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1 “ORGANISMO DI VIGILANZA EANTIRICLAGGIO” Avv. Claudio Cola ROMA 25 febbraio 2011 www.assoaicom.org.

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1 1 “ORGANISMO DI VIGILANZA EANTIRICLAGGIO” Avv. Claudio Cola ROMA 25 febbraio 2011 www.assoaicom.org

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3 3 Reati contro la PA; (art. 24 - 25) Criminalità informatica (art. 24-bis) Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1) Reati societari (art. 25-ter) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art 25-quater) Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexies) Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies) Ricettazione, antiriciclaggio e impiego denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 25-octies) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies) Reati transnazionali Art. 63 D.lgs. 231/07

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5 5 La banca, al pari degli altri soggetti obbligati, è invece chiamata a svolgere una funzione inquadrabile tra i doveri civici di collaborazione con i pubblici poteri. La banca viene considerata come impresa ed è responsabile se i reati previsti vengono commessi dai propri vertici o dai dipendenti nell’interesse o a vantaggio della banca stessa. Nozione autonoma di riciclaggio, caratterizzata da una maggiore ampiezza nella definizione delle condotte e nell’individuazione dei presupposti oggettivi e soggettivi che fanno scattare l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Nozione di riciclaggio più stretta e legata alle sole condotte tipiche di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale. Comprende anche le attività di auto- riciclaggio Non comprende le attività di auto- riciclaggio

6 6 Organizzazione e Controllo Interno Entrambe le normative riconoscono il ruolo fondamentale degli strumenti organizzativi e di controllo interno delle imprese al fine di: individuare e presidiare le aree più esposte al rischio; verificare e adeguare nel continuo l’idoneità dei modelli di organizzazione e delle procedure; rendere consapevoli gli organi aziendali dei rischi. Entrambe le normative riconoscono il ruolo fondamentale degli strumenti organizzativi e di controllo interno delle imprese al fine di: individuare e presidiare le aree più esposte al rischio; verificare e adeguare nel continuo l’idoneità dei modelli di organizzazione e delle procedure; rendere consapevoli gli organi aziendali dei rischi. Vi è una sostanziale analogia di approccio fra le due “231”: la consapevolezza che efficaci assetti organizzativi e di governo costituiscono condizione essenziale per prevenire e mitigare i fattori di rischio aziendali e, in particolare, i rischi di riciclaggio.

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9 9 L’inserimento degli illeciti antiriciclaggio tra quelli ricompresi nel D.lgs. 231/2001 estende i compiti attribuiti all’OdV anche a quelli di natura antiriciclaggio. La funzione compliance per i compiti che gli sono attribuiti, diviene uno strumento centrale per le attività dell’organismo. Codice etico Sistema sanzionatorio Processi decisionali Flussi informativi Mappatura del rischio OdV Legale Risk Management Funzione Compliance Funzione Antiriciclaggio

10 10 Rischio di non conformità. Funzione Compliance La Funzione Compliance è posta a presidio del rischio di sanzioni giudiziarie o amministrative, di perdite finanziarie o di reputazione che la banca potrebbe subire in conseguenza della violazione di norme di legge, regole interne, standard di autoregolamentazione e codici di condotta applicabili alle attività bancarie”. Strumento Proattivo e Preventivo. Funzione Compliance La Funzione Compliance nella gestione del rischio di non conformità, svolge un'attività di verifica (ex ante) e di misurazione (ex post) dei processi organizzativi al fine di prevenire la violazione di norme di eteroregolamentazione e di autoregolamentazione. “Basel Committee On Banking Supervision” Comitato di Basilea 2005 “Basel Committee On Banking Supervision” - Comitato di Basilea 2005 Introduce nell’organizzazione bancaria una funzione indipendente, destinata a identificare, a valutare e a monitorare il rischio di non conformità.


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