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Il D.Lgs 62 del 13 aprile 2017 ha riorganizzato la valutazione Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami.

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1 Il D.Lgs 62 del 13 aprile 2017 ha riorganizzato la valutazione Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i, della legge 13 luglio 2015, n Prof.ssa Antonia Redavid

2 COSA PREVEDE LA LEGGE 107 AI COMMI 180 E 181, LETTERA I) ?
ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI, NONCHÉ DEGLI ESAMI DI STATO, ANCHE IN RACCORDO CON LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, ATTRAVERSO 1. LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI DI OGNI ORDINE E GRADO DI ISTRUZIONE, METTENDO IN RILIEVO LA FUNZIONE FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO DELLA VALUTAZIONE, E DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DI OGNI CICLO. 2. LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO RELATIVI AI PERCORSI DI STUDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO DAI REGOLAMENTI DI CUI AI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, NN. 87, 88 E 89. Prof.ssa Antonia Redavid

3 INDICE DEL D. L. 62/2017 CAPO I -PRINCIPI GENERALI CAPO II -VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE CAPO III -ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE CAPO IV -DISPOSIZIONI FINALI qui ci occupiamo in particolare di: -PRINCIPI GENERALI DEL D. LGS. 62 -VALUTAZIONE -CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE -ESAMI DI STATO 1°CICLO -DVA E DSA Prof.ssa Antonia Redavid

4 ART. 1 Comma1 «La valutazione ha come oggetto Il processo di apprendimento. Concorre al miglioramento degli apprendimenti E al successo formativo e documenta lo sviluppo dell’identità personale… Comma 3 «La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza… Comma 5 «Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico» Prof.ssa Antonia Redavid

5 Capo II Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione ART. 2 Valutazione nel primo ciclo La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa in decimi, effettuata dal Consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione degli alunni e, qualora un alunno con disabilità sia affiancato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Prof.ssa Antonia Redavid

6 CHE COSA SONO LE COMPETENZE?
Qual è il confine tra abilità e competenza? E LE CONOSCENZE? Prof.ssa Antonia Redavid

7 DEFINIZIONI CONOSCENZE: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni (fatti, principi, teorie e pratiche) relative ad un ambito disciplinare, attraverso l’apprendimento ABILITA’: Indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi. Le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’ambito manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti) COMPETENZE: indicano la capacità di usare in un determinato contesto conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale.; il complesso delle competenze dà la padronanza in termini di autonomia e responsabilità Prof.ssa Antonia Redavid

8 ART. 3 Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Prof.ssa Antonia Redavid

9 Mentre il DPR 122/2009, all’art. 2 comma 7, prevedeva l’inserimento di una nota nel documento di valutazione, da trasmettere alla famiglia dell’alunno, «7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno.» il D.L. n. 62/2017 affida alla scuola il compito di attivare “specifiche strategie” per il miglioramento dei livelli di apprendimento, da attuarsi con le risorse disponibili. Prof.ssa Antonia Redavid

10 Per gli alunni DVA la valutazione riguarda
Il comportamento Le discipline Le attività in correlazione con il Piano Educativo Individualizzato che va costruito su misura per l’alunno. L’ammissione alla classe successiva è basata su questo. Già Art.16 L.104/92 DPR 24/02/1994 La valutazione degli alunni DSA è coerente con il Piano Didattico Personalizzato Prof.ssa Antonia Redavid

11 Art. 4: Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria
2. «Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica» Art. 7: Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado «… la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione..» Non sono oggetto di voto e rilasciano uno scritto da parte dell’Indire che rientra nel certificato delle competenze. Prof.ssa Antonia Redavid

12 Gli alunni dispensati da una o più prove (DSA o DVA) o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non ricevono la relativa certificazione delle competenze da parte dell’Istituto di Valutazione (vedi nota Miurn del 20/02/2018). Prof.ssa Antonia Redavid

13 Art. 9: Certificazione delle competenze nel primo ciclo
1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. 2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria del primo ciclo di istruzione. 3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, sulla base dei seguenti principi: a)riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze; e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità; Per gli alunni con disabilita il modello può essere accompagnato da una nota esplicativa che raccordi gli enunciati di competenza standardizzati con quanto previsto nel PEI Prof.ssa Antonia Redavid

