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L’evoluzione di regole e ritualità del procedimento dopo l’approvazione del PGT Avv. Rosemarie Serrato 10 maggio 2011.

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1 L’evoluzione di regole e ritualità del procedimento dopo l’approvazione del PGT
Avv. Rosemarie Serrato 10 maggio 2011

2 Il Piano delle Regole per disciplinare le trasformazioni del tessuto consolidato della città

3 STRUMENTI DI ATTUAZIONE
 IL PIANO DELLE REGOLE STRUMENTI DI ATTUAZIONE

4 E’ atto del Piano di Governo del Territorio disciplina
IL PIANO DELLE REGOLE NORME DI ATTUAZIONE ART. 1 E’ atto del Piano di Governo del Territorio disciplina l’intero territorio comunale ad eccezione di ambiti di trasformazione (disciplinati dal Documento di Piano) aree disciplinate dal Piano dei Servizi

5 Ambito di applicazione
IL PIANO DELLE REGOLE Individua e disciplina gli ambiti di Tessuto Urbano Consolidato (TUC) del territorio comunale articolati in: Nuclei di Antica Formazione (NAF) Tessuto Urbano di Recente Formazione • Ambiti contraddistinti da un Disegno urbanistico Riconoscibile (ADR) • Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU ) NORME DI ATTUAZIONE ART. 2 Ambito di applicazione

6 TESSUTO URBANO CONSOLIDATO
LE INNOVAZIONI DEL PGT LIBERTÀ DI DESTINAZIONE D’USO E PEREQUAZIONE Contratto di Locazione Affitto di azienda

7 AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI
Contratto di Locazione Affitto di azienda

8 INDICAZIONI MORFOLOGICHE E INTERVENTI POSSIBILI

9 INDICAZIONI MORFOLOGICHE E INTERVENTI POSSIBILI

10 INDICAZIONI MORFOLOGICHE E INTERVENTI POSSIBILI

11 IL PIANO DELLE REGOLE MODALITA’ ATTUAZIONE
a. con modalità diretta non convenzionata sino al concorrere della S.l.p. esistente o comunque con l’utilizzo dell’indice di utilizzazione territoriale unico e nel rispetto delle indicazioni di cui alla tav. r.02 - Indicazioni morfologiche; NORME DI ATTUAZIONE ART. 11

12 IL PIANO DELLE REGOLE b. con modalità diretta convenzionata relativa alle soluzioni plano-volumetri- che qualora l’intervento si discosti dalle indicazioni morfologiche di cui alla tav. r.02 - Indicazioni morfologiche; NORME DI ATTUAZIONE ART. 11

13 IL PIANO DELLE REGOLE c. con modalità diretta convenzionata qualora si utilizzino diritti edificatori perequati, nonché quando si attua un intervento di cui all’art. 9, comma 2 (ERS, ndr), fino alla realizzazione di un indice fondiario (if) pari a 7 mc/mq. Nei nuclei di antica Formazione (naF) l’utilizzo dei diritti edificatori perequati avviene con Piano attuativo. NORME DI ATTUAZIONE ART. 11

14 IL PIANO DELLE REGOLE d. mediante Piani attuativi di iniziativa sia pubblica che privata o mista, qualora l’intervento preveda: una ristrutturazione urbanistica con modificazione del disegno dei lotti e/o degli isolati e/o della rete stradale; in ogni caso in cui l’indice fondiario (if) superi il limite di 7 mc/mq. NORME DI ATTUAZIONE ART. 11

15 IL PIANO DELLE REGOLE Gli interventi che facciano ricorso a diritti edificatori perequati possono comprendere anche aree non contigue tra loro. NORME DI ATTUAZIONE ART. 11

16 In ogni caso si dovrà prevedere la seguente ripartizione:
IL PIANO DELLE REGOLE Gli interventi che facciano ricorso a diritti edificatori perequati possono comprendere anche aree non contigue tra loro. In ogni caso si dovrà prevedere la seguente ripartizione: un’area definita come superficie fondiaria (pertinenza diretta); b. una o più aree per le dotazioni di servizi previste nel Piano dei Servizi, oggetto di cessione gratuita al Comune (pertinenze indirette). NORME DI ATTUAZIONE ART. 11

