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PubblicatoEdmonda Masini Modificato 11 anni fa
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I PROFESSIONISTI E IL RICICLAGGIO A
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NORMATIVA PROFESSIONISTI DIRETTIVA 2001/97/CE DLGS N. 56/2004 DM ECON. FIN. N. 141/2006 PROVVEDIMENTO UIC 24 FEBBRAIO 2006 NORMATIVA PROFESSIONISTI DIRETTIVA 2001/97/CE DLGS N. 56/2004 DM ECON. FIN. N. 141/2006 PROVVEDIMENTO UIC 24 FEBBRAIO 2006 B
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DEFINIZIONI PROFESSIO NISTA ISCRITTO IN COLLEGI, ORDINI, ALBI ED ELENCHI EX ART. 2, C. 1 LETT. S), S BIS E T) DLGS. 56/2004 CLIENTE CHI RICEVE ASSISTENZA PROFESSIONALE DIETRO CONFERIMENTO INCARICO DATI IDENTIFIC ATIVI NOME COGNOME LUOGO DATA DI NASCITA INDIRIZZO COD.FISC. ESTREMI DOC.INDENTIF.; NON PERS.FISICHE: DENOMINAZIONE SEDE LEGALE COD. FISC. C
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La formazione deve essere continua e sistematica anche per aggiornamento normativa, supportata da ordini professionali Operanti in Italia anche per attività svolta allestero soggettivamente ed oggettivamente collegabile al territorio italiano. AMBITO TERRITORIALE AI LIBERI PROFESSIONISTI OBBLIGO DI: -Istituire archivio unico per registrare e conservare in esso dati identificativi dei clienti e altre informazioni relative a prestazioni professionali eseguite -segnalare operazioni sospette -segnalare a MEF violazioni art.1 l.197/91 -istituire misure controllo interno per prevenire e impedire realizzazione operazioni di riciclaggio -assicurare adeguata formazione a dipendenti e collaboratori OBBLIGO DI: -Istituire archivio unico per registrare e conservare in esso dati identificativi dei clienti e altre informazioni relative a prestazioni professionali eseguite -segnalare operazioni sospette -segnalare a MEF violazioni art.1 l.197/91 -istituire misure controllo interno per prevenire e impedire realizzazione operazioni di riciclaggio -assicurare adeguata formazione a dipendenti e collaboratori 17
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DEFINIZIONI MEZZI DI PAGAMENTO: DENARO CONTANTE, ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI E POSTALI, ALTRI ASSEGNI AD ESSI EQUIPARABILI O ASSIMILABILI, VAGLIA POSTALI, ORDINI DI ACCREDITAMENTO O DI PAGAMENTO, CARTE DI CREDITO ED ALTRE CARTE DI PAGAMENTO, OGNI ALTRO STRUMENTO A DISPOSIZIONE CHE CONSENTA DI TRASFERIRE O MOVIMENTARE O ACQUISIRE ANCHE PER VIA TELEMATICA FONDI, VALORI O DISPONIBILITA FINANZIARIE D
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DEFINIZIONI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PRESTAZIONE FORNITA DA LIBERO PROFESSIONISTA CONSISTENTE IN DIRETTA TRASMISSIONE, MOVIMENTAZIONE O GESTIONE DI MEZZI DI PAGAMENTO, BENI O ALTRE UTILITA IN NOME O PER CONTO DEL CLIENTE OVVERO NELLASSISTENZA AL CLIENTE PER LA PROGETTAZIONE O REALIZZAZIONE DELLA TRASMISSIONE, MOVIMENTAZIONE, VERIFICA O GESTIONE DI MEZZI DI PAGAMENTO, BENI O UTILITA E DELLA COSTITUZIONE, GESTIONE O AMMINISTRAZIONE DI SOCIETA, ENTI, TRUST O STRUTTURE ANALOGHE I
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OPERAZIONI FRAZIONATE COMPIMENTO DI PIU OPERAZIONI CHE ANCHE SE DI IMPORTO SINGOLARMENTE NON SUPERIORE A 12.500 EURO SIANO RITENUTE PARTE DI UNOPERAZIONE UNITARIA SOTTO IL PROFILO ECONOMICO DI VALORE SUPERIORE A TALE IMPORTO E CHE SIANO POSTE IN ESSERE NEL TEMPO RICHIESTO PER LESECUZIONE DEL MEDESIMO INCARICO. J
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ART.3 DM e PARTE II, 1 PROVV. UIC OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE ( D.Lgs. n.56/2004) ART.3 DM e PARTE II, 1 PROVV. UIC OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE ( D.Lgs. n.56/2004) Deve essere identificato dal professionista o dallincaricato (collaboratore o dipendente)il cliente: per ogni prestazione professionale che comporti o possa comportare trasmissione movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo, anche FRAZIONATO superiore a euro 12.500 per operazioni il cui valore non è determinato o determinabile OPERAZ. NON DETERMINABILE: a prescindere dal compenso del professionista e dalla compensazione tra attività, debiti e crediti o altre posizioni o operazioni di segno contrario I dati vanno registrati entro 30 giorni dallaccettazione dellincarico nellArchivio unico SANZIONI: infrazione agli obblighi di identificazione e registrazione: multa da 2582,28 a 12.911,42 Euro omessa istituzione archivio: arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.164,56 a 25.822,84euro L
