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PubblicatoVico Gagliardi Modificato 10 anni fa
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ing. Domenico Mannelli www.mannelli.info
Lesson 23 Il coordinamento
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Art. 124 (Direttore dei lavori) DPR 554/99
1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. 2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 2009
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Art. 124 (Direttore dei lavori) DPR 554/99
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi … 4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonché: verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. 2009
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Art. 125 (Direttori operativi) DPR 554/99
1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. 2009
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Art. 125 (Direttori operativi) DPR 554/99
2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti: a) verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori; c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; 2009
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Art. 125 (Direttori operativi) DPR 554/99
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti; h) controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttore di cantiere; i) collaborare alla tenuta dei libri contabili. 2009
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Art. 126 (Ispettori di cantiere) DPR 554/99
1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. 2009
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Art. 126 (Ispettori di cantiere) DPR 554/99
2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore; la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; dei lavori. 2009
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Art. 126 (Ispettori di cantiere) DPR 554/99
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori; d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali; e) l’assistenza alle prove di laboratorio; f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; g) la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori. 2009
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Art. 128 (Ordini di servizio) DPR 554/99
1. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da quest’ultimo all’appaltatore. L’ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all’appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L’ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell’appaltatore. 2009
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Art. 128 (Ordini di servizio) DPR 554/99
2. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. 2009
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Art. 127 (Sicurezza nei cantieri) DPR 554/99
1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell’eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni. 2009
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Art. 127 (Sicurezza nei cantieri) DPR 554/99
2. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori comprendono: l’assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa; l’adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; 2009
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Art. 127 (Sicurezza nei cantieri) DPR 554/99
l’organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; 2009
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Art. 127 (Sicurezza nei cantieri) DPR 554/99
il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; l’assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1 bis della Legge. (L.11 febbraio 1994, n.109 Art. 31. (Piani di sicurezza) [Si veda ora art. 131 D.Lgs. 163/2006] 2009
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Art. 131 (Piani di sicurezza) (art. 31, l . n. 109/1994)
D.Lgs. 163/2006 2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). 2009
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Art. 131 (Piani di sicurezza) (art. 31, l . n. 109/1994)
D.Lgs. 163/2006 Art. 131 (Piani di sicurezza) (art. 31, l . n. 109/1994) 3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. 2009
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Art. 131 (Piani di sicurezza) (art. 31, l . n. 109/1994)
D.Lgs. 163/2006 Art. 131 (Piani di sicurezza) (art. 31, l . n. 109/1994) 4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 2009
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Art. 131 (Piani di sicurezza) (art. 31, l . n. 109/1994)
D.Lgs. 163/2006 Art. 131 (Piani di sicurezza) (art. 31, l . n. 109/1994) 5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli. 6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 53 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali. 2009
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arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 €
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 92 , COMMA 1, LETTERA C). c) IL CSE organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 € 2009
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Fondamentalmente si possono verificare due situazioni:
