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PubblicatoGrazia Festa Modificato 11 anni fa
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“La normativa per qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica nel periodo ” Ferruccio Villa AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Area consumatori e qualità del servizio Trento, federenergia – ASPE 10 maggio 2004 Questa presentazione non costituisce un documento ufficiale dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Periodo di regolazione 2004-2007: processo di consultazione
1. PRIMO DOC. CONSULTAZ. REGOLAZIONE QUALITA’ Giu-03 2. AUDIZIONI PUBBLICHE REGOLAZIONE QUALITA’ Lug-03 Dati e analisi quantitative su effetti del primo periodo Obiettivi secondo periodo Opzioni alternative Spunti per la consultazione 3. SECONDO DOC. CONS. REGOLAZIONE QUALITA’ Nov-03 Schema dettagliato di provvedimento (continuità del servizio) Ulteriori opzioni a seguito osservazioni Range di valori numerici 4. TERZO DOC. CONSULTAZ. REGOLAZIONE QUALITA’ Gen-04 5. AUDIZIONI PUBBLICHE REGOLAZIONE QUALITA’ Rafforzamento obiettivo di convergenza livelli di qualità sul territorio nazionale Ulteriori opzioni a seguito osservazioni Range di valori numerici D. 4/04 TESTO INTEGRATO QUALITA’ Gen-04 Comprende sia regolazione continuità che regolazione qualità commerciale Relazione tecnica disponibile. Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Parte I – regolazione della continuità del servizio
La deliberazione 4/04 Parte I – regolazione della continuità del servizio Titolo 2 Obblighi di registrazione delle interruzioni Si applica a tutte le imprese distributrici. La registrazione automatica, per le imprese con meno di clienti, si applica dall’1 gennaio 2007. Titolo 3 Indicatori di continuità del servizio Titolo 4 Regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe Si applica a tutte le imprese distributrici con più di clienti. Obbligatoria per ambiti con più di clienti, facoltativa per ambiti con meno di clienti. Titolo 5 Regolazione del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe Si applica a tutte le imprese distributrici con più di clienti e con almeno un cliente di maggiori dimensioni. Titolo 6 Contratti per la qualità Si applica a tutte le imprese distributrici con più di clienti. Titolo 7 Obblighi di servizio per le interruzioni con preavviso Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Obiettivi della regolazione della continuità del servizio
Avvicinare il livello (medio) italiano di continuità a quelli di altri Stati membri dell’Unione europea Colmare i divari regionali esistenti in particolare tra le regioni del Centro-Nord e quelle del Sud, a parità di grado di concentrazione Mantenere i livelli di continuità già acquisiti in alcune aree di eccellenza. Convergere su livelli obiettivo al massimo in 3 periodi di regolazione Limitare il numero delle interruzioni annue subite dai clienti di maggiori dimensioni Semplificare la registrazione delle interruzioni Introdurre strumenti di mercato per adeguare il servizio a particolari esigenze di qualità (inclusa voltage quality) Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Continuità del servizio: confronto tra primo e secondo periodo
Prossima consultazione per ridurre le interruzioni non localizzate Nessun obbligo per le protezioni dei clienti Meccanismo di contenimento del rischio Rischio di volatilità per le imprese piccole Eliminazione del meccanismo precedente e ammissibilità di recuperi oltre i livelli obiettivo Meccanismo di riconoscimento dei costi di mantenimento della qualità a livelli ottimali Incentivi basati sulla willingness to pay dei clienti per la continuità Valore economico del miglioramento basato solo sui costi delle imprese Contratti per la qualità come strumento di mercato Regolazione senza elementi di mercato Nuove regole sulla f. m. e incentivi a prevenire interruzioni da danni Regolazione sulle interruzioni senza preavviso esclusi forza m. e danni Regolaz. per std. generali + std. specifici per clienti AT e MT Regolazione solo per standard generali Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Principali innovazioni Regolazione durata: livelli obiettivo
Livelli tendenziali - Media concentrazione Livello obiettivo: 40 min/cl; miglioramento annuo: max 20%; min: 2% 50 100 150 200 250 300 350 2002/03 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Minuti persi per cliente BT (media biennale) Livelli obiettivo: livelli che devono essere raggiunti da tutti gli ambiti al massimo in 3 periodi di regolazione: 25 min (alta conc.) 40 min (media conc.) 60 min (bassa conc.) Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Principali innovazioni Regolazione durata: interr.esterne
Regolazione facoltativa dal 2005: le imprese possono optare per includere in regolazione le interruzioni da cause esterne tendenziali rivisti con stock semplificazione documentazione 03-04 04-05 05-06 06-07 Interruzioni di responsabilità dell’impresa Interruzioni dovute a danni da terzi Livelllo obiettivo Miglioramento richiesto: 2%-20%. Miglioramento richiesto: 2%. 02-03 Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Principali innovazioni Reg. durata: recuperi oltre liv.obiett.
