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La revisione legale dei conti
05/04/2017 La revisione legale dei conti Lorenzo Benatti Parma, 24 febbraio 2014
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Revisione legale dei conti (2409-bis)
05/04/2017 Revisione legale dei conti (2409-bis) «La revisione legale dei conti sulla società é esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro». Eccezione per collegio sindacale. Disciplina: D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. 2
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Revisione legale dei conti
05/04/2017 «Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale» (2409-bis, 2° c.). «Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale» (art. 16, 2° c. d.lgs. 39/2010). 3
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Enti di interesse pubblico
Sono enti di interesse pubblico (art. 16, 1° c.): «a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private; e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; f) le società di gestione dei mercati regolamentati; g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; i) le società di intermediazione mobiliare; l) le società di gestione del risparmio; m) le società di investimento a capitale variabile; n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; o) gli istituti di moneta elettronica; p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB».
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05/04/2017 Funzione (art. 14, d.lgs. 39/2010) Il revisore o la società di revisione: verifica la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione (non è più prevista una periodicità almeno trimestrale); esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto (art. 14, 1° co. lett. a) d.lgs n. 39); il giudizio deve indicare chiaramente se il bilancio é conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio (art. 14, 2° co. lett. c) d.lgs n. 39). 5
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05/04/2017 Giudizio sul bilancio «Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione» (art. 14, 3° co., d.lgs n. 39). 2343-bis, 2° c.: «la legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale». 6
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Giudizio sul bilancio 05/04/2017 Art. 157 Tuf, 1° co.: la deliberazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d’esercizio può essere impugnata, per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale, salvo nei casi in cui il giudizio sia negativo o sia stata rilasciata dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o siano stati effettuati richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale. 7
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Contenuto relazione revisore
05/04/2017 La relazione comprende (art. 14, 2° c., d.lgs. 39/2010) : un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate alla società; una descrizione della portata della revisione svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati; un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio; eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione de destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. 8
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Registro revisori legali dei conti e delle società di revisione
05/04/2017 Registro revisori legali dei conti e delle società di revisione Disciplinato da Ministro Economia, che provvede alla tenuta, anche avvalendosi di enti pubblici o privati (art. 6, d.lgs. 39/2010). È previsto un contributo annuo da parte degli iscritti. 9
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Vigilanza sui revisori
Ministero economia, anche avvalendosi degli enti pubblici o privati cui è delegata la tenuta del registro, vigila sui revisori che non hanno incarichi in enti di interesse pubblico. La Consob vigila sui revisori che hanno incarichi in enti di interesse pubblico. Ministero e Consob hanno poteri di ispezione e richiesta dati e notizie.
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Requisiti iscrizione registro per le persone fisiche
requisiti di onorabilità definiti con regola-mento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob; laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob; avere svolto il tirocinio; superamento esame idoneità professionale.
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Requisiti iscrizione registro per le società
i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dai componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione; la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e dei possessori della maggioranza delle quote di capitale devono essere persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale; le eventuali azioni devono essere nominative e non trasferibili mediante girata; i responsabili della revisione legale devono essere persone fisiche iscritte al Registro.
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Requisiti iscrizione registro per i soggetti esteri
superamento di una prova in lingua italiana sulla conoscenza della normativa italiana rilevante; titoli: revisori provenienti dall’UE: abilitazione all’esercizio della revisione legale conseguita in uno stato UE, revisori provenienti da un Paese terzo: possesso requisiti equivalenti a quelli previsti per i revisori legali dei conti in Italia, a condizione che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani;
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Tirocinio durata triennale
deve essere svolto presso un revisore legale o un’impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell’UE (art. 3, 1° co., D. Lgs. 39/2010); è istituito un registro del tirocinio (art. 3, 2° co. ss., D. Lgs. 39/2010).
