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Dal bilancio civilistico al bilancio fiscale
Dott. Jacopo Vaccarezza Roma, 22 ottobre 2019
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Percorso di esposizione
Normativa di redazione del bilancio civilistico e fiscale Variazioni fiscali: principio di derivazione civilistico Esempi di redazione dell’Unico Sc 19 e scritture contabili
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Normativa civilistica nella redazione del bilancio
osservare ordinatamente gli schemi di bilancio esprimere i valori delle singole poste osservando i criteri di valutazione previsti per legge riportare informazioni aggiuntive in caso di deroghe Chiarezza Clausole generali presentare un quadro fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società vero legale: conformità dei valori e delle stime effettuate dagli amministratori alle norme di legge correttezza: stime, valutazioni e iscrizioni in bilancio secondo buona fede, lealtà ed obiettività Veridicità e correttezza Art c.c. introdotto dal Dlgs. 139/2015 (Riforma del Bilanci 2016) non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rilevanza
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Normativa civilistica nella redazione del bilancio
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto (es. pronti contro termine, sale and lease back) Prevalenza della sostanza sulla forma Postulati del bilancio le valutazioni delle voci di bilancio devono essere effettuate nella prospettiva della continuazione dell’attività azienda complesso economico funzionante Continuità aziendale Art bis si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo Prudenza
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Normativa civilistica nella redazione del bilancio
si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento Competenza Postulati del bilancio i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro obiettivo: rendere i bilanci comparabili, evitare manipolazioni occulte che inquinino i dati contabili Continuità di applicazione dei criteri di valutazione Art bis gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente es. la voce impianti e macchinari, contiene impianti generici, specifici, macchinari di vario genere etc. Valutazione separata della voci in bilancio
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Normativa civilistica nella redazione del bilancio
per ogni voce dello SP e del CE deve essere indicato l’importo della voce corrispondente all’esercizio precedente se le voci non sono comparabili, quelle relative al precedente esercizio devono essere adattate, e deve essere data adeguata informativa in Nota Integrativa Comparabilità Postulati del bilancio definizione: la compensazione è una modalità satisfattoria di estinzione di un’obbligazione (art c.c.) da un punto vista contabile, il legislatore civilistico pone il divieto assoluto di compensazione fra le partite OIC 19: La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (es. art. 1241, 1° comma) Art ter Divieto di compensazione delle partite
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Normativa civilistica nella redazione del bilancio
situazione patrimoniale e finanziaria della società schema espositivo a sezioni contrapposte ( Art c.c.) equazione Attivo – Passivo = Patrimonio Netto Stato Patrimoniale Composizione del bilancio d’esercizio situazione economica della società schema espositivo scalare ( Art c.c.) equazione Ricavi – Costi = Utile / Perdita d’esercizio Conto Economico prospetto a carattere informativo dei dati di bilancio ( Art c.c. ed OIC 12) funzione esplicativa: dei dati sintetici dello SP e CE funzione integrativa: informazioni di carattere qualitativo Art c.c. Nota Integrativa situazione finanziaria della società metodo indiretto o indiretto (OIC 10) leva principale: capacità di autofinanziamento della società Rendiconto Finanziario
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Normativa civilistica nella redazione del bilancio
controllo generale delle movimentazioni e dei saldi dei vari conti accesi nell’esercizio Bilancio di verifica attenzione al mastrino “Cassa” e saldi di contro corrente dalla manifestazione finanziaria al criterio della competenza Scritture di assestamento scritture di completamento, integrazione (ratei), rettifica (risconti), ammortamento ed accantonamento rilevazione dei costi e ricavi sospesi da stornare e rinviare nel futuro esercizio Operazioni contabili di fine esercizio Rilevazione delle rimanenze finali sono considerabili come scritture di rettifica punto di tangenza con la normativa fiscale Determinazione delle imposte d’esercizio nel bilancio ante imposte si iscrive il costo delle imposte d’esercizio derivanti dal relativo calcolo dell’ IRES ed IRAP si procede alla chiusura dei conti di SP e CE Chiusura dei conti particolare rilevanza avranno i conti di reddito (CE) per via dell’iscrizione del risultato d’esercizio nel Patrimonio Netto Determinazione del risultato economico differenza fra i componenti positivi e negativi di reddito l’utile o la perdita d’esercizio rappresentano il saldo del CE esprimono l’incremento od il decremento del PN
