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PubblicatoVanna Raimondi Modificato 10 anni fa
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Alberghi e ristoranti: rimborsi o spese di rappresentanza?
Marco Mosconi 1
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Recenti novità normative hanno modificato la gestione contabile e fiscale delle spese per alberghi e ristoranti: la finanziaria per il 2008 (Legge 244/2007 ) ha modificato l’Art. 108, comma 2 del TUIR (disciplina delle spese di rappresentanza); tale modifica normativa ha avuto pieno compimento grazie alle disposizioni attuative contenute nel Decreto Ministeriale 19/11/2008 (pubblicato nella G.U. del 15/1/2009); Il DL 112 / 2008 – convertito con la Legge 133/2008 – ha modificato l’art.19-bis1 lett.e) del DPR n.633/72, disponendo l’eliminazione dell’ipotesi di indetraibilità oggettiva per le spese alberghiere e di ristorazione ha introdotto disposizioni volte a limitare la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dei costi sostenuti per prestazioni alberghiere e di ristorazione
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Le spese di ristorazione e alberghiere
Legge 133/2008 Abrogata l’indetraibilità dell'I.V.A. sulle prestazioni alberghiere Ridotta la deducibilità degli stessi costi nel limite del 75 %. La detraibilità ai fini IVA decorre dal 1°settembre 2008 mentre ai fini delle imposte dirette il cambiamento decorre dal 1°gennaio 2009.
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La detraibilità dell’IVA
L’amministrazione finanziaria ha affermato che ai fini della detrazione è necessario che la fattura rechi una doppia intestazione laddove la prestazione alberghiera e di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall’effettivo committente del servizio (Circolare 53/E del 5 settembre 2008 ) Il datore di lavoro, per godere del diritto alla detrazione per le prestazioni rese al proprio dipendente, dovrebbe ricevere fatture cointestate Assonime (circolare n.55 del 21 ottobre 2008) osserva al riguardo come l’indicazione nella fattura del soggetto beneficiario della prestazione non può essere considerata una condizione per l’esercizio della detrazione, semmai può rivelarsi opportuna al fine di provare l’inerenza. 4
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La detraibilità dell’IVA
Resta ferma (per il momento) l’indetraibilità dell'I.V.A. ove le prestazioni alberghiere e di ristorazione siano qualificabili come spese di rappresentanza (come definite ai fini delle imposte sui redditi), in base al disposto (immutato) di cui all’art. 19-bis1, comma 1, lettera h) del DPR 633/1972 5
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Per quanto riguarda ... L’I.V.A. Le imposte dirette
la detrazione dell’imposta pagata sulle prestazioni in esame compete solo se la spesa è documentata da fattura, non essendo ammesso lo scorporo dell’imposta dalla ricevuta fiscale. la spesa può essere documentata da fattura, ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Nel caso della fattura sarà possibile detrarre l'I.V.A. relativa, negli altri due casi l'I.V.A. rimane indetraibile 6
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La deducibilità ai fini del TUIR
E’ deducibile ai fini del TUIR l'I.V.A. non detratta in ipotesi di ricevute fiscali? Dottrina: Sì, se il costo è inerente Agenzia delle Entrate: No (circolare 6/E/09 - Risoluzione 84/E/09) 7
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La deducibilità ai fini del TUIR
Il requisito dell’inerenza, la cui ricorrenza è essenziale per la deducibilità di un costo, va riconosciuto per il solo fatto che un certo costo od onere si pone in una scelta di convenienza per l’imprenditore, ossia quando il fine perseguito è quello di pervenire al maggior risultato economico. Se, pertanto, la gestione di una fattura connessa a spese alberghiere e di ristorazione dovesse risultare più costosa rispetto al beneficio dato dall’esercizio della detrazione, il contribuente può legittimamente rinunciarvi. (la detrazione dell’imposta è un diritto del contribuente non un obbligo)
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Adempimenti amministrativi e semplificazioni
Per fatture di importo unitario non superiore a € 154,94 ricevute nell’arco dello stesso periodo (mese o trimestre) è consentito riportare tutte le dette fatture in un unico documento riepilogativo che costituisce oggetto di autonoma registrazione.
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Redditi di lavoro autonomo
Art. 54, comma 5, primo periodo del TUIR : “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta”
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Redditi di lavoro autonomo
Conseguenze Il limite di deducibilità si duplica in quanto i costi sostenuti ora rilevano solo al 75 per cento ma pur sempre entro i limiti del 2 per cento dei compensi.
