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LA NUOVA DIRETTIVA 2005/60/CE Sergio Maria Battaglia

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Presentazione sul tema: "LA NUOVA DIRETTIVA 2005/60/CE Sergio Maria Battaglia"— Transcript della presentazione:

1 LA NUOVA DIRETTIVA 2005/60/CE Sergio Maria Battaglia
Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo Sergio Maria Battaglia

2 LA NUOVA DIRETTIVA COMUNITARIA
I principi e i contenuti della direttiva I profili di discrezionalità in sede di recepimento nazionale

3 RECEPIMENTO III DIRETTIVA Legge n. 29/2006 Legge Comunitaria 2005
Art. 22 emanazione normativa di attuazione entro agosto 2007 tenendo contro, tra l’altro: della giurisprudenza comunitaria e dei criteri tecnici stabiliti dalla Commissione UE ex art. 40 Direttiva; estendendo le misure di prevenzione contro il riciclaggio al contrasto del terrorismo internazionale prevedendo idonee misure per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche affidandone l’amministrazione e la gestione ad autorità pubblica;

4 RECEPIMENTO III DIRETTIVA Legge n. 29/2006 Legge Comunitaria 2005
graduando gli obblighi di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto d’affari, prodotto o transazione; estendendo le misure di prevenzione contro il riciclaggio al contrasto del terrorismo internazionale prevedendo idonee misure per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche affidandone l’amministrazione e la gestione ad autorità pubblica;

5 RECEPIMENTO III DIRETTIVA Legge n. 29/2006 Legge Comunitaria 2005
riordinare ed integrare la disciplina relativa ai titoli al portatore ed ai nuovi mezzi di pagamento; prevedere procedure e criteri per individuare quali Paesi terzi impongono obblighi equivalenti a quelli della Direttiva

6 RECEPIMENTO III DIRETTIVA
Individuare i casi nei quali devono essere identificati il titolare effettivo (la persona fisica o le persone fisiche che possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto delle quali viene realizzata un’operazione o un’attività) ed adottare misure adeguate e commisurate al rischio per verificarne l’entità; individuare i casi nei quali si devono applicare obblighi semplificati o rafforzati di adeguata verifica della clientela;

7 RECEPIMENTO III DIRETTIVA
assicurare un riscontro sulle segnalazioni di operazioni sospette; garantire riservatezza e protezione dei segnalanti; prevedere sanzioni amministrative per omessa o insufficiente istituzione di misure di controllo interno o adeguata formazione di dipendenti o collaboratori.

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9 PRINCIPI E CONTENUTI DELLA DIRETTIVA
L’estensione dell’ambito di applicazione oggettiva al finanziamento del terrorismo (art. 1); l’estensione dell’ambito di applicazione soggettivo (art. 2); l’estensione, totale o parziale, a ulteriori categorie da parte degli Stati membri (art. 4); il principio dell’armonizzazione minima (art. 5);

10 PRINCIPI E CONTENUTI DELLA DIRETTIVA
il principio della graduazione degli obblighi in base al rischio; obblighi semplificanti (artt. 11 e 12) o obblighi rafforzati (art. 13); evitare la duplicazione delle procedure di identificazione del cliente accreditando l’esecuzione da parte di terzi (artt ). Viene imposto ad ogni Stato membro l’obbligo di istituire un UIF (Unità nazionale centrale), che consiste in un’unita nazionale centrale per combattere il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo ed incaricata di a) analizzare e comunicare alle autorità competenti le informazioni relative ad un possibile riciclaggio. Gli enti e le persone soggette alla Direttiva devono informare, di propria iniziativa, tale Unità quando hanno sospetto di azioni di riciclaggio e devono su richiesta fornire tutte le informazioni all’UIF. Viene imposto l’obbligo di astenersi dall’eseguire le operazioni che gli enti e le persone soggetti alla Direttiva sanno o sospettano abbiano una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento al terrorismo. Qualora l’astensione non sia possibile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari di tale operazione, è necessario informare l’UIF immediatamente dopo avere eseguito l’operazione in questione.; La necessità di creare una rete di collaborazione tra le Autorità di vigilanza e UIF (art 25). L’art. 5 del D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, già introduce nel nostro ordinamento interno tale principio di collaborazione tra Autorità. “1. In deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con l’UIC al fine di agevolare le rispettive funzioni. 2. In deroga all’obbligo del segreto d’ufficio l’UIC può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, anche a seguito di protocolli d’intesa. Le amministrazioni interessate e gli organismi locali delle professioni interessate forniscono all’UIC le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste. 4. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate e gli organismi locali delle professioni interessate informano l’UIC delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni previste all’art. 3 della legge antiriciclaggio, rilevate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 2”.