SITUAZIONI POSSIBILI Fondamentalmente si possono verificare due situazioni: 1. unico appalto, con la presenza dei subappaltatori; 2. più appalti, e quindi nel piano dovranno essere disciplinante queste situazioni. Nel primo caso si evidenzierà che sarò fatto carico all’appaltatore di segnalare al CSE la ragione sociale dei subappaltatori, la presumibile loro presenza in cantiere, ecc. Mentre nel secondo caso tali informazioni dovranno essere fornite dal Committente. Nel piano si consiglia di indicare quanto segue: L’Appaltatore si impegna a comunicare, anche a mezzo fax, al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il programma di massima dei lavori, indicando con ragionevole anticipo: 2009
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COMUNICAZIONE DELL’APPALTATORE
l’inizio dei lavori; le eventuali sospensioni e le riprese; la data della presunta presenza in cantiere di imprese subappaltatrici, da confermare prima del loro ingresso in cantiere; la data della presunta presenza in cantiere di lavoratori autonomi, da confermare prima del loro ingresso in cantiere, Il testo di cui sopra potrà essere applicato anche per il committente, in caso di appalti scorporati. 2009
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SOPRALLUOGHI IN CANTIERE
I sopralluoghi in cantiere del Coordinatore avverranno di norma: prima di ogni nuova fase lavorativa; prima dell’ingresso in cantiere delle imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi in occasione delle fasi critiche in occasione del termine di ogni fase lavorativa 2009
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MODALITA’ DEI SOPRALLUOGHI IN CANTIERE
Dette visite verranno svolte, in modo congiunto, fra: - Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; - Responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice; - Responsabili di cantiere delle imprese subappaltatrici; - Eventuali lavoratori autonomi, 2009
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SCOPO SOPRALLUOGHI IN CANTIERE
Verificare se il cantiere (dimesnione fisica e organizzativa) , le relative opere provvisionali , le modalità di esecuzione dei lavori rispondono agli standard di sicurezza, non solo dettati dalle norme, ma anche previsti dal PSC. 2009
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COORDINAMENTO SUBAPPALTATORI
Il coordinamento dei subappaltatori, presenti contemporaneamente in cantiere, spetta all’ appaltatore o ai suoi diretti collaboratori (Direttore del cantiere o Responsabile di cantiere), il quale, prima dell’avvio delle lavorazioni date in subappalto, convocherà una riunione con gli stessi subappaltatori, in cui si programmeranno gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attività ed ai relativi rischi connessi. A tale riunione dovrà essere invitato dall’appaltatore anche il C.S.E. Tale azione di coordinamento e reciproca informazione sarà opportunamente documentata. Ovviamente il coordinamento dei vari appaltatori, in caso di appalti scorporati, spetta al CSE e quindi sarà lo stesso a convocare i vari appaltatori per il loro coordinamento. 2009
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AZIONI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA
Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione si possono riassumere in 7 azioni fondamentali: Valutazione preliminare del Piano di Sicurezza e Coordinamento Riunione preliminare all’inizio dei lavori Verifica dei Piani Operativi di Sicurezza e della documentazione degli esecutori Riunioni di coordinamento Sopralluoghi e controlli Coordinamento degli RLS e RLST Aggiornamento documenti di sicurezza. 2009
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PRIME OPERAZIONI DEL CSE
Il Coordinatore per l’esecuzione, appena assunto l’incarico, verifica l’adeguatezza del PSC in relazione alle modifiche intervenute dalla conclusione della progettazione esecutiva in relazione a: • Contesto ambientale • Piccole modifiche progettuali Nel caso in cui si ravvisasse la necessità di apportare delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento, il Coordinatore per l’esecuzione il CE procederà all’aggiornamento del piano stesso valutando se necessario la modifica dei costi per la sicurezza. Il piano di sicurezza e coordinamento modificato sarà formalmente trasmesso all’impresa aggiudicataria. 2009
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1a AZIONE Attività Figure coinvolte Documenti di riferimento
Documenti prodotti Verifica del PSC in funzione delle modifiche di contesto ambientale e/o progetto esecutivo Coordinatore esecuzione Committente/ Responsabile dei lavori Progettista / Direttore dei lavori. PSC Progetto esecutivo Nessuno (Eventuale) Aggiornamento del PSC Committente/Responsabile dei lavori Progettista/Direttore Lavori PSC aggiornato Trasmissione del PSC aggiornato alle imprese aggiudicatarie Scheda di trasmissione aggiorn. PSC 2009
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AZIONE 2 – RIUNIONE PRELIMINARE ALL’INIZIO DEI LAVORI
Preliminarmente all’inizio dei lavori, è bene che il Coordinatore convochi una riunione che ha come scopo principale quello di conoscere le imprese e/o i lavoratori autonomi che gestiranno i lavori e comunicare alle stesse i principi ispiratori del PSC e le principali azioni di coordinamento. Si ritiene opportuno che alla riunione partecipino: il committente o il responsabile dei lavori, il direttore dei lavori e i responsabili delle imprese e/o i lavoratori autonomi aggiudicatari degli appalti (in caso di appalto scorporato) Al fine di migliorare l’attività di coordinamento, il coordinatore si rapporterà nell’esecuzione delle sua attività esclusivamente con i responsabili delle imprese e con i lavoratori autonomi aggiudicatari, lasciando a questi il compito di coordinarsi con i propri subappaltatori e fornitori. 2009
