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Mario Romanelli1 Decreto 16 gennaio 2004, n. 44 Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili.

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1 Mario Romanelli1 Decreto 16 gennaio 2004, n. 44 Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dellarticolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 10 marzo 2005 – Giornata di Studio Mario Romanelli – Regione Toscana - Settore Qualità dellaria, industrie a rischio e prevenzione e riduzione integrata dellinquinamento

2 Mario Romanelli2 Decreto 16 gennaio 2004, n. 44 u Il decreto si propone di prevenire e di ridurre gli effetti diretti e indiretti delle emissioni di composti organici volatili sull'ambiente, in particolare sull'aria, nonché i rischi potenziali per la salute umana derivanti dalle stesse emissioni. F Recepisce una direttiva della U.E. ( 1999/13/CE ) che fa parte della linea strategica comunitaria per la riduzione dei precursori dellozono troposferico F Viene adottato come una linea guida settoriale prevista dal DPR n. 203/88 e quindi è coerente con i suoi contenuti e costituisce il requisito minimo per il D.lgs n. 372/99

3 Mario Romanelli3 Decreto 16 gennaio 2004, n. 44 Introduce degli elementi innovativi prevedendo la gestione dei solventi nellimpianto - tutti gli input di solventi nel ciclo produttivo - tutte le possibili fonti emissive, compreso le emissioni diffuse e F vincolando il potenziale inquinante dellimpianto/attività ( valore limite di emissione totale annua di COV ) F le autorizzazioni, le modalità di rilascio e le sanzioni sono quelle previste dal DPR n. 203/88 e dal D.lgs n. 372/99 F le attività ricadenti nel suo campo di applicazione sono quelle dellallegato I

4 Mario Romanelli4 Ambito di applicazione F Il decreto disciplina: F i valori limite, i criteri temporali di adeguamento e i metodi di analisi e valutazione delle emissioni prodotte dagli impianti, come definiti allarticolo 2, comma 1, lettera r), che nellesercizio delle attività individuate allallegato I superano le soglie di consumo di solvente indicate nello stesso allegato. per impianto si intende un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all'allegato I e qualsiasi altra attività direttamente associata che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel sito e possa influire sulle emissioni.

5 Mario Romanelli5 Alcune definizioni connesse al campo di applicazione F capacità nominale la massa giornaliera massima teorica di solventi organici immessi in un impianto, se l'impianto funziona in condizioni di esercizio normale e alla potenzialità di prodotto prevista a livello di progetto; F la capacità nominale è una grandezza caratteristica dellimpianto o delle sue modalità di utilizzo definita al momento della progettazione e prescinde dai dati storici di utilizzo o di uso attuale F Coerenza con la Direttiva 96/61/CE ( IPPC )

6 Mario Romanelli6 Alcune definizioni connesse al campo di applicazione la capacità nominale viene valutata, in generale, assumendo un esercizio dellimpianto continuativo pari a 24 ore/d. F eccezioni in caso di limiti tecnologici o in casi di definizione di limite legale della capacità potenziale dellimpianto ( dimostrazione da parte del gestore ) F soglia di consumo ( in t/a ) calcolata, in riferimento alla capacità nominale dellimpianto, in partenza tenendo conto di un funzionamento pari a 330 giorni/a o 240 giorni/a ( esercizio 7 o 5 giorni/settimana ) in condizioni di esercizio normali

7 Mario Romanelli7 Alcune definizioni n consumo il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo. n emissione qualsiasi scarico di composti organici volatili da un impianto nell'ambiente; nemissioni diffuse qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo e nell'acqua di composti organici volatili, ad esclusione delle emissioni contenute negli scarichi gassosi, nonché i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, fatte salve indicazioni diverse contenute nellallegato II. Comprese le emissioni non convogliate rilasciate nell'ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture similari.

8 Mario Romanelli8 Alcune definizioni Femissioni totali: la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni negli scarichi gassosi. Fesercizio normale: tutti i periodi di funzionamento di un impianto o di un'attività, ad eccezione delle operazioni di avviamento, arresto e manutenzione delle attrezzature. Fimpianto esistente: un impianto per il quale lautorizzazione è stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

9 Mario Romanelli9 Alcune definizioni F migliori tecniche disponibili :la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti lidoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e limpatto sullambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui allallegato IV del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.