11 PRINCIPI E CONTENUTI DELLA DIRETTIVA
L’assenza di responsabilità per il segnalante in buona fede (art. 26) L’obbligo di garantire la riservatezza sull’identità del segnalante e la sua protezione (art. 27) Il divieto di informare il cliente o terzi circa la segnalazione effettuata, salvo deroghe specifiche (artt. 28 e 29) Viene ribadito un principio già presente nella II Direttiva, in base al quale il soggetto che comunica in buona fede, le informazioni di operazioni sospette che devono essere comunicate all’UIF, non viola eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e tale comunicazione non comporta alcuna responsabilità ne’ per gli enti, ne’ per le persone ne’ per i loro dipendenti o amministratori. 2) Nuovo principio, per la disciplina comunitaria, è quello che impone agli Stati membri di adottare misure appropriate per proteggere da qualsiasi minaccia o atto ostile i dipendenti degli enti o delle persone soggette alla Direttiva che segnalano, all’interno dell’impresa o all’UIF, un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. A tal proposito, il nostro ordinamento interno (art. art. 3 bis della Legge 197 del 1991) già prevede che gli intermediari adottino adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano le segnalazioni. Una maggior tutela è garantita dalla responsabilità di custodia degli atti e documenti contenenti le generalità dei predetti soggetti, posta in capo ai titolari dell’attività o del legale rappresentante o del delegato. Si tratta di un presupposto indispensabile per agevolare l’azione antiriciclaggio, specie nelle aree ad alta concentrazione criminale dove possono registrarsi notevoli criticità in termini di intimidazioni e condizionamenti ambientali. Al riguardo, va riconosciuto che l’emanazione del d.lgs. n. l53/1997 (che ha introdotto l’art. 3-bis della l. 197/1991) ha accresciuto il livello normativo di tale tutela, prevedendo che: la segnalazione venga inviata all’UIC (anziché alle miriadi di Questure sparse sull’intero territorio nazionale); gli organi investigativi siano tenuti ad omettere, nella denuncia eventualmente trasmessa all’autorità giudiziaria, ogni indicazione delle persone e dell’intermediario che hanno inviato la segnalazione; tale identità possa essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede. 3) Anche nella III Direttiva viene ribadito il divieto di comunicare al cliente interessato ed ai terzi che sono state trasmesse delle informazioni o che è in corso o può essere svolta un’inchiesta in materia di antiriciclaggio o finanziamento al terrorismo. Tra i divieti di comunicazione viene inserito quello di comunicazione a enti e persone dei paesi terzi che la Commissione, ai sensi dell’art. 40 ha ritenuto non soddisfare le condizioni per l’applicazione delle misure previste dalla Direttiva.

