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PubblicatoCorrado Valente Modificato 10 anni fa
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IL “CEDOLINO UNICO” Legge 191 del 23 dicembre 2009 (legge finanziaria 2010), art. 2, comma 197: a decorrere dall’ anno 2011 il pagamento delle competenze accessorie dovute al personale statale è disposto congiuntamente alle competenze fisse, mediante ordini collettivi di pagamento, emessi dal NoiPA (ex SPT).
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Principali novità per le scuole:
- a decorrere dal 1/1/2011 le competenze accessorie ( fondo dell’ istituzione scolastica, funzioni strumentali, ecc.) al personale sono pagate con le modalità previste dal cedolino unico e non più direttamente dalle scuole; - a decorrere dal 1/1/2013 anche il pagamento degli stipendi del personale supplente breve viene effettuato secondo le modalità previste dal cedolino unico e non più direttamente dalle scuole;
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Come funziona Le istituzioni scolastiche non ricevono più direttamente i fondi ma la comunicazione di una “disponibilità di fondi” al sistema NoiPA, che non deve essere prevista in bilancio.
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Le competenze fisse ed accessorie sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i pagamenti. Le eventuali somme rimaste da pagare alla fine di ogni esercizio sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai competenti capitoli/piani gestionali dell'esercizio successivo (DL 78/2010 art. 4 c. 4-ter)
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La dotazione finanziaria complessiva a disposizione di ciascuna Istituzione scolastica e' individuata con il decreto ministeriale, di cui al comma 1 del presente articolo, emanato per l'anno finanziario in corso, e dalle somme determinate per gli anni precedenti e non ancora utilizzate. (Decreto MEF 1/12/2010 art. 7 c. 2)
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Restano iscritte nei bilanci delle Istituzioni scolastiche le somme accreditate dal MIUR a tutto il 31 dicembre 2010 per compensi accessori… Le competenze accessorie dovute per l'a.s. 2010/11 dovranno essere pagate da ciascuna Istituzione utilizzando le giacenze di cassa derivanti dai predetti fondi; esaurite dette giacenze, le competenze accessorie verranno liquidate con le nuove modalità (Decreto MEF 1/12/2010 art. 16)
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Le scuole inseriscono sul SIDI i contratti di supplenza
la DG bilancio ripartisce i fondi disponibili tra i POS Le scuole inseriscono su SIDI - Funzioni NoiPA gli importi dei compensi
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Le scuole, in quanto POS, inseriscono attraverso il SIDI gli elenchi di liquidazione specificanti il beneficiario, la tipologia contrattuale del compenso e l'importo lordo dipendente. NoiPA provvede: al calcolo del netto e degli oneri fiscali e contributivi; alle comunicazioni mensili agli enti di previdenza; alla presentazione del 770.
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Continuano ad essere pagati secondo le modalità previgenti:
I compensi erogati con disponibilità assegnate da enti terzi; Rimborsi di spese di missione o similari e l'erogazione di somme a titolo risarcitorio
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I controlli Rimangono fermi i controlli, in capo ai revisori dei conti, sulla contrattazione di istituto e sulle dichiarazioni dei POS, circa le competenze accessorie spettanti, sulla base delle quali SPT in qualità di mero intermediario provvede ai relativi pagamenti (nota MIUR prot del 16/5/2011)
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La comunicazione a NoiPA dei compensi deve essere convalidata sia dal DS che dal DSGA.
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Il personale per il quale gli uffici possono ordinare il pagamento delle competenze accessorie può essere solo il personale dipendente. Per i contratti di supplenza NoiPA verifica che quanto comunicato non superi il valore tabellare previsto per la qualifica, rapportato al periodo di servizio.
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Le scuole possono chiedere stampe riepilogative dei pagamenti effettuati, in funzione ad es. del periodo di emissione e della fattispecie di accessorio.
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Scuole in sofferenza finanziaria: gli interventi del MIUR
Invita le scuole ad essere flessibili nella gestione della cassa Assegna direttamente a Comuni e Regioni le spese per TARSU, visite fiscali, mensa
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Chiarisce che la scuola non può accertare entrate a carico del MIUR se non dopo specifica comunicazione Risparmia sui contratti di pulizia, i compensi ai revisori, i finanziamenti tramite gli USR Taglia le indennità di funzioni superiori
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Chiede alle scuole di attingere all’avanzo di amministrazione “per far fronte ad eventuali deficienze di competenza” Contributo straordinario a fine esercizio finanziario “sulla base del raffronto delle passività con il fondo cassa e le altre attività al netto dei residui attivi dello Stato”
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Punti critici Sperequazioni Compatibilità con l’autonomia scolastica
Il MIUR non tiene conto che di solito i finanziamenti da terzi sono vincolati Il MIUR non tiene conto dei debiti fuori bilancio
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“Si rammenta la necessità di assumere tempestivamente gli impegni di spesa.
In particolare, ai finanziamenti vincolati deve corrispondere, successivamente all’accertamento della somma, un impegno di spesa... I finanziamenti non vincolati dovranno essere impegnati al perfezionamento dell’obbligazione giuridica (es. contratti di supplenza breve).” (istruzioni PA 2010)
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Cosa fanno le scuole ? Contenimento delle spese ? Anticipi di cassa
Economie sul fondo d'istituto Ricorso ai contributi delle famiglie
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Comunicano a SIDI impegni per supplenze superiori a quelli effettivi
Debiti fuori bilancio o accertamenti “inventati” Mancato pagamento oneri fiscali e contributivi Mancato pagamento compensi accessori (in particolare: ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti; indennità di funzioni superiori al collaboratore vicario)
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Il superamento del budget delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti cosituisce danno all’erario ? E il conferimento di incarico di collaboratore vicario ?
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Debiti fuori bilancio Circolare RGS n. 7 del 5/2/2008:
spese continuative e ricorrenti indispensabili per assicurare la continuità dei servizi, per le quali non è stato possibile assumere l’impegno unicamente per carenza dello stanziamento Sono assimilabili a sopravvenienze passive
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Qualora nel corso dell’esercizio l’andamento della spesa sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni, il Ministro dispone variazioni compensative (L. 266/2005 art. 1 c. 21) La mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell’andamento della spesa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle previsioni è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare (DL 112/2008 art. 60 comma 14).
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Obbligo di denuncia per danno all’erario
Qualora il fatto dannoso venga accertato da un impiegato con qualifica di ispettore generale, nel corso di una ispezione, questi e' tenuto a farne immediatamente denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, informandone nel contempo il direttore generale o il capo del servizio competente (DPR 3/1957 art. 20 c. 2)
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“. la terminologia usata (ad es
“...la terminologia usata (ad es. l'uso dei termini … ispettore generale di cui all'art. 20 del DPR 3/57) va interpretata alla luce dell'evoluzione della legislazione, della contrattazione collettiva... circa la denominazione delle qualifiche e le funzioni esercitate... Ovviamente, anche gli organi di controllo sono tenuti alla denuncia di fatti dannosi per la finanza pubblica” (nota Procuratore Generale CdC 9434 del 2/8/2007)
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“Il dipendente... fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza” (DPR 62/2013 art. 8)
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