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“Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” Corato (Ba), 19 giugno 2009 Ing. Carmine Esposito INAIL – D.

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1 “Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” Corato (Ba), 19 giugno 2009 Ing. Carmine Esposito INAIL – D. R. Lombardia

2 Sessione I Il D. Lgs. 81/2008 Il fenomeno infortunistico Il D. Lgs
Sessione I Il D.Lgs. 81/2008 Il fenomeno infortunistico Il D.Lgs. 81/2008 ed i sistemi di gestione per la salute e sicurezza INAIL - Incentivi e Premialità Sessione II Modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 Finalità e struttura dei sistemi di gestione della salute e sicurezza Elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza secondo gli standard vigenti con particolare riferimento a quelli indicati dall’Art. 30 del D.Lgs. 81/08 (BS OHSAS e linee guida UNI INAIL 2001) Cosa manca ai sistemi di gestione per essere esimenti della responsabilità amministrativa dell’impresa

3 Sessione I Il D. Lgs. 81/2008 Il fenomeno infortunistico Il D. Lgs
Sessione I Il D.Lgs. 81/ Il fenomeno infortunistico Il D.Lgs. 81/2008 ed i sistemi di gestione per la salute e sicurezza INAIL - Incentivi e Premialità

4 European Agency for Safety and Health at Work
Le statistiche non dicono tutto, ma sono una componente fondamentale di qualsiasi analisi della situazione della sicurezza e salute sul lavoro. Possono rivelare, ad esempio, le seguenti terribili verità: ogni tre minuti e mezzo qualcuno nell’Unione europea muore a causa del lavoro ogni anno persone nell’Unione europea muoiono a causa di malattie professionali e 8900 a causa di infortuni sul lavoro fino a un terzo delle morti sul lavoro registrate ogni anno possono essere attribuite a sostanze pericolose presenti negli ambienti di lavoro nell’Unione europea; di queste, sono riconducibili all’amianto.

5 Il fenomeno infortunistico
ILO Commissione UE* N. infortuni sul lavoro 270 mil. 4,8 mil. Malattie professionali 160 mil. 4,7 mil. Casi mortali 2,2 mil. 6000 al giorno 151300 415 al giorno Giornate lavorative perse 158 mil. * Fonte: Banca dati Agenzia Europea L’Agenzia Europea stima il costo per infortuni e Malattie professionali tra il 2,6% - 3,8%* del PIL dell’UE.

6 Il fenomeno infortunistico
In Italia Infortuni denunciati al giorno (superiori a 3 gg.) ca Infortuni Mortali/ giorno 3-4 Giornate lavorative perse per infortuni e M.P. in un anno: ca. 16,5 mil. Costo stimato complessivo annuo per infortuni e M.P. ca. 45,5 mld. € (3,2% PIL) Costi diretti INAIL ca. 6,2 mld. €

7 Dati infortunistici- Italia

8 Dati infortunistici- Italia

9 Infortuni sulla strada
Infortuni sulla strada, un pericolo mortale non solo per gli appassionati del sabato sera in discoteca, ma anche per chi usa l'automobile o la moto per andare e tornare dal lavoro o all'interno della propria attività lavorativa. Nel 2007 gli infortuni denunciati nel nostro Paese sono stati , di cui su strada: in occasione di lavoro e in itinere (ovvero lungo il tragitto casa-lavoro e viceversa). Mentre dei casi mortali, verificatisi sempre nel 2007, 300 sono stati quelli in itinere e 342 quelli avvenuti in circolazione stradale. Per gli infortuni in itinere la maglia nera a Lombardia ed Emilia Romagna. Il 18,7% dei casi totali avviene di lunedì.

10 Andamenti infortunistici: segnali positivi dalle stime per il 2008*
I numeri restano drammatici ma il bilancio dei morti è in diminuzione ed arrivano segnali positivi per quanto riguarda l'andamento infortunistico in Italia nel 2008. Nel 2008, infatti, secondo le rilevazioni della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL, è stato registrato un totale di infortuni denunciati (rispetto ai del 2007) per una flessione del 4,1%. I casi mortali sono, invece, 1.140, rispetto ai dell'anno precedente: in questo caso il calo è del 5,6%. * Il 24 giugno 2009 il Presidente dell’INAIL presenterà il Rapporto Annuale 2008 presso la Camera dei Deputati

11 Malattie professionali denunciate per tipo di malattia - anni di manifestazione 2003 e 2007 (esclusi casi non determinati) Dopo anni di sostanziale stabilità, aumentano del 7% le denunce di malattia professionale nel 2007. A contribuire al cambio di rotta una crescente consapevolezza sul tema, frutto da un lato della politica di sensibilizzazione intrapresa dall’INAIL verso i medici di famiglia e dall’altro dell’impegno concreto del legislatore sfociato nell’aggiornamento dell’elenco delle malattie professionali con obbligo di denuncia da parte dei medici stessi. È di luglio 2008 l’ulteriore intervento istituzionale che ha sancito l’emanazione delle nuove tabelle, con l’inserimento delle principali malattie “non tabellate” tra le “tabellate” e la conseguente aspettativa nel prossimo futuro di un’inversione della prevalenza numerica a favore delle seconde.

