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Il ruolo strategico dellAgenzia del Territorio nella manovra finanziaria 2011. Legge 122 del 30 luglio 2010, art. 19 Giornata di lavoro Relatore: Stefano.

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1 Il ruolo strategico dellAgenzia del Territorio nella manovra finanziaria 2011. Legge 122 del 30 luglio 2010, art. 19 Giornata di lavoro Relatore: Stefano Sanfelice Agenzia del Territorio – Piazza Malpighi,11 – Bologna – 08/10/2010

2 Scopo dellincontro 1. Anagrafe Immobiliare Integrata 2. Fabbricati mai dichiarati in catasto 3. Adempimenti previsti dal comma 14 art.19 3.1 Chiarimenti tecnici sulle dichiarazioni di uniformità allo stato di fatto 8 ottobre 2010

3 Pag 3 Scopo dellincontro Il decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010 riporta allart.19 una serie di disposizioni che assegnano all Agenzia del Territorio un ruolo strategico negli interventi di contrasto allevasione ed elusione fiscale nel settore immobiliare. Gli elementi principali dellarticolo 19, oggetto del presente incontro, possono essere riassunti seguendo i punti sottoelencati.

4 Pag 4 Attivazione a decorrere dall1.1.2011 dellAnagrafe Immobiliare Integrata (commi 1 e 3); Attività correlate alla identificazione degli immobili non dichiarati in catasto (commi da 7 a 13); Obbligo di inserimento negli atti e nelle richieste di registrazione dei contratti di locazione di riferimenti ed indicazioni di natura catastale (commi 14 e 15).

5 Pag 5 1. - Anagrafe Immobiliare Integrata Con lattivazione dellAnagrafe Immobiliare Integrata è previsto il definitivo allineamento delle banche dati catastali ed ipotecarie che consentirà lerogazione dell ATTESTAZIONE INTEGRATA IPOTECARIO- CATASTALE che prevede lunivoca individuazione dellimmobile, la relativa base imponibile nonché il soggetto titolare di diritti reali quale soggetto passivo di imposta. Banca Dati Catastale Banca Dati Ipotecaria

6 Pag 6 Per tale attestazione, che costituisce uno dei punti fortemente innovativi della manovra, lAdt è giunta ad uno stadio avanzato per il suo rilascio. A breve è prevista lemanazione dei relativi provvedimenti che stabiliranno effetti, modalità di erogazione e la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. 1. - Anagrafe Immobiliare Integrata

7 Pag 7 2. - Fabbricati mai dichiarati in Catasto In base allart. 2 comma 36 della Legge 286/2006 e successive modifiche ed integrazioni, lAgenzia ha individuato i fabbricati non dichiarati in Catasto con la sovrapposizione delle ortofoto digitali alla cartografia catastale. Per tali immobili, inclusi negli elenchi pubblicati in Gazzetta Ufficiale e consultabili sul sito www.agenziaterritorio.it, era previsto un termine di 7 mesi per presentare, ai fini fiscali, la dichiarazione di aggiornamento catastale.

8 Limmagine tratta dal sito del Sian individua con un red dot il fabbricato segnalato dallanalisi delle differenze tra mappa catastale e immagine aerea 2. - Fabbricati mai dichiarati in Catasto

9 Nella mappa catastale non esiste alcun fabbricato nella posizione individuata dalla foto aerea 2. - Fabbricati mai dichiarati in Catasto

10 Pag 10 La legge 122/10 ha di fatto prorogato al 31 dicembre 2010 la possibilità per i titolari di diritti reali di regolarizzare la propria posizione. Scaduto tale termine senza aver provveduto, lAgenzia, nelle more della definitiva iscrizione in Catasto, provvede ad attribuire una rendita presunta anche sulla base di elementi tecnici forniti dai Comuni interessati. 2. - Fabbricati mai dichiarati in Catasto

11 Pag 11 Entro il 31 dicembre 2010 è previsto lobbligo della regolarizzazione catastale anche per gli immobili oggetto di interventi edilizi che hanno determinato variazioni non dichiarate di consistenza o di destinazione. 2. - Fabbricati mai dichiarati in Catasto

12 Pag 12 In sede di conversione il legislatore ha precisato che sono …fatte salve le procedure previste dal comma 336 dellart.1 della Legge 30 dicembre 2004, n.311, nonché le attività da svolgere in surroga da parte dellAgenzia del Territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali … nonché quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in Catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione, che siano divenuti abitabili o servibili alluso cui sono destinati. 2. - Fabbricati mai dichiarati in Catasto

13 Pag 13 3. - Adempimenti previsti dal comma 14 art.19 In base alle modifiche introdotte dalla legge n.122/2010 il testo del comma 1 bis dellarticolo 29 della Legge n.52 del 27 febbraio 1985 è il seguente: 1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, …….....

14 Pag 14 3. - Adempimenti previsti dal comma 14 art.19 …….. oltre allidentificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Trattasi quindi di verificare la coerenza oggettiva.