10 Mario Romanelli10 Alcune definizioni F In particolare si intende per : tecniche, le tecniche impiegate e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dellimpianto; disponibili, le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta lapplicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nellambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i benfici, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché disponibili a condizioni ragionevoli; migliori, le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dellambiente nel suo complesso;

11 Mario Romanelli11 Alcune definizioni modifica sostanziale: per un impianto che rientra nell'ambito di applicazione del D.lgs 4 agosto 1999, n. 372 la definizione ivi specificata; per un piccolo impianto, una modifica della capacità nominale che porti ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 25%; per tutti gli altri impianti, una modifica della capacità nominale che porti ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 10%; qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente; qualsiasi modifica della capacità nominale che comporti variazione della soglia di consumo e conseguente variazione dei valori limite applicabili secondo lallegato II;

12 Mario Romanelli12 Alcune definizioni piccolo impianto un impianto dove sono svolte le attività di cui allallegato II, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 con una soglia di consumo di solvente inferiore o uguale al valore indicato nella terza colonna dello stesso allegato, ovvero le altre attività dellallegato II, con una soglia di consumo di solvente inferiore a 10 tonnellate all'anno; F valore limite di emissione la massa di composti organici volatili nelle emissioni che non può essere superata in un determinato periodo di tempo, espressa come fattore di emissione in riferimento a taluni parametri specifici, come concentrazione, come percentuale e/o come livello di emissione, calcolati in condizioni normali

13 Mario Romanelli13 Relazione tecnica per impianti esistenti da presentarsi entro il 12 marzo 2005 F preliminarmente scelta di adeguamento allegato II e/o allegato III F contiene: - descrizione attività - descrizione tecnologie - quantità e qualità emissioni con riferimento alle prescrizioni applicabili - progetto di adeguamento ( se necessario ) - definizione procedure per raccolta dati e informazioni per elaborare e aggiornare piano gestione solventi

14 Mario Romanelli14 Vincoli coerenza con i contenuti dellautorizzazione già rilasciata ai sensi del DPR n. 203/88 F non peggioramento delle emissioni F fatte salve prescrizioni antecedenti che conseguono un maggior contenimento delle emissioni di COV rispetto a quanto indicato negli allegati II e III

15 Mario Romanelli15 Scelta adeguamento Il gestore può scegliere: F rispetto dei valori limite di emissione negli scarichi gassosi ( VLEsg ) e valori limite di emissione per emissioni diffuse ( VLEd ) ( allegato II ) oppure F rispetto valore limite emissione totale V.L.E.T. ( allegato II ). Per molte lattività vi è il rinvio allallegato III non essendo espresso un V.L.E.T. nellallegato II F Lemissione totale secondo lallegato III deve essere equivalente a quella che si otterrebbe applicando VLEsg + VLEd

16 Mario Romanelli16 Dimostrazione dellequivalenza Lequivalenza, da indicare nella relazione tecnica, si basa: F calcolo flusso volumetrico orario normalizzato per camino F calcolo flusso di massa orario di C emettibile ( VLEsg per V.L. allegato II ) F trasformazione flusso di massa orario espresso in C in f.m. espresso in COV F calcolo flusso di massa annuo di COV emettibile per camino ( n. ore/d e n. giorni/a coerenti con capacità nominale – autorizzata DPR n. 203/88 )

17 Mario Romanelli17 Dimostrazione dellequivalenza dalla sommatoria flussi di massa annui di COV per camino si ottiene il flusso di massa annuo di COV emettibile da scarichi gassosi F calcolo flusso di massa annuo di COV emettibile come emissione diffusa ( % input solventi rapportato alla capacità nominale impianto – allegato II ) F il valore limite di emissione totale annua di COV per limpianto/attività si ottiene come somma del flusso di massa annuo di COV relativo agli scarichi gassosi e quello relativo alla emissione diffusa

18 Mario Romanelli18 Contenuti dellautorizzazione nella autorizzazione devono essere fissati: - limiti in concentrazione e/o flusso di massa negli scarichi gassosi - limiti alle emissioni diffuse come % di input di solvente e/o come flusso di massa - limiti di emissione totale come fattore di emissione - lemissione totale annua ( tenendo conto della capacità nominale dellimpianto ) F periodicità di elaborazione aggiornamento del Piano di gestione solventi

19 Mario Romanelli19 Conclusioni n Il decreto determina un nuovo approccio sul controllo delle emissioni rispetto al DPR n.203/88 n E coerente con le norme IPPC n Responsabilizza il gestore ( piano di gestione dei solventi ) n Comporta un aggravio tecnico-amministrativo per lautorità competente ( nuove autorizzazioni ) n Dovrà essere coordinato con la Direttiva 2004/42/CE su solventi organici in pitture e vernici ….. n Persegue più obiettivi ambientali

20 Mario Romanelli20 Conclusioni n La scelta del gestore di rispettare i VLEsg ed i VLEd ( all. II ) ovvero i VLET ( all. III ) comporta differenti impegni dal punto di vista analitico. Quali ? n Procedure di raccolta e registrazione dati e informazioni per elaborare e aggiornare il Piano di gestione dei solventi ( all. IV ) – Necessità di linee guida ? n Rimangono vigenti le prescrizioni sugli autocontrolli già in essere

21 Mario Romanelli21 Grazie per lattenzione


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