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Redditi di lavoro autonomo
Art 54 del TUIR, comma 5: Deducibilità spese di rappresentanza nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. La nuova formulazione del comma 5 Porta a ritenere che tale limite di deducibilità dei costi (75%), concorra con il limite già previsto dell’1 per cento dei compensi realizzati nel periodo d’imposta.
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Redditi di impresa Comma 28-quater, lett. a) dell’articolo 83 del decreto-legge n. 112 apporta la riduzione di costo modificando l’articolo 109, comma 5 del TUIR . Le spese relative a prestazioni alberghiere sono deducibili nella misura del 75 per cento sempre che si tratti di spese inerenti l’esercizio d’impresa. L’articolo 108 comma 2 del TUIR stabilisce i criteri di inerenza.
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Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza (art. 108, TUIR)
Riferimenti normativi: • Art. 108, comma 2 TUIR (modificato dalla Legge 244/2007, Finanziaria 2008) • Disposizioni attuative Decreto Ministeriale 19/11/2008 (G.U. del 15/1/2009) Novità sostanziali della nuova normativa: 1. Identificazione delle spese di rappresentanza. 2. Deducibilità parametrata al fatturato aziendale. 3. Previsione di fattispecie escluse da limitazioni alla deduzione 4. Obblighi documentali a carico del contribuente
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Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza (art. 108, TUIR)
In linea di massima per spese di rappresentanza si intendono quelle sostenute con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e che hanno come obiettivo quello di generare benefici economici per l’impresa.
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Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza (art. 108, TUIR)
1. Identificazione delle spese di rappresentanza. Criteri generali Spese effettivamente sostenute ed erogate Erogazioni gratuite di beni e servizi Finalità promozionali e/o di pubbliche relazioni “Ragionevolezza” in funzione dell’obiettivo aziendale “Coerenza” con pratiche di settore 16
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Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza (art. 108, TUIR)
2. Deducibilità parametrata al fatturato aziendale. Plafond di deducibilità pari alla somma di: 1,3% del fatturato sino a Eur 10 mil; 0,5% del fatturato > Eur 10 mil e sino a Eur 50 mil; 0,1% del fatturato > Eur 50 mil Spese eccedenti indeducibili (salvo le eccezioni di seguito illustrate)
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Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza (art. 108, TUIR)
Deducibilità parametrata al fatturato aziendale: le start up Per le imprese di nuova costituzione le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione del reddito dello stesso periodo e di quello successivo, se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile
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Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza (art. 108, TUIR)
3. Fattispecie escluse da limitazioni alla deduzione. Beni di valore unitario non superiore ad Euro 50 Spese di ospitalità a clienti e potenziali clienti per visite alla sede aziendale o a mostre e fiere. 19
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Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza (art. 108, TUIR)
4. Obblighi documentali a carico del contribuente L’impresa deve conservare e rendere disponibili all’Agenzia evidenza di: Generalità dei soggetti ospitati; Durata e luogo di svolgimento degli eventi; Natura dei costi sostenuti. 20
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Omaggi di beni non superiori a 50 Euro
Aspetti contabili 1) conto Omaggi di beni non superiori a 50 Euro Imposte sui redditi IVA 1a) sottoconto Omaggi fino a 25,82 euro Deducibile al 100% ai fini Tuir Detraibile 100% 1b) sottoconto Omaggi superiori a 25,82 e fino a 50 euro Non detraibile
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Spese di rappresentanza con limiti in base ai ricavi (A1 e A5)
Aspetti contabili 2) conto Spese di rappresentanza con limiti in base ai ricavi (A1 e A5) Imposte Sui redditi IVA 2a) sottoconto Spese di rappresentanza quali vitto ed alloggio, Limite ulteriore del 75% dal 1/1/2009 Non detraibile 2b) sottoconto Altre spese di rappresentanza comprese spese viaggi, omaggi sup. 50 euro e stand fiere Solo limite dei ricavi
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Vitto e alloggio dipendenti
Aspetti contabili 3) conto Spese di ospitalità (relative a clienti) Vitto e alloggio dipendenti Imposte Sui redditi IVA 3a) sottoconto Vitto ed alloggio (clienti) Limite del 75% dal 1/1/2009 detraibile 3b) sottoconto Viaggi (clienti) Deducibile al 100% Normalmente indetraibile 3c) sottoconto Vitto e alloggio (dipendenti) Deducibile al 100% (limiti art. 95 co. 3)
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