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DIRITTO DI AUTORE: CONCETTI CHIAVE
il concetto di proprietà „immateriale“ le creazioni oggetto del diritto d‘autore: le opere dell‘ingegno fattispecie costitutiva i diritti dell‘autore: panoramica la gestione collettiva dei diritti esclusivi di utilizzazione i diritti connessi al diritto d‘autore le banche dati
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AUTORE O AVENTE DIRITTO
SUPPORTO ACQUISTO TITOLARITÀ AUTORE O AVENTE DIRITTO
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« La plus sacrée, la plus personnelle de toutes
les propriétés est le fruit de la pensée d'un écrivain. » Le Chapelier, 1791
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le creazioni oggetto del diritto d‘autore
„opere di carattere creativo“ che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all‘architettura, al teatro ed alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione programmi per elaboratore banche dati opere del c.d. disegno industriale anche di regola: indipendentemente dal merito, rilevante è solo l‘apporto personale dell‘autore artt.1 e 2 CUB art c.c. art. 1 l.aut.
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copre la protezione del diritto d‘autore
le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali“ particolare rappresentazione della realtà carattere creativo dell‘opera originalità o individualità dell‘opera art. 9 n.2 TRIPS
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fattispecie costitutiva
la protezione del diritto d‘autore con la creazione e spetta a titolo originario all‘autore della stessa sorge estrinsecazione su supporto materiale necessaria solo per opere coreografiche o pantomimiche per controllare quante copie siano state vendute bollino SIAE per distinguere le opere originarie
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rappresentazione dell‘idea
diritto d‘autore diritto esclusivo di utilizzare la diritto patrimoniale rappresentazione dell‘idea IRRINUNCIABILE INTRASMISSIBILE IMPRESCRITTIBILE diritto morale
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il diritto patrimoniale dell‘autore
diritto esclusivo di utilizzare economicamente l‘opera in ogni forma o modo, originale o derivato ELABORAZIONE TRADUZIONE ESECUZIONE RAPPRESENTAZIONE ECC. RIPRODUZIONE DISTRIBUZIONE NOLEGGIO E PRESTITO COMUNICAZIONE DURATA DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA di regola: 70 ANNI DOPO LA MORTE DELL‘AUTORE
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riproduzione ed altra utilizzazione sono libere
poi PUBBLICO DOMINIO riproduzione ed altra utilizzazione sono libere
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la gestione collettiva dei diritti esclusivi di utilizzazione
ESIGENZE ridurre i costi della transazione controllare la utilizzazione e la diffusione SIAE rappresentazione esecuzione recitazione radiodiffusione riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate ecc. monopolio legale della gestione collettiva di determinati diritti di utilizzazione autore comunque di regola libero di esercitare direttamente i suoi diritti esclusivi
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1988 Libro Verde sul diritto d’autore e la sfida delle tecnologie
L‘EVOLUZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO SUL DIRITTO D‘AUTORE dal 1988 al 1993 1988 Libro Verde sul diritto d’autore e la sfida delle tecnologie accesciuta importanza economica delle industrie che necessitano di „copyright protection“ (1.2.5) assicurare il buon funzionamento del mercato comune (discipline diverse fra loro frammentano il mercato, 1.3.2) aspetti in merito ai quali intervenire: riproduzione non autorizzata, sia a fini commerciali (piracy) che privati; diritto di distribuzione, esaurimento e diritti di noleggio; tutela giuridica die programmi per elaboratore; tutela giuridica delle banche dati. 1991 Direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore 1992 Direttiva su prestito e noleggio 1993 Direttiva sulla armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore
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1996 Direttiva sulla tutela giuridica delle banche dati
EVOLUZIONE 1994 Libro Verde “Il diritto d’autore e i diritti connessi nella società dell’informazione” definizione di un ambito normativo chiaro per lo sviluppo della società dell’informazione attraverso la libera circolazione dei “servizi dell’informazione” punti chiave: digitalizzazione; differenza fra comunicazione al pubblico e comunicazione individuale; noleggio e distribuzione elettronica; ruolo delle società di gestione collettiva; tecnologie di gestione dei diritti; armonizzazione dei diritti morali dell’autore 1996 Direttiva sulla tutela giuridica delle banche dati
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1996 Comunicazione sul diritto d’autore e I diritti connessi nella società dell’informazione (c.d. Follow-up) punti chiave: diritto esclusivo di riproduzione da definire chiaramente ed armonizzare, con armonizzazione anche delle eccezioni; armonizzazione del diritto applicabile alle trasmissioni a richiesta (“on-demand”) e delle sue eccezioni; previsione di strumenti di tutela giuridica dei sistemi anti-riproduzione; armonizzazione del diritto di distribuzione e limitazione del principio dell’esaurimento al solo smercio di prodotti (non anche alla fornitura di servizi, compresi quelli forniti in rete) 2001 Direttiva 2001/29/CE sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione armonizzazione dei diritti di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico armonizzazione della tutela giuridica armonizzazione degli strumenti di tutela giuridica dei sistemi anti-riproduzione lista esaustiva di eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico (facoltà degli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni)
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Cons.4 Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell'industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l'occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro.