Periodo Periodo Livello tendenziale Incentivo per miglioramento (recuperi) Livello effettivo Liv.naz. riferimento Incentivo in caso di mantenimento nell’anno successivo di un livello migliore della qualità ottimale Livello. obiettivo Estensione dei recuperi Soppressione del meccanismo precedente Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Principali innovazioni Semplificazione interruzioni forza magg.
Metodo probabilistico a due stadi: tempo medio di ripristino elevato (a sinistra della linea rossa) > μCAIDI + σCAIDI contributo eccezionale all’indicatore di riferimento (sopra la linea verde) > μSAIDI + 3σSAIDI comunque ammesso 1 giorno/anno Reggio Emilia 13 dicembre 2001 Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Più in dettaglio - registrazione
Criteri di registrazione: di utenza, di accorpamento con la durata netta, di unicità della causa e dell’origine. Grado di concentrazione e censimento 2001. Introduzione dell’origine “sistema elettrico” e semplificazione nella registrazione dei distacchi programmati e dei blackouts: durata teorica del piano di distacco (DIPRO); istante di fine convenzionale quando almeno il 90% dell’utenza è stato rialimentato, senza evidenze del sistema di telecontrollo (Blackouts); stima del numero di clienti BT disalimentati in base all’assetto standard della rete (DIPRO, Blackouts); le interruzioni dei giorni in cui si manifestano DIPRO e Blackouts non contribuiscono alla formazione degli indici utilizzati per valutare l’esito dei controlli tecnici; Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Più in dettaglio - registrazione
Introduzione della registrazione mediante ordine funzionale al sistema di telecontrollo (facoltativa); Rinvio all’1 gennaio 2007 degli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni per le imprese con meno di clienti. Registrazione delle interruzioni brevi in assetto reale di rete dal 2006. Registrazione del numero esatto di clienti BT disalimentati dal 2008. Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Più’ in dettaglio – invio dati all’Autorità
A partire dal 2005, relativamente ai dati di continuità del 2004, ai dati di continuità dovrà essere allegata una copia elettronica delle principali informazioni del registro delle interruzioni (l’Autorità preparerà il modello). Nel corso del 2004 gli Uffici dell’Autorità richiederanno alle imprese distributrici i dati principali del registro delle interruzioni degli ambiti territoriali che saranno sottoposti a controlli tecnici. Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Più in dettaglio – regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe
Esclusione delle imprese con meno di clienti BT. Regolazione facoltativa per gli ambiti con numero di clienti BT compreso tra e Facoltà per le imprese di accorpare gli ambiti (purchè appartenenti alla stessa regione e con lo stesso grado di concentrazione). Facoltà di presentare istanza entro il 31 marzo 2004 per il rinvio all’1 gennaio 2005 per l’unificazione degli ambiti territoriali nei Comuni nei quali si è proceduto all’unificazione delle reti. Le imprese con più di clienti BT che avevano richiesto l’esenzione temporanea dagli obblighi di registrazione automatica e che non si sono adeguate sono passibili di procedimento sanzionatorio. Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Piu’ in dettaglio – regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe