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Normativa civilistica nella redazione del bilancio
entro 120 giorni deve essere convocata l’assemblea dei soci che approva il bilancio d’esercizio Chiusura dell’esercizio dell’ 31/12/ anno x-1 si può applicare il differimento termini a 180 giorni nei casi previsti per legge Redazione del progetto di bilancio gli amministratori devono redigere il progetto di bilancio una volta da loro votato ed approvato, diventa il bilancio d’esercizio da proporre ai soci per l’approvazione Iter di formazione del bilancio ordinario Presentazione agli organi di controllo almeno 30 gg prima dell’assemblea, gli amministratori devono presentare il bilancio al collegio sindacale ed al revisore legale Deposito del bilancio in sede sociale si devono depositare il sede sociale almeno 15 gg prima dell’assemblea, il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale e quella del revisore legale Presentazione ai soci ed approvazione l’assemblea ordinaria deve approvare il bilancio, e deve essere convocata dagli amministratori entro 120/180 gg dalla chiusura dell’ esercizio entro 30 giorni dall’approvazione il bilancio d’esercizio approvato, deve essere depositato nel RdI a cura degli amministratori Deposito nel Registro delle Imprese gli effetti della pubblicità legale nel RdI sono quelli di pubblicità dichiarativa (art c.c.)
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Normativa civilistica nella redazione del bilancio
Timeline - iter approvazione del Bilancio d’esercizio di una S.p.A. nei termini ordinari entro il 31/03/2019 31/12/2018 31/03/2019 15/04/2019 30/04/2019 Chiusura dell’esercizio AU/Adunanza CDA Approvazione del Progetto di Bilancio Formazione del Bilancio d’Esercizio Presentazione del bilancio agli organi di controllo Deposito del bilancio presso la sede sociale Convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio
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La capacità contributiva nella Costituzione italiana
1° comma: Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Art. 23 Costituzione Riserva di legge relativa 1° comma: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. 2° comma: Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Art. 53 Costituzione
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Concetto di Tributo Tributo Tassa Imposta Contributo
Prelievo coattivo di ricchezza sui contribuenti da parte dell’AF Imposta Tassa Contributo Servizi indivisibili (o generali): sono destinati alla collettività considerata nel suo insieme Es. difesa, ordine pubblico, realizzazione di infrastrutture etc. Servizi divisibili (o speciali): sono prestati dalla PA ai singoli cittadini i quali ne fruiscono individualmente Es. TARI, tassa sulle concessioni governative, tassa automobilistiche etc. Prelievo effettuato nei confronti di coloro che traggono un beneficio individuale da opere o servizi di rilevanza generale Es. opere pubbliche, contributi previdenziali
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Struttura dell’ Imposta: elementi fondamentali
Fatto generatore dell’obbligazione tributaria Deve essere conforme ai dettati degli art. 23 e 53 della Costituzione Italiana Presupposto Destinatari del prelievo tributario, responsabili del pagamento del tributo Contribuenti: p. fisiche o giuridiche Soggetti Passivi Imposta Importo sul quale applicare l’aliquota a lordo od a netto delle deduzioni d’imposta Base Imponibile -Tasso, in misura percentuale, che si applica alla base imponibile per calcolare l’ammontare del tributo -Tipologie: fissa o variabile in proporzione del reddito Aliquota
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Struttura dell’ IRES: Presupposto e soggetti passivi (art. 72,73 T. u
Struttura dell’ IRES: Presupposto e soggetti passivi (art. 72,73 T.u.i.r.) Presupposto: possesso dei redditi in denaro o i natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6 T.u.i.r. Art. 6 T.u.i.r. : I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: 1) Fondiari ) di Capitale ) Lavoro dipendente 4) Lavoro autonomo 5) Impresa ) Diversi Principio di attrazione: Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali (cfr. soggetti passivi), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa (Art. 81 T.u.i.r.) Soggetti passivi: vi rientrano le seguenti forme sociali: • società per azioni • società in accomandita per azioni • società a responsabilità limitata • società cooperative • società di mutua assicurazione • enti pubblici e privati
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Struttura dell’ IRES: Base imponibile (art. 75 T.u.i.r.)
