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Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco Del soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Regionale per la Sicilia Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi Direttore Regionale
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Legislazione di prevenzione incendi
SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED ANALISI DEL RISCHIO Obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi e competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Legislazione di prevenzione incendi Direttive Comunitarie con ricadute sulla prevenzione incendi Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi Dirigente Generale Direttore Regionale VV. F. per la Sicilia Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi Dirigente Generale Direttore Regionale VV. F. per la Sicilia
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Sorgente di calore (energia)
L’INCENDIO L’incendio può definirsi come una combustione “non controllata”, che avviene in un luogo non predisposto a contenerla. Affinché si verifichi un incendio è necessario che siano presenti: Per ottenere lo spegnimento dell’incendio si può ricorrere a tre sistemi combustibile Sorgente di calore (energia) comburente INCENDIO soffocamento: ( separazione del comburente dal combustibile o riduzione della concentrazione di comburente in aria) soffocamento: ( separazione del comburente dal combustibile o riduzione della concentrazione di comburente in aria) soffocamento: ( separazione del comburente dal combustibile o riduzione della concentrazione di comburente in aria) raffreddamento: (sottrazione di calore fino ad ottenere una temperatura inferiore a quella necessaria al mantenimento della combustione) Normalmente per lo spegnimento di un incendio si utilizza una combinazione delle operazioni di esaurimento del combustibile, di soffocamento e di raffreddamento. esaurimento del combustibile: (allontanamento o separazione della sostanza combustibile dal focolaio d’incendio) Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi Dirigente Generale Direttore Regionale VV. F. per la Sicilia 3
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DINAMICA DI UN INCENDIO TIPO
Nell’evoluzione dell’incendio si possono individuare quattro fasi caratteristiche : 1. IGNIZIONE 3. INCENDIO GENERALIZZATO 2. PROPAGAZIONE 4. SPEGNIMENTO 4
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EFFETTI DELL’INCENDIO SULL’UOMO
REAZIONI FISIOLOGICHE E PSICOLOGICHE CARATTERIZZATE DA: aumento del battito cardiaco; deflusso del sangue dagli organi digestivi; aumento delle pulsazioni al cervello; aumento della formazione di adrenalina; aumento della capacità organica di assorbire tossine. INCENDIO AGITAZIONE ANSIA PAURA PANICO PROVOCA Nell’ambiente CALORE + PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE CO2 + CO + altri IRRAGGIAMENTO CONDUZIONE CONVENZIONE TERMICA aumenta il ritmo respiratorio; in concentrazione del 2% fa aumentare del 50% la velocità e profondità di respirazione; in concentrazione del 3% fa aumentare del 100% la velocità e profondità di respirazione; INNALZAMENTO TEMPERATURA La Resistenza umana alle Temperature è: a 120 C° ’ a 143 C° ’ a 177 C° ’ L’aumento della concentrazione di CO2 rende sempre più irrespirabile l’aria; l’ambiente diviene invivibile con concentrazioni di CO2 inferiore al 15% 5
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VALUTAZIONI ANALITICHE DEGLI EFFETTI DELL’INCENDIO SULL’UOMO
1 KG DI LEGNA che brucia produce m3 di FUMI/KG In una stanza ammobiliata 5 x 4 x 3 di altezza che contiene mediamente da 100 a 150 Kg di legna standard, ammesso che ogni 1’ bruciano 10 Kg. di legna standard si ha: 10 Kg./min x 6 m3/Kg = 60 m3/min. (vol. di fumi prodotti in 1’ dalla combustione di 10Kg. Di legna standard) 5 x 4 x 3 = 60 m3 (volume della stanza) BASTA 1’ PER SATURARE COMPLETAMENTE LA STANZA DI FUMI Si consideri la tromba di una scala di un edificio a 5 piani fuori terra (H=15 m.) avente S=20 mq. Vol.scala = 300 m3 300 mc/60 mc/1’ = 5 min. (Tempo entro il quale la scala viene completamente saturata di fumi) IN 5 MINUTI LA TROMBA DELLE SCALE VIENE COMPLETAMENTE INVASA DAL FUMO Poiché bastano 120 g. di legna standard in un locale di 60 mc. per avere una concentrazione di CO = 0.016%, dopo la combustione di 10 Kg. di legna nello stesso locale si avrà una concentrazione di CO = 1.38 % pari a PPM. RESPIRARE 1.38% DI CO PER 1 MIN. PORTA ALLA MORTE 6
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SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED ANALISI DEL RISCHIO
PREVENZIONE INCENDI D.L.VO /2006 1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze. Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi Dirigente Generale Direttore Regionale VV. F. per la Sicilia
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SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED ANALISI DEL RISCHIO
Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione. Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi Direttore Regionale VV. F. per la Sicilia
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La prevenzione incendi
SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED ANALISI DEL RISCHIO La prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio, nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione. Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi Direttore Regionale VV. F. per la Sicilia
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Le attività di prevenzione incendi che competono al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono in particolare: Le attività di prevenzione incendi che competono al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono in particolare: a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi; b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili; c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi; d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova. Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi Direttore Regionale VV. F. per la Sicilia
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Le attività di prevenzione incendi che competono al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono in particolare: e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione Europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale; f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni internazionali; g) le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità; h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza; i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico; l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'Interno.