Introduzione dei livelli obiettivo (25 minuti per AC, 40 minuti per MC, 60 minuti per BC) da raggiungere entro tre periodi di regolazione e soppressione dei livelli nazionali di riferimento. Livelli tendenziali: aj = max [1-(LivObk/LivPartj)1/12; 2%] T2004,j = max [LivPartj*(1-aj); LivObk] T2005,j = max [T2004,j *(1-aj); LivObk] T2006,j = max [T2006,j *(1-aj); LivObk] T2007,j = max [T2006,j *(1-aj); LivObk] Il livello di partenza è pari alla media mobile biennale dell’indicatore di riferimento. Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Piu’ in dettaglio – regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe
Incentivi e penalità: parametro c espressione della WTP (utilizzo per l’anno 2004 del valore c1 anche per l’energia consumata dai clienti domestici); utilizzata tutta l’energia MT e BT per il calcolo degli incentivi e delle penalità; Incentivi per ambiti territoriali con livelli di continuità migliori dei livelli obiettivo: estensione dei recuperi aggiuntivi di continuità al di sotto dei livelli obiettivo. Introduzione di un meccanismo di contenimento degli incentivi e delle penalità. Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Piu’ in dettaglio – regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe
Franchigia: confermata +/-5%, con un minimo di 2 minuti per AC, 4 minuti per MC e 6 minuti per AC; non si applica in diminuzione se il livello tendenziale coincide con il livello obiettivo; pari a +5%/-10% per gli ambiti che nel 2003 non hanno raggiunto il livello tendenziale (maggiorato del 10%); incrementata di 1 minuto per AC, 2 minuti per MC, 3 minuti per BC in aumento al livello tendenziale per le imprese che nel corso del periodo adottano un sistema di rilevazione del numero esatto di clienti BT disalimentati. Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Piu’ in dettaglio – regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe
Meccanismo di contenimento delle penalità relative agli anni 2004 e 2005. penalità per l’anno 2004 diluita in tre rate negli anni 2005, 2006 e 2007; se negli anni 2005, 2006 o 2007 viene raggiunto il livello tendenziale, la rata di penalità viene annullata; penalità per l’anno 2005 diluita in tre rate negli anni 2005, 2006 e Deve essere pagata la rata relativa al 2005, mentre se negli anni 2006 o 2007 viene raggiunto il livello tendenziale, la rata di penalità viene annullata. Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Piu’ in dettaglio – regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe
Controlli tecnici (riduzione della penalizzazione in caso di esito negativo del controllo e semplificazione degli indici): soppressione dell’indice di accuratezza; indice di precisione compreso tra 0 e +3%; semplificazione dell’indice di correttezza per le imprese che adottano il metodo probabilstico e la regolazione delle interruzioni dovute a cause esterne; introduzione dell’indice di sistema di registrazione ISR (al di sotto del 95% gli incentivi vengono moltiplicati per ISR fino alla metà del valore iniziale, le penalità divise per ISR, fino al doppio del valore iniziale); Neutralizzazione delle interruzioni avvenute nel mese di gennaio 2004. Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Principali innovazioni Regolazione numero: standard specifici
% campione clienti MT P>=100 kW, anno 2002 Standard specifici: massimo numero di interruzioni per singolo cliente (dal 2006 per clienti AT e MT di maggiore dimensione): 1 int.lunga/anno (AT) 3 int.lunghe/anno (MT, alta conc.) 4 int.lunghe/anno (MT, media conc.) 5 int.lunghe/anno (MT, bassa conc.) Escluse interruzioni per danni di terzi, forza maggiore, origine RTN/AT e sistema elettrico Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Più in dettaglio – regolazione numero
