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Il danno alla persona nellInternet. Diritti classici e Diritti nativi. 4 novembre 2011 Convegno Urbino Avv. Deborah Bianchi.

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1 Il danno alla persona nellInternet. Diritti classici e Diritti nativi. 4 novembre 2011 Convegno Urbino Avv. Deborah Bianchi

2 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Agenda intervento 1.Diritti classici e diritti nativi dellInternet 2.Diritti classici: i casi Diffamazione nella stampa on line Diffamazione nella società on line 3.Diritti nativi: i casi Danno da digital divide Danno da violazione della data protection 4.Elementi di criticità

3 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Diritti classici: i casi Diffamazione nella stampa on line Internet non è un mass media è un luogo. Un luogo dove ci si incontra, dove si chiacchiera, dove si può anche fare della cronaca professionale (mediante giornali telematici ad esempio). Conseguentemente la Rete non può essere appiattita unicamente nella dimensione di mass media. Internet è mass media, è luogo di manifestazione del pensiero, è luogo di servizi, è luogo di scambi commerciali.

4 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Diritti classici: i casi Diffamazione nella stampa on line Atteso questo più ampio scenario possiamo parlare di danno da informazione digitale sotto due profili: il danno da diffamazione nella stampa on line e il danno da diffamazione nella società on line.

5 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Diritti classici: i casi Diffamazione nella stampa on line Un caso significativo per il quantum risarcitorio di diffamazione a mezzo stampa on line attiene alla vicenda di una famosa soubrette a cui vengono attribuite da un giornale telematico delle foto saffico- pornografiche che lattrice prontamente smentisce. Si tratta della pronunzia del Tribunale di Roma, 6 settembre 2005.

6 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Diritti classici: i casi Diffamazione nella stampa on line La persona offesa, costituitasi parte civile nel processo penale, chiede il risarcimento del danno per lesione della propria reputazione sia sotto il profilo patrimoniale in termini di contratti di lavoro perduti sia sotto il profilo non patrimoniale in termini di peggioramento della qualità dellesistenza e dei rapporti interpersonali (danno esistenziale).

7 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Diritti classici: i casi Diffamazione nella stampa on line Il giudice ritiene che il danno patrimoniale non sia supportato da prove tali da renderlo configurabile e dunque non accoglie questa voce risarcitoria. Accoglie invece lipotesi risarcitoria del danno non patrimoniale sotto il profilo del pregiudizio allesistenza della donna:

8 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Diritti classici: i casi Diffamazione nella stampa on line E stato invece provato che a seguito della diffusione della notizia per cui è causa lattrice abbia passato un periodo di disagio e abbia condotto una vita diversa da quella vissuta in precedenza. (Tribunale di Roma, 6 settembre 2005)

9 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Diritti classici: i casi Diffamazione nella stampa on line Il caso in parola presenta tutti gli elementi più significativi della fattispecie. La diffusione nellinternet di una notizia non vera (violazione del diritto) con esclusione dellesimente del diritto di critica o di libera manifestazione del pensiero e il nocumento (danno) conseguenza di questa propagazione.

10 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Diritti classici: i casi Diffamazione nella stampa on line: gli elementi della fattispecie Prova e allegazioni. Il danno patrimoniale dovrebbe giustificarsi sulla scorta di prove documentali o testimoniali. La prova in via presuntiva appare alle corti assai debole. Il danno non patrimoniale invece trova riscontro positivo nelle pronunzie giudiziali anche se provato in via presuntiva.

11 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Diritti classici: i casi Diffamazione nella stampa on line: gli elementi della fattispecie Prova e allegazioni. Qui risulta di grande importanza allegare ragionamenti presuntivi specifici che possano far dedurre al giudice la gravità del fatto sia sotto il profilo oggettivo relativo al tipo di accusa mossa sia sotto il profilo soggettivo relativo alla personalità del soggetto leso riguardo alla posizione sociale, allo stato lavorativo e al mondo delle relazioni interpersonali della parte offesa. Un altro profilo da considerare è poi quello del potenziale di diffusività della notizia lesiva.