17 DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE
 DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE

18 NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
I nuclei di antica Formazione (naF), sono parti del territorio costituite da tessuti urbani che presentano caratteristiche storiche, identitarie, morfologiche e tipologiche, riconoscibili dalla stratificazione dei processi della loro formazione. NORME DI ATTUAZIONE ART. 12

19 NAF INTERVENTI CONSENTITI
IMMOBILI CON VALORE STORICO-ARCHITETTONICO INTRINSECO OVVERO CON COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E VEGETALE CON CARATTERE-STORICO-ARTISTICO-TESTIMONIALE a. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro, NORME DI ATTUAZIONE ART. 12

20 NAF INTERVENTI CONSENTITI
a. (…) Gli interventi ammessi sono volti: alla valorizzazione degli aspetti caratteristici che costituiscono specifico valore degli immobili, ossia le loro specifiche connotazioni stilistiche e costruttive, alla conservazione ed al ripristino dei caratteri scenografici ed ambientali. NORME DI ATTUAZIONE ART. 13

21 NAF INTERVENTI CONSENTITI
COMPLESSI EDILIZI CON VALORE ARCHITETTONICO INTRINSECO b. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risana- mento conservativo, volti a mantenere o valorizzare gli aspetti caratteristici che costituiscono specifico valore degli immobili ossia le loro specifiche connotazioni stilistiche e costruttive NORME DI ATTUAZIONE ART. 13

22 NAF INTERVENTI CONSENTITI
IMMOBILI CON VALORE ESTETICO-CULTURALE-AMBIENTALE c. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con mantenimento della sagoma e del sedime NORME DI ATTUAZIONE ART. 13

23 NAF INTERVENTI CONSENTITI
ALTRI d. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia anche con demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia, completamento e nuova costruzione NORME DI ATTUAZIONE ART. 13

24 NAF INTERVENTI CONSENTITI
Resta salva la facoltà di procedere con modalità diretta convenzionata relativa alle soluzioni plano-volumetriche, qualora l’intervento si discosti dalle previsioni dei precedenti commi. NORME DI ATTUAZIONE ART. 13

25 NAF INTERVENTI CONSENTITI
Nel caso di utilizzo di diritti edificatori perequati, nonché quando si attua un intervento di ERS fino alla realizzazione di un indice fondiario (if) pari a 7 mc/mq l’intervento è subordinato a pianificazione attuativa NORME DI ATTUAZIONE ART. 13

26 AMBITI CONTRADDISTINTI DA UN DISEGNO URBANISTICO RICONOSCIBILE
Parti di città dove sussiste l’unitarietà morfologica dei diversi tessuti ed il consolidato rapporto tra spazi privati e pubblici NORME DI ATTUAZIONE ART. 14

27 AMBITI CONTRADDISTINTI DA UN DISEGNO URBANISTICO RICONOSCIBILE
tessuti urbani compatti a cortina tessuti urbani ad impianto aperto tessuti urbani della città giardino tipologia rurale insiemi urbani unitari NORME DI ATTUAZIONE ART. 14

28 L’ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI: I TITOLI ABILITATIVI
 L’ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI: I TITOLI ABILITATIVI

29 Il DL SVILUPPO Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all’articolo 2643, comma 1, del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente: “2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche ad essi relative”

30 DURATA DEL PROCEDIMENTO
Alcuni dati I TITOLI ABILITATIVI CONTENUTO DURATA DEL PROCEDIMENTO

31 IL DECRETO LEGGE SVILUPPO
Alcuni dati IL DECRETO LEGGE SVILUPPO

32  PERMESSO DI COSTRUIRE E SILENZIO ASSENSO
OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO CHE COSA CAMBIA IN CONCRETO 

33 TU EDILIZIA ART. 5 SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
COMMA 3 Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l'ufficio (…) acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente: a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;