Si applica alle imprese con più di clienti finali e con almeno un cliente di maggiore dimensione. Penalizzazione in caso di mancato rispetto standard specifici: PMI = potenza media interrotta, pari al 70% della potenza disponibile; Vp = 2,5 - 2 €/kW interrotto (per scaglioni di potenza) per clienti MT, 1 €/kW per clienti AT; Calcolata separatamente per i clienti AT e MT; Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Più in dettaglio – regolazione numero
Determinazione con successivo provvedimento, a seguito di consultazione, di alcuni aspetti che completano la regolazione del numero: indennizzi a favore dei clienti di maggiore dimensione; requisiti tecnici dei dispositivi di protezione dei clienti di maggiore dimensione affinchè abbiano diritto agli indennizzi automatici; termini oltre i quali i clienti di maggiore dimensione che non adeguano le protezioni dei propri impianti ai requisiti tecnici saranno tenuti al pagamento di un corrispettivo; ammontare e destinazione dei corrispettivi; eventuali altre misure finalizzate a promuovere l’eliminazione delle interruzioni non localizzate. Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Principali innovazioni Contratti per la qualità
Caratteristiche dei contratti per la qualità: Livello di qualità concordata Premio annuo pagato dal cliente (per l’impresa distrib. non rientra nel vincolo ai ricavi) Rimborso al cliente nel caso di mancato rispetto del livello di qualità concordata Introduzione di elementi di mercato nel rapporto tra imprese distributrici e clienti sia del mercato libero che del mercato vincolato. Facoltà di stipulare “contratti per la qualità” tra imprese e clienti, attraverso clausole personalizzabili e aggiuntive al contratto di trasporto, finalizzati ad un ulteriore miglioramento della continuità del servizio e della qualità della tensione. I clienti di maggiore dimensione che non aderiscono sono comunque protetti dagli standard specifici Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Più in dettaglio – contratti per la qualità
Si applicano alle imprese con più di clienti BT. Possono essere stipulati con i clienti finali, i clienti grossisti ed altre utenze quali produttori, autoproduttori e imprese distributrici interconnesse, nel rispetto dei criteri fissati dall’Autorità. Non possono avere ad oggetto la pattuizione di livelli di qualità inferiori a quelli definiti dall’Autorità. Sono esclusi dai ricavi ammessi dal vincolo V1. Devono avere evidenza contabile separata. Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Più in dettaglio – contratti per la qualità
Le imprese distributrici, su richiesta dei clienti, hanno l’obbligo di installare un registratore individuale di interruzioni conforme alle norme tecniche vigenti CEI EN e CEI EN (con costi a carico del cliente). Le registrazioni possono essere estese anche ai parametri che caratterizzano la qualità della tensione (es. buchi di tensione) ai fini dei contratti per la qualità. Gli stessi clienti di maggiori dimensioni hanno facoltà di installare un proprio registratore purchè conforme alle norme tecniche vigenti CEI EN e CEI EN Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Più in dettaglio – contratti per la qualità
Dati da fornire all’Autorità: nome del cliente, ambito territoriale e attività svolta; livello di tensione e potenza disponibile; data di stipula, data di decorrenza e durata del contratto; indicatori di qualità e livelli di qualità concordata oggetto del contratto; modalità di registrazione; ammontare dei premi versati; ammontare degli indennizzi riconosciuti al cliente finale. Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Interruzioni con preavviso