12 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Diritti classici: i casi Diffamazione nella stampa on line: gli elementi della fattispecie Prova e allegazioni. La natura del mezzo internet presenta almeno tre parametri di ausilio per cercare di valutare il livello di diffusione del contenuto lesivo: -il numero dei siti web in cui la notizia lesiva è stata riprodotta; -il grado di difficoltà per eliminare il messaggio lesivo dalla rete; -il tempo di permanenza del messaggio lesivo sulla rete e nei motori di ricerca.

13 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Diritti classici: i casi Diffamazione nella stampa on line Quantum risarcito Giurisprudenza correlata Trib. Firenze, 13 febbraio 2009, Limongi A.C. deve essere condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in complessivi 4.000,00, tenuto conto del patimento morale subito dalla p.o. a seguito della diffusione dei commenti in questione che gli attribuivano una condotta illecita e approfittatoria Trib.Roma,6 settembre 2005 (caso foto saffico- pornografiche): 70.000,00 di danno esistenziale

14 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Diritti classici: i casi Diffamazione nella società on line Nel panorama giurisprudenziale della diffamazione nei rapporti tra internauti punteggiato di pronunzie a volte contrastanti in argomento di sequestrabilità delle pagine web lesive, si distinguono due casistiche di illecito da informazione digitale: lillecito consumato nellambito del social network e lillecito consumato nellambito delle conversazioni one to many quali mailing list, chat, forum (più tradizionali rispetto alle conversazioni di social networking).

15 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Diritti classici: i casi Diffamazione nella società on line Diffamazione nel social network. Si tratta del Tribunale di Monza, 2 marzo 2010, Calabrò che esamina unazione diffamante veicolata nello spazio di Facebook. Qui il giudice accoglie la domanda risarcitoria per danno morale di una giovane oltraggiata mediante linvio di messaggi offensivi condivisi sul social network Facebook (FB).

16 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Diritti classici: i casi Diffamazione nella società on line Diffamazione nel social network Il social network oltre alla forma di comunicazione one to many presenta altresì dei meccanismi cosìddetti virali ovvero degli strumenti che permettono di copiare (taggare) da un profilo utente i dati (ad esempio un messaggio, una foto, un video) e incollarli in un altro profilo esautorando di fatto linteressato dal diritto di esercitarvi il legittimo controllo..

17 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Diritti classici: i casi Diffamazione nella società on line social network Non possono sussistere ragionevoli dubbi sulla affermazione di civile responsabilità del convenuto quanto agli effetti e ai pregiudizi arrecati dal messaggio del giorno 1 ottobre 2008 e dalla reale ( e ancor potenziale) sua diffusione…..alla luce del cennato carattere pubblico del contesto che ebbe a ospitare il messaggio de quo, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione a seguito di tagging. Elemento questultimo idoneo ad ulteriormente qualificare la potenzialità lesiva del fatto illecito (Trib. Monza 2 marzo 2010,Calabrò)

18 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Diritti nativi: i casi A differenza di quanto avviene per il danno on line ai diritti classici della persona in cui la struttura giuridica della situazione soggettiva rimane inalterata rispetto alla società off line, per il danno ai nuovi diritti della persona la relativa struttura giuridica è talmente condizionata dal mezzo tecnologico da potersi ritenerenativa dellinternet. Significa cioè che senza il mezzo internet queste figure non esisterebbero.