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Abilitazione L’abilitazione all’esercizio della revisione legale dei conti si consegue superando un esame di idoneità professionali, che deve essere indetto dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa Ministero della giustizia, almeno due volte l’anno (art. 4, 1° co., D. Lgs. 39/2010). L’esame verte su una serie di materie economico-aziendali e giuridiche (art. 4, 2° co., D. Lgs. 39/2010). Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione dell’esame (art. 4, 4° e 5° co., D. Lgs. 39/2010).
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Formazione continua I soggetti iscritti nel registro dei revisori o nel registro del tirocinio devono partecipare a programmi di aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob (art. 5, D. Lgs. 39/2010).
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Controllo della qualità
È previsto che gli iscritti al registro dei revisori legali dei conti. Ogni sei anni per quanti non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico (art. 20, 1° co., D. Lgs. 39/2010) e ogni tre anni per quanti svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico (art. 20, 2° co., D. Lgs. 39/2010). I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l’indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere (art. 20, 6° co., D. Lgs. 39/2010). Le disposizioni di attuazione del controllo di qualità dovranno definire in particolare i criteri per il suo svolgimento, per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione sono dettate: per quanti non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio provvedimento (art. 20, 8° co., D. Lgs. 39/2010); per quanti svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico dalla Consob con proprio regolamento (art. 20, 9° co., D. Lgs. 39/2010).
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Sezione speciale registro
Riservata ai revisori inattivi cui vengono iscritti i revisori che non hanno assunto incarichi o non hanno collaborato a un’attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi e quelli che ne fanno richiesta (art. 8, 2° co., D. Lgs. 39/2010). Gli iscritti nella sezione speciale non sono tenuti a osservare gli obblighi in materia di formazione continua e non sono soggetti al controllo della qualità, né al pagamento dei contributi finalizzati alla copertura dei relativi costi (art. 8, 3° co., D. Lgs. 39/2010). I revisori inattivi, se non hanno volontariamente preso parte ai programmi di aggiornamento professionale, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione a un corso di formazione e aggiornamento, secondo le modalità definite con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, (art. 8, 2° co., D. Lgs. 39/2010).
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Poteri del revisore Il revisore legale ha diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all’attività di revisione legale e può procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione (art. 14, 6° co., d.lgs n. 39).
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Documentazione Non è prevista la tenuta di un libro dei verbali del revisore, ma l’obbligo di conservare tutti i documenti e le carte di lavoro, dalle quali deve risultare l’attività svolta. I documenti e le carte di lavoro devono essere conservati dal revisore legale per dieci anni (art. 14, 6° co., d.lgs n. 39).
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Principi revisione La legge non fissa le modalità nelle quali la revisione deve essere condotta. Né fissa periodicità fisse. Si rinvia invece ai principi di revisione. I principi dovranno essere adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE (art. 11, 1° co. D. Lgs. 39/2010). Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere disposte deroghe, sia nel senso di prevedere procedure od obblighi ulteriori, sia nel senso si escludere parte di quelli disposti dalla commissione europea (art. 11, 2° co. D. Lgs. 39/2010). Fino all’adozione dei principi da parte della commissione UE, la revisione legale é svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob (art. 11, 3° co. D. Lgs. 39/2010).
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Deontologia I revisori devono rispettare i principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale, elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob (art. 9, 1° co. D. Lgs. 39/2010). Il revisore legale o la società di revisione legale deve consultare il soggetto precedentemente incaricato della revisione, al fine di ottenere ogni informazione utile allo svolgimento della revisione in merito alla società che conferisce l’incarico. Il soggetto precedentemente incaricato della revisione consente l’accesso a tali informazioni (art. 9, 2° co. D. Lgs. 39/2010).
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Nomina del revisore Il primo revisore legale dei conti o la prima società di revisione legale sono nominati con l’atto costitutivo (art. 2328, 2° co., n. 11, c.c.). Gli incarichi successivi sono conferiti dall’assemblea su proposta motivata dell’organo di controllo (art. 13, 1° co., D. Lgs. 39/2010).