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RIPRODUZIONE
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Cons. 6 Senza un'armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un'incoerenza normativa. L'impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L'esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d'autore e diritti connessi.
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(9) Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti
connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà. (10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta («on-demand») sono considerevoli. È necessaria un'adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.
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CAPO II DIRITTI ED ECCEZIONI
Articolo 2 (Dir. 2001/29) Diritto di riproduzione Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte: a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere; b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; ….
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Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la
DIRITTO DI RIPRODUZIONE Art. 13 L.633/1941 Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione
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Cons. 22, Dir. 2001/29 La diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le forme illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente. Cons. 21, Dir. 2001/29 La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell'acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno.
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Cons. 32, Dir. 2001/29 La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.
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Cons.35; Dir. 2001/29 In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l'uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l'eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell'eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall'atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell'ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell'equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento.
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Cons.40, Dir. 2001/29 Gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o una limitazione a favore di taluni organismi senza scopo di lucro, quali per esempio le biblioteche accessibili al pubblico e le istituzioni equivalenti nonché gli archivi. Tale eccezione dovrebbe però essere limitata a determinati casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione. Detta eccezione o limitazione non dovrebbe comprendere l'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura «online » di opere o altri materiali protetti. La presente direttiva non deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche, conformemente all'articolo 5 della direttiva del Consiglio 92/ 100/CEE, del 19 novembre È quindi opportuno incoraggiare la concessione di contratti o di licenze di tipo specifico al fine di favorire in modo equilibrato tali organismi e la realizzazione dei loro obiettivi di diffusione.
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Articolo 5 Dir. 2001/29 Eccezioni e limitazioni … 2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda: a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso; b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati; c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto; ….
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….. 5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.
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Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
CAPO V Eccezioni e limitazioni Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni (….) Art. 68 1. E’ libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico. 2. E’ libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. 3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. responsabili dei centri o punti di distribuzione biblioteche EQUO COMPENSO AD AUTORI E EDITORI
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Art. 70 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. 2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell’equo compenso. 3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
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Art. 71-sexies 1. E’ consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’art.102-quater. 2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l’opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all’art.102-quater ovvero quando l’accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’art.102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
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Art. 102-quater 1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’art.102-bis comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. 2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione.
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Cons.23 Direttiva 2001/29 La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d'autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti. Cons.25 Direttiva 2001/29 (25) Dovrebbe ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette dal diritto d'autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una protezione armonizzata a livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta («on-demand»). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto.
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COMUNICAZIONE AL PUBBLICO
memorizzazione richiesta di accesso messa a disposizione der server copia messa a disposizione COMUNICAZIONE AL PUBBLICO
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= on demand contemporaneità del godimento dell‘opera
tempo scelto individualmente = utenti in luoghi diversi luogo scelto individualmente utenti nello stesso luogo
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Art.3 Dir. 2001/29 Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti 1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Art. 16 l.633/1941 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende altresì la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.