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AZIONE 2 – RIUNIONE PRELIMINARE ALL’INIZIO DEI LAVORI
L’ordine del giorno della riunione preliminare è: • Illustrazione del piano di sicurezza e coordinamento • Illustrazione delle azioni di coordinamento e controllo che saranno realizzate dal Coordinatore per l’esecuzione • Esplicitazione di particolari richieste di dettaglio che dovranno essere contenute all’interno dei POS • Verifica delle richieste di modifica al piano di sicurezza e coordinamento da parte delle imprese aggiudicatarie • Verifica preliminare del programma dei lavori • Varie ed eventuali Questa azione sarà ripetuta nel corso dei lavori, prima dell’ingresso in cantiere di una nuova impresa aggiudicataria e/o un lavoratore autonomo aggiudicatario 2009
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2a AZIONE Attività Figure Documenti di riferimento Documenti prodotti
Convocazione della riunione Coordinatore esecuzione Nessuno Lettera di convocazione Esecuzione della riunione Datore Lavoro/ Responsabile di cantiere impresa aggiudicataria Lavoratore autonomo aggiudicatario. Committente/Responsabile dei lavori Progettista/Direttore Lavori PSC Cronoprogramma dei lavori Verbale della riunione preliminare 2009
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AZIONE 3 – VERIFICA POS E DOCUMENTAZIONE PER LA SICUREZZA PRODOTTA DAGLI ESECUTORI
Prima dell’inizio dei lavori in cantiere, il C.S.E. verifica • l’idoneità dei POS delle imprese esecutrici, richiedendo l’adeguamento di quelli non idonei e dando conferma scritta per quelli idonei • le comunicazione della nomina del Responsabile del cantiere (sosituto del D.L.) delle imprese aggiudicatarie. Questa nomina è fondamentale in quanto permette al Coordinatore di avere un referente qualificato all’interno del cantiere. • le schede di identificazione di imprese e dei lavoratori autonomi. I dati contenuti all’interno della scheda permettono al Coordinatore di entrare in possesso di tutti i dati identificativi di chi opera in cantiere. • le dichiarazioni di adempimento agli obblighi di sicurezza previsti per legge di imprese e lavoratori autonomi. Questa dichiarazione permette al coordinatore di verificare che le imprese e i lavoratori autonomi siano in regola con quanto previsto per legge. 2009
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AZIONE 3 – VERIFICA POS E DOCUMENTAZIONE PER LA SICUREZZA PRODOTTA DAGLI ESECUTORI
I POS e la documentazione dei subappaltatori sono trasmessi al coordinatore per l’esecuzione dall’impresa aggiudicataria da cui dipendono contrattualmente con visto di congruità . Con i dati di identificazione raccolti, prima dell’inizio dei singoli lavori il coordinatore per l’esecuzione integra il PSC con i nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi 2009
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3a AZIONE Attività Figure Documenti di riferimento Documenti prodotti
Verifica contenuti POS Coordinatore esecuzione PSC Lista controllo POS Richiesta di modifiche di POS non idonei Datore Lavoro/ Responsabile di cantiere impresa aggiudicataria Verifica della documentazione degli esecutori e integrazione del PSC Lett. nomina del responsabile di cantiere Scheda di identificazione esecutori Scheda obblighi sicurezza Scheda integrazione nominativi imprese PSC Scheda di trasmissione aggiorn. PSC 2009
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AZIONE 4 – RIUNIONE DI COORDINAMENTO
Preliminarmente all’inizio dei lavori e periodicamente durante l’esecuzione dei lavori, il coordinatore deve indire delle riunioni di coordinamento. Alla riunione partecipano i responsabili di cantiere delle imprese aggiudicatarie e i lavoratori autonomi aggiudicatari e possibilmente il responsabile dei lavori e il direttore dei lavori Obiettivi della riunione sono: • organizzare tra gli esecutori la cooperazione, il coordinamento delle attività e l’informazione reciproca • verificare la correttezza dell’applicazione del piano nel periodo precedente alla riunione • verificare tramite il cronoprogramma dei lavori i rischi di interferenza • individuare gli incaricati della realizzazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal PSC Il verbale della riunione di coordinamento costituisce integrazione al PSC 2009
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4a AZIONE Attività Figure Documenti di riferimento Documenti prodotti
Convocazione della riunione Coordinatore esecuzione Nessuno Lett. convocazione Esecuzione della riunione Datore Lavoro/ Responsabile di cantiere impresa aggiudicataria Lavoratore autonomo aggiudicatario. Committente/Responsabile dei lavori Direttore Lavori PSC POS Cronoprogr. lavori Verbale riunione coordinamento Cronoprogramma dei lavori aggiornato Scheda di trasmissione aggiorn. PSC 2009
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AZIONE 5 – SOPRALLUOGHI E CONTROLLI IN CANTIERE