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Durata incarico L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico (art. 13, 2° co., D. Lgs. 39/2010).
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Revoca incarico Il revisore può essere revocato dall’assemblea (art. 13, 3° co., D. Lgs. 39/2010), sentito l’organo di controllo, quando ricorra una giusta causa (non è giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione), provvedendo contestualmente a conferire l’incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.
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Altre cause di cessazione
Il revisore legale o la società di revisione legale possono dimettersi dall’incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave e comprovato del revisore o della società di revisione legale. Il regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale é conferito l’incarico di revisione legale (art. 13, 4° co., D. Lgs. 39/2010). In questi casi la società sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico (art. 13, 5° co., D. Lgs. 39/2010). Le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non é divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto (art. 13, 6° co., D. Lgs. 39/2010).
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Indipendenza del revisore
Sono previste norme a tutela dell’indipendenza del revisore. Di alcune si è già detto: durata 3 esercizi (art. 13, 2° co., D. Lgs. 39/2010), revoca solo in presenza di giusta causa (art. 13, 3° co., D. Lgs. 39/2010). E ancora: Fissità compenso Incompatibilità
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Compenso revisore Il corrispettivo
non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, non può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l’incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete (art. 10, 9° co., D. Lgs. 39/2010). Anche la misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale non può essere in alcun modo determinata dall’esito delle revisioni da essi compiute (art. 10, 11° co., D. Lgs. 39/2010).
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Indipendenza e incompatibilità
Il revisore o la società di revisione devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale (art. 10, 1° co., D. Lgs. 39/2010). È prevista una causa generale di incompatibilità: il revisore e la società di revisione non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore o la società di revisione o la rete cui appartengono sussistano relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa (art. 10, 2° co., D. Lgs. 39/2010). Se l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale rischia di essere compromessa, come in caso di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o la società di revisione legale devono adottare misure volte a ridurre tali rischi (art. 10, 3° co., D. Lgs. 39/2010). Qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale questi non effettuano la revisione legale (art. 10, 4° co., D. Lgs. 39/2010).
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Indipendenza e incompatibilità
I revisori si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne l’indipendenza (art. 10, 5° co., D. Lgs. 39/2010). L’istituzione e il funzionamento di tali procedure sono documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualità (art. 10, 6° co., D. Lgs. 39/2010). Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi (art. 10, 7° co., D. Lgs. 39/2010). I soci e i componenti dell’organo di amministrazione della società di revisione non possono intervenire nell’espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l’indipendenza e l’obiettività del responsabile della revisione (art. 10, 8° co., D. Lgs. 39/2010).
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Responsabilità revisore
I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato (art. 15, 1° co., D. Lgs. 39/2010). Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato (art. 15, 2° co., D. Lgs. 39/2010). L’azione di risarcimento si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento (art. 15, 3° co., D. Lgs. 39/2010).
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Revisione negli enti di interesse pubblico
Vigilanza Consob Inoltre: Indipendenza dei revisori legali negli enti di interesse pubblico La relazione di trasparenza dei revisori legali negli enti di interesse pubblico Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile negli enti di interesse pubblico Con regolamento, la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia e l’Isvap, può esentare in tutto o in parte gli iscritti nel Registro che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e non ne hanno sulle società quotate, dall’obbligo di osservare una o più disposizioni che vengono di seguito illustrate ed estendere a sei anni, per i medesimi soggetti, il termine per il controllo di qualità (art. 16, 5° co., lett. b), D. Lgs. 39/2010).
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Indipendenza dei revisori legali negli enti di interesse pubblico
L’incarico ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico (art. 17, 1° co., D. Lgs. 39/2010). Ll’incarico di responsabile della revisione dei bilanci non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente (art. 17, 4° co., D. Lgs. 39/2010). Ferma restando la disciplina generale, la Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere l’indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile della revisione di un ente di interesse pubblico, nonché le misure da adottare per rimuovere tali situazioni (art. 17, 2° co., D. Lgs. 39/2010). I revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale non possono fornire servizi di consulenza o di intermediazione all’ente di interesse pubblico che ha conferito l’incarico di revisione e alle società dallo stesso controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo (art. 17, 3° co., D. Lgs. 39/2010).
