Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoGiambattista Palumbo Modificato 10 anni fa
1
Le funzioni di Polizia Giudiziaria per il personale degli U.R.T.A.T Le funzioni di Polizia Giudiziaria per il personale degli U.R.T.A.T. 14-15 marzo 2006 Ing. Leandro Benincasi – Dirigente URTAT Firenze Ing. Luca Gori – P.O. Sismica - URTAT Firenze
2
DECISIONE DI GIUNTA N.00056 21/04/1997 “DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE IN MATERIA DI SISMICA” Le funzioni di Polizia Giudiziaria per il personale degli U.R.T.A.T
7
LEGGE 241/90 “ NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” Le funzioni di Polizia Giudiziaria per il personale degli U.R.T.A.T
8
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E’ LEGATO A: UNA FUNZIONE UNA COMPETENZA COME NASCE SU ISTANZA D’UFFICIO Le funzioni di Polizia Giudiziaria per il personale degli U.R.T.A.T
9
DEVE CONCLUDERSI ENTRO UN DETERMINATO TEMPO DEVE ESSERE MOTIVATO (NON DISCREZIONALE) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Le funzioni di Polizia Giudiziaria per il personale degli U.R.T.A.T
10
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO COMUNICAZIONE DI AVVIO DI PROCEDIMENTO Le funzioni di Polizia Giudiziaria per il personale degli U.R.T.A.T
11
CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE AMMINISTRAZIONE COMPETENTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO UFFICIO E PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO LA DATA ENTRO CUI IL PROCEDIMENTO DEVE CONCLUDERSI L’UFFICIO IN CUI SI PUÒ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI Le funzioni di Polizia Giudiziaria per il personale degli U.R.T.A.T rich. doc.
12
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI Le funzioni di Polizia Giudiziaria per il personale degli U.R.T.A.T
13
DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” Le funzioni di Polizia Giudiziaria per il personale degli U.R.T.A.T
14
DATO PERSONALE TRATTAMENTO TITOLARE RESPONSABILE INCARICATI Le funzioni di Polizia Giudiziaria per il personale degli U.R.T.A.T
15
Accesso agli atti L. 241/90 e succ. modifiche Art. 24. 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: ….. c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. …. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. …..
16
Le funzioni di Polizia Giudiziaria per il personale degli U.R.T.A.T LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti. 27.1.1995 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 8 Delibera N.1095 del 24-10-2000 …. Ritenuto di provvedere - secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 44 - alla individuazione delle tipologie di atti da escludersi dalla pubblicità (e, come tali, da qualificarsi “riservati”) in quanto riconducibili alle categorie di cui alle richiamate lett. a), b) e c) del comma 1 dello stesso art. 44; …. DELIBERA 1. di individuare - ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, comma 2, della L.R. 9/95 - le tipologie dei provvedimenti regionali, riportati nell’allegato A, che sono esclusi dalla pubblicità; 2. di precisare che, in attuazione di quanto stabilito nella L.R. 9/95, l’esclusione dalla pubblicità - motivata dall’esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi - consiste nell’esclusione della facoltà di estrarre copie dei documenti, restando peraltro garantita la visione degli atti ai soggetti legittimati ai sensi dell’art. 48 della L.R. 9/1995. …
17
Le funzioni di Polizia Giudiziaria per il personale degli U.R.T.A.T LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti. 27.1.1995 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 8 ALLEGATO A ART. 44 COMMA 2, L.R. 20 GENNAIO 1995 N. 9 TIPOLOGIA DI ATTI ESCLUSI DALLA PUBBLICITA’ AL FINE DI SALVAGUARDARE LA RISERVATEZZA DEI TERZI (PERSONE, GRUPPI, ASSOCIAZIONI, SOGGETTI COLLETTIVI, IMPRESE). 1 - … 8 - atti di promuovimento di azioni di responsabilità penale, amm.va, contabile e atti che richiamano o fanno riferimento a rapporti e denunce agli organi giudiziari e agli uffici di procura presso la Corte dei Conti quando siano nominativamente individuati soggetti per i quali si configura la sussistenza di responsabilità penali, amm.ve e contabili; 9 - ….. ?
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.