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Licenziamenti e Riforma Fornero
La legge n. 92/2012 un anno dopo Brescia
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Il nuovo art. 18 La tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo
Reintegra e risarcimento pieno (5 min) (licenziamento discriminatorio, nullo / orale) Reintegra e indennizzo limitato (12 max) (g.m.s./g.c. «qualificati» – g.m.o. «manifesto») Indennizzo: da 12 a 24 mensilità («altre ipotesi») Indennizzo ridotto: da 6 a 12 mensilità (vizi formali / procedurali)
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1) La reintegra con risarcimento
INDENNITA’ commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione (> 5) Aliunde perceptum dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative
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L’ambito applicativo Licenziamento discriminatorio
Intimato in concomitanza col matrimonio Divieto per maternità / congedo parentale Motivo illecito determinante ex art c.c. Nullità ex lege Licenziamento orale
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(segue) L’ambito applicativo
Datore di lavoro Imprenditore / non imprenditore Requisito dimensionale (indifferente) Dirigenti
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L’indennità alternativa
Diritto al risarcimento del danno Diritto all’indennità sostitutiva della reintegra 15 mensilità ultima retribuzione globale di fatto Non assoggettata a contribuzione previdenziale Richiesta < 30 giorni da: Comunicazione del deposito della sentenza Invito a riprendere servizio (se precedente)
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2) La reintegra con indennizzo
Il giudice: Annulla il licenziamento Condanna il datore di lavoro: Reintegrazione nel posto di lavoro Indennità risarcitoria (12 mensilità max) Aliunde perceptum Aliunde percipiendum
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Le illegittimità qualificate
Giustificato motivo soggettivo / Giusta causa Il fatto contestato non sussiste Punibile con sanzione conservativa Difetto di giustificazione inidoneità psico-fisica Superamento comporto Giustificato motivo oggettivo “Può”: Manifesta insussistenza del fatto posto a base
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3) L’indennizzo «altre ipotesi» Il giudice:
accerta che non ricorrono gli estremi… …dichiara risolto il rapporto di lavoro
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L’indennità risarcitoria onnicomprensiva
Misura: 12 >< 24: Anzianità del lavoratore Numero dipendenti occupati Dimensioni attività economica Comportamento e condizioni delle parti Iniziative per la ricerca di una nuova occupazione Onere di specifica motivazione
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4) L’indennizzo ridotto
Vizi formali / procedurali Indennità risarcitoria onnicomprensiva (6 >< 12)
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L’impugnativa del licenziamento
(1/2) Impugnativa stragiudiziale < 60 gg. “Efficacia condizionata” (2/2) Art. 6 co. 2, l. n. 604/66 < (270) 180 gg: Deposito del ricorso in Tribunale Richiesta tentativo di conciliazione Richiesta arbitrato
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La revoca del licenziamento
«Nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del lavoratore della impugnazione del medesimo, il rapporto si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo» 13
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Revoca del licenziamento Princìpi generali
Datore Licenziamento Dipendente I) Revoca Dipendente II) Accettazione Dipendente
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Revoca e ricostituzione rapporto
Cass. 15 giugno 2011, n : «Non è sufficiente il mero invito a riprendere servizio rivolto dal datore di lavoro, ma è necessario un accordo, che presuppone corrispondenza tra proposta ed accettazione»
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Conseguenze dell’accettazione
Ricostituzione del rapporto di lavoro Eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli Residua responsabilità risarcitoria datoriale
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Effetti della revoca ex art. 18 co. 10
Ricostituzione del rapporto di lavoro ex tunc Effetto vincolante per il lavoratore
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Ambito applicativo (1/3)
Revoca del licenziamento Vs. art c.c. Licenziamento «REVOCA»
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Ambito applicativo (2/3)
Art. 18 l. n. 300/70 co. 10: non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo
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Ambito applicativo (3/3)
Art. 18 co. 10: purché effettuata entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del lavoratore della impugnazione del medesimo
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Effetti della revoca Ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità Diritto alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca Disapplicazione regime sanzionatorio ex art. 18
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La comunicazione del licenziamento
L’indicazione dei motivi (Art. 2, co. 2, l. 604/66) Disciplina precedente: Il prestatore di lavoro può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. Art. 1, co. 37, l. n. 92/2012: La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato 22
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Il tentativo preventivo di conciliazione
Ambito applicativo Giustificato motivo oggettivo Requisiti dimensionali (Tutela reale) 23
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La comunicazione preventiva
D.T.L. Datore di lavoro Lavoratore Contenuto della comunicazione: Dichiarazione intenzione di procedere al licenziamento Indicazione dei motivi del licenziamento Eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore 24
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La conciliazione obbligatoria
D.T.L. convoca Datore/Lavoratore < 7 gg. Commissione di conciliazione Conclusione < 20 gg. / le parti proseguono la discussione / legittimo e documentato impedimento del lavoratore 25
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Assistenza delle parti
O.o.s.s. cui sono iscritte O.o.s.s. conferito mandato Rappresentante sindacale dei lavoratori Avvocato Consulente del lavoro
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L’esito positivo della procedura conciliativa
«Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro…» Affidamento ad una Agenzia per il lavoro Può essere previsto Al fine di favorire la ricollocazione ASPI 27
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L’esito negativo della procedura conciliativa
Decorrenza del termine di 7 giorni Decorsi 20 giorni dalla convocazione della D.T.L. Mancato raggiungimento di un accordo Comunicazione licenziamento 28
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L’efficacia dell’intimazione
Dal giorno della comunicazione Norme a tutela di maternità e paternità Infortunio sul lavoro
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I licenziamenti collettivi
(art. 1, co. 44, 45, 46, l. n. 92/2012)
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La comunicazione di apertura della procedura
VIZI e SANABILITA’: «nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo»
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Gli adempimenti finali
La comunicazione del licenziamento La comunicazione dell’elenco dei lavoratori collocati in mobilità (art. 4, co. 9, l.n. 223/91): «entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi»
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I licenziamenti collettivi
VIZIO SANZIONE Forma scritta Reintegra e risarcimento Violazione procedurale Indennizzo criteri di scelte Reintegra e indennizzo
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I termini per l’impugnazione
Art. 5, co. 3 l. n. 223/91: «Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento delle o.o.s.s.» «Si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 l.n. 604/66 e s.m.i.»
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