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PubblicatoMaso Cortese Modificato 11 anni fa
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1 Il Patto di Stabilità per gli enti locali dopo la legge n° 311/2004 di Andrea Lanzalone La legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per il 2005), pubblicata sulla G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004, ha modificato profondamente le precedenti disposizioni in materia di patto di stabilità, introducendo ai commi 21 e seguenti, alcune importanti novità rispetto a quanto già previsto, per il 2005, dallart. 29 della legge 289/2002 lart. 29, così come esplicato dalla circolare del Ministero dellEconomia n° 7 del 4 febbraio 2003, stabiliva che nel 2005 il saldo finanziario non poteva essere superiore a quello del 2003 aumentato del 7,8% (inferiore del 7,8% se esso era positivo) sia per la competenza, sia per la cassa. Il saldo finanziario era calcolato come differenza tra le entrate finali (quelle dei primi 4 titoli dellentrata detratti i trasferimenti correnti ed in conto capitale da Stato, dalla Unione Europea e da altri enti partecipanti al patto, la compartecipazione a tributi erariali, i proventi da attività finanziarie e le riscossioni di crediti) e le uscite finali (quelle dei primi due titoli detratte le spese per partecipazioni azionarie, le spese per conferimenti di capitale e per concessioni di crediti)
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2 Il Patto di Stabilità per gli enti locali dopo la legge n° 311/2004 di Andrea Lanzalone Con la legge n. 311/2004, commi 21 e seguenti, lobbligo del rispetto delle regole sul patto di stabilità interno è stato esteso alle comunità montane, alle comunità isolane, alle unioni di comuni ed ai comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti Per il 2005 anche la modalità di calcolo cambia profondamente in quanto viene abbandonato il riferimento alle entrate stabilendo un limite di crescita percentuale differenziato a seconda che la spesa corrente pro capite conseguita durante il triennio 2001/2003, calcolata sui pagamenti in conto competenza ed in conto residui, sia risultata inferiore o superiore a quella media della classe di appartenenza
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3 Il Patto di Stabilità per gli enti locali dopo la legge n° 311/2004 di Andrea Lanzalone Cosicché, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti che durante il triennio 2001/2003 ha conseguito una spesa corrente pro capite inferiore a quella media della classe di appartenenza, il limite di crescita è stabilito in misura non superiore all11,5% rispetto alla media del triennio 2001/2003 Per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti che durante il triennio 2001/2003 ha conseguito una spesa corrente pro capite superiore a quella media della classe di appartenenza, il limite di crescita è stabilito in misura non superiore al 10% rispetto alla media del triennio 2001/2003
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4 Il Patto di Stabilità per gli enti locali dopo la legge n° 311/2004 di Andrea Lanzalone Con Decreto del Ministro n° 2594 del 26 gennaio 2005, è stata stabilita la spesa media pro-capite conseguita durante il triennio 2001/2003 per ciascuna seguenti delle classi demografiche: 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq 140,07; 2) province con pop. fino a 400.000 abit. e superf. sup. a 3.000 Kmq 158,98; 3) province con popol. sup. a 400.000 abit. e superf. fino a 3.000 Kmq 90,62; 4) province con pop. sup.a 400.000 abit. e superf. sup. a 3.000 Kmq 100,69; 5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti 607,14; 6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti 580,88; 7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti 607,98; 8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti 651,77; 9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti 751,07; 10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti 854,66; 11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti 1.112,68; 12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre 1.177,50; 13) comunità montane con popol. sup. a 10.000 e fino a 50.000 abitanti 84,27; 14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti 73,68;
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5 Il Patto di Stabilità per gli enti locali dopo la legge n° 311/2004 di Andrea Lanzalone Per gli anni 2006 e 2007 si applicherà la percentuale di incremento del 2% alle corrispondenti spese correnti ed in conto capitale determinate per lanno precedente, in conformità agli obiettivi stabiliti dal patto di stabilità interno Il nuovo calcolo del patto di stabilità, mutuato dallesperienza introdotta in Gran Bretagna dal ministro Gordon Brown, ricorda il limite alle spese correnti stabilito per il 2001. Rispetto a tale anno, però, tra le spese contingentate vengono incluse quelle in conto capitale, ed escluse:
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6 Il Patto di Stabilità per gli enti locali dopo la legge n° 311/2004 di Andrea Lanzalone 1.le spese per il personale (intervento 01 del titolo I); 2.le spese derivanti dallacquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie (intervento 8 del titolo II), dai conferimenti di capitale (intervento 9 del titolo II) e dalle concessioni di crediti (intervento 10 del titolo II); 3.le spese per trasferimenti destinati ad altre amministrazioni pubbliche (parte dellintervento 5 del titolo I e dellintervento 7 del titolo II); 4.le spese per il mantenimento dei minori a rischio in istituti per disposizione del giudice minorile; 5.le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai Comuni per il completamento dellattuazione delle ordinanze emanate dal presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza; 6.le spese per la sanità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e le spese per trasferimenti destinati alle altre amministrazioni pubbliche; 7.limitatamente al 2005 sono da escludere dal budget calcolato ai fini del rispetto del patto, anche le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dallunione europea, comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
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7 Il Patto di Stabilità per gli enti locali dopo la legge n° 311/2004 di Andrea Lanzalone Sono escluse dal calcolo, in ogni caso, le spese per investimento finanziate da maggiori entrate derivanti da alienazioni di beni mobili ed immobili e da donazioni, mentre per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le nuove e maggiori entrate possono essere destinate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario Per il finanziamento delle spese di investimento eccedenti il rispetto del patto la legge finanziaria per il 2005 ha previsto la possibilità di ottenere anticipazioni, da restituire entro il dicembre 2006, a carico di un apposito fondo istituito presso la cassa depositi e prestiti, con interessi a carico dello Stato, finanziato per il 2005 con 250 milioni di euro
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8 Il Patto di Stabilità per gli enti locali dopo la legge n° 311/2004 di Andrea Lanzalone Per ciascuno degli anni 2006 e 2007 la legge finanziaria stabilisce invece che ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, il totale delle spese dei titoli I e II, così come calcolato per il 2005, e dunque già aumentato del 11,5% (o del 10%), potrà essere aumentato di un ulteriore 2% rispetto al limite dellanno precedente La finanziaria per il 2005 ha, inoltre, modificato la disciplina del monitoraggio, che diventa trimestrale per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per le Province, per i Comuni con più di 30.000 abitanti e per le Comunità montane con più di 50.000 abitanti, che sono obbligati a trasmettere, per via telematica, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, sia la gestione di cassa, secondo prospetti e modalità stabilite da un apposito decreto interministeriale Economia- Interno
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9 Il Patto di Stabilità per gli enti locali dopo la legge n° 311/2004 di Andrea Lanzalone Le province ed i Comuni con oltre 3.000 abitanti dovranno formulare entro il mese di febbraio la previsione di cassa del complesso delle spese, articolandola per trimestri. Le province ed i Comuni con più di 30.000 abitanti sono tenuti a trasmettere tale previsione al Ministero dellEconomia, attraverso il sistema web (quindi non più alla Ragioneria dello Stato), i Comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 30.000 abitanti dovranno, invece, trasmettere le previsioni alle Ragionerie Provinciali dello Stato. Come per il passato, il collegio dei Revisori dei Conti dovrà verificare, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto delle previsioni formulate, comunicando linadempienza sia allente, sia al Ministero dellEconomia per le province e i Comuni con più di 30.000 abitanti (attraverso il sistema web e non più via fax), ed alle Ragionerie provinciali dello Stato per i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 30.000 abitanti