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OBIETTIVI DELLA PREVENZIONE INCENDI
DETERMINAZIONE DEL RISCHIO DI LIVELLO ACCETTABILE TUTELA DELLA INCOLUMITA’ DELLE PERSONE CONSERVAZIONE DEI BENI MATERIALI PREVENZIONE PRIMARIA PREVENZIONE SECONDARIA
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ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante.
Le attività di prevenzione incendi che competono al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono in particolare: misure di prevenzione propriamente detta 1. le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante.
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MISURE DI PROTEZIONE le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, impianti,distanziamenti, compartimentazioni e simili.
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La prevenzione incendi è orientata, quindi, al conseguimento dei seguenti obiettivi
primari: 1. riduzione al minimo delle occasioni di incendio. 2. stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti. 3. limitare la produzione di fuoco e fumi all'interno delle opere e la propagazione del fuoco alle opere vicine. 4. possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo. 5. possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza
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RISCHIO Il rischio di ogni evento incidentale (l'incendio nel nostro caso) risulta definito da due fattori: La frequenza, cioè la probabilità che l'evento si verifichi in un determinato intervallo di tempo. La magnitudo, cioè l'entità delle possibili perdite e dei danni conseguenti al verificarsi dell'evento. da cui ne deriva la definizione di: Rischio = Frequenza x Magnitudo R = F x M
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PROTEZIONE ANTINCENDIO
ATTIVA : intervento di un operatore o di un impianto per essere attivate . PASSIVA : Misure che assolvono alla loro funzione anche senza incendio Le azioni Preventive e Protettive non devono essere considerate alternative ma complementari tra loro nel senso che, concorrendo esse al medesimo fine, devono essere intraprese entrambe proprio al fine di ottenere risultati ottimali. MISURE di ESERCIZIO. Addetti antincendio
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La protezione passiva L’insieme delle misure di protezione che non richiedono l’azione di un uomo o l’azionamento di un impianto sono quelle che hanno come obiettivo la limitazione degli effetti dell’incendio nello spazio e nel tempo ( - garantire l’incolumità dei lavoratori - limitare gli effetti nocivi dei prodotti della combustione - contenere i danni a strutture , macchinari , beni ). Questi fini possono essere perseguiti con : barriere antincendio: isolamento dell’edificio; distanze di sicurezza esterne ed interne; muri tagliafuoco, schermi etc. strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate ai carichi d’incendio materiali classificati per la reazione al fuoco sistemi di ventilazione sistema di vie d’uscita commisurate al massimo affollamento ipotizzabile dell’ambiente di lavoro e alla pericolosità delle lavorazioni
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La protezione attiva L’insieme delle misure di protezione che richiedono l’azione di un uomo o l’azionamento di un impianto sono quelle finalizzate alla precoce rilevazionedell’incendio, alla segnalazione e all’azione di spegnimento dello stesso. estintori rete idrica antincendi impianti di rivelazione automatica d’incendio impianti di spegnimento automatici dispositivi di segnalazione e d’allarme evacuatori di fumo e calore
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NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI
Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:
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Art. 16. d.l.vo 139 Certificato di prevenzione incendi
SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED ANALISI DEL RISCHIO Art. 16. d.l.vo 139 Certificato di prevenzione incendi Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto e' fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate. Obiettivi e fondamenti di prevenzione incendi e competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi Dirigente Generale Direttore Regionale VV. F. per la Sicilia
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Il certificato di prevenzione incendi e' rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.
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Decreto Legislativo 8 marzo 2006 - 139
Art. 22. Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
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Decreto Legislativo 8 marzo 2006 - 139
Art. 22. Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso; esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attivita' presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.
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Decreto Legislativo 8 marzo 2006 - 139
Art. 21. Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi Nell'ambito del Dipartimento e' istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
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Decreto Legislativo 8 marzo 2006 - 139
Art. 22. Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina per l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Comitato, nella composizione integrata prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, provvede a svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza indicati nell'articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999 ed a formulare le relative conclusioni.
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Decreto Legislativo 8 marzo 2006 - 139
Art. 21. Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa;
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