vita _________________________________________________________ per il Congedo fruito dopo il compimento dei 3 anni di vita ma entro gli otto anni ogni genitore ha diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione se il reddito di riferimento è inferiore a due volte e mezza la pensione minima Francesco Banzatti Milano, 13 maggio 2009

17 RIPOSI GIORNALIERI Da utilizzare entro il 1° anno di vita del bambino
SOGGETTI Lavoratrice Madre, può utilizzare i riposi: durante il congedo parentale del padre Lavoratore Padre, ha diritto ai riposi solo a condizione che: La madre sia deceduta o gravemente malata Il figlio sia affidato in esclusiva al padre La madre sia lavoratrice dipendente e non se ne avvalga La madre non sia lavoratrice dipendente Il Padre non può utilizzare i riposi durante i congedi di maternità e parentale della madre PERIODI DI RIPOSO 2 riposi di 1 ora (anche cumulabili) con orario di lavoro pari o maggiore di 6 ore giornaliere 1 riposo di 1 ora – con orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere La collocazione dei riposi nell’ambito dell’orario di lavoro deve essere concordata tra datore e lavoratrice _________________________________________________________ Francesco Banzatti Milano, 13 maggio 2009

18 I riposi si raddoppiano.
PARTO PLURIMO I riposi si raddoppiano. In tal caso il lavoratore padre può utilizzare le ore aggiuntive rispetto a quelle normalmente spettanti alla madre. Il lavoratore padre può utilizzare le ore aggiuntive: durante il congedo di maternità durante il congedo parentale della madre TRATTAMENTO ECONOMICO A carico INPS Anticipato dal datore di lavoro e portato a conguaglio sul DM10 Contributi figurativi _________________________________________________________ Francesco Banzatti Milano, 13 maggio 2009

19 CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO
Astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza di una malattia del bambino DURATA: SENZA LIMITI TEMPORALI fino a 3 anni del figlio 5 GIORNI LAVORATIVI/ANNO dai 3 agli 8 anni del figlio SOGGETTI: ENTRAMBI I GENITORI IN ALTERNATIVA TRA LORO, SEMPRECHE’ SIANO LAVORATORI SUBORDINATI NON RETRIBUITI NE’ INDENNIZZATI DALL’INPS Computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi a ferie, 13.ma/gratifica natalizia. Copertura figurativa. FERIE E RICOVERO DEL BAMBINO Il ricovero del figlio sospende – a richiesta del genitore – il periodo di ferie: per tutta la durata del ricovero se figlio < 3 anni per massimo 5 giorni lavorativi/anno se figlio > 3 anni e sino a 8 anni _________________________________________________________ Francesco Banzatti Milano, 13 maggio 2009

20 ADOZIONI ED AFFIDAMENTI PREADOTTIVI
DURATA del CONGEDO 5 mesi a prescindere dall’età del per ADOZIONE : minore all’atto dell’adozione; DURATA del CONGEDO 3 mesi a prescindere dall’età del per AFFIDAMENTO: minore; FRUIBILITA’ del entro i primi 5 mesi dal giorno CONGEDO: successivo all’ingresso del minore in famiglia; INDENNITA’ A carico INPS – pari all’ 80% della ECONOMICA: retribuzione. _________________________________________________________ Francesco Banzatti Milano, 13 maggio 2009

21 ADOZIONI ED AFFIDAMENTI PREADOTTIVI INTERNAZIONALI
DURATA del CONGEDO 5 mesi a prescindere dall’età per ADOZIONE : del minore all’atto dell’adozione; DURATA del CONGEDO per 3 mesi a prescindere dall’età AFFIDAMENTO: minore; FRUIBILITA’ del anche prima dell’ingresso CONGEDO: del minore in Italia; INDENNITA’ ECONOMICA: A carico INPS – pari all’ 80% della retribuzione. _________________________________________________________ Francesco Banzatti Milano, 13 maggio 2009

22 ADOZIONI ED AFFIDAMENTI CONGEDI PARENTALI
DURATA: 6 mesi per ciascun genitore (10/11 mesi totali tra i due genitori) FRUIBILITA’: entro gli otto anni dal momento dell’ingresso in famiglia e non oltre il compimento della maggiore età del figlio adottivo INDENNITA’ ECONOMICA: a carico INPS – pari al 30% della retribuzione _________________________________________________________ Francesco Banzatti Milano, 13 maggio 2009


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