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DIRITTO DEL LAVORO Prof. Roberto Pessi
Contratto a tempo determinato
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E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (anche se riferite all’ordinaria attività). Salvo che per i rapporti di brevissima durata (fino a 12 giorni), l'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
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Le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo non sono richieste nell’ipotesi di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi Ulteriori ipotesi di assunzione «acausale» possono essere previste dai contratti collettivi stipulati da OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
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Deroga per i contratti a tempo determinato stipulati da aziende di trasporto aereo, aziende esercenti servizi aeroportuali ed aziende concessionarie dei servizi postali (art. 2)
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E’ vietata l’apposizione del termine:
Per sostituire lavoratori in sciopero Nelle unità produttive in cui si sia proceduto ai licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti Nelle unità produttive in cui ci sia CIG Nel caso in cui non sia stata effettuata la valutazione dei rischi
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Proroga E’ possibile solo 1 volta, con il consenso del lavoratore
La durata massima è di 3 anni (compresa quella del contratto originario), tranne che per i contratti «acausali» Deve essere convenuta per le medesime attività del contratto originario
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RINNOVO E’ possibile rinnovare il contratto a tempo determinato:
con un intervallo di 10 giorni, se il primo contratto aveva durata inferiore a 6 mesi con un intervallo di 20 giorni, se il primo contratto aveva durata superiore a 6 mesi Il mancato rispetto dell’intervallo determina la conversione del rapporto in tempo indeterminato
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MAGGIORAZIONI Se il rapporto prosegue oltre la scadenza, al lavoratore spetta: Una maggiorazione del 20% fino al 10° giorno Una maggiorazione del 40% per i giorni successivi In ogni caso, se il rapporto prosegue oltre il 30° giorno (se di durata fino a 6 mesi) ovvero oltre il 50° (se di durata superiore a 6 mesi), il rapporto si converte a tempo indet.
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DURATA MASSIMA Salvo quanto previsto dai contratti collettivi (e per i lavori stagionali), il rapporto a tempo determinato (anche cumulando più contratti tra loro) non può avere durata superiore a 36 mesi (pena la conversione a tempo indeterminato) Un ulteriore contratto a termine puo' essere stipulato, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione territoriale del lavoro con l'assistenza di un rappresentante sindacale
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DIRITTO DI PRECEDENZA Il lavoratore che abbia prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attivita' stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attivita' stagionali
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DIRITTI Non discriminazione Formazione Informazione
Rinvio alla contrattazione collettiva in tema di deroghe e limiti alla normativa legale
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ESCLUSIONI Il d.lgs. n. 368/2001 non si applica ad una serie di rapporti «speciali» (che hanno una regolamentazione ad hoc; ad esempio: Rapporti di somministrazione Contratto di apprendistato Contratto di inserimento Rapporti in agricoltura Etc.
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