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Procedure accelerate dopo la riforma del decreto sicurezza

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Presentazione sul tema: "Procedure accelerate dopo la riforma del decreto sicurezza"— Transcript della presentazione:

1 Procedure accelerate dopo la riforma del decreto sicurezza
Catania 19_02_19

2 PROCEDURE ACCELERATE Artt. 28, 28bis, 28ter D. Lgs. 25/08
Cosa sono Quando si applicano Che effetti producono Come mitigarne l’impatto

3 1. COSA SONO Trattazione della domanda di protezione internazionale “accelerata” rispetto alla tempistica ordinaria  Tempi abbreviati per Questura/CT ma anche richiedenti  Poco tempo per informative e preparazione all’intervista  (Termini dimezzati per il ricorso)  (Compressione del diritto a rimanere sul territorio)

4 2. QUANDO SI APPLICANO Pre-Salvini
1. Trattenimento in CPR 2. Reiterata 3. Domanda «strumentale» 4. Domanda manifestamente infondata

5 2. QUANDO SI APPLICANO Post-Salvini
0. Paese di origine sicuro 2. QUANDO SI APPLICANO Post-Salvini 1. Trattenimento in CPR Ma anche nei centri ex 10ter TU immigrazione Potenzialmente tutti i richiedenti asilo? 2. Reiterata 3. Domanda «strumentale» Possibile procedura di frontiera 3a. Domanda in frontiera/zona di transito dopo (tentata) elusione controlli in ingresso 4. Domanda manifestamente infondata 3b. Condizioni di soggiorno irregolare

6 2. QUANDO SI APPLICANO Post-Salvini
Nuovo Art. 28ter 2. QUANDO SI APPLICANO Post-Salvini a) Nessuna attinenza con protezione internazionale b) Paese di origine sicuro c) Dichiarazioni palesemente c1) incoerenti e contraddittorie c2) false e contrastanti con le COI d) Ha indotto in errore «le autorità» d1) con informazioni false d3) con documenti falsi d4) omettendo info/documenti su cittadinanza d5) distruggendo/nascondendo doc. identità e) Domanda non tempestiva dopo ingresso/soggiorno illegale 4. Domanda manifestamente infondata f) Rifiuto impronte EURODAC g) Trattenimento (tranne che se per rischio fuga)

7 I termini possono essere comunque superati Possibili conseguenze
3. CHE EFFETTI PRODUCONO 1. Paese di origine sicuro Decisione entro 5 gg 2. Reiterata 3. Trattenimento Tempi contingentati Audizione entro 7 gg Decisione entro 2 gg 4. Domanda «strumentale» in frontiera dopo (tentata) elusione controlli I termini possono essere comunque superati (Art. 28bis, c. 3) 5. Domanda «strumentale» dopo verifica condizioni di soggiorno irregolare Audizione entro 14 gg Decisione entro 4 gg Possibili conseguenze 6. Domanda manifestamente infondata

8 Termini per ricorso e sospensiva
3. CHE EFFETTI PRODUCONO 1. Paese di origine sicuro Entro 30 gg 2. Reiterata Entro 30 gg 3. Trattenimento Entro 15 gg Termini per ricorso e sospensiva 4. Domanda «strumentale» in frontiera dopo (tentata) elusione controlli No sospensiva automatica Entro 30 gg 5. Domanda «strumentale» dopo verifica condizioni di soggiorno irregolare Entro 15 gg 6. Domanda manifestamente infondata

9 4. COME MITIGARE L’IMPATTO
28 (1-bis). Presidente della Commissione territoriale, sulla base della documentazione in atti, individua i casi di procedura prioritaria o accelerata. Sentenza CdA Napoli del 17/2018 RG 3438/2017 La procedura va dichiarata Il/la richiedente dev’essere informato/a della procedura nei suoi confronti Il provvedimento della Commissione deve indicare il termine corretto per impugnare

10 Decisione di rigetto per manif. infondatezza
Rottura 4. COME MITIGARNE L’IMPATTO Procedura accelerata «prius logico» Art. 32 Decisione Decisione di rigetto per manif. infondatezza Termine ridotto No sospensiva auto Art. 35bis c. 2 Art. 35bis c. 3(c)

11 4. COME MITIGARE L’IMPATTO
Procedure accelerate solo in tre ipotesi: Paese di origine sicuro Reiterata Pericolo ordine pubblico (trattenimento) Domanda strumentale in frontiera Domanda strumentale in soggiorno irregolare Manifesta infondatezza Direttiva procedure MSNA Art. 25 c. 6, lett. a)

12 4. COME MITIGARE L’IMPATTO
A richiedenti portatori/portatrici di esigenze speciali («vulnerabili») non si applicano mai procedure accelerate o di frontiera. Direttiva procedure «special needs» Art. 24(3)

13 4. COME MITIGARE L’IMPATTO
La mancanza di documenti relativi all’ingresso o l’uso di documenti falsi non dovrebbero di per sé comportare (automaticamente) procedure di fron­tiera o accelerate. Direttiva procedure No automatismo: documenti falsi  proc. accelerata Considerando 21

14 4. COME MITIGARE L’IMPATTO
1-ter. La procedura [accelerata] si applica anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli (…) In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito. 1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter. 4. COME MITIGARE L’IMPATTO Direttiva procedure Domanda in frontiera Art. 31 c. 8

15 Domande?


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