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L1 SOGGETTI TENUTI AGLI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI Artt. 2 e 3, D.Lgs. n.56/2004 Art. 2, co.1 D.Lgs. cit. (versione attuale) a) banche b) Poste Italiane S.p.a. c) istituti di moneta elettronica d) SIM e) SGR f) SICAV g) imprese di assicurazione h) agenti di cambio i) soc. fiduciarie l) soc. riscossione tributi m) intermediari finanziari iscritti nellelenco speciale ex art. 107 t.u. bancario n) intermediari finanziari iscritti nellelenco generale ex art. 106 t.u. bancario o) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nellelenco generale ex artt. 113 e 155 commi 4 e 5 del t.u. bancario p) soc. di revisione iscritte nellalbo speciale ex 161 t.u. f. q) soggetti che svolgono le attività di cui al D.Lgs. n. 374/1999 (recupero crediti, custodia e trasporto denaro, titoli o valori, ag. mediazione imm.re, commercio cose antiche, import-export oro, fabbricazione import-export preziosi, case da gioco, fabbr. preziosi artigiani, mediazione creditizia, agenzia in attività finanziaria) r) succursali italiane dei soggetti precedenti s) ragionieri, periti commerciali, revisori contabili, commercialisti, consulenti del lavoro (iscritti) t) notai e avvocati S-bis) ogni altro sogg. che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri sogg. svolgenti attività di amministrazione, contabilità e tributi Art. 21 legge n.29/2006 con DM entro 240 gg. (19.10.06)
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L2 IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI VERIFICA IDENTITA DEL CLIENTE E DEL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE EGLI EVENTUALMENTE OPERI ED ACQUISIZIONE DATI IDENTIFICATIVI PER CONSERVAZIONE IN ARCHIVIO UNICO ALLATTO DELLIDENTIFICAZIONE I CLIENTI FORNISCONO PER ISCRITTO SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER I SOGGETTI PER CONTO DEI QUALI OPERANO IDENTIFICAZIONE DIRETTA:ALLA PRESENZA FISICA DEL CLIENTE SULLA BASE DI DOCUMENTO VALIDO NON SCADUTO (CARTA IDENTITA, PASSAPORTO, PATENTE GUIDA, PATENTE NAUTICA, LIBRETTO DI PENSIONE, PATENTINO ABILITAZ. CONDUZIONE IMP. TERMICI, PORTO DARMI, TESSERE RICONOSCIMENTO CON FOTO E TIMBRO POSTALE RILASC. AMM. STATO) IDENTIFICAZIONE INDIRETTA: SENZA PRESENZA FISICA, SE: 1) E STATO GIA IDENTIFICATO DALLO STESSO PROFESSIONISTA 2) I DATI IDENTIFICATIVI RISULTANO DA ATTI PUBBLICI SCRITT.PRIV.AUTENTICATE 3) I DATI IDENTIFICATIVI RISULTANO DA ATTESTAZIONE DI ALTRO PROFESSIONISTA
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IDENTIFICAZIONE OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE Ha la sua fonte nellart. 2 della legge n. 197/91, che modifica lart. 13 del D.L. 625/79, convertito in legge 15/80 (e succ.). Nonché nellart.3 del D.Lgs. n.56/2004 È UNA DELLE PIÙ IMPORTANTI MISURE DI LOTTA AL RICICLAGGIO LA PROCEDURA LA PROCEDURA di identificazione ha le sue norme primarie nei decreti del Ministero Tesoro (oggi Economia e Finanze) 19.12.91 e 29.10.93 e nel comunicato del Ministero stesso 5.6.92. 54
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IDENTIFICAZIONE E D.LGS. N.56/2004 IDENTIFICAZIONE E D.LGS. N.56/2004 54-bis Lart.3 del D.Lgs. n.56/2004 ha esteso gli obblighi di identificazione e conservazione delle informazioni a nuovi soggetti. Nel nuovo elenco dei soggetti obbligati a identificare e registrare non sono compresi gli Uffici della Pubblica Amministrazione NOTA INTERPRETATIVA MIN. ECONOMIA E FINANZE MARZO 2004 Gli Uffici della P.A. non figurano tra i destinatari di tali obblighi Essi non sono più intermediari abilitati Essi vanno pertanto identificati e registrati dalle banche, dagli intermediari e dagli altri soggetti dellart.2 D.Lgs. 56/2004 Gli obblighi di identificazione e registraz. degli Uffici della P.A. diventeranno efficaci dopo lemanazione del Regolamento di attuazione Gli Uffici della P.A. hanno lobbligo di segnalare le opp. sospette di cui allart.3/legge (Art.2, co.2, lett. f) D.Lgs. n.56/2004