14 La certificazione delle competenze,
viene introdotta in via sperimentale con la CM n. 3 del 13/02/2015 «Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione.» Viene effettuata per tutti glia Alunni anche Disabili e DSA Indica, inoltre, DUE modelli nazionali da utilizzarsi al termine della scuola Primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado. Prof.ssa Antonia Redavid

15 DECRETO MIUR , PROT. N. 742 Certificazione dElle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. Allegato A - Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria Allegato B - Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione Il modello, dunque può essere accompagnato da una nota da cui si evinca il rapporto tra gli enunciati di competenza del modello e gli obiettivi del PEI. E’ possibile allegare dei descrittori ( rubriche, griglie …) tali da declinare la padronanza delle competenze chiave in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dalla certificazione. Prof.ssa Antonia Redavid

16 Art. 11: Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento 1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall‘ART. 12, comma 5, L.104/92... 3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. 4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. 5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. Prof.ssa Antonia Redavid

17 6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. 8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione Prof.ssa Antonia Redavid

18 Per gli alunni certificati dalla legge 104/92
Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, la sottocommissione, sulla base del PEI, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, deve predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Prof.ssa Antonia Redavid

19 Novità importante del decreto:
per il superamento dell’esame di Stato al termine del PRIMO CICLO, le prove differenziate sulla base del PEI o del PDP hanno valore equivalente alle prove ordinarie.È una novità che stabilisce il diritto all’ottenimento di un diploma di scuola secondaria di primo grado da parte di tutti gli alunni, anche in presenza di percorsi molto differenziati. Cambiamenti confermati per il PRIMO CICLO dal DM 741/2017 Esame di stato conclusivo del primo ciclo Articolo 14 (Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento) Prof.ssa Antonia Redavid

20 PER IL PRIMO E IL SECONDO CICLO DI PRIMO GRADO NON ESISTONO OBIETTIVI MINIMI o DIFFERENZIATI
LE PROVE DIFFERENZIATE COERENTI CON IL PEI HANNO VALORE EQUIPOLLENTE Il PEI va formulato non sulla base delle Indicazioni Nazionali, ma sulla base delle effettive capacità dell’alunno. Art.16 comma 2 Legge 104/1992: 2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Prof.ssa Antonia Redavid

21 -Predispone le prove d’esame coerenti con il PEI
IN SINTESI: La commissione composta da tutti i consigli di classe delle classi terze o la sottocommissione del singolo consiglio di classe -Predispone le prove d’esame coerenti con il PEI -Fissa i criteri di valutazione delle prove stesse -Valuta le prove Per gli alunni con disabilità viene indicato l’utilizzo di attrezzature tecniche, sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico necessario utilizzato durante l’anno scolastico, noto all’alunno, e utile per affrontare l’esame. Prof.ssa Antonia Redavid

22 NON SI SCRIVE NULLA SUL TABELLONE
NEL DIPLOMA FINALE DI OGNI ORDINE E GRADO NON VIENE FATTA MENZIONE DELLA MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DIFFERENZIATE, COSÌ COME NON SI SCRIVE NULLA SUL TABELLONE Prof.ssa Antonia Redavid

23 Capo III: Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione
Art. 12: Oggetto e finalità 1L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro. Prof.ssa Antonia Redavid

24 L’esame ALUNNI DISABILI
Il decreto legislativo n. 62/2017, che ha novellato l’esame di maturità, dedica l’articolo 20 agli studenti disabili certificati. Ammissione all’esame: i requisiti di ammissione sono i medesimi di quelli previsti per tutti gli altri studenti. «Requisiti di ammissione all’Esame di Stato». Prof.ssa Antonia Redavid