12 PRINCIPI E CONTENUTI DELLA DIRETTIVA
L’obbligo di tenuta delle registrazioni (art. 30) L’applicazione delle misure di prevenzione a succursali e filiali controllate a maggioranza, anche se situate in paesi terzi (artt. 31 e 32) L’obbligo per gli Stati membri di produrre statistiche per misurare l’efficacia dei propri sistemi (art. 33) 1) Viene ribadito l’obbligo di tenuta delle registrazioni, ma viene introdotta la finalità della conservazione di tali documenti per consentire alla UIF o ad altre autorità competenti di effettuare indagini o analisi. 2)Viene introdotto il nuovo principio in base al quale vi è un obbligo per gli enti creditizi e finanziari di applicare, se del caso, nelle loro succursali o filiali controllate a maggioranza e situate in Paesi terzi misure quanto meno equivalenti a quelle previste nella direttiva per gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti. I predetti enti devono, altresì disporre di sistemi che consentano loro di rispondere pienamente ed adeguatamente a qualsiasi domanda di informazione dell’UIF, volte a determinare se mantengano o abbiano mantenuto nel corso degli ultimi cinque anni un rapporto di affari con determinate persone fisiche o giuridiche e quale sia stata la natura del rapporto. 3)Viene fatto obbligo agli Stati membri di produrre statistiche complete sulle questioni rilevanti per la misurazione dell’efficacia dei sistemi utilizzati per combattere il riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo. Una revisione consolidata di tali indagini deve essere pubblicata. L’indagine statistica deve riguardare il numero di segnalazioni sospette presentate all’UIF, il seguito dato a tali segnalazioni e su base annuale il numero dei casi investigati, delle persone perseguite e/o condannate.

13 PRINCIPI E CONTENUTI DELLA DIRETTIVA
I controlli interni (art. 34) e la formazione del personale (art. 35) La vigilanza (artt. 36 e 37) La cooperazione tra le UIF all’interno della Comunità. (art. 38) Le sanzioni, in particolare per le persone giuridiche (art. 39) Oltre agli obblighi di controlli interni, già presenti nella II Direttiva, gli Stati membri devono ora imporre ai propri enti creditizi e finanziari di comunicare le pertinenti linee di condotta e le procedure applicabili alle succursali e filiali controllate a maggioranza e situate in paesi terzi. Vengono ribaditi gli obblighi di formazione del personale, e viene imposto agli Stati membri di assicurare agli enti ed alle persone soggette alla Direttiva, l’accesso alle informazioni aggiornate sulle prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori al terrorismo nonché agli indizi che consentono di riconoscere le informazioni sospette. Vengono introdotte nuove disposizioni sulla Vigilanza, in base alle quali gli Uffici di cambio ed i prestatori di servizi relativi a società e trust devono ottenere un’autorizzazione o essere registrati, così come le imprese di trasferimento dei fondi devono ottenere un’autorizzazione o essere registrate per esercitare legalmente la loro attività. Significativa la disposizione che prevede relativamente agli enti creditizi e finanziari (e le case da gioco) che le autorità competenti dispongano di poteri di controllo rafforzati, tra cui la facoltà di effettuare ispezioni sul posto. La Direttiva ha infine disposto che la Commissione presterà l’assistenza necessaria per facilitare il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le UIF all’interno della Comunità. Con riguardo ai profili sanzionatori, viene fatto obbligo agli Stati membri di provvedere affinchè possano essere adottate delle opportune misure amministrative o possano essere inflitte sanzioni amministrative agli enti creditizie e finanziari che si rendono responsabili di una violazione delle disposizioni presenti nella Direttiva. Gli Stati devono altresì provvedere affinchè dette misure e sanzioni siano effettive e dissuasive. In particolare per le persone giuridiche , gli Stati membri devono assicurare che queste possano essere chiamate a rispondere per le violazioni che sono commesse a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata su alcuni requisiti (ad es. potere di rappresentanza della persona giuridica, potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica o di esercitare controlli all’interno della persona giuridica.