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IDENTIFICAZIONE DOCUMENTI IDONEI PER LIDENTIFICAZIONE (DEVONO ESSERE NON SCADUTI) PASSAPORTO TESSERA RILASCIATA DA AMM.NI STATALI AI DIPENDENTI IN SERVIZIO O IN QUIESCENZA, LORO CONIUGI E FIGLI MINORI O MAGGIORI INABILI (D.P.R. 851/1967); OGNI DOCUMENTO MUNITO DI FOTOGRAFIA E FIRMA DEL TITOLARE, RILASCIATO DA UNA AMM.NE DELLO STATO - Es. libretti ferroviari degli impiegati civili e militari dello Stato, tessere degli ufficiali in aspettativa; PORTO DARMI TESSERA POSTALE PATENTE DI GUIDA DI AUTOVETTURA (*) CARTA DIDENTITÀ DPR 445/2000 (*) Sta bene anche la PATENTE RILASCIATA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (D.P.R. 575/94) Parere Comitato Tesoro 65/11.11.1997 60
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IDENTIFICAZIONE LA FIRMA DIGITALE (T.U. 445/2000) PUÒ ESSERE CONSIDERATA STRUMENTO IDONEO ALLIDENTIFICAZIONE, SE IL CERTIFICATORE NEL SUO MANUALE HA SPECIFICATO DI RISPETTARE LA LEGGE 197/91 LArt. 35, comma 2 del DPR 445/2000: sono equipollenti alla carta didentità: - passaporto - patente di guida - patente nautica - libretto di pensione - patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici - porto darmi - tessera di riconoscimento rilasciata da P.A., con fotografia e timbro della P.A. stessa Il minore può essere identificato dal certificato di nascita o dalleventuale provvedimento del giudice tutelare ovvero a mezzo di foto autenticata, in questultimo caso in archivio vanno riportati estremi atto di nascita interessato (cfr. Provvedimento UIC per intermediari) 61
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IDENTIFICAZIONE ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE (Norme: Art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dai decreti legge - non convertiti - n. 513/31.12.92, in G.U. 306/92 - art. 64; n. 47/2.3.93, in G.U. 50/93 - art. 64; e vari altri, da ultimo D.L. n. 331/30.8.93, in G.U. 203/93 - art. 64, convertito in legge 427 del 29.10.93 REGOLE Chi è tenuto a indicare il codice fiscale di altri soggetti ha diritto di riceverne da questi comunicazione scritta. Se tale comunicazione non perviene almeno 10 giorni prima del termine per adempiere, chi è tenuto può rivolgersi direttamente allAmm.ne finanziaria (anche con sistemi telematici) per chiederne lattribuzione. SOGGETTI NON RESIDENTI Per i soggetti non residenti nello Stato e privi del C.F. lo stesso è sostituito dai dati di cui allart. 4/D.P.R. 605/73 e precisamente: - persone fisiche: cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso, domicilio fiscale (per i non residenti: domicilio allestero); - soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione, ragione sociale ditta, domicilio fiscale (per i non residenti: sede legale allestero) - società, associazioni, altre organizzazioni: gli elementi previsti per la persona fisica di una di quelle che la rappresentano. La sede va indicata con (città), via, numero civico e C.A.P. Se non è possibile acquisire i dati dellart. 4, si può chiedere allAmm.ne finanziaria lattribuzione di un CODICE NUMERICO (Art. 6/D.P.R. 605/73) 71
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IDENTIFICAZIONE A DISTANZA E REGISTRAZIONE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA A DISTANZA OVVERO SENZA LA PRESENZA FISICA CONTESTUALE DEL CLIENTE E DEL PROFESSIONISTA NON E NECESSARIA IDENTIFICAZIONE SE IL CLIENTE E GIA STATO IDENTIFICATO DA: -INTERMEDIARIO ABILITATO -ENTI CREDITIZI O FINANZIARI DI STATI UE -BANCHE CON SEDE LEGALE IN PAESI NON UE PURCHE ADERENTI AL GAFI REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO UNICO DI dati identificativi cliente e sogg. per conto del quale opera attività lavorativa svolta da cliente data avvenuta identificazione descrizione sintetica tipologia prestazione professionale fornita (ALL. 2 Provv. UIC) valore oggetto della prestazione professionale se conosciuto REGISTRAZIONE SOLO CONFERIMENTO INCARICO per tenuta contabilità, paghe e contributi, revisione contabile ed esecuzione adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza. Obbligo di registrazione non si applica ai singoli movimenti contabili o alle singole operazioni in cui essi si esplicano. M