Base imponibile: l’imposta si applica sul Reddito complessivo, determinato secondo le disposizioni della Sezione I del Capo II (art. 81 e seguenti) Il reddito complessivo è determinato: apportando all’Utile o alla Perdita risultanti dal Conto Economico relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta le Variazioni in Aumento o in Diminuzione disciplinate dal legislatore fiscale Reddito complessivo
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Struttura dell’ IRES: Base imponibile (art. 75 T.u.i.r.)
Principio di derivazione del reddito fiscale dal risultato economico del bilancio Variazioni in aumento o diminuzione derivanti dalle norme fiscali Utile o Perdita derivante dal CE civilistico Reddito fiscale complessivo
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Struttura dell’ IRES: Base imponibile (art. 75 T.u.i.r.)
CONTO ECONOMICO VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite Altri ricavi e proventi A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE COSTI DELLA PRODUZIONE Costi per acquisti di materie prime Costi per servizi B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE UTILE D’ ESERCIZIO (A-B)
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Struttura dell’ IRES: Base imponibile (art. 75 T.u.i.r.)
UNICO SC 19: DICHIARAZIONE DEI REDDITI UTILE D’ ESERCIZIO Variazioni in diminuzione: Ricavi non tassabili + Variazioni in aumento: Costi indeducibili REDDITO FISCALE ANTE IMPOSTE In sede di dichiarazione dei redditi la società, partendo dal risultato economico, dovrà apportare le variazioni in aumento e diminuzione per determinare il reddito imponibile
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Struttura dell’ IRES: Base imponibile (art. 75 T.u.i.r.)
DICHIARAZIONE DEI REDDITI UTILE D’ ESERCIZIO REDDITO FISCALE ANTE IMPOSTE La società dovrà determinare l’imposta da versare calcolandola sul reddito imponibile (1.800) che è diverso dall’utile risultante dal CE (1.200) Qualora apportando la variazioni fiscali all’utile del CE dovesse risultare una perdita fiscale, la stessa potrà essere portata in diminuzione dei futuri redditi imponibili conseguiti negli esercizi successivi (art. 84 TUIR) secondo i limiti stabiliti per legge
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Struttura dell’ IRES: Base imponibile (art. 75 T.u.i.r.)
CE CIVILISTICO VARIAZIONI FISCALI DARE AVERE DARE AVERE Costi Ricavi IN AUMENTO IN DIMINUZIONE Tramite le variazioni fiscali i Costi civilistici aventi segno “meno” vengono ripresi a tassazione; si può sostenere che avvenga un cambio di segno solo a livello fiscale che recupererà materia imponibile; Viceversa, per i Ricavi civilistici aventi segno “più”, viene esclusa o differita la tassazione; avviene un cambio di segno che porterà un sollievo fiscale nell’esercizio di riferimento.
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Struttura dell’ IRES: Base imponibile (art. 75 T.u.i.r.)
VARIAZIONI FISCALI Le variazioni fiscali: riporteranno a tassazione dei costi “dedotti” a livello civilistico ma non deducibili a livello fiscale consentiranno l’esclusione della tassazione, o il suo rinvio, a determinate voci di ricavo iscritte a livello civilistico DARE AVERE IN AUMENTO IN DIMINUZIONE
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Struttura dell’ IRES: Aliquota (Art. 77 T.u.i.r.)