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Indipendenza dei revisori legali negli enti di interesse pubblico
Il revisore legale, il responsabile della revisione legale per conto di una società di revisione, e coloro che hanno preso parte con funzioni di direzione e supervisione alla revisione del bilancio di un ente di interesse pubblico non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell’ente che ha conferito l’incarico di revisione, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell’ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dalla conclusione dell’incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione (art. 17, 5° co., D. Lgs. 39/2010). Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell’ente né delle società dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro (art. 17, 6° co., D. Lgs. 39/2010). Al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l’incarico e al responsabile della revisione non può essere attribuita la rappresentanza dei soci in assemblea (art. 17, 8° co., D. Lgs. 39/2010).
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La relazione di trasparenza dei revisori legali
I revisori e le società di revisione degli enti di interesse pubblico devono pubblicare sul proprio sito internet, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, una relazione di trasparenza annuale (art. 18, D. Lgs. 39/2010).
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Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile
Negli enti di interesse pubblico l’organo che vigila sull’amministrazione (o una sua articolazione) assume al funzione del comitato per il controllo interno e per la revisione. Più precisamente il comitato si identifica con (art. 19, 2° co., D. Lgs. 39/2010): il collegio sindacale; il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all’articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile, ovvero un comitato costituito al suo interno. In tal caso, il comitato é sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla proposta di nomina del revisore contabile. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro; il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico.
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Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile
Il comitato vigila su (art. 19, 1° co., D. Lgs. 39/2010): il processo di informativa finanziaria; l’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio; la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all’ente sottoposto alla revisione legale dei conti. Il revisore legale o la società di revisione legale presenta al comitato una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria (art. 19, 3° co., D. Lgs. 39/2010). I revisori legali e le società di revisione legale (art. 17, 9° co., D. Lgs. 39/2010): a) annualmente confermano per iscritto al comitato per il controllo interno e la revisione contabile la propria indipendenza e comunicano al medesimo gli eventuali servizi non di revisione forniti all’ente di interesse pubblico, anche dalla propria rete di appartenenza; b) discutono con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile i rischi per la propria indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi, documentati nelle carte di lavoro.
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Sanzioni amministrative
La competenza è ripartita tra Ministero dell’economia e Consob coerentemente con la disciplina della vigilanza, che distingue tra revisione su enti di interesse pubblico e revisione nelle società che non costituiscono enti di interesse pubblico. La sospensione (non oltre cinque anni) o cancellazione dal registro compete sempre al Ministero dell’economia, mentre la Consob può proporla per i soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Oltre alle misura estreme della sospensione o della cancellazione sono previste: una sanzione amministrativa pecuniaria; revocare uno o più incarichi di revisione legale; vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni; Quando i revisori legali, la società di revisione o il responsabile della revisione non ottemperano a tali provvedimenti il Ministero dell’economia e delle finanze ne dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali (art. 24, 2° co., D. Lgs. 39/2010). Ai procedimenti sanzionatori relativi a revisori operanti negli enti di interesse pubblico si applica l’articolo 195 del TUIF (art. 26, 5° co., D. Lgs. 39/2010).
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Sanzioni penali Sono previste sanzioni penali per i responsabili della revisione legale in questi casi: Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27, D. Lgs. 39/2010); Corruzione dei revisori (art. 28, D. Lgs. 39/2010); Compensi illegali (art. 30, D. Lgs. 39/2010); Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (art. 31, D. Lgs. 39/2010). Sono previste ammende per i componenti dell’organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale (art. 29, D. Lgs. 39/2010).
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La revisione legale dei conti
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