34 TU EDILIZIA ART. 16 CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
COMMA 2BIS Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalente cl’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 omunque denominati, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione l’art. 122, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006

35 TU EDILIZIA ART. 20 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. (nessuna modifica)

36 TU EDILIZIA ART. 20 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica.

37 TU EDILIZIA ART. 20 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. (nessuna modifica)

38 TU EDILIZIA ART. 20 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all’articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. LA PROPOSTA

39 TU EDILIZIA ART. 20 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3. (nessuna modifica) LE INTEGRAZIONI

40 LA SOSPENSIONE DEL TERMINE
TU EDILIZIA ART. 20 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. (nessuna modifica) LA SOSPENSIONE DEL TERMINE

41 LA SOSPENSIONE DEL TERMINE
TU EDILIZIA ART. 20 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. (nessuna modifica) LA SOSPENSIONE DEL TERMINE

42 TU EDILIZIA ART. 20 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all’articolo 5, comma 4.   IL NUOVO COMMA 6 (già comma 7)

43 IL PREAVVISO DI DINIEGO
TU EDILIZIA ART. 20 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.   IL PREAVVISO DI DINIEGO

44 TU EDILIZIA ART. 20 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. (nessuna modifica) LA PUBBLICAZIONE

45 IL RADDOPPIO DEL TERMINI
TU EDILIZIA ART. 20 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. (nessuna modifica) IL RADDOPPIO DEL TERMINI (EX COMMA 8)

46 IL RADDOPPIO DEL TERMINI
TU EDILIZIA ART. 20 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. (nessuna modifica) IL RADDOPPIO DEL TERMINI (EX COMMA 8)

47 TU EDILIZIA ART. 20 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo,ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10. SILENZIO ASSENSO

48 TU EDILIZIA ART. 20 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 7 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. I VINCOLI

49 TU EDILIZIA ART. 20 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall’interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 7 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. I VINCOLI

50 TU EDILIZIA ART. 20 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
11. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.

51 TU EDILIZIA ART. 20 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari. SANZIONI PER I PROGETTISTI

52 TU EDILIZIA ART. 21 INTERVENTO SOTITUTIVO REGIONALE
Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l’eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell’ufficio dell’amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.

53 TU EDILIZIA ART. 34 INTERVENTI ESEGUITI IN PARZIALE DIFFORMITÀ DAL PERMESSO DI COSTRUIRE
2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali. LA TOLLERANZA DEL 2%

54 LA SCIA c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire.  

55 LA SCIA Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell’articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, abbiano ampliato l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale.

56 NATURA PROVVEDIMENTALE?
DIA (E SCIA) NATURA PROVVEDIMENTALE?

57 IN ATTESA DI UNA DECISIONE DELL’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO

58 Cons. Stato, Sezione IV, 5 gennaio 2011, ord. n. 14
In sintesi la Sezione rileva che almeno tre sono le tesi che si pongono in campo riguardo ai rimedi giurisdizionali a favore del terzo dinanzi al G.A. avverso la denuncia (o dichiarazione) di inizio attività:

59 Cons. Stato, Sezione IV, 5 gennaio 2011, ord. n. 14
1) la prima è la tesi provvedimentale, della impugnativa tesa all’annullamento giurisdizionale del titolo abilitativo implicito, assimilando tale fattispecie all’atto espresso, quale il permesso di costruire, o il silenzio-assenso, con termine decorrente dal completamento della fattispecie o dalla sua conoscenza e che si esplica a mezzo di una pronuncia di tipo demolitorio- annullatorio sul modello dell’art. 29 CPA;

60 Cons. Stato, Sezione IV, 5 gennaio 2011, ord. n. 14
2) la seconda, che privilegia la consistenza di atto del privato, fa riferimento ad una azione di accertamento autonomo (negativo) della inesistenza dei presupposti per ritenere completata la fattispecie, con effetti che trovano nel momento conformativo il potere e il dovere (da parte dell’amministrazione) di rimuovere gli effetti eventualmente verificatisi;

61 Cons. Stato, Sezione IV, 5 gennaio 2011, ord. n. 14
3) la terza tesi, invece, che pure parte dalla natura privata dell’atto, imporrebbe al terzo, che intenda opporsi all’intervento assentito, una volta decorsi i termini senza l’esercizio del potere inibitorio, di presentare istanza formale e eventualmente impugnare il successivo atto negativo dell’amministrazione o di agire avverso la successiva inerzia amministrativa (silenzio-rifiuto), sul modello del rimedio previsto attualmente dall’art. 31 CPA.