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1)OBBLIGHI IDENTIIFICAZIONE, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE NON SI APPLICANO AD INCARICHI CONFERITI DAL CLIENTE PRIMA 22.04.06 SALVO CHE SIANO ANCORA IN ESSERE AL 22.04.07 2) OBBLIGO ISTITUZIONE ARCHIVIO SOLO SE VI SONO INFORMAZIONI DA REGISTRARE. REGISTRAZIONE ENTRO 30 GG. IDENTIFICAZIONE CLIENTE. DATI VANNO CONSERVATI PER 10 ANNI DA CONCLUSIONE PRESTAZIONE 3) NON SUSSISTE ESENZIONE DA OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE PER OPERAZIONI TRA PROFESSIONISTI 4) BASTA ACQUISIRE ESTREMI DOCUMENTO IDENTITA E NON COPIA (VEDI ANCHE PROVVEDIMENTO GARANTE PRIVACY 27.10.05). DOCUMENTO DEVE ESSERE IN CORSO DI VALIDITA MA NON NECESSARIO MONITORARNE LA SCADENZA 5) OBBLIGO SEGNALZIONE OPERAZIONI SOSPETTE SUSSISTE A PRESCINDERE DAL VALORE DELLA PRESTAZIONE NON ESSENDO ANCORATO AD ALCUNA SOGLIA 6) SANZIONI: OMESSA ISTITUZIONE ARCHIVIO UNICO ARRESTO DA 6 MESI A 1 ANNO O AMMENDA DA 5.164 A 25.822 EURO; TARDIVA O OMESSA REGISTRAZIONE MULTA DA 2.582 A 12.911 EURO CHIARIMENTI UIC 1
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7) ATTIVITA DI COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE, ANCHE SE INCLUDA REVISIONE CONTABILE, NON RIENTRA AMBITO APPLICAZIONE NORMATIVA. RINNOVO CARICA SINDACO ALLA SCADENZA TRIENNIO NON INTEGRA PRESTAZIONE PROFESSIONALE 8) LA RICEZIONE E LUTILIZZO PER CONTO DEL CLIENTE DI MEZZI DI PAGAMENTO PER IMPORTI ANCHE FRAZIONATI SE RIFERITI ALLO STESSO INCARICO SUPERIORI A 12.500 AL FINE DEL PAGAMENTO DI IMPOSTE INTEGRA DI PER SE UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE 9) IN CASO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIODICHE (ES, ASSISTENZA E COMPILAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI, ASSISTENZA E REDAZIONE DEL BILANCIO) LIDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E ESEGUITA AL MOMENTO DELLACCETTAZIONE DELLINCARICO E UN EVENTUALE RINNOVO DELLO STESSO INCARICO, ANCHE TACITO, NON ESIME IL PROFESIONISTA DALLADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE IN AUI, FERMA RESTANDO LA POSSIBILITA DI AVVALERSI DELLA MODALITA IDENTIFICAZIONE INDIRETTA OSSIA SENZA PRESENZA FISICA DEL CLIENTE, ESSENDO IL CLIENTE GIA STATO IDENTIFICATO DIRETTAMENTE DALLO STESSO PROFESSIONISTA
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CHIARIMENTI UIC 10) ATTIVITA SVOLTA DA PROFESSIONISTA A SEGUITO INCARICO DA PARTE A.G. (ES. CURATORE FALLIM., CONS. TECNICO) E ESCLUSA DA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO, IN QUANTO PROFESSIONISTA AGISCE QUALE AUSILIARIO DEL GIUDICE E NON RICORRE NE NOZIONAE CLIENTE NE PRESTAZIONE PROFESSIONALE 11) IN CASO CONTRATTO CONSULENZA A COMPENSO FISSO ANNUALE CHE COMPRENDA PRESTAZIONE PIU ATTIVITA NON SPECIFICATE AL MOMENTO ASSUNZIONE INCARICO, OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE SI APPLICANO QUANDO VIENE EFFETTUATA PRIMA PRESTAZIONE SUPERIORE A 12.500 O DI VALORE NON DETERMINATO O DETERMINABILE. OGNI SUCCESSIVA PRESTAZIONE RILEVANTE VA REGISTRATA MENTRE PER IDENTIFICAZIONE VALE QUELLA FATTA IN OCCASIONE I^ PRESTAZIONE. QUALORA INCARICO PREVEDA SIN DALLINIZIO DETERMINATE PRESTAZIONI
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CHIARIMENTI UIC QUESTE VANNO REGISTRATE SINGOLARMENTE AL MOMENTO CONFERIMENTO INCARICO. NELLE PRESTAZIONI DI TENUTA CONTABILITA PAGHE E CONTRIBUTI, REVISIONE CONTABILE ED ESECUZIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA, E OGGETTO DI REGISTRAZIONE SOLO CONFERIMENTO INCARICO E NON I SINGOLI MOVIMENTI CONTABILI O LE SINGOLE OPERAZIONI IN CUI ESSI SI ESPLICANO. VI E OBBLIGO REGISTRAZIONE IN TUTTI I CASI IN CUI PUR NELLAMBITO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALLALL. A IL PROFESSIONISTA PONGA IN ESSERE OPERAZIONI CHE SI SOSTANZIANO NELLA DIRETTA TRASMISSIONE, MOVIMENTAZIONE O GESTIONE DI MEZZI DI PAGAMENTO, BENI O UTILITA IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE SUP. A 12.500 INTEGRANDO LE STESSE PREST. PROFESSIONALI.