Aliquota: Tasso, in misura percentuale, che si applica alla base imponibile per calcolare l’ammontare del tributo. Nella legislazione vigente è fissata al 24%. Base Imponibile Aliquota IRES d’esercizio al 24% UTILE D’ ESERCIZIO: 1.200 REDDITO FISCALE ANTE IMPOSTE: 1.800 IRES: x 24% = 432 euro REDDITO NETTO: – 432= euro Si dovranno accantonare contabilmente le imposte di competenza IRES: 432 euro
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Differenze fra i due legislatori
LEGISLATORE CIVILISTICO LEGISLATORE FISCALE tutela dei terzi (creditori e finanziatori) prudenza nei criteri di valutazione scopo: garantire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria espressa in bilancio principio di competenza economica Informativa di bilancio: rivolta a stakeholders (terzi) e shareholders (azionisti) tutela dell’obbligazione tributaria rispetto del principio della capacità contributiva scopo: ottenere una certezza nella determinazione della base imponibile e del conseguente prelievo tributario principio di competenza e cassa Informativa: rivolta all’Amministrazione Finanziaria , Ente della riscossione DIFFERENTI INTERESSI
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RIEPILOGO della PRIMA PARTE
Principio di derivazione del reddito fiscale dal risultato economico del bilancio civilistico Le variazioni fiscali si applicano solo al risultato espresso dal Conto Economico (Utile, Pareggio o Perdita) Le grandezze di Stato Patrimoniale vengono utilizzate occasionalmente dal legislatore per regolare o delimitare le variazioni fiscali apportate al CE
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PRINCIPI FISCALI: IRES
Gli elementi di reddito devono essere quantificati nel rispetto di alcuni principi fiscali: Principio di competenza : per la determinazione del reddito d’impresa rileva il momento di maturazione dei fatti gestionali e non quello dell’incasso o del pagamento. Sono previste però delle deroghe (es. deducibilità compensi amministratori) Principio di competenza : la deducibilità dei costi è ammessa solo se gli stessi sono correlati all’attività che produce i ricavi imponibili. Viceversa, tali costi risultano essere indeducibili ai fini fiscali (determinando perciò una ripresa a tassazione = variazione in aumento) Principio di inerenza Certezza e determinabilità : alla chiusura d’esercizio i componenti di reddito devono essere contemporaneamente certi nell’ esistenza e determinati od oggettivamente determinabili Principio di continuità: le valutazioni di bilancio devono essere fatte nella prospettiva della continuità dell’attività aziendale.
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VARIAZIONI FISCALI : UNICO SC 2019
Modello tramite il quale compilare e presentare la dichiarazione dei redditi delle società di capitali all’Agenzia delle Entrate UNICO SC 2019 Termine di presentazione: entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30 settembre 2019 per i redditi relativi all’esercizio chiuso al 31/12/2018) Modalità di presentazione: tutti i soggetti IRES devono presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica. La trasmissione può essere diretta o per tramite di un intermediario abilitato Versamento delle imposte: si applica il meccanismo del saldo e dell’acconto di imposta. saldo 2018: entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura d’esercizio (30/06/2019) se il bilancio è approvato entro i termini ordinari (30/04/2019) acconto 2019 in unica soluzione: entro il 30/11/2019 se il debito di’imposta è inferiore a 257,52 € acconto 2019 in due soluzioni: prima rata entro il 30/06/2019 ; seconda rata entro il 30/11/2019 se il debito di’imposta è superiore a 257,52 €
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VARIAZIONI FISCALI : UNICO SC 2019
COMPOSIZIONE UNICO SC 2019 Frontespizio : dati generali del tipo di dichiarazione, della società, della sua attività, del suo legale rappresentate firmatario e dell’intermediario che si impegna a trasmetterla, firma della dichiarazione Quadro per la determinazione del reddito di impresa: RF: determinazione del reddito di impresa variazioni in aumento e diminuzione Quadro per la determinazione delle imposte: RN: determinazione dell’IRES riporto perdite fiscali, detrazioni di imposta, ritenute d’acconto subìte ed acconti versati Prospetti vari: RS: prospetti vari (dati di bilancio, riporto delle perdite, prospetto ACE etc.)