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(Cons.34 Si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di
prevedere talune eccezioni o limitazioni in determinati casi, ad esempio per l'utilizzo a scopo didattico e scientifico, o da parte di organismi pubblici quali le biblioteche e gli archivi, per scopi d'informazione giornalistica, per citazioni, per l'uso da parte di portatori di handicap, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi e giudiziari).
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possono essere previste dagli Stati membri
Cons.36 Dir. 2001/29 Gli Stati membri possono prevedere l'equo compenso dei titolari anche allorché si applicano le disposizioni facoltative sulle eccezioni o limitazioni che non lo comportano. PRINCIPIO diritto di comunicazione AUTORE ECCEZIONI E LIMITAZIONI possono essere previste dagli Stati membri a scopo didattico o scientifico oppure da parte di organismi pubblici quali le biblioteche e gli archivi altro CON O SENZA EQUO COMPENSO
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Art Dir. 2001/29 Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni e limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 - riproduzione e comunicazione di opere al pubblico - nei seguenti casi (…) n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza; biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto Art. 71-ter L.633/1941 E’ libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.
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DISTRIBUZIONE
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Diritto di distribuzione
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo. 2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.
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Autore d.autore d.autore C C d.autore Germania Paesi Bassi Regno Unito
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(28) La protezione del diritto d'autore nel quadro della
presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell'opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità. I diritti di noleggio e i diritti di prestito per gli autori sono stati stabiliti nella direttiva 92/100/CEE. Il diritto di distribuzione di cui alla presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito di cui al capitolo I della direttiva suddetta.
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(29) La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi «on-line». Ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio «on-line» è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono.
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i diritti connessi al diritto d‘autore
attività intellettuale o imprenditoriale che - richiede sforzi e investimenti - merita di essere incentivata creazioni o prestazioni che posso essere copiate o riprodotte senza costo apprezzabile sorge per effetto della creazione o realizzazione modello di tutela è quello del diritto d‘autore diritto che ha ad oggetto la forma insieme di facoltà esclusive di realizzazione
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diritto esclusivo di riprodurre
PROTEZIONE DEI FONOGRAMMI produttore del fonogramma diritto esclusivo di riprodurre tale disco e di distribuire gli esemplari qualsiasi riproduzione esclusivamente sonora dei suoni di una esecuzione o di altri suoni diritto al compenso per utizzazione secondarie (comunicazione al pubblico del fonogramma, anche senza scopo di lucro) protezione durata oggetto fissazione o registrazione dei suoni che costituiscono una determinata prestazione interpretativa 50 anni dalla pubblicazione diritto sorge con la prima fissazione dei suoni e con la realizzazione del supporto materiale
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PROTEZIONE DELLE EMISSIONI RADIOFONICHE E TELEVISIVE
ritrasmissione diritto di sfruttare economicamente le proprie emissioni mediante fissazione delle emissioni su supporto materiale, riproduzione e distribuzione dei supporti materiali recanti la registrazione delle loro emissioni protezione durata titolarità 50 anni dalla prima emissione del segnale chi ha svolto attività organizzativa volta diffusione radiofonica o televisiva
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PROTEZIONE DELLE PRESTAZIONI DEGLI ARTISTI O INTERPRETI O ESECUTORI
impedire che la interpretazioni o esecuzioni svolte dal vivo vengano senza il loro consenso fissate su supporti o diffuse a distanza DIRITTO autorizzare lo sfruttamento economico delle prestazioni fissate su fono-videogramma
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banche dati: tutela di diritto d‘autore
le banche di dati…intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto. tutela di una particolare disposizione del materiale, non del materiale informativo in quanto tale
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Art. 64-quinquies 1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
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Art. 64-sexies 1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto: a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto; b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale. … 3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo del codice civile. 4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.
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banche dati: tutela sui generis
se conseguimento, verifica e la presentazione hanno richiesto un investimento rilevante OGGETTO: il contenuto informativo il costitutore della banca può vietare a terzi la „estrazione“ o il „reimpiego“ parti sostanziali 15 ANNI estrazione reimpiego trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme
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