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CHIARIMENTI UIC 12) SE PROFESSIONISTA A CONFERISCE INCARICO AD ALTRO PROFESSIONISTA B IN RELAZIONE A CLIENTELA DI A (IL CLIENTE DI A NON CONFERISCE UN INCARICO CONGIUNTO AI 2 PROFESSIONISTI) IL PROFESSIONISTA B DEVE CONSIDERARE AI FINI ESPLETAMENTO OBBLIGHI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE QUALE CLIENTE SIA IL PROFESSIONISTA A SIA IL CLIENTE DI A. QUALORA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DEL PROFESSIONISTA B SI SOSTANZI UNICAMENTE IN UNA COLLABORAZIONE PURAMENTE INTELLETTUALE SENZA CHE CIO IMPORTI UN ESAME DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEL CLIENTE A IL PROFESSIONISTA B SARA TENUTO UNICAMENTE AD OBBLIGHI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE VERSO PROFESSIONISTA A 13) AI FINI SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA LA DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA CON USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI RIENTRA TRA REATI PRESUPPOSTO. SOTTO LA SOGLIA DI CUI AGLI ARTT. 3 E 4 DLGS 74/2000 NON COSTITUISCE REATO PRESUPPOSTO
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CHIARIMENTI UIC 14) INCARICO RECUPERO CREDITO SUP. A 12.500 CHE SI SOSTANZIA IN ATTIVITA GIUDIZIARIA DI NOTIFICA ED ISCRIZIONE A RUOLO DEL RICORSO, NOTIFICA DEL DECRETO ING. ED EVENTAULE PIGNORAMENTO NON RIENTRA IN NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO 15) ATTIVITA DI DOCENZA SVOLTA IN CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO NON RIENTRA IN NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO 16) OVE SIA CLIENTE UNA FIDUCIARIA VA IDENTIFICATA SOLO FIDUCIARIA (ED IL SUO DELEGATO) E NON CLIENTE PER CONTO DEL QUALE FIDUCIARIA OPERA 17) RICEZIONE E UTILIZZO PER CONTO DEL CLIENTE MEZZI DI PAGAMENTO ANCHE FRAZIONATI SUP. A 12.500 PER PAGAMENTO IMPOSTE INTEGRA PRESTAZIONE PROFESSIONALE CON OBBLIGHI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE
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CHIARIMENTI UIC 18) PRESTAZ. PROFESSIONALI PERIODICHE: INCARICO A TEMPO INDETERM. CHE NON RICHIEDE RINNOVO REGISTRAZIONE PERCHE NON HA SCADENZA INCARICO A TEMPO DETERM. VA REGISTRATO DI NUOVO COME NUOVO CONTRATTO DOPERA AL PROFESSIONISTA INCARICO A TEMPO DETERM. CON RINNOVO TACITO IN ASSENZA DISDETTA NON RICHIEDE REGISTRAZIONE, MA INTERVENTI DEL PROFESSIONISTA PER TRASFERIMENTI SUP. A 12.500 VANNO REGISTRATI NON ESSENDO SUFFICIENTE REGISTRAZIONE INIZIALE DI VALORE INDETERMINATO DELLINCARICO PER INCARICO A COMPENSO FISSO ANNUALE (ES. CONSULENZA AZIENDALE O ASSISTENZA TRIBUTARIA) BASTA REGISTRAZ. INCARICO GENERICO E NON SINGOLE PRESTAZIONI FERMO RESTANDO DISTINTE REGISTRAZIONI PER OPERAZIONI TRASMISSIONE, MOVIMENTAZIONE O GESTIONE MEZZI DI PAGAMENTO SUP. A 12.500 NONCHE PER ASSISTENZA FINALIZZATA A TALI TRASFERIMENTI.