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10 Il Patto di Stabilità per gli enti locali dopo la legge n° 311/2004 di Andrea Lanzalone Ai revisori dei conti è stato poi affidato un ulteriore compito, consistente nella verifica, per tutti gli enti locali, del rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di cassa, sia in termini di competenza. Nel caso di mancato rispetto dellobiettivo annuale essi dovranno darne comunicazione al Ministero dellInterno, con modalità e modelli che verranno definiti con decreto interministeriale Economia-Interno La legge finanziaria per il 2005 ha parzialmente modificato anche le sanzioni per il mancato rispetto degli obiettivi, mantenendo il divieto per gli enti inadempienti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, il divieto di ricorrere allindebitamento per gli investimenti (né mutui, né prestiti obbligazionari, né aperture di credito), ma introducendo il divieto di effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa sostenuta nellultimo anno in cui si è accertato il rispetto del patto, ovvero, nel caso di ente sempre inadempiente, in misura superiore a quella sostenuta nel penultimo anno precedente, ridotta del 10%
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11 Il Patto di Stabilità per gli enti locali dopo la legge n° 311/2004 di Andrea Lanzalone Le predette sanzioni si applicheranno anche alle Province ed ai comuni con oltre 5.000 abitanti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nellanno 2004 Dal 2005 per i Comuni con più di 5.000 abitanti e per le Province, e dal 2006 per gli altri enti soggetti al patto di stabilità interno, è fatto obbligo, per poter assumere i mutui, di produrre una dichiarazione attestante il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per lanno precedente In sede di richiesta di ottenimento di un mutuo, oppure di emissione di un prestito obbligazionario, il comune interessato dovrà attestare lavvenuto rispetto del patto per lanno precedente. Le banche, gli istituti di credito, la Cassa depositi e prestiti e lIstituto per il Credito Sportivo non potranno procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in mancanza di tale attestazione, valevole anche per i Comuni con più di 5.000 abitanti e per le Province, oltre che per gli enti di nuova istituzione
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12 Il Patto di Stabilità per gli enti locali dopo la legge n° 311/2004 di Andrea Lanzalone il nuovo modello di calcolo del patto abbandona il monitoraggio delle entrate e concentra la sua attenzione sulle sole spese finali, che pur vengono rettificate per evitare di comprimere gli investimenti finanziati in modo virtuoso (cofinanziamenti comunitari, investimenti realizzati con proventi da donazioni), per neutralizzare il sostenimento di operazioni esclusivamente finanziarie (le spese derivanti dallacquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti) e per evitare distorsioni derivanti da trasferimenti tra enti soggetti al patto Per effetto di tale modifica i meccanismi di controllo dello stato di realizzazione delle entrate, conseguenti alle precedenti disposizioni sul patto di stabilità interno, perdono di importanza, e rilevano esclusivamente per la necessità, ancora più forte del passato, di evitare il rischio di ricorrere a costose anticipazioni di tesoreria (i cui oneri per interessi passivi sono ora rilevanti ai fini del patto di stabilità), oltre che per lesigenza di eludere il pericolo della prescrizione dei crediti
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13 Il Patto di Stabilità per gli enti locali dopo la legge n° 311/2004 di Andrea Lanzalone La programmazione finanziaria è: Semestrale – Per i Comuni con più di 5.000 abitanti e per le Province Trimestrale – Per gli altri enti soggetti (escluse le unioni di comuni e le comunità isolane) oLa previsione, formulata in termini di cassa, deve essere sottoscritta dal Collegio dei Revisori, e riferita ai pagamenti al 31-3, al 30-6, al 30-9 e 31-12 oIl termine per la formulazione della previsione è il 28-2 (31-3 se semestrale) di ciascun anno oLobiettivo trimestrale (e annuale) può essere rideterminato
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14 Il Patto di Stabilità per gli enti locali dopo la legge n° 311/2004 di Andrea Lanzalone Il mancato rispetto dellobiettivo trimestrale comporta loibbligo di contenere tutte le spese per rientrare nellobiettivo nel periodo successivo La previsione, nei successivi 15 giorni, è trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato attraverso il sito internet per Province e Comuni con oltre 30.000 abitanti ed attraverso le ragionerie Provinciali per gli altri enti soggetti In caso di mancato rispetto delle previsioni lorgano di revisione lo comunica al Ministero dellEconomia, con le stesse modalità della previsione trimestrale
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15 Il Patto di Stabilità per gli enti locali dopo la legge n° 311/2004 di Andrea Lanzalone Il monitoraggio trimestrale da parte del Ministro dellEconomia avviene attraverso la comunicazione che lEnte trasmette alla Ragioneria Generale sullandamento delle spese per la competenza e la cassa Ladempimento è previsto solo per Comuni con oltre 30.000 abitanti, Province e Comunità montane con oltre 50.000 abitanti La popolazione è calcolata al 31.12.2003
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