15 Pag 15 3. - Adempimenti previsti dal comma 14 art.19 La dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. Tale capoverso ha lo scopo di verificare la coerenza soggettiva.

16 Pag 16 La norma ha validità per i fabbricati esistenti. E necessario distinguere le modalità di accatastamento a seconda che si tratti di fabbricati esistenti ma non idonei ad essere dichiarati agibili dai fabbricati esistenti ed ultimati e quindi idonei ad essere dichiarati agibili. 3.1 Chiarimenti tecnici sulle dichiarazioni di conformità allo stato di fatto

17 Pag 17 Per i fabbricati esistenti ma non ancora idonei ad essere dichiarati agibili non è previsto lobbligo di accatastamento e pertanto sono esclusi dalle verifiche tecniche da effettuare per il rilascio delle dichiarazioni di conformità. Si tratta nello specifico: a) degli immobili o porzioni immobiliari riportati nelle categorie fittizie del gruppo F ; b) dei Beni Comuni non Censibili. 3.1 Chiarimenti tecnici sulle dichiarazioni di conformità allo stato di fatto

18 Pag 18 a) categorie fittizie Le unità ascrivibili nelle categorie fittizie sono individuate esclusivamente nellelaborato planimetrico con esclusione della presentazione delle singole planimetrie (Circolare n.9/2001 AdT) e si distinguono in: F1 Aree urbane F2 Unità collabenti F3 Unità in corso di costruzione F4 Unità in corso di definizione F5 Lastrici solari 3.1 Chiarimenti tecnici sulle dichiarazioni di conformità allo stato di fatto

19 Pag 19 b) Beni comuni non censibli Per Beni Comuni non Censibili, cioè beni comuni a più unità immobiliari e privi di autonoma capacità reddituale, comuni ad alcune o a tutte le u.i.u., ovvero per la loro specifica funzione di utilizzazione indivisa, sono da intendersi scale, androni, aree di passaggio, cortili, terrazzi condominiali, locale Centrale Termica. 3.1 Chiarimenti tecnici sulle dichiarazioni di conformità allo stato di fatto

20 Pag 20 Beni comuni censibili Per i Beni Comuni Censibili (es. alloggio del portiere) la dichiarazione di conformità va resa solo nel caso di autonomo trasferimento (in questo caso infatti il bene perde la sua funzione di bene condominiale). 3.1 Chiarimenti tecnici sulle dichiarazioni di conformità allo stato di fatto

21 Pag 21 Unità afferenti La dichiarazione di conformità va resa anche per le unità immobiliari cosiddette afferenti e cioè relative alledificazione di nuovi piani o corpi di fabbrica realizzati su un lotto già edificato e censito al Catasto urbano (es. autorimesse, ecc.) 3.1 Chiarimenti tecnici sulle dichiarazioni di conformità allo stato di fatto

22 Pag 22 Interventi che influiscono sul classamento e sulla rendita catastale. -costruzioni di nuove unità immobiliari fuori terra ed interrate; -ampliamenti delle uiu esistenti con variazione della sagoma esterna delledificio (es. chiusura e trasformazione di un terrazzo in un vano principale o accessorio); -variazioni di superficie delle unità immobiliari derivanti da interventi di ristrutturazione edilizia o di manutenzione straordinaria (es. fusione di due o più uiu); 3.1 Chiarimenti tecnici sulle dichiarazioni di conformità allo stato di fatto

23 Pag 23 Interventi che influiscono sul classamento e sulla rendita catastale. -variazioni interne alle unità immobiliari con ridistribuzione e modifica del numero di vani e degli accessori; -variazioni di destinazione duso; -interventi di riqualificazione delle unità immobiliari comportanti la realizzazione o lintegrazione dei servizi igienici; 3.1 Chiarimenti tecnici sulle dichiarazioni di conformità allo stato di fatto

24 Pag 24 Interventi che influiscono sul classamento e sulla rendita catastale. -Altri interventi significativi di riqualificazione delle unità immobiliari (installazione e/o integrazione impianti, ecc…) -Fabbricati ove è stato installato uno o più ascensori; - Fabbricati sui quali sono stati effettuati interventi di riqualificazione delle parti comuni; 3.1 Chiarimenti tecnici sulle dichiarazioni di conformità allo stato di fatto

25 Pag 25 Interventi che non influiscono sul classamento e sulla rendita catastale. Interventi che riguardano opere conservative di riparazione, sostituzione o rinnovamento delle finiture e quelle necessarie a tenere in efficienza gli impianti esistenti; -Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici; -Interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo; 3.1 Chiarimenti tecnici sulle dichiarazioni di conformità allo stato di fatto

26 Pag 26 Interventi che non influiscono sul classamento e sulla rendita catastale. - Interventi di adeguamento degli impianti tecnologici alle normative tecniche e di sicurezza, di riparazione e rinnovo di impianti esistenti, di consolidamento e conservazione degli elementi edilizi strutturali. 3.1 Chiarimenti tecnici sulle dichiarazioni di conformità allo stato di fatto


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