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Il trasferimento a qualsiasi titolo fra soggetti diversi di titoli al portatore, quando il valore da trasferire complessivamente supera euro 12.500 - deve essere eseguito tramite intermediario abilitato Necessita la consegna del contante e laccettazione scritta dellintermediario. Produce leffetto dellofferta reale (art. 1210 c.c.) Devono essere emessi nominativi (nome e cognome o ragione sociale del beneficiario) e non trasferibili Il saldo non può essere superiore a euro 12.500 ARTICOLO 1 L.197/91 LIMITAZIONE DELLUSO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE ARTICOLO 1 L.197/91 LIMITAZIONE DELLUSO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE DENARO CONTANTE LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE CERTIFICATI DI DEPOSITO AL PORTATORE ALTRI TITOLI AL PORTATORE TRASFERIMENTO PER CONTANTI DI SOMMA SUPERIORE A EURO 12.500 TRAMITE INTERMEDIARIO ABILITATO Vaglia postali e cambiari, assegni postali, bancari e circolari, unitariamente superiori a euro 12.500 Libretti di deposito bancari o postali al portatore Le anzidette limitazioni non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati e ai trasferimenti tra gli stessi I libretti al portatore con saldo superiore a euro 12.500, esistenti al 14.3.2004, devono essere estinti dal portatore entro il 31.1.2005 (Art.6, D.Lgs. n.56/2004 -> nuovo co.2-bis art.1 legge) Le anzidette limitazioni non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati e ai trasferimenti tra gli stessi I libretti al portatore con saldo superiore a euro 12.500, esistenti al 14.3.2004, devono essere estinti dal portatore entro il 31.1.2005 (Art.6, D.Lgs. n.56/2004 -> nuovo co.2-bis art.1 legge) K
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FRAZIONAMENTOFRAZIONAMENTO LA CLAUSOLA DI INTRASFERIBILITÀ PUÒ NON ESSERE APPOSTA SUGLI ASSEGNI SINGOLARMENTE INFERIORI A EURO 12.500 ancorchè tali mezzi di pagamento costituissero frazionamento di una operazione complessivamente superiore a detta soglia parere Comitato Economia e Finanze) n.62, dell 11.11.1997 RESTA FERMO LOBBLIGO DI SEGNALAZIONE EX ART. 3, L. 197, SE VI SONO MOTIVI DI SOSPETTO 4
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EMISSIONE DI VAGLIA POSTALI E CAMBIARI, ASSEGNI POSTALI, BANCARI E CIRCOLARI SUPERIORI A EURO 12.500 Art. 1, co. 2, legge 197/91 LA LEGGE LI CONSIDERA IN QUANTO MEZZI DI PAGAMENTO QUINDI VAGLIA CAMBIARI NON SONO I PAGHERÒ CAMBIARI, MA I VAGLIA CAMBIARI DELLA BANCA DITALIA E DEGLI ISTITUTI MERIDIONALI Parere Comitato Tesoro n. 28 del 9.11.1995 e ABI LG/6351 del 18.7.91 5
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? IN QUALE MOMENTO VA APPOSTA LA CLAUSOLA DI INTRASFERIBILITÀ FIN DAL MOMENTO DELLEMISSIONE DELLASSEGNO La banca che accetta in versamento e quella che effettua lestinzione di un assegno superiore alla soglia e privo della clausola di intrasferibilità DEVE SEGNALARE LINFRAZIONE ENTRO 30 GIORNI AL MINISTERO DELLECONOMIA E FINANZE PENA SANZIONE AMM.VA PECUNIARIA A CARICO FIRMATARI ASSEGNO IRREGOLARE, DALL1% FINO AL 40% Art. 5, commi 2 e 3, legge 197/91 modificati dallart.6, co.6, lett. a) e dallart.7, del D.Lgs. n.56/2004 6
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(ABI n. 6351 del 18.7.91 e Nota Min. Tesoro 12.7.91) EMISSIONE DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE Il saldo dei libretti al portatore non può essere superiore a euro: 12.500 Art. 1, co. 2-bis, legge 197/91 (introdotto dallart. 15, co.3, lett. b), legge 52/96, come modificato dallart.6, co.2, D.Lgs. n.56/2004) per saldo si intende il compendio delle somme trascritte, a titolo di sorte, capitale ed interessi, allatto della presentazione del libretto allIstituto emittente. SALDO INFRAZIONI: Art. 5, co. 2 - oggi art.7, commi 1 e 2, D.Lgs. n.56/2004 Comunicazione al Ministro Economia e Finanze, entro 30 giorni 8