12 L’EVOLUZIONE LEGISLATIVA
1955 1994 1996 2008 APPROCCIO “COMMAND E CONTROL” APPROCCIO “ORGANIZZATIVO E GESTIONALE ” D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 626/94 SISTEMA RIGIDO SISTEMA FLESSIBILE Sistema prescrittivo, settoriale, poco orientato alla prevenzione e molto alla repressione Eccessiva frammentazione legislativa Rispetto formale alla conformità Sistema orientato agli aspetti gestionali e organizzativi e alla prevenzione Nuovi istituti relazionali e definizione di ruoli e responsabilità di nuovi soggetti. Rispetto sostanziale delle misure di prevenzione e protezione

13 Dinamiche legislative e standard volontari
Grande impulso all’utilizzo di strumenti volontari richiamati dalla normativa cogente Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente, validate dalla commissione ex art. 6, elaborate e raccolte da enti pubblici e organismi paritetici nonché criterio di priorità per l’accesso al finanziamento (art. 11 comma 5). Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute predisposti dagli enti pubblici e approvati dalla conferenza stato regioni.

14 Dinamiche legislative e standard volontari
Numerosi inviti ad utilizzare i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, per orientare i comportamenti; tra i più importati in codice ICOH per i medici competenti (art. 39 comma 1). Responsabilità sociale delle imprese : integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Continui i richiami ai principi di RS anche in occasione dei finanziamenti (art. 11 comma 5). Approccio Gestionale ed SGSL: permea tutto il decreto e trova esplicito richiamo nell’art. 30 nelle linee guida UNI-INAIL e la norma BS OHSAS 18001:2007.

15 D.Lgs. 81/2008 – Titolo I Art. 2 (Definizioni)
dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

16 Modello di organizzazione e di gestione
Art. 6. comma 8 lettera m) La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30.

17 Modello di organizzazione e di gestione
Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

18 Modello di organizzazione e di gestione
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

19 Modello di organizzazione e di gestione
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

20 Modello di organizzazione e di gestione
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6. 6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

21 Articolo 16 – Delega di funzioni
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

22 Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri * *Il datore di lavoro è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da a euro se adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28.

23 Articolo 299 – Disposizioni in materia penale e di procedura penale
Esercizio di fatto di poteri direttivi 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

24 Violazione dell’art. 589 C.P. (aggiornato alla L.125/08)
Omicidio colposo Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme … per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

25 Violazione dell’art. 590 C.P. (aggiornato alla L.125/08)
Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale violando le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro è punito per: lesioni gravi con la reclusione da tre mesi a un anno o la multa da euro 500 a euro 2.000 lesioni gravissime con la reclusione da uno a tre anni.

26 Lesione personale grave e gravissima
La lesione personale è grave : 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto. La lesione personale è gravissima: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; 5) l’aborto della persona offesa.

27 Violazioni degli artt. 589 e 590 C.P.
La Legge delega del 3 agosto 2007, n. 123 modificava il D.Lgs. 231/2001 inserendo l’Art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) prevedendo, per entrambe le violazioni degli Art. 589 e 590 del codice penale, una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 1000 quote (ogni quota varia da un valore minimo di 258 euro a un massimo di euro). Il D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico per la Sicurezza) all’art. 300 modifica nuovamente l’Art. 25-septies riducendo in gravosità tale sanzione.

28 Violazioni degli art. 589 e 590 C.P. (art. 300 del D.Lgs. 81/08)
Nel caso di omicidio colposo (Art. 589 del c.p.) per aziende a maggior rischio e per cantieri soprasoglia è previsto una sanzione pecuniaria pari a 1000 quote ovvero da a euro con una sanzione interdittiva nel caso di condanna per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Per tutte le altre aziende, invece, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote*. Nel caso di lesioni personali colpose (Art. 590 del c.p.) per tutte le tipologie di aziende è prevista una sanzione amministrativa massima di euro con sanzione interdittiva, nel caso di condanna, così come prevista dall’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a sei mesi. *Il valore delle singole quote va da un Min. 258€ ad un Max di 1549€:

29 Violazioni degli art. 589 e 590 C.P. (artt. 9 e 25 del D.Lgs 231/2001)
Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

30 D.Lgs. 81/2008 – Titolo I Art. 2 (Definizioni)
p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

31 Sistema di promozione della salute e sicurezza- INAIL
Confermate, in materia di informazione, formazione e consulenza, le competenze previste dalla legislazione previgente (Art. 9 D.Lgs. 81/2008). Responsabilità della gestione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro (Art. 8). Partecipazione, con funzione consultiva, al comitato di cui all’Art. 5. Consulenza alla commissione di cui all’Art. 6.

