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PubblicatoRossella Lamberti Modificato 10 anni fa
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Corso di Legislazione del Turismo I diritti del passeggero nel trasporto marittimo dott. ssa Gabriella Pili
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Inadempimento obbligo di protezione
Responsabilità del vettore marittimo per morte o lesione personale del passeggero Inadempimento obbligo di protezione Disciplina Codice della navigazione (art. 409) solo per i trasporti esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento UE n. 392/2009 (Convenzione di Atene emendata dal Protocollo di Londra 2002) Ambito di applicazione regolamento Trasporti marittimi internazionali e nazionali con navi che navigano oltre una certa distanza minima dalla costa (art. 4 dir. 2009/45/CE) purché siano presenti alternativamente i requisiti stabiliti dall'art. 2: - la nave batte bandiera di uno Stato membro - il contratto di trasporto è concluso in uno Stato membro - il luogo di partenza e di destinazione è situato in uno Stato membro
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Codice della navigazione
Responsabilità per colpa presunta (art c. nav.) Il vettore risponde per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero dipendenti da fatti verificatesi dall'inizio dell'imbarco fino al compimento dello sbarco se non prova che l'evento è derivato da causa non imputabile a lui né ai suoi ausiliari (art c.c.) Onere della prova Passeggero: - esistenza contratto di trasporto - danno - infortunio verificatosi dall'inizio dell'imbarco al termine dello sbarco Vettore: - adempimento obbligo di protezione (causa fatto estraneo alla sfera di vigilanza e controllo) - mancato adempimento per causa a sé non imputabile (caso fortuito o forza maggiore) Danno da causa ignota grava sul vettore Nessun limite risarcitorio
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Regolamento UE n. 392/2009 Art. 3 n. 6 - Il vettore è responsabile per la morte e le lesioni personali del passeggero quando che l'evento dannoso è avvenuto durante il trasporto, comprese le operazioni di imbarco e sbarco (art. 1 n. 8) Distinzione tra responsabilità per danni verificatesi a causa di un incidente marittimo e responsabilità per danni avvenuti per causa diversa Onere della prova a carico del passeggero (danno da causa ignota ricade sul passeggero) MORTE O LESIONI derivanti non da incidente marittimo: Responsabilità non presunta - Il passeggero dovrà dimostrare che l'evento dannoso si è verificato durante il trasporto e che è imputabile a colpa o negligenza del vettore (o dei suoi sottoposti)
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MORTE O LESIONI verificatesi a causa di un incidente marittimo
Sistema del doppio livello: il vettore è presunto responsabile e può liberarsi provando che l'evento dannoso non è imputabile a sua colpa né dei suoi sottoposti FINO a concorrenza di un danno di entità pari a 250 mila DSP (primo livello) il vettore è ammesso a provare solo che l'incidente è stato causato da un atto di guerra, ostilità, guerra civile, insurrezione o da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e irresistibile, oppure che l'incidente è stato causato dal dolo di un terzo OLTRE il limite di 250 mila DSP (secondo livello) il vettore è ulteriormente responsabile ma è ammesso a dare la prova liberatoria che l'evento dannoso non è imputabile a sua colpa o negligenza LIMITE RISARCITORIO GLOBALE E COMPLESSIVO per il risarcimento danno di 400 mila DSP per passeggero (modificabile in melius per il passeggero da ciascun ordinamento nazionale)
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Codice della navigazione art. 408:
Responsabilità del vettore marittimo per mancata esecuzione del trasporto e ritardo Codice della navigazione art. 408: Il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile Responsabilità presunta (in conformità ai principi generali in materia di responsabilità contrattuale artt e 1297 c.c.). Regolamento UE n.1177/2010 Si rafforza la tutela del passeggero prevendo specifici diritti di informazione, di assistenza nonché il diritto ad ottenere compensazioni economiche nelle ipotesi di cancellazione e ritardo del trasporto via mare
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Prevede una serie minima di diritti per i passeggeri che viaggiano:
a) con servizi passeggeri il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro; b) con servizi passeggeri effettuati da vettori dell’Unione da un porto situato in un paese terzo ad un porto situato in uno Stato membro; c) con crociere il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro - Le disposizioni si applicano alla navi che trasportano più di 12 passeggeri con un equipaggio superiore alle tre persone. - Sono esclusi dal campo di applicazione i servizi di trasporto passeggeri aventi breve distanza (meno di 500 m) o quelli effettuati tramite navi storiche (costruite prima del 1965).
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Le principali misure previste:
INFORMAZIONE L'art. 23 obbliga i vettori, gli operatori dei terminali e, se del caso, le autorità portuali a fornire informazioni sui diritti dei passeggeri garantendo, nei rispettivi settori di competenza, che le informazioni sui diritti dei passeggeri previste dal presente regolamento siano a disposizione del pubblico a bordo delle navi, nei porti, se possibile, e nei terminali portuali In caso di cancellazione o ritardo alla partenza, i passeggeri hanno il diritto di essere informati del ritardo o della cancellazione dal vettore o dall’operatore del terminale non oltre trenta minuti dopo l’orario di partenza previsto e di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile.
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ASSISTENZA L'art. 17 dispone che quando un vettore prevede ragionevolmente che la partenza di un servizio passeggeri o di una crociera sia cancellata o subisca un ritardo superiore a novanta minuti rispetto all’orario previsto di partenza, offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti In caso di cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, ove e allorché sia fisicamente possibile, il vettore offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali una sistemazione adeguata, a bordo o a terra. Il passeggero non ha diritto all’assistenza del vettore se è informato della cancellazione o del ritardo prima dell’acquisto del biglietto ovvero se la cancellazione o il ritardo sono causati dal passeggero stesso.