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17-bis LIBRETTI AL PORTATORE CON SALDO SUPERIORE A EURO 12.500 OBBLIGO DI ESTINZIONE ENTRO IL 31.1.2005 devono essere estinti dal portatore art.6, co.2, D. Lgs. 56/2004, nuovo comma 2-bis art.1 legge OBBLIGO DI ESTINZIONE ENTRO IL 31.1.2005 devono essere estinti dal portatore art.6, co.2, D. Lgs. 56/2004, nuovo comma 2-bis art.1 legge SANZIONE AMM.VA PECUNIARIA (applicabile dal 1°.07.05) violazione per un importo fino a euro 250.000,00 fino al 20% del saldo violazione superiore a euro 250.000,00 (Art.6, co.6, lett. d), D. Lgs. n.56/2004) dal 20% al 40% del saldo SANZIONE AMM.VA PECUNIARIA (applicabile dal 1°.07.05) violazione per un importo fino a euro 250.000,00 fino al 20% del saldo violazione superiore a euro 250.000,00 (Art.6, co.6, lett. d), D. Lgs. n.56/2004) dal 20% al 40% del saldo
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VAGLIA CAMBIARIO ORDINARIO (CAMBIALE) E ART. 1, CO. 2, Legge 197/91 Lart. 1, co. 2, L. 197/91 si applica ai mezzi di pagamento e non al vaglia cambiario ordinario (cambiale), che mezzo di pagamento non è. Parere Comitato Tesoro n. 28, 9.11.95 Lart. 1, co. 2, L. 197/91 si applica ai mezzi di pagamento e non al vaglia cambiario ordinario (cambiale), che mezzo di pagamento non è. Parere Comitato Tesoro n. 28, 9.11.95 16
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SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE 75
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I PRINCIPI FONDAMENTALI POSTI A BASE DELLA SEGNALAZIONE I PRINCIPI FONDAMENTALI POSTI A BASE DELLA SEGNALAZIONE CELERITÀ PROCEDURA ARRICCHIMENTO SEGNALAZIONE TUTELA RISERVATEZZA 78
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SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE NEL 2000 LE SEGNALAZIONI: 6307 PER 471 MLN NEL 2006 LE SEGNALAZIONI: 16.451 PER 2,1 MLD BANCHE: OLTRE 87% DELLE SEGNALAZIONI OPERAZIONI PIU SEGNALATE: 1) CONTANTE 2) TITOLI DI CREDITO 3) MONEY TRANSFER E
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DISTRIBUZIONE TERRITORIALE NOSTRO PAESE NORD-OVEST= 37,3% CENTRO-MEZZOGIORNO = 25,7% NORD-EST= 16,2% ISOLE= 4,0% IN TESTA: LOMBARDIA F
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ITALIA VERSO ESTERO SEGNALAZIONI CINESI= 821 SOS MAROCCHINI= 115 SOS ALBANIA= 68 SOS EGITTO= 77 SOS COLOMBIA= 38 SOS ECUADOR= 25 SOS G
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ELEMENTI DI SOSPETTO PROFILO ECONOMICO CARENTE RISPETTO ALLOPERAZIONE MOTIVAZIONI OPERAZIONI CARENTI UTILIZZO CONTANTE PER SOSPETTA EVASIONE FISCALE DISTRAZIONE FONDI DA SOCIETÀ A CONTI PERSONALI FRAZIONAMENTI E RICORSI A PRESTANOMI DISLOCAZIONE TERRITORIALE CONTROPARTI OPERAZIONE GIROFONDI TRA BANCHE PER CELARE FONDI SOGGETTI CON PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENDENTI REATI RISCONTRATI (UIC): EVASIONE FISCALE, RICICLAGGIO, TRUFFA, USURA, ABUSIVISMO FINANZIARIO H
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ACQUISIRE ULTERIORI INFORMAZIONI PRESSO GLI INTERMEDIARI (E PRESSO GLI ALTRI SOGGETTI CUI È STATO ESTESO LART.3) AVANZARE SPECIFICHE RICHIESTE AVERE COMUNICAZIONI DAI SEGNALANTI POTERI DELLU.I.C. 79
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PRIMA SEGNALAZIONE OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 80 EVENTUALE RETTIFICA DEI DATI LOPERAZIONELOPERAZIONE
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OPERAZIONE SEGNALATA E NON ESEGUITA VA EVIDENZIATA ALLU.I.C. OPERAZIONE COMPOSTA DI PIÙ TRANSAZIONI SI CONSIDERA ESEGUITA QUANDO TUTTE LE TRANSAZIONI CHE LA COMPONGONO SONO STATE ESEGUITE 81
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DATI E NOTIZIE DELLOPERAZIONE CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE in particolare desumibili dallARCHIVIO SCHEMA INFORMAZIONI GENERALI SU INFORMAZIONI SULLOPERAZIONE E SUL RAPPORTO INFORMAZIONI SULLA PERSONA FISICA DI RIFERIM. DELLOPERAZIONE INFORMAZIONI SUI LEGAMI CON ALTRI SOGGETTI INFORMAZIONI SU CHI HA OPERATO per conto di SEGNALAZIONE SEGNALANTE (ufficio/struttura) 82
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LISTA DEI PAESI NON COOPERATIVI FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING sono considerati dal GAFI non cooperativi i seguenti paesi: NESSUNO 89 NON COOPERATIVO È QUEL PAESE CHE NON OFFRE COLLABORAZIONE ALLE AUTORITÀ INQUIRENTI DEGLI ALTRI PAESI E CONSERVA IL SEGRETO BANCARIO
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90 REGIME SANZIONATORIO Legge n.197/1991 e D.Lgs. n.56/2004 Libretti al portatore esistenti al 14.3.2004 con saldo superiore a euro 12.500 (art.6, co.2, D.Lgs. n.56/2004 - nuovo art.1, co.2-bis Legge) Vanno estinti dal portatore entro il 31.1.2005 Violazione fino a 250.000 euro = sanzione amm.va pecuniaria fino al 20% del saldo Violazione oltre 250.000 euro = sanzione amm.va pecuniaria dal 20% al 4% (Sanzione: Art.6, co.6, lett. d, D.Lgs. n.56/2004)