14 PRINCIPI E CONTENUTI DELLA DIRETTIVA
Il ruolo della Commissione e la procedura di Comitologia (artt. 40 e 41) Alcune misure che la Commissione può adottare: chiarimento degli aspetti tecnici delle definizioni, ad es. “titolare effettivo”, persone politicamente esposte” etc. criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentino un rischio basso oppure elevato Il Working Document on Implementing Measures per la consultazione con il settore privato Gli articoli 40 e 41 della Direttiva hanno previsto che per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio e il finanziament del terrorismo nonché per garantire l’applicazione uniforme della Direttiva, la Commissione possa adottare alcune misure di attuazione, avvalendosi dell’assistenza di un comitato in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, regolato da un proprio regolamento interno. Tra le misure che la Commissione può adottare vi sono quelle volte a chiarire alcuni concetti introdotti ex novo, come ad es. quello del Titolare effettivo e delle persone politicamente esposte o per esempio individuare quali sono i criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentino un elevato rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. 3) La Commissione Europea ha avviato una Public Consultation, conclusasi nello scorso mese di ottobre, nella quale sono state poste una serie di questioni di ordine concreto, volte sostanzialmente a sondare l’opinione del settore privato relativamente alle modalità di attuazione della direttiva. ABI ha partecipato attivamente alla Public Consultation, sia direttamente, sia per il tramite degli organismi di rappresentanza del sistema bancario in Europa (FBE ed EBIC), presentando una serie di osservazioni che sono maturate nel corso del dibattito con le banche.

15 L’ATTIVITA’ DELL’ABI Il testo della Direttiva recentemente approvato e pubblicato sulla GUCE ha recepito numerosi emendamenti presentati da ABI nel corso dell’iter parlamentare comunitario. Di seguito i principali aspetti.

16 L’ATTIVITA’ NEL CORSO DELL’ITER PARLAMENTARE COMUNITARIO
Il testo della Direttiva ha recepito numerosi emendamenti presentati da ABI, in particolare: Beneficial owner (Art. 3, comma 6); l’effettivo proprietario di una persona giuridica è chi possiede almeno il 25% + più una azione; modalità per l’identificazione dl beneficial owner (Art. 8, comma 1); per identificare e verificare l’identità del titolare economico può farsi ricorso alle registrazioni pubbliche dei titolari economici; chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo (Considerando 10); 1) la nozione di beneficial owners, vede accolto il principio, fortemente voluto da ABI, secondo cui l’effettivo proprietario di una persona giuridica si configura allorché il soggetto considerato possieda almeno il 25% più una azione; Sono state recepite le modalità concrete per l’identificazione del beneficial owner per cui ABI aveva chiesto di poter utilizzare fonti informative, dati e documenti affidabili e pubblicamente accessibili. A questo riguardo giova osservare come il considerando 9-bis ha introdotto il principio secondo cui per identificare e verificare l’identità del titolare economico può farsi ricorso alle registrazioni pubbliche dei titolari economici, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti, ovvero ottenere le informazioni in altro modo; 2) feedback per le operazioni sospette: la direttiva ha accolto la proposta che impone agli Stati membri di assicurare un feedback tempestivo sull’efficacia delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sul seguito dato a tali segnalazioni; Feedback per le operazioni sospette (Art. 33, comma 2); gli Stati membri assicurano un feedback sull’efficacia delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e sul seguito dato a tali segnalazioni;

17 L’ATTIVITA’ NEL CORSO DELL’ITER PARLAMENTARE COMUNITARIO
Definizione di rapporto continuativo (Art. 3, comma 9); il rapporto d’affari dev’essere correlato con le attività professionali svolte dai soggetti che rientrano nel campo applicativo della Direttiva; la direttiva ha recepito la proposta presentata da ABI sulla definizione di rapporto d’affari, secondo cui il rapporto d’affari deve essere correlato con le attività professionali svolte dai soggetti che rientrano nel campo applicativo della Direttiva;

18 DIRETTIVA 2006/70/CE DELLA COMMISSIONE C.D. MINIDIRETTIVA
Definizione di Persone Politicamente Esposte PEP’S Criteri tecnici per le procedure semplificate di Adeguata Verifica della Clientela (CDD) Esenzione per Attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala limitata