62 Cons. Stato, Sezione IV, 5 gennaio 2011, ord. n. 14
La problematica sopra delineata, ad avviso della Sezione, coinvolge quindi i seguenti profili: A) la qualificazione giuridica sostanziale dell’istituto e quindi natura privata oppure provvedimentale della fattispecie realizzata a mezzo della denuncia di inizio di attività, tenendo presente che il testo unico dell’edilizia la ricomprende tra i titoli abilitativi, anche se atto del denunciante privato;

63 Cons. Stato, Sezione IV, 5 gennaio 2011, ord. n. 14
B) risolta la qualificazione di natura sostanziale, involgente sia i poteri di inibizione che di autotutela successiva (autotutela fatta salva anche nell’istituto recente della s.c.i.a.), conseguente è il problema delle tecniche di tutela, dei risvolti processuali e dei rimedi giurisdizionali ai quali può ricorrere il terzo; quale che sia il rimedio esperibile,

64 Cons. Stato, Sezione IV, 5 gennaio 2011, ord. n. 14
B) (…) in ogni caso, però, per esigenze di certezza dei rapporti, deve sgomberarsi il campo dai dubbi sulla applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale (piuttosto che prescrizionale), individuando il momento dal quale tale termine debba essere fatto decorrere (conoscenza del completamento della fattispecie), sia che si abbracci la tesi della impugnativa demolitoria che quella dell’accertamento autonomo;

65 Cons. Stato, Sezione IV, 5 gennaio 2011, ord. n. 14
C) sulla base della soluzione adottata nella ricostruzione sostanziale dell’istituto, il rimedio giurisdizionale effettivo, comprende anche la eventuale ammissibilità, in tale fattispecie ma anche più in generale, della azione di accertamento da parte del terzo dinanzi a fattispecie che modificano i confini tra pubblico e privato e che esigono, a fini di liberalizzazione e semplificazione, un intervento solo eventuale e successivo dell’amministrazione pubblica nel rapporto tra autorità e libertà.

66 L’ACCESSO AGLI ATTI IN MATERIA URBANISTICA

67 L’INTERESSE La qualificazione  dell'interesse giuridicamente qualificato a proporre la domanda di accesso

68 L’INTERESSE Per il giudice amministrativo non è un dato assoluto e fondamentale la contiguità o meno dell'immobile dell'accedente con quello del controinteressato; ciò che conta è che l'istante della domanda di accesso possegga immobili nella medesima zona ed è, pertanto, già per tale motivo, titolare dell'interesse a che nell'ambito della stessa l'edificazione sia conforme alla normativa vigente.

69 L’INTERESSE Conseguentemente, non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto di accesso l'eventuale natura privatistica di alcuni degli atti richiesti, stante il contenuto dell'art. 22 comma 1° lettera d) L. n. 241/90, secondo cui "documento amministrativo" soggetto alla disciplina della predetta legge si intende "ogni rappresentazione...del contenuto di atti...detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

70 T.A.R. Lecce Puglia sez. II, 27 gennaio 2011, n. 192
Il diritto di accesso ai titoli abilitativi rilasciati in materia edilizia va riconosciuto a qualsiasi soggetto abitante nella medesima zona del Comune, sussistendo un interesse personale e concreto alla tutela di situazioni giuridiche rilevanti e l'esigenza di assicurare, attraverso il rispetto delle situazioni giuridiche soggettive dei singoli consociati, il superiore interesse pubblico al corretto sviluppo del territorio.