32 Sistema di promozione della salute e sicurezza- INAIL
Art. 9 Gestione della registrazione, ai fini statistici, degli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno (1); Concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie professionali. Partecipa, formulando pareri e proposte, alla elaborazione di norme tecniche in materia Eroga le prestazioni del fondo di cui all’art. 1, comma 1187, previsto dalla finanziaria 2007 (1) Tale obbligo per il datore di lavoro, dopo una fase transitoria, sostituirà la tenuta del registro infortuni (art. 53).

33 Sistema di promozione della salute e sicurezza- INAIL
Art. 11 Finanzia progetti finalizzati all’investimento e alla formazione in materia di SSL rivolti in particolare alle PMI. Finanzia progetti che consentano di sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale (2). Finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale per il sostegno di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche di SSL (2) Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v).

34 Sistema di promozione della salute e sicurezza- INAIL
Art. 11 Le risorse stanziate ammontano a 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008 La ripartizione annuale delle risorse sarà stabilita da decreto ministeriale

35 Sistema di promozione della salute e sicurezza- INAIL
Art. 52 Fondo di sostegno alle PMI, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. In particolare il fondo finanzierà le attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione. Il fondo finanzierà le attività di formazione rivolte ai datori di lavoro delle PMI, ai piccoli imprenditori, ai lavoratori stagionali del settore agricolo e ai lavoratori autonomi. È previsto inoltre il sostegno delle attività degli organismi paritetici.

36 Sistema di promozione della salute e sicurezza- INAIL
ART IL FONDO È FINANZIATO: Dalle aziende nel cui ambito non è stato eletto o designato il RLS, in misura pari a due ore/anno per lavoratore. Con una quota derivante dalle sanzioni previste dal T.U. Con una quota derivante dai proventi derivanti dall’attività di consulenza di cui all’art. 9 Con una quota relativamente all'attività formative per le piccole e medie imprese e anche delle risorse di cui all’art. 1, comma 7 bis, della legge 123/2007.

37 Sistema di promozione della salute e sicurezza- INAIL
L’art. 1, comma 626 della legge finanziaria 2007 stabilisce che l’INAIL,in via sperimentale per il triennio 2007/2009, finanzi progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza degli istituti scolastici o per abbattere le barriere architettoniche. Destinatari del finanziamento sono gli enti locali proprietari degli edifici scolastici pubblici. L’entità delle risorse destinata al finanziamento è di 30 milioni di euro per il 2007. Per ciascuna unità scolastica max ,00 €; min ,00 € (30.000,00 € solo per barriere architettoniche).

38 Sistema di promozione della salute e sicurezza- INAIL
SGSL Redazione Linee Guida Partecipazione SINCERT Partecipazione UNI Finanziamenti asse 5 di ISI Erogazione corsi di formazione Riconoscimento di uno sconto tariffario

39 Sessione II Modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/ Finalità e struttura dei sistemi di gestione della salute e sicurezza Elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza secondo gli standard vigenti con particolare riferimento a quelli indicati dall’Art. 30 del D.Lgs. 81/08 (BS OHSAS e linee guida UNI INAIL 2001) Cosa manca ai sistemi di gestione per essere esimenti della responsabilità amministrativa dell’impresa

40 Norme e Standard Volontari (certificabili)
BS OHSAS 18001:2007 Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro – Requisiti. UNI 10617:99 Sistema di Gestione sulla sicurezza negli impianti a rischio di incidente rilevante

41 Linee guida (non certificabili)
BS 8800/96 – Linee guida sui sistemi di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro (BS 8800:2004) OHSAS 18002:2008 – Linee guida applicative OHSAS 18001:2007 UNI 10616:97 – Gestione della sicurezza nell’esercizio di impianti a rischio di incidente rilevante Documento ILO/OSH – MS 2001 “Linee guida tecniche sui sistemi di gestione della sicurezza e salute sul lavoro” Documento UE 0135/4/99 EN “Linee guida europee per l’organizzazione della salute e sicurezza sul lavoro” VCA/SCC Standard - “ Safety Checklist for Contractors” UNE 81900:1996 EX - “Norme generali per l’implementazione di un sistema di gestione e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (SGPIL)”