Il coordinatore, durante l’esecuzione dei lavori, effettua sopralluoghi in cantiere con il responsabile di cantiere per verificare l’applicazione delle disposizioni del PSC e dei POS. La periodicità dei sopralluoghi resta a discrezione del coordinatore in relazione al tipo e complessità delle lavorazioni che si eseguono in cantiere. Nel caso in cui nel corso del sopralluogo si stiano svolgendo delle attività lavorative che presentano situazioni di pericolo grave ed imminente, Il coordinatore le sospende fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti. Il coordinatore contesta per iscritto all’esecutore le situazioni di inosservanza agli art. 7, 8, 9 del D.Lgs 494/96 e del PSC e successivamente segnala al committente o al responsabile dei lavori le situazioni contestate, proponendo: la sospensione dei lavori, l’allontanamento dell’Impresa o dei lavoratori autonomi o la risoluzione del contratto. Il coordinatore comunica all’AUSL e al Dipartimento del Lavoro quanto segnalato al committente o al responsabile dei lavori, quando questi non adotti alcun provvedimento in merito senza fornire alcuna motivazione. 2009
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5a AZIONE Attività Figure Documenti di riferimento Documenti prodotti
Effettuazione sopralluoghi in cantiere Coordinatore esecuzione Responsabile cantiere Lavoratore autonomo aggiudicatario PSC POS Verbale di sopralluogo Sospensione lavori per pericolo grave ed imminente Nessuno Contestazione inadempienza a art.94,95,96, 97 comma 1, e PSC Segnalaz. a Comm./ R.L. inadempienza Committente / Responsabile dei lavori Lett. segnalazione Comunicazione dell’inadempienza agli organi di vigilanza Lett. Segnalaz. Lett. Comunicaz. 2009
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AZIONE 6 – COORDINAMENTO DEI RLS E RLST
Il coordinamento si esplicherà principalmente attraverso l’esecuzione di riunioni e di sopralluoghi in cantiere con i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori (RLS) e gli rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori territoriali (RLST). Le riunioni potranno essere richieste dal coordinatore o dai rappresentanti dei lavoratori. All’interno delle riunioni si valuterà lo stato di avanzamento dei lavori e lo stati di applicazione del PSC e dei POS e l’applicazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere . Nel corso dei sopralluoghi si verificherà l’applicazione di quanto previsto per legge e dai documenti per la sicurezza. 2009
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6a AZIONE Attività Figure Documenti di riferimento Documenti prodotti
Convocazione della riunione Coordinatore esecuzione RLS/RLST Nessuno Lett. di convocazione Esecuzione della riunione PSC POS Cronoprogramma dei lavori Verbale di riunione Sopralluoghi in cantiere Verbale di sopralluogo 2009
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AZIONE 7 – AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DI SICUREZZA
Nel caso in cui siano necessarie delle modifiche all’opera da realizzare (varianti, ecc.) o nell’evoluzione dei lavori che rendano inattuabile o superato il PSC e il Fascicolo dell’opera, il C.E. provvederà all’aggiornamento dei documenti di sicurezza. A seguito dell’aggiornamento del PSC, il C.E. richiederà l’aggiornamento dei POS delle imprese esecutrici 2009
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7a AZIONE Attività Figure Documenti di riferimento Documenti prodotti
Aggiornamento del piano di sicurezza Coordinatore esecuzione Committente/ Responsabile dei lavori Progettista / Direttore dei lavori. PSC Progetti PSC aggiornato Trasmissione documento alle imprese aggiudicatarie. Scheda di trasmissione aggiorn. PSC Aggiornamento fascicolo dell’opera Fascicolo dell’opera Fascicolo dell’opera aggiornato Richiesta aggiornamento dei POS Lett. richiesta aggiornamento POS 2009
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I lavori possono iniziare. I lavori NON possono iniziare .
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REGISTRO DI COORDINAMENTO
Insieme degli atti conseguenti all’attività di coordinamento quali: verbali di riunione preliminare di coordinamento verbali di riunioni di coordinamento in cantiere rapporto di sopralluogo in cantiere verbale di sopralluogo (il verbale potrà essere stilato in loco con gli stessi contenuti del rapporto; è preferito al rapporto quando sono necessari interventi immediati di adeguamento o comunque quando sia necessaria l’immediata formalizzazione dei controlli del coordinatore; deve essere controfirmato dall’impresa) note di contestazione alle imprese affidatarie o LA verbali e/o note di intimazione di sospensione immediata dei lavori verbale di riunioni di coordinamento per adeguamento PSC nota al committente e/o al RL per allontanamento impresa o LA,sospensione lavori o risoluzione del contratto nota alla ASL e DPL per inadempienza del committente e/o RL 2009
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RAPPORTO O VERBALE DI SOPRALLUOGO ELEMENTI MINIMI
Data Nominativi dei presenti (DL, Committente, Responsabile di cantiere, RLS ecc.) Stato di avanzamento dei lavori Descrizione sommaria di quanto visionato o ispezionato Rilievi , contestazioni e considerazioni Eventuali prescrizioni Eventuali provvedimenti Firme dei presenti 2009
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Il corredo del coordinatore e dei suoi assistenti
Giubbotto o vestiti aderenti Indumenti alta visibilità Tuta Calzature di protezione con lamina antiforo Casco Occhiali protettivi Cuffia antirumore o archetto Facciale filtrante P3 Imbracatura e cintura di sicurezza (all’occorrenza) 2009
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