71 T.A.R. Calabria, sez. I, 15 novembre 2010, n. 2686
L'art. 22, l. n. 241 del 1990 definisce quali interessati tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l' accesso . La norma definisce l'ambito dei soggetti legittimati all'esercizio del c.d. diritto di accesso , considerando tali solo quei soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale all' accesso e che, nel contempo, tale interesse corrisponda ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si tratta.

72 T.A.R. Calabria, sez. I, 15 novembre 2010, n. 2686
La previsione, pertanto, conduce ad escludere che il diritto di accesso possa essere esercitato al fine di un controllo generalizzato dell'attività della p.a., come del resto esplicitamente affermato nel comma 3 dell'art. 24 della medesima legge

73 T.A.R. Calabria, sez. I, 15 novembre 2010, n. 2686
Nel caso di specie, il soggetto ricorrente avverso il diniego di accesso , più che tendere alla tutela della propria situazione soggettiva lesa, intendeva esercitare un controllo di carattere generale sull'attività svolta dall'ente nel settore dell' edilizia residenziale pubblica, chiedendo di conoscere dati quali il numero degli alloggi, il nome degli assegnatari, quello degli occupanti di fatto, il numero degli alloggi non assegnati, il numero di quelli posti in vendita o a riscatto, sicché legittimamente gli è stato opposto il diniego di accesso.

74 Consiglio di Stato, Sezione IV, 23 dicembre 2010, n. 9378
L’opera di affinamento dell’individuazione dei presupposti dell’interesse ad agire e della legittimazione alla domanda di accesso nei vari settori dell’amministrazione pubblica, ha condotto la giurisprudenza di questo Consiglio a riconoscere, in materia di accesso ai titoli edilizi, una posizione qualificata e differenziata (non meramente emulativa o genericamente ispettiva), esclusivamente al proprietario del fondo confinante rispetto a quello sul quale sono state realizzate nuove opere, ovvero al residente in zona limitrofa (cfr. Cons. St., sez. V, 14 maggio 2010, n. 2966; sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2092).

75 T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 4 ottobre 2010, n. 697
Se a fronte di una generica domanda di accesso la P.A. non è tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfarla (C.d.S. VI n. 1683/1998), un irretrattabile assenso all’accesso da parte della P.A. costringe il giudice a stabilire, in sostituzione delle illegittime modalità di esecuzione dell’accesso disposte dal Comune, le modalità con le quali tale Amministrazione dovrà dare esecuzione alla propria statuizione di accoglimento della richiesta dei ricorrenti, stabilendo che il Segretario Comunale, entro 30 giorni, inviterà i ricorrenti ad accedere ai fascicoli di archivio presso i quali potrebbe essere reperita la documentazione da loro ricercata

76 T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 4 ottobre 2010, n. 697
Se a fronte di una generica domanda di accesso la P.A. non è tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfarla (C.d.S. VI n. 1683/1998), un irretrattabile assenso all’accesso da parte della P.A. costringe il giudice a stabilire, in sostituzione delle illegittime modalità di esecuzione dell’accesso disposte dal Comune, le modalità con le quali tale Amministrazione dovrà dare esecuzione alla propria statuizione di accoglimento della richiesta dei ricorrenti, stabilendo che il Segretario Comunale, entro 30 giorni, inviterà i ricorrenti ad accedere ai fascicoli di archivio presso i quali potrebbe essere reperita la documentazione da loro ricercata

77 T.A.R. Sicilia Catania, Sezione I, 19 gennaio 2011, n. 126
La necessità di notifica ai controinteressati è rafforzata dalla previsione di cui all’art. 3 del DPR 12/04/2006, n. 184, a mente del quale “fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2”.

78 T.A.R. Sicilia Catania, Sezione I, 19 gennaio 2011, n. 126
Il principio, quindi, ricavabile dalle norme in esame è che i controinteressati, cui può essere pregiudicata la sfera della riservatezza, vanno necessariamente notiziati del procedimento di accesso, prima, e, ritiene il Collegio, dell’eventuale giudizio amministrativo, dopo.