25 LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI NEL SECONDO CICLO
REQUISITI DI AMMISSIONE: Per poter valutare lo studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale (art.5 D.lgd 62/2017). Se le assenze superano questo limite massimo, lo studente è escluso dallo scrutinio finale, con conseguente non ammissione alla classe successiva o all’esame finale. Il Collegio dei docenti può però consentire in casi eccezionali, delle deroghe al limite di tre quarti di presenza del monte ore annuale (art. 14 D.P.R. 122/99 e art. 5 D.lgs 62/2017). Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento ed una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Prof.ssa Antonia Redavid

26 LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI NEL SECONDO CICLO
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO: Per gli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare un giudizio di non promozione (debiti formativi). A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. La l. 352/1995 prevede l’attivazione di interventi di recupero delle carenze (debiti) e nello scrutinio degli esami di recupero, il consiglio di classe procede alle operazioni di scrutinio finale. Prof.ssa Antonia Redavid

27 LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI NEL SECONDO CICLO
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO: Secondo il regolamento (art. 7 DPR 122/2009) «la valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diRitti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare». La valutazione periodica e finale del comportamento è espressa in decimi e concorre a determinare i crediti scolastici. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. Prof.ssa Antonia Redavid

28 LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI NEL SECONDO CICLO
LA certificazione delle competenze: È prevista al termine del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, per attestare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, come previsto dal D.M. 139/2007. Questa certificazione è rilasciata agli alunni che hanno compiuto 16 anni e, in sede di scrutinio, sono stati ammessi alla classe successiva, secondo il modello allegato al D.M. 9/2010 Prof.ssa Antonia Redavid

29 LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI NEL SECONDO CICLO
Prof.ssa Antonia Redavid

30 RIASSUMENDO La commissione d’esame predispone una o più prove differenziate • Fa riferimento alla modalità di verifica e ai criteri contenuti nel PEI presenti nel documento riservato allegato al Documento del 15 maggio • Stabilisce se sono prove equipollenti. • Richiede, se necessario, l’assistente alla comunicazione e all’autonomia • Può assegnare un tempo differenziato per lo svolgimento delle prove • Può avvalersi di esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno piuttosto che dell’insegnante di sostegno Prof.ssa Antonia Redavid

31 IL nuovo Prof.ssa Antonia Redavid

32 Circolare ministeriale n. 3050 del 4 ottobre 2018
Con la pubblicazione della C.M. n.3050/2018, il MIUR ha fornito le prime indicazioni in merito al nuovo esame di Stato di II grado a.s. 2018/19. La riforma del nuovo esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è stata prevista dal D.lgs. n. 62/2017 (attuativo della legge n. 107/15), come modificato dalla legge n.108/2018 (di conversione del decreto Milleproghe). La circolare n. 3050/2018 ricorda che la legge n. 108/2018 ha prorogato al 1° settembre 2019 la partecipazione alla prova invalsi e lo svolgimento dell’ Alternanza Scuola Lavoro quali requisiti d’accesso all’esame di Maturità e sintetizza le novità introdotte dalla nuova normativa. Prof.ssa Antonia Redavid

33 REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
Art. 13 D.lgs. 62/2017 (norme generali previste per tutti gli alunni) La frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale dell’ultimo anno; La partecipazione alle prove INVALSI (dal 2019/2020 al sensi del Decreto milleproroghe convertito in L. 108/2018); Lo svolgimento dell’Alternanza Scuola Lavoro, coerentemente con la L. 107/2015 (dal 2019/2020 al sensi del Decreto milleproroghe convertito in L. 108/2018); La votazione non inferiore ai sei decimi in ogni disciplina e nel comportamento. Nel caso di votazione inferiore ai sei decimi, il Consiglio di Classe può deliberare, con motivazione adeguata, l’ammissione all’esame finale. Prof.ssa Antonia Redavid

34 COMMISSIONE D’ESAME La Commissione d’esame non cambia composizione, per cui continua ad essere costituita da: tre membri interni; tre membri esterni; un presidente esterno. È comunque assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto della prima e seconda prova scritta. In ogni Istituto viene costituita una commissione ogni due classi. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. NOVITA’: Elenchi presidenti commissione Presso ciascun USR (Ufficio Scolastico regionale) è costituito un elenco dei Presidenti di Commissione, cui possono accedere dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di secondo grado. I requisiti per accedere al predetto elenco sono definiti  a livello nazionale dal Miur, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente. Prof.ssa Antonia Redavid

