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PubblicatoCalogera Zanella Modificato 10 anni fa
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Senso e non senso della pena: la questione ergastolo Roma, 31 gennaio 2014
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Cos’è l’ergastolo? dal lat. ergastŭlum, adattam. del gr. ἐργαστήριον (officina), der. di ἐργάζομαι «lavorare»; propr. «casa di lavoro» Presso gli antichi Romani, edificio, in genere sotterraneo, per l’abitazione (coatta) degli schiavi o dei condannati adibiti ai lavori agricoli Da ciò il significato (in disususo) di stabilimento di pena a ciò destinato
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L’ergastolo di Santo Stefano
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Analisi critica dell’istituto dell’ergastolo Ontologia, se l’ergastolo sia normativamente previsto Effettività, se l’ergastolo sia effettivamente applicato Validità, se l’ergastolo sia legittimo – Giuridicamente – Moralmente
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Ontologia: o dell’esistenza (normativa) dell’ergastolo Art. 22 CP: 1.La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. 2.Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto. Seguono: – Interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29, comma 1, CP) – Interdizione legale (art. 32, comma 1, CP) – Decadenza dalla potestà genitoriale (art. 32, comma 2, CP) Precede la pubblicizzazione della sentenza di condanna – Nei comuni di residenza, di giudizio, di commissione del fatto (art. 36, comma 1, CP) – Su uno o più giornali e nel sito internet ministeriale (art. 32, comma 2, CP) Il fatto è pacifico: l’ordinamento penale italiano stabilisce normativamente la possibilità della condanna all’ergastolo (nei casi previsti dalla legge)
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Effettività: o della realtà dell’ergastolo. Premessa di metodo Il problema della effettività della norma è un problema fenomenologico, di analisi della realtà sociale prodotta dalla norma giuridica (o dalla sua assenza), dunque: Necessaria distinzione tra analisi ontologica della defettibilità della norma e analisi fenomenologica della sua applicazione Infondata scientificamente la presunta conseguenza fenomenologica della valutazione dell’ordine normativo (e dunque della previsione normativa di una possibile defettibilità della statuizione generale) – Tinti su ergastolo e giudizio abbreviato, p. es. – PG Perugia su liberazione anticipata in II dl Cancellieri Tipico caso di fallacia normativista: confusione tra essere e dover essere, tra mondo delle norme e mondo della vita
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Dei metodi per valutare l’effettività dell’ergastolo Indagine quantitativa – Quanti condannati all’ergastolo? – Quanti condannati all’ergastolo in esecuzione penale detentiva oltre il termine per l’accesso alla liberazione condizionale? – Quanti condannati (all’ergastolo) la cui pena si sia stata effettivamente «perpetua», risolvendosi nella morte in carcere? Indagine qualitativa – Se la reclusione del condannato all’ergastolo si risolva in una pena di specie diversa dalla pena detentiva temporanea nel vissuto soggettivo del condannato
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Ergastolani in Italia, 1992-2013
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La realtà delle lunghe pene 1998.01.10: 16 ergastolani > 26 anni di detenzione 2007.09.17: 94 ergastolani > 26 anni di detenzione – 49 in carcere da più di 30 anni, la pena temporanea massima prevista dal nostro ordinamento – Solo 29 in regime di semilibertà
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I casi limite Ieri, Vito De Rosa: – condannato all’ergastolo nel 1951 – Successivamente internato in Opg – Scoperto nel 1997 – Graziato nel 2003 in punto di morte Oggi, Calogero Diana: – Detenuto dal settembre 1970 (salvo 2 anni e 10 mesi di libertà) – Dal 1994 in semilibertà – Nel 2002 e nel 2004 gli negano la liberazione condizionale
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La macabra prova regina: il caso di morte La pena normativamente perpetua che realizza la sua promessa (un’indagine in corso) La pena detentiva che si risolve in una pena perpetua: sono ergastolani in the facts i morti in carcere – 148 nel 2013 – 2.245 dal 2000
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La realtà dell’ergastolo nella qualità della condizione detentiva Auto-osservazione degli ergastolani – Una forma di convict criminology Il fiume in piena degli «uomini ombra» La rielaborazione di Nicola Valentino: – Una pena capitale, una pena di schiavitù – La diversa percezione del tempo che passa: ogni giorno un giorno in più di pena
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Legittimità giuridica Finalità tendenzialmente rieducativa della pena nell’ordinamento interno – Il paradosso della legittimità nella sua ineffettività ex art. 176 CP Il contro-paradosso dell’ergastolo «ostativo» Il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità nell’ordinamento interno e internazionale – È legittima una pena di schiavitù? – E’ legittima una pena senza tempo? – Il rischio di trattamenti contrari sl senso di umanità (caso Soering vs GB)
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Legittimità morale Diritti fondamentali e dignità umana negli ordinamenti giuridici contemporanei Il fondamento kantiano del rifiuto dell’ergastolo: nessun essere umano può essere utilizzato per fini non suoi – Non per la sicurezza altrui (prevenzione speciale negativa) – Non di esempio ad altri (prevenzione generale)
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