79 T.A.R. Sicilia Catania, Sezione I, 19 gennaio 2011, n. 126
Né (…) “può opporsi un diritto di riservatezza con riferimento alla concessione edilizia, in quanto essa non attiene alla sfera privata del titolare, essendo prima ancora che atto ampliativo delle facoltà del privato, atto di gestione del territorio e quindi oggetto di pubblicità”. In altri termini (cfr. TAR Catania, I, , n. 762), in tema di governo del territorio esiste un interesse particolarmente tutelato alla diffusione delle notizie inerenti il suo controllo.

80 T.A.R. Sicilia Catania, Sezione I, 19 gennaio 2011, n. 126
L’assunto, in Sicilia, non solo si evince dall’art. 7 della l.r. 17/94, ma anche dall’art. 37 della l.r n. 71, che in tema di controllo partecipativo stabilisce che “chiunque ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali delle domande e delle concessioni edilizie. I comuni sono tenuti, a richiesta, a fornire copie dei relativi atti, ponendo a carico dei richiedenti e spese per la riproduzione. L'estratto delle concessioni dovrà essere esposto per quindici giorni all'albo del comune”.

81 ACCESSO E AMBIENTE

82 T.A.R. Campania Napoli, Sezione V, 12 gennaio 2010, n. 68
L’istituto dell’accesso alle informazioni ambientali, infatti, non si assoggetta ai limiti soggettivi e oggettivi propri dell’accesso ai documenti amministrativi, ma resta comunque subordinato a un principio generale di proporzionalità, di economicità e di ragionevolezza.

83 T.A.R. Campania Napoli, Sezione V, 12 gennaio 2010, n. 68
Per cui possono consentirsi solo gli accessi che non si traducano in uno sproporzionato aggravio per l’amministrazione, tale da metterne in pericolo l’efficienza gestionale, a fronte di esigenze informative del cittadino che meglio potrebbero e dovrebbero essere soddisfatte in sede di informazione ambientale “attiva” apprestata dalle amministrazioni competenti (piuttosto che nella più onerosa forma “passiva” dell’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, ai documenti preesistenti o all’uopo formati dall’amministrazione).

84 T.A.R. Campania Napoli, Sezione V, 12 gennaio 2010, n. 68
Se è vero che il diritto di accesso alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale, giusta anche le previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, non è sottoposto al filtro soggettivo, potendo essere esercitato da chiunque, “senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante”, né al limite oggettivo proprio della legge n. 241 (potendo riguardare anche informazioni da elaborare appositamente, e non soltanto documenti già formati ed esistenti presso l’amministrazione),

85 T.A.R. Campania Napoli, Sezione V, 12 gennaio 2010, n. 68
è altresì vero che l’obbligo delle amministrazioni di rendere disponibili le informazioni ambientali può e deve essere assolto non solo mediante accesso cd. “passivo” (ossia mediante accoglimento delle specifiche domande di accesso dei cittadini), ma anche e soprattutto mediante informazione “attiva”, ossia mediante pubblicazione, anche sui siti internet, di tutti i flussi informativi (spesso anche voluminosi) relativi allo stato dell’ambiente.

86 T.A.R. Campania Napoli, Sezione V, 12 gennaio 2010, n. 68
E’ altresì vero che l’obbligo delle amministrazioni di rendere disponibili le informazioni ambientali può e deve essere assolto non solo mediante accesso cd. “passivo” (ossia mediante accoglimento delle specifiche domande di accesso dei cittadini), ma anche e soprattutto mediante informazione “attiva”, ossia mediante pubblicazione, anche sui siti internet, di tutti i flussi informativi (spesso anche voluminosi) relativi allo stato dell’ambiente.

87 T.A.R. Campania Napoli, Sezione V, 12 gennaio 2010, n. 68
Il che implica che informazioni voluminose e massicce, o di contenuto oggettivo molto ampio, quali (almeno in parte, quelle qui oggetto di contenzioso) ben dovrebbero essere rese acquisibili attraverso l’informazione attiva, piuttosto che essere fatte oggetto di accesso “passivo” documentale, che costituisce una modalità notevolmente più impegnativa e laboriosa, sia per l’amministrazione che per il cittadino.

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