19 PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE PEP’S
“Persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche” “Familiari diretti”: coniuge, qualsiasi partner considerato dal diritto nazionale equivalente al coniuge, i figli e i loro coniugi o partner, i genitori. Persona che ha cessato da almeno 1 anno di occupare importanti cariche pubbliche non è più Pep’S Ai fini della realizzazione di un sistema nazionale di contrasto al riciclaggio, sia indispensabile, come più volte ho avuto modo di ribadire nel corso di iniziative analoghe, una rapida implementazione dello strumento operativo dell’Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito che, pur se prevista dall’ormai datato Decreto Ministeriale del 4 agosto 2000, n. 269 (in attuazione dell’art. 20, comma 4, della legge n. 413 del 1991), dopo 14 anni non ha ancora trovato concreta realizzazione. L’entrata in funzione del sistema informatico che caratterizza tale Anagrafe potrebbe porre rimedio a molte criticità operative attualmente esistenti e derivanti, ad esempio, dal fatto che ad oggi la prima fase dell’accertamento bancario è attuata attraverso richieste di tipo generalizzato a tutte le banche operanti in una certa piazza o su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza di comportare evidentemente una procedura onerosa e complessa. Il testo della III Direttiva europea sul contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo internazionale contiene nel considerando n. 36 una previsione secondo cui “Gli enti creditizi e finanziari dovrebbero essere in grado di rispondere rapidamente alle richieste di informazioni ….” e che “..per poter fornire tali informazioni velocemente, gli enti creditizi e finanziari dovrebbero essere dotati di sistemi efficaci proporzionati alla dimensione e alla natura degli affari. In particolare, per gli enti creditizi e gli enti finanziari di grandi dimensioni sarebbe opportuna la disponibilità di sistemi elettronici”.[1] Nelle lunghe more dell’attuazione della normativa istitutiva dell’Anagrafe, attualmente le Autorità inquirenti operano quindi senza uno strumento informatico a supporto degli accertamenti. Ciò comporta che la Magistratura utilizzi a tal fine il servizio postale, inviando documentazioni cartacee agli intermediari, attraverso un sistema che, nell’era telematica, oltre che obsoleto, risulta lento ed economicamente oneroso.

20 OBBLIGHI SEMPLIFICATI ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA
Basso rischio di riciclaggio: prodotto ha una base contrattuale scritta; operazioni eseguite tramite un conto del cliente; Oltre agli obblighi di controlli interni, già presenti nella II Direttiva, gli Stati membri devono ora imporre ai propri enti creditizi e finanziari di comunicare le pertinenti linee di condotta e le procedure applicabili alle succursali e filiali controllate a maggioranza e situate in paesi terzi. Vengono ribaditi gli obblighi di formazione del personale, e viene imposto agli Stati membri di assicurare agli enti ed alle persone soggette alla Direttiva, l’accesso alle informazioni aggiornate sulle prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori al terrorismo nonché agli indizi che consentono di riconoscere le informazioni sospette. Vengono introdotte nuove disposizioni sulla Vigilanza, in base alle quali gli Uffici di cambio ed i prestatori di servizi relativi a società e trust devono ottenere un’autorizzazione o essere registrati, così come le imprese di trasferimento dei fondi devono ottenere un’autorizzazione o essere registrate per esercitare legalmente la loro attività. Significativa la disposizione che prevede relativamente agli enti creditizi e finanziari (e le case da gioco) che le autorità competenti dispongano di poteri di controllo rafforzati, tra cui la facoltà di effettuare ispezioni sul posto. La Direttiva ha infine disposto che la Commissione presterà l’assistenza necessaria per facilitare il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le UIF all’interno della Comunità. Con riguardo ai profili sanzionatori, viene fatto obbligo agli Stati membri di provvedere affinchè possano essere adottate delle opportune misure amministrative o possano essere inflitte sanzioni amministrative agli enti creditizie e finanziari che si rendono responsabili di una violazione delle disposizioni presenti nella Direttiva. Gli Stati devono altresì provvedere affinchè dette misure e sanzioni siano effettive e dissuasive. In particolare per le persone giuridiche , gli Stati membri devono assicurare che queste possano essere chiamate a rispondere per le violazioni che sono commesse a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata su alcuni requisiti (ad es. potere di rappresentanza della persona giuridica, potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica o di esercitare controlli all’interno della persona giuridica. prodotto ed operazioni non sono anonimi; i vantaggi del prodotto o delle operazioni non possono andare a vantaggi di terzi.


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