35 PROVE D’ESAME L’esame si articola in due prove scritte (prima e seconda prova) e una orale: Prof.ssa Antonia Redavid

36 GRIGLIE DI VALUTAZIONE NAZIONALI
Il Miur ha reso disponibili  apposite griglie nazionali di valutazione. Esse hanno l’obiettivo di consentire alle commissioni di garantire una maggiore equità e più omogeneità nella correzione degli scritti. Per la prima prova scritta, le griglie presentano indicatori generali che si riferiscono a tutte le tipologie testuali e indicatori specifici di cui tener conto nell’attribuzione del punteggio per le diverse tipologie. Per la seconda prova scritta, le griglie si riferiscono alla valutazione complessiva dell’elaborato senza distinzione tra le diverse parti in cui può essere articolata la struttura e la tipologia della prova. Prof.ssa Antonia Redavid

37 PROVA ORALE I candidati, su proposta della commissione, devono:
analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi affinché la medesima (commissione) verifichi l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità argomentativa e critica del candidato; esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro. Alternanza scuola-lavoro: non costituirà per il 2018/19 uno dei requisiti d’ammissione, come previsto dal succitato decreto, in quanto la legge n. 108/2018 ha prorogato lo svolgimento della stessa quale requisito d’accesso all’esame al 1° settembre 2019. L’alternanza, tuttavia, sarà oggetto del colloquio da parte dei candidati, come previsto nel decreto n. 62/2017. Prof.ssa Antonia Redavid

38 CREDITO SCOLASTICO Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti.  I 40 punti sono così distribuiti: max 12 punti per il terzo anno; max 13 punti per il quarto anno; max 15 per il quinto anno. L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe e avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Prof.ssa Antonia Redavid

39 ESITO FINALE Il voto finale resta in centesimi e deriva dalla somma di: credito scolastico (max 40 punti); punteggio prima prova (max 20 punti); punteggio seconda prova (max 20 punti); punteggio colloquio (max 20 punti). Punteggio massimo conseguibile 100/100. In caso di svolgimento di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, la ripartizione del punteggio tra le tre prove scritte avverrà secondo quanto definito dal Miur nel decreto 62/2017. Il punteggio minimo, ai fini del superamento dell’esame, è di 60/100. Prof.ssa Antonia Redavid

40 DIPLOMA e CURRICULUM DELLO STUDENTE
Superato l’esame di Stato, ai candidati viene rilasciato il diploma con allegato il curriculum dello studente. Il diploma attesta l’indirizzo, la durata del corso di studi e il punteggio ottenuto. Il curriculum riporta la carriera scolastica dell’alunno: dalle discipline studiate ai livelli di apprendimento conseguiti nella prova Invalsi, dalle competenze in lingua inglese alle attività di alternanza scuola-lavoro svolte, crediti scolastici e formativi, attività di volontariato. Il modello di diploma e di curriculum saranno definiti dal succitato decreto Miur, da pubblicare prima dell’inizio dell’Esame di Stato. Prof.ssa Antonia Redavid

41 AMMISSIONE CANDIDATI DISABILI E DSA
Prof.ssa Antonia Redavid

42 L’esame ALUNNI DISABILI
Valutazione: si rifà all’art. 16 della L. 104/1992, effettuata da tutti i docenti e deve avvenire sulla base del P.E.I., nel quale deve essere indicato per quali discipline sono stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno sono state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. La valutazione è espressa in decimi ed è riferita: Al comportamento; Alle discipline curriculari; Alla attività svolte sulla base del P.E.I. e degli altri documento previsti dalla L. 104 Nella Valutazione degli alunni con disabilità, i docenti perseguono l’obiettivo dello sviluppo delle potenzialità: nell’apprendimento; nella comunicazione; nelle relazioni; nella socializzazione. Prof.ssa Antonia Redavid