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VARIAZIONI FISCALI : UNICO SC 2019
QUADRO RF Risultato del conto economico Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Reddito complessivo
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VARIAZIONI FISCALI : UNICO SC 2019
QUADRO RN Risultato fiscale - RF Reddito imponibile Ulteriori riduzioni di imposta IRES
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VARIAZIONI FISCALI IN AUMENTO: 1
Spese Telefoniche: in relazione ai servizi fissi e mobili ed ai collegamenti telematici, sono deducibili nella misura dell’ 80% (art. 102, c. 9, TUIR). Esempio: Spese cellulari aziendali € Spese telefoni fissi € Totale spese telefoniche € Variazione in aumento permanente (3.300 x 0,2)= 660 € 99 660 660
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VARIAZIONI FISCALI IN AUMENTO: 2
Spese di Rappresentanza: sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità […], in funzione del volume dei ricavi della gestione caratteristica dell’impresa (art. 108, c. 2, TUIR) Percentuali di deducibilità 1,5 % dei ricavi e altri proventi fino a € 0,6 % dei ricavi e altri proventi dai € e fino a € 0,4 % dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i €
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VARIAZIONI FISCALI IN AUMENTO: 2
Esempio: Impresa di costruzioni Spese di rappresentanza € Ricavi della gestione caratteristica € Plusvalenze su titoli € Limite di deducibilità ( x 1,5 %)= € Variazione in aumento permanente pari a ( )= 500 € 5.000 5.000 4.500 4.500
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VARIAZIONI FISCALI IN AUMENTO: 3
Compensi degli amministratori: sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti (art. 95, c. 5, TUIR) principio di cassa (deroga alla competenza economica) Esempio: Compensi degli amministratori € Compensi effettivamente corrisposti € Totale compensi deducibili € Nessuna variazione in aumento
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VARIAZIONI FISCALI IN AUMENTO: 4
Sopravvenienze passive: per la normativa fiscale (art. 101, c. 4, TUIR) si considerano tali il mancato conseguimento di ricavi od altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi; il sostenimento di spese, perdite ed oneri a fronte di ricavi od altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi; la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. Esempio: Errori di rilevazione in bilancio (x-1) € Mancato conseguimento di ricavi (x-1) € Variazione in aumento permanente Totale sopravvenienze deducibili € € 3.000
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VARIAZIONI FISCALI IN AUMENTO: 5
Spese per mezzi di trasporto: per la normativa fiscale (art. 164 del TUIR) le spese e gli altri componenti negativi relativi alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli da parte delle imprese, sono deducibili: in diverse misure a seconda dell’utilizzo del mezzo di trasporto: 100%, 80%, 70% e 20% e nel limite della spesa di ,99 € Schema della deducibilità: 100% delle spese ed altri componenti negativi relativi a veicoli a motore strumentali 20% delle spese ed altri componenti negativi relativi a veicoli a motore non strumentali; 80% per le autovetture di agenti e rappresentanti; 70% delle spese sostenute per veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta
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VARIAZIONI FISCALI IN AUMENTO: 5
Esempio: Mezzi di trasporto acquistati da scuola guida 1) Autovetture per uso strumentale € Deducibili al 100% 2) Autovetture per uso promiscuo € Deducibili al 20%, nel limite di ,99 € Limite deducibilità ( x 20%)= € Variazione in aumento ( – 3.000)= € 3) Ciclomotori dati in uso ai dipendenti € Deducibili al 70%, nel limite di ,99 € Limite deducibilità (7.000 x 70%)= € Variazione in aumento (7.000 – 4.900)= € Totale variazioni in aumento ( ) = € 14.100
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VARIAZIONI FISCALI IN AUMENTO: 6
Imposte e tasse indeducibili: la normativa fiscale (art. 99 TUIR e leggi istitutive dei tributi) stabilisce quali imposte siano indeducibili, anche parzialmente. Ad esempio: imposte sui redditi (IRES, IRAP); imposta municipale unica (IMU); altre imposte la cui legge istitutiva preveda la loro indeducibilità; sanzioni. Le altre imposte e tasse (TARI, TASI, imposta di bollo etc.) sono sempre deducibili per cassa. Schema della deducibilità: IRES: interamente indeducibile IRAP: deducibile parzialmente qualora si sostengano spese per i personale dipendente e/o spese per interessi passivi IMU: fino al 2018 la deducibilità è pari al 20%. Dal 2019 sarà elevata al 50%. Sanzioni: per loro natura indeducibili
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VARIAZIONI FISCALI IN AUMENTO: 6
Esempio in anno di imposta 2018: 1) IMU € importo deducibile: (1.000 x 20%)= 200 € 2) IRES € interamente indeducibile 3) Sanzioni su imposte € interamente indeducibili 4) Imposta di bollo € interamente deducibili Totale variazioni in aumento : € ( ) 16.400 38 200 200
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VARIAZIONI FISCALI IN AUMENTO: 7
Spese di manutenzione: Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione ordinarie, sono deducibili: nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta alla data di inizio esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; l'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi (art. 102 c.6 TUIR). Esempio: 1) Spese di manutenzione ordinarie € 2) Spese di manutenzione straordinarie € 3) Beni materiali ammortizzabili € Limite deducibilità ( x 5%)= € Nessuna variazione in aumento (6.500 > )
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VARIAZIONI FISCALI IN AUMENTO: 8
Interessi passivi: Gli interessi passivi e gli oneri assimilati di natura finanziaria sono deducibili: fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati; l'eccedenza e' deducibile nei limiti del ROL (art. 96 TUIR) . ROL (Risultato Operativo Lordo) : differenza fra il valore e i costi di produzione lettere A) – B) del CE escludendo le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali n.10 lett.a/b i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali nonché i componenti di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o ramo.