Preavviso da comunicare almeno 24 ore prima dell’interruzione. Con modalità adeguate ad assicurare l’informazione dei clienti interessati. Il preavviso deve contenere la data di comunicazione del preavviso, la data dell’interruzione, l’istante di inizio previsto e l’istante di fine previsto. Tolleranza di 5 minuti in anticipo rispetto all’istante di inizio e in eccesso rispetto all’istante di fine. Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Parte II – regolazione della qualità commerciale
La deliberazione 4/04 Parte II – regolazione della qualità commerciale Esercenti con più di clienti La parte II si applica integralmente. Esercenti con numero di clienti compreso tra e 5.000 Si applicano tutti e solo gli standard specifici. Gli esercenti non devono comunicare i dati all’Autorità (art. 72) e non sono tenuti all’informazione ai clienti per la qualità commerciale (art. 73). Esercenti con numero di clienti compreso tra e 3.000 Si applicano solo alcuni standard specifici: -tempo di attivazione -tempo di riattivazione -tempo di rettifica fatturazione -tempo di ripristino della fornitura per guasto al gruppo di misura Esercenti con meno di clienti Non si applica la parte II. Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Obiettivi della regolazione della qualità commerciale
Tutelare i diritti dei clienti attraverso livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica e indennizzi automatici per il cliente in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità per cause imputabili all’esercente. Assicurare una corretta ed omogenea registrazione delle prestazioni richieste dai clienti per disporre di indicatori di qualità commerciale affidabili, comparabili e verificabili e per consentire una adeguata informazione ai clienti in merito alla tempestività di esecuzione delle prestazioni richieste. Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Qualità commerciale: confronto tra primo e secondo periodo
Semplificazione: standard unificato per lavori con preventivi predetermin. Monitoraggio qualità servizi telefonici: attese, livello servizio Nessuno standard per qualità servizi telefonici (call center) Nuovo standard: tempo max pagamento rettifiche fatturazione Standard generale rettifiche fatturazione solo per accertamento rettifica Nuovo standard: tempo max ripristino guasti gruppo misura Nessuno standard su ripristino del servizio dopo guasti Aggiornamento degli standard basato su dati disponibili Determinazione degli standard (Carte dei servizi, analisi aspettative) Std. ripartiti tra distributore, opera-tore di misura e venditore Standard ripartiti tra distributore e venditore Regolazione per standard generali + specifici con indennizzi Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Servizio di distribuzione
Prestazione Servizio di distribuzione Servizio di misura Servizio di vendita Tempo di preventivazione ♦ Tempo di esecuzione lavori semplici e complessi Tempo di attivazione della fornitura Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente Tempo di riattivazione della fornitura per cessata morosità Fascia di puntualità per gli appuntamenti con i richiedenti Tempo per la verifica della tensione di fornitura Tempo di risposta motivata ai reclami e richieste di informazione scritti Tempo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura Tempo per l’effettuazione della verifica del gruppo di misura Numero annuo di letture e autovetture per cliente finale Tempo di rettifica di fatturazione Qualità dei servizi telefonici Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Qualità commerciale Preventivazione ed esecuzione di lavori.