43 L’esame di stato del 2° ciclo: Due casi possibili
Per quanto concerne lo svolgimento dell’Esame di Stato, la sua valutazione e il titolo conseguito, è necessario distinguere tra: ● candidati con disabilità che hanno seguito una Programmazione per Obiettivi Minimi; ● candidati con disabilità che hanno seguito una Programmazione Differenziata (sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale, con riferimento ad alunni con ritardo mentale significativo) La distinzione tra i due casi è ripresa ogni anno (con possibili modifiche) nell’Ordinanza Ministeriale che regola lo svolgimento dell’Esame di Stato. Art. 20 O.M. n.205 Esame di Stato 11 marzo 2019 Prof.ssa Antonia Redavid

44 ATTESTATO DI FREQUENZA
PROGRAMMazione CON OBIETTIVI MINIMI Contenuti essenziali delle discipline O programma equipollente con la riduzione parziale o con la sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa DIPLOMA CON OBIETTIVI DIFFERENZIATI Predisporre un piano di lavoro individualizzato; Svolgono in sede di esame prove differenziate omogenee al percorso svolto ATTESTATO DI FREQUENZA Prof.ssa Antonia Redavid

45 SECONDO CICLO: ESAMe con obiettivi minimi
Quando il percorso di studi ha seguito la programmazione prevista nel P.E.I., conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali, i candidati possono sostenere l’esame anche mediante prove equipollenti e tempi più lunghi, acquisendo il corrispondente titolo di studio (diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore). Prof.ssa Antonia Redavid

46 SECONDO CICLO: ESAMe con PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA
Quando il percorso di studi ha seguito la programmazione differenziata: la valutazione è finalizzata allo svolgimento del P.E.I. e all’esercizio del diritto allo studio; i candidati possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio di un attestato di credito formativo; gli apprendimenti sono valutati in decimi (con una breve annotazione sul documento di valutazione) e, per la tutela della privacy, non deve essere annotato nulla sui tabelloni esposti all’albo della scuola (art. 20 comma 6); nelle certificazioni rilasciate si indica che «la valutazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali» Prof.ssa Antonia Redavid

47 CASI PARTICOLARI L’O.M. 90/2001 stabilisce che nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si proceda, di norma alla valutazione differenziata; è consentito l’uso di particolari strumenti didattici individuati dai docenti per accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali. Per gli alunni con disabilità di tipo psichico, la valutazione verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi fissati dal P.E.I., con una eventuale programmazione differenziata Prof.ssa Antonia Redavid

48 PROVE D’esame Le prove d’esame e il valore delle stesse, ossia se siano o meno equipollenti, sono stabiliti dal Consiglio di Classe all’interno del Piano Educativo Individualizzato. La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle modalità di valutazione e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione,  predispone una o più prove differenziate in linea con il P.E.I. Prof.ssa Antonia Redavid

49 PROVE D’esame La commissione può avvalersi del docente di sostegno che ha seguito l’alunno durante l’anno, per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame. Gli alunni con disabilità assenti agli esami o che non svolgono una o più prove, conseguono l‘attestato dei crediti formativi maturati (art. 20, comma 5). Prof.ssa Antonia Redavid

50 PROVE INVALSI La prova verte sulle discipline di italiano, matematica e inglese. Come detto sopra, per il corrente anno scolastico, non sarà uno dei requisiti di ammissione all’esame di maturità, fermo restando che è stata svolta. Per gli alunni con disabilità non è previsto l’esonero dalle prove INVALSI Prof.ssa Antonia Redavid

51 DOCUMENTO 15 MAGGIO Resta confermata la redazione del documento del 15 maggio, ove esplicitare i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Di tale documento tiene conto la commissione nell’espletamento dei lavori. Al documento del 15 maggio deve essere allegata una cartellina personale dell’alunno con disabilità contenente: La Diagnosi Clinica e la Diagnosi Funzionale (o Profilo di Funzionamento- D.L. 66/2017) Il P.E.I. La Relazione Finale Prof.ssa Antonia Redavid

52 GRAZIE BUON LAVORO Prof.ssa Antonia Redavid


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