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91 REGIME SANZIONATORIO Legge n.197/1991 e D.Lgs. n.56/2004 PROFESSIONISTA O INCARICATO CHE CONTRAVVIENE AGLI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE multa da euro 2582 e euro 12.911 - salvo che il fatto costituisca più grave reato Art. 13, co. 7, D.L. n. 625/1979, modif. Art. 2, L. 197/91
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92 REGIME SANZIONATORIO Legge n.197/1991 e D.Lgs. n.56/2004 INFRAZIONI ART.1, LEGGE 197/91 (LIMITAZ. USO CONTANTE E ALTRI TITOLI AL PORTATORE) sanzione amm.va pecuniaria dalluno per cento al 40% dellimporto trasferito Art. 5, co. 1/Legge, come modificato dallart. 6, co. 6, lett. a del D.Lgs. n.56/2004
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93 REGIME SANZIONATORIO Legge n.197/1991 e D.Lgs. n.56/2004 OMISSIONE SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA - ART.3, LEGGE 197/91 sanzione amm.va pecuniaria dal 5% alla metà delloperazione (salvo che il fatto costituisca reato) Art. 5, co. 5/Legge, come modificato dallart.6, co.6, lett. b del D.Lgs. n.56/2004
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94 REGIME SANZIONATORIO Legge n.197/1991 e D.Lgs. n.56/2004 VIOLAZIONI ART.1, COMMI 1 E 2/LEGGE, IL CUI IMPORTO NON SUPERA EURO 250.000 Art. 16, legge 24 novembre 1981, n.689 richiamato dallart.6, co.6, lett. e del D.Lgs. n.56/2004 Pagamento in misura ridotta: se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla contestazione terza parte del massimo ovvero, doppio della sanzione minima (praticamente la sanzione si riduce al 2%) PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
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95 REGIME SANZIONATORIO Legge n.197/1991 e D.Lgs. n.56/2004 OMESSA ISTITUZIONE ARCHIVIO arresto da sei mesi a un anno ammenda da euro 5.164 a euro 25.822 Art.5, co.4/Legge
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96 REGIME SANZIONATORIO Legge n.197/1991 e D.Lgs. n.56/2004 DIVIETO DI COMUNICARE DI AVERE FATTO LA SEGNALAZIONE EX ART.3/LEGGE arresto da sei mesi a un anno ammenda da euro 5.164 a euro 51.645 Art.5, co.6/Legge
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97 REGIME SANZIONATORIO Legge n.197/1991 e D.Lgs. n.56/2004 VIOLAZIONE OBBLIGO COMUNICAZIONE AL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DELLE INFRAZIONI ALLART.1/LEGGE (TRA CUI QUELLE DEGLI ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI, LIBRETTI AL PORTATORE E TITOLI SIMILARI) sanzione amm.va pecuniaria dal 3% al 30% dellimporto delloperazione. Con Decreto 21.04.06 Dip. Tesoro MEF le infrazioni < 250.000 euro vanno comunicate alle 9 Direz. Provinciali competenti per territorio.
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98 REGIME SANZIONATORIO Legge n.197/1991 e D.Lgs. n.56/2004 INFRAZIONE OBBLIGHI INFORMATIVI ALLUIC EX ART.3, CO.4/LEGGE (E ALTRI) sanzione amm.va pecuniaria da euro 500 a euro 25.000 Art. 7, D.Lgs. n.56/2004
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99 REGIME SANZIONATORIO Legge n.197/1991 e D.Lgs. n.56/2004 MANCATO RISPETTO PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE OPERAZIONE, EX ART.3, CO.6/LEGGE sanzione amm.va pecuniaria da euro 5000 a euro 200.000 (salvo che il fatto costituisca reato) Art. 7, co. 5, D.Lgs. n.56/2004
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101 REGIME SANZIONATORIO Legge n.197/1991 e D.Lgs. n.56/2004 RIMANE ART. 10/LEGGE, PER I SINDACI DEGLI INTERMEDIARI, CHE ENTRO 10 GIORNI DEVONO INVIARE AL MINISTRO DELLECONOMIA E FINANZE COPIA DELLE CONTESTAZIONI SU VIOLAZIONI ALLA L. 197/91 per la violazione di questo obbligo: reclusione fino a un anno e multa da euro 103 a euro 1.032 Lart. 10/Legge 197/91 è stato esteso a tutti i soggetti del co. 1 e 2, del D.Lgs. n.56/2004: banche, Poste Italiane spa, IMEL, SIM, SGR, SICAV, assicurazioni, ecc., ecc.. Oltre alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, di gestione dei mercati regolamentati, ecc. fino agli Uffici della Pubblica Amministrazione Agli stessi sono estesi gli artt. 3 e 3-bis della legge: segnalazione e riservatezza SINDACI
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