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VARIAZIONI FISCALI IN AUMENTO: 8
Esempio: 1) Interessi passivi € 2) Interessi attivi € 3) ROL € Deducibilità a concorrenza degli interessi attivi € Deducibilità eccedenze nei limiti del 30% del ROL - eccedenze: € ( –24.000) limite di deducibilità: € (30% x ) 80.000 24.000 24.000 56.000 56.000 34.000
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VARIAZIONI FISCALI IN AUMENTO: 9
Ammortamenti: la normativa fiscale (art. 102 TUIR) stabilisce che: le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene; in misura non superiore dei coefficienti stabiliti con il D.M. 31 dicembre 1988 del MEF; ridotti alla metà per il primo esercizio; per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 516,46 euro e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. Aliquote fiscali di ammortamento fiscale (più comuni): Edifici 3% Impianti generici 8 % Mobili ed arredi 12% Attrezzatura varia e minuta 20% Macchine d’ufficio 20%
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VARIAZIONI FISCALI IN AUMENTO: 9
Esempio: 1) Impianti generici (8%) € Ammortamento civilistico: € ( x 8%) 2) Macchine ufficio (20%) € Ammortamento civilistico: € ( x 25%) 3) Altri beni (100%) € Ammortamento civilistico: 350 € (350 x 100%) 4) Mobili ed arredi (12%) € Ammortamento civilistico: 720 € (6.000 x 12%) Variazione in aumento: € [( X 25%) – ( X 20%)] Iscrizione di imposte anticipate: 288 € (1.200 x 0,24) Variazione fiscale temporanea 1.200 1.200
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VARIAZIONI FISCALI IN DIMINUZIONE: 1
Plusvalenze: costituisce una plusvalenza imponibile: l’eventuale differenza positiva fra il prezzo di vendita e il valore netto di bilancio in caso di cessione a titolo oneroso di beni strumentali o patrimoniali. La normativa fiscale (art. 86 c.4 TUIR) prevede che esse concorrano a formare reddito imponibile: 1) per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate; 2) oppure in quote costanti nell'esercizio stesso e non oltre il quarto se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni Il legislatore consente quindi un differimento della tassazione, configurabile in una variazione in diminuzione del reddito imponibile.