Attivazioni, disattivazioni e riattivazioni: confermato lo standard di 5 giorni per i clienti BT; modificato da 10 a 5 giorni lo standard per i clienti MT; Gli esercenti il servizio di vendita devono informare gli esercenti il servizio di distribuzione se si tratta di una riattivazione in seguito a sospensione per morosità. Rettifiche di fatturazione: trasformazione dello standard generale in specifico (90 giorni solari per i clienti BT, 60 giorni solari per i clienti MT). Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Qualità commerciale Verifica tecnica della tensione. Nel caso di verifica da condurre secondo la norma EN i 10 giorni intercorrono tra la richiesta del cliente a l’inizio della registrazione. Reclami e richieste di informazioni: separazione dei reclami scritti inerenti il servizio telefonico. Appuntamenti personalizzati: mantenimento dello standard specifico e soppressione dello standard generale. Ripristino di guasti dei misuratori: 3 ore dalle 8.00 alle nei giorni lavorativi; 4 ore dalle alle 8.00 nei giorni lavorativi e nei giorni non lavorativi (…). Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Qualità commerciale Non introdotto standard generale relativo al tempo massimo per la sostituzione del misuratore con un misuratore conforme alle specifiche previste per i clienti del mercato libero. Monitoraggio della qualità dei servizi telefonici, a partire dall’1 luglio 2004, per gli esercenti con più di clienti finali, anche multiservizi. Non sono incluse le chiamate per la segnalazione dei guasti alle imprese distributrici. Soppresso standard generale relativo ai conguagli di fatturazione. Aggiornamento degli indennizzi automatici. Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Riassumendo: standard specifici per gli esercenti il servizio di distribuzione
Clienti BT Clienti MT Tempo massimo di preventivazione per l’esecuzione di lavori sulla rete BT 20 gg. lavorativi n.a. Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici 15 gg. lavorativi 30 gg. lavorativi Tempo massimo di attivazione della fornitura 5 gg. lavorativi Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente 7 gg. lavorativi Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità 1 giorno feriale Fascia massima di puntualità per appuntamenti personalizzati 3 ore Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Riassumendo: standard specifici per gli esercenti il servizio di misura
Clienti BT Clienti MT Tempo massimo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura 3 ore (1) 4 ore (2) n.a. Richieste pervenute nei giorni lavorativi dalle 8.00 alle 18.00, Richieste pervenute nei giorni non lavorativi o nei giorni lavorativi dalle alle 8.00. Riassumendo: standard specifici per gli esercenti il servizio di vendita Clienti BT Clienti MT Tempo massimo di rettifica di fatturazione 90 gg. solari 60 gg. solari Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Riassumendo: standard generali per gli esercenti il servizio di distribuzione
Clienti BT Clienti MT Percentuale minima di richieste di preventivi per l’esecuzione di lavori sulla rete MT messi a disposizione entro il tempo massimo di 40 gg. lavorativi n.a. 90% Percentuale minima di richieste di esecuzione di lavori complessi realizzati entro il tempo massimo di 60 gg. lavorativi 85% Percentuale minima di esiti di verifiche della tensione di fornitura su richiesta del cliente messi a disposizione entro il tempo massimo di 10 gg. lavorativi 95% Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte messe a disposizione entro il tempo massimo di 20 gg. lavorativi Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Riassumendo: standard generali per gli esercenti il servizio di misura
Clienti BT Clienti MT Percentuale minima di esiti di verifiche del gruppo di misura su richiesta del cliente messi a disposizione entro il tempo massimo di 10 gg. lavorativi 90% 95% Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte messe a disposizione entro il tempo massimo di 20 gg. lavorativi Clienti BT domestici a fatturazione bimestrale Clienti BT non domestici a fatturazione bimestrale Percentuale minima di clienti finali con numero annuo di letture e autoletture non inferiore a 1 95% Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Riassumendo: standard generali per gli esercenti il servizio di vendita
Clienti BT Clienti MT Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte messe a disposizione entro il tempo massimo di 20 gg. lavorativi 90% 95% Qualità dei servizi telefonici (*) (*) Da definire in seguito al monitoraggio: - tempo medio di attesa telefonica - tempo medio di rinuncia per eccessiva attesa telefonica Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Date di decorrenza La Parte II della 4/04 si applica a partire dall’1 febbraio 2004. Gli standard specifici relativi al tempo massimo di esecuzione di lavori semplici, limitatamente ai clienti MT, e al ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura si applicano dall’1 gennaio 2005 per gli esercenti con più di clienti e dall’1 gennaio 2006 per gli esercenti con meno di clienti. Lo standard specifico relativo alle rettifiche di fatturazione si applica a tutti gli esercenti a partire dall’1 febbraio 2004. Il monitoraggio della qualità dei servizi telefonici si applica agli esercenti con più di clienti a partire dall’1 luglio 2004. Autorità per l'energia elettrica e il gas
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Grazie per l’attenzione! Per ulteriori informazioni:
Autorità per l'energia elettrica e il gas
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