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TRASPORTO ALTERNATIVO E RIMBORSO
In caso di ritardo superiore a novanta minuti rispetto all’orario di partenza previsto o alla cancellazione di un servizio passeggeri, i passeggeri possono scegliere tra: - il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, non appena possibile e senza alcun supplemento - il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile - ai passeggeri di una crociera non sono riconosciuti tali diritti
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COMPENSAZIONE PECUNIARIA
L’art. 19 statuisce che i passeggeri (tranne che nella crociera) possono chiedere al vettore una compensazione economica in caso di ritardo all’arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto. Il livello minimo di compensazione economica è pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno: a) un’ora in un servizio regolare fino a quattro ore b) due ore in un servizio regolare di più di quattro ore ma non superiore a otto ore c) tre ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore d) sei ore in un servizio regolare superiore a ventiquattro ore Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d) la compensazione economica è pari al 50% del prezzo del biglietto Il passeggero non gode del diritto alla compensazione se il vettore prova che la cancellazione o il ritardo è provocato da condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave o da circostanze straordinarie che ostacolano l’esecuzione del servizio passeggeri, le quali non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli.
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Il contratto di crociera turistica
Un organizzatore, mediante una nave da lui esercitata o noleggiata, si obbliga a compiere un viaggio (normalmente circolare) fornendo ai passeggeri servizi ulteriori (alloggio, vitto, spettacoli, escursioni etc.) I servizi ulteriori sono complementari alla prestazione di trasporto per il conseguimento della finalità turistico-ricreativa (elemento funzionale e caratterizzante del rapporto) Contratto misto Art. 34 Codice del Turismo: può essere oggetto di un travel package se risultano combinati due elementi tra trasporto, alloggio e servizi turistici non accessori venduti o offerti in vendita ad un prezzo forfetario Normativa applicabile: - disciplina dei contratti corrispondenti le singole prestazioni - disposizioni per i contratti del turismo organizzato - reg. (UE) n. 1177/2010 (se ha durata superiore ai due giorni)
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Responsabilità del vettore marittimo per peridta o avaria del bagaglio
Bagaglio non consegnato Codice della navigazione - Il passeggero deve dimostrare che la perdita o l'avaria è determinata da causa imputabile al vettore (art. 412 comma 3) Regolamento UE n 392/2009 - Inversione dell'onere probatorio solo in caso di danni causati da un fatto diverso dall' incidente marittimo perché in questo caso la colpa del vettore si presume (art. 3 n. 3) - Limite risarcitorio pari a DSP per passeggero e per ciascun trasporto
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Bagaglio consegnato Codice della navigazione: - il vettore è responsabile se non prova che il danno è derivato da causa a lui non imputabile - debito limitato a 6,19 euro per Kg salvo dichiarazione di maggior valore da parte del passeggero (art. 412 comma 1) Regolamento UE n. 392/2009 - il passeggero deve individuare l'evento dannoso e il suo essersi verificato tra la consegna e la riconsegna - il vettore può liberarsi dimostrando che l'evento dannoso non è a lui imputabile - il debito è limitato a DSP per passeggero e per ciascun trasporto - equiparazione del veicolo trasportato al bagaglio consegnato con previsione di un limite della responsabilità vettoriale pari a DSP per veicolo per ciascun trasporto (l'eventuale franchigia convenzionale non può, in ogni caso, sueprare i 330 DSP)
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Danni al veicolo al seguito del passeggero Responsabilità del vettore marittimo secondo la normativa nazionale Qualificazione giuridica: Cosa? Bagaglio consegnato? Bagaglio non consegnato? Auto-Cosa (disciplina del codice della navigazione sul trasporto di cose artt. 422 e ss.) - Responsabilità presunta dalla ricezione alla riconsegna - Prova liberatoria: causa del danno consistente in un pericolo eccettuato tipico o comunque non imputabile a colpa del vettore o a colpa commerciale dei suoi sottoposti - Risarcimento massimo di 103, 29 euro per ciascuna unità di carico (salvo la dichiarazione di maggior valore effettuata dal passeggero caricatore prima dell'imbarco che concretizza il proprio diritto potestativo ad ottenere un risarcimento oltre il limite legale)
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Auto-Bagaglio non consegnato (disciplina del codice della navigazione relativa al trasporto di persone art. 412) - Il vettore risponde per i danni dall'inizio delle operazioni di imbarco fino al termine di quelle per lo sbarco - É onere del passeggero provare la causa del danno e la sua imputabilità al vettore - Nessun limite risarcitorio Auto-Bagaglio consegnato - Il vettore è responsabile se non prova che il danno è derivato da causa a lui non imputabile - Debito limitato a 6,19 euro per Kg salvo dichiarazione di maggior valore da parte del passeggero (art. 412 comma 1)
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Auto al seguito come oggetto di un autonomo contratto di trasporto di cose (collegato a quello del passeggero) - Considerata unità di carico ex art. 422 c.nav. dalla giurisprudenza (Cass. 19 ottobre 1982, n. 5409) e dalle condizioni generali di trasporto applicate dalle principali compagnie di navigazione marittima le quali distinguono espressamente “trasporto passeggeri, loro bagaglio e veicoli al seguito” - Laddove non sia previsto un corrispettivo apposito e distinto da quello pagato per il trasferimento dal passeggero si configurerà un contratto di trasporto di cose a titolo gratuito a cui si applicano le norme sulla responsabilità del vettore ex artt. 422 – 423 c. nav. - Sentenza Corte Costituzionale n. 199/2005 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 423 c. nav. nella parte in cui non esclude espressamente la limitazione (103,29 euro) nelle ipotesi di dolo o colpa grave del vettore (in contrasto con le altre tipologie di trasporto e quindi in violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.)
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