19 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Diritti nativi: i casi Fondamenti normativi. Diritto di accesso alla Rete art. 2,3 Cost. direttiva servizio universale-DIR 2009/140//CE art 54 Codice comunicazioni elettroniche- Dlgs 259/03 Data protection art. 2 Cost.- DIR 2009/136/CE Codice privacy-D.lgs. 196/03 Disciplina commercio elettronico- D.lgs. 70/03 Provvedimenti Garante Privacy

20 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Diritti nativi: i casi Diritto accesso. Danno da digital divide. Il mancato accesso ai servizi di connettività genera soprattutto danni alla sfera relazionale, alle attività realizzatrici e alle abitudini di vita. Lambito relazionale è lo scenario tipico delle ricadute di questo tipo di pregiudizio. Il danno prodotto in questo settore è prevalentemente danno esistenziale.

21 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Diritti nativi: i casi Diritto accesso. Danno da digital divide. Pensiamo al caso del docente universitario rimasto privo di connettività internet per 8 mesi. Il mezzo di comunicazione veniva utilizzato sia per fini relazionali personali sia per fini lavorativi. Vi sono state delle compromissioni alle attività realizzatrici in particolar modo a livello lavorativo.

22 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Diritti nativi: i casi Diritto accesso. Danno da digital divide. G.d.P Pisa Civile 26 marzo 2009, Persona e danno Lattore chiede, inoltre, un risarcimento del danno esistenziale per i disagi che la prolungata sospensione del servizio gli ha provocato (danno non patrimoniale). Anche questa richiesta deve essere accolta, poiché lattore ha dimostrato per testi… ma si rileva anche per fatti concludenti, che la sua attività di docenza presso luniversità di Z è stata pesantemente penalizzata dalla lunga indisponibilità di uno strumento di comunicazione essenziale come è oggi il collegamento internet.

23 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Diritti nativi: i casi Diritto accesso. Danno da digital divide: elementi fattispecie. Quantum. Ad oggi purtroppo in punto di quantum il panorama giurisprudenziale risulta piuttosto sparuto. Nel caso del professore universitario il giudice pisano riconosce in via equitativa 2.582,00. Nel caso del signore che intratteneva le proprie relazioni interpersonali in maniera preponderante via internet il giudice emiliano riconosce 1.000,00.

24 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Diritti nativi: i casi Danno da data protection. La persona nellinternet è un corpo informativo che rilascia dati visibili e dati invisibili (o tracce telematiche). Limpossessamento di questi dati senza consenso che causa un danno tangibile è il danno da data protection. Questo danno si verifica nei casi di furto di identità a scopo di frode monetaria o a scopo di vendetta passionale (ex vendicativi). O ancora nel mancato rispetto del diritto alloblio.

25 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Diritti nativi: i casi Danno da data protection. un danno di 4 milioni di lire.caso delluomo che ha diffuso su un sito web le immagini tratte da una videocassetta contenente lo spogliarello della ex pubblicando anche il numero di cellulare della ragazza (Cass. pen. III, n. 28680, 26 marzo-1 luglio 2004, Diritto e Giustizia, n. 36, 9 ottobre 2004).In questultima vicenda la persona offesa si è costituita parte civile per violazione della privacy con conseguente richiesta di risarcimento danni. La Suprema Corte ha confermato il dictum del GIP prima e dellAppello Torino poi che avevano liquidato a favore della vittima un danno di 4 milioni di lire.

26 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Elementi di criticità Identificazione del reo. Nellinternet gli utenti viaggiano molto spesso sotto pseudonimo; al momento della registrazione in un sito non forniscono elementi veritieri sulla loro identità; possono utilizzare il proprio pc oppure navigare da altre postazioni. Chiaramente tutto questo implica un notevole aggravio nelle indagine che necessariamente devono coinvolgere non solo la Polizia Postale ma anche un perito di parte esperto in Computer Forensic.

27 IL DANNO ALLA PERSONA NELLINTERNET Elementi di criticità Giudice competente. I caratteri di transnazionalità dellInternet implicano non pochi problemi nellidentificazione del Giudice. Tuttavia in campo di diffamazione un importante sentenza della Corte UE ha stabilito che è il Giudice del paese di residenza. Negli altri casi di solito si applica il principio di ubiquità percui il Giudice da adire è quello della persona offesa o danneggiata.


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