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VARIAZIONI FISCALI IN DIMINUZIONE: 1
Esempio : Plusvalenze impianti € Nessuna variazione in diminuzione Plusvalenze attrezzature € Variazione in diminuzione: € possedute da 3 anni Variazione in aumento: € (30.000/5) si decide in frazionamento in 5 esercizi Iscrizione di imposte differite: € [( – 6.000) x 0,24] Variazione fiscale temporanea 6.000 6.000 30.000 30.000
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VARIAZIONI FISCALI IN DIMINUZIONE: 2
Dividendi da società italiana: gli utili distribuiti in qualsiasi forma: dalle società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici ed enti non commerciali; residenti in Italia; non concorrono a formare il reddito per il 95 % del loro ammontare (art. 89 c.2 TUIR) Esempio: 1) Dividendi erogati nel € Quota non imponibile: € ( x 0,95) Variazione in diminuzione: € 19.000
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VARIAZIONI FISCALI IN DIMINUZIONE: 3
Contributi in c/capitale: Tali proventi concorrono a formare il reddito: nell'esercizio in cui sono stati incassati; oppure in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto (art. 88 c.3 lett. b) TUIR). Esempio : Contributi in c/capitale € Nessuna variazione in diminuzione si decide di non frazionarlo fiscalmente Nessuna iscrizione di imposte differite incasso nel corso dell’ esercizio Risultante: si avrà una tassazione integrale nel presente esercizio (di incasso)
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VARIAZIONI FISCALI IN DIMINUZIONE: 4
Super ammortamento: novità fiscale introdotta dalla Legge di bilancio 2016, con lo scopo di incentivare l’acquisto di beni strumentali nuovi per le imprese. Si traduce in una maggiorazione del 30% al valore fiscale del bene, consentendo una deducibilità maggiore in termini di ammortamento. Disciplina valida fino al 31 dicembre 2019 salvo proroghe. Esempio : Acquisto impianto nuovo in data 10/06/ Valore di acquisto € Quota di ammortamento aggiuntiva: € ( x 30%) Aliquota di ammortamento: 20% (ridotta alla metà nel primo esercizio di entrata in funzione del bene) Totale ammortamento civilistico: € (valore considerato per la durata totale dell’ammortamento) Totale deduzione fiscale: € ( ) da suddividere per ogni esercizio (tabella) secondo le aliquote fiscalmente stabilite
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VARIAZIONI FISCALI IN DIMINUZIONE: 4
Tabella di ammortamento civilistico e fiscale Anno 2019: Variazione in diminuzione : € Particolarità della variazione è permanente = solo in Unico nessuna iscrizione di imposte differite 57 2.400 2.400
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IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE
Di competenza dell’ esercizio Permanenti Differenze fiscali Riassorbite in futuri esercizi Imposte anticipate Imposte differite Temporanee Fiscalità differita La possibilità di differire od anticipare l’imposizione fiscale deve quindi essere esplicitamente concessa dalla norma fiscale Solo quando il legislatore dà valore fiscale al tempo, allora si potranno iscrivere imposte anticipate e differite
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IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE
Esempio differenze permanenti Super-ammortamento fiscale La variazione in diminuzione è esclusivamente di competenza dell’esercizio; Il legislatore quindi non dà alcuna possibilità di riportare le eventuali eccedenze nel tempo; Aspetti fiscali: La differenza fiscale si evidenzierà solo nell’Unico dell’esercizio Aspetti contabili: Non avverrà alcuna iscrizione di imposte differite 57 2.400 2.400
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IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE
Esempio differenze temporanee Plusvalenze Il legislatore concede esplicitamente di poter frazionare il valore fiscale delle plusvalenze in quote costanti nell'esercizio stesso e per massimo altri 4 esercizi; Si ha quindi la possibilità, in alternativa alla tassazione integrale nell’esercizio stesso, di poter riportare le plusvalenze nel tempo; Aspetti fiscali: La differenza fiscale si evidenzierà in Unico dell’ esercizio ed in quelli avvenire Aspetti contabili: Si iscrivono imposte differite come memoria contabile del frazionamento 6.000 6.000 30.000 30.000
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IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE
Accantonamento imposte d’esercizio Si esegue la scrittura: Imposte d’esercizio a Debiti tributari Competenza ed esigibilità nello stesso esercizio Correnti (CE. 20) (SP. D.12) Elementi iscritti nel dare del CE (costi) Si anticipa la tassazione in Unico Si esegue la scrittura: Crediti per imposte a Imposte anticipate Competenza futura Esigibilità nell’ Imposte Anticipate esercizio anticipate (SP. C.II.4 ter) (CE. 20) Elementi iscritti nell’ avere del CE (ricavi) Si posticipa la tassazione in Unico Si esegue la scrittura: Imposte differite a Fondo imposte differite Competenza dell’ Differite esercizio Esigibilità futura (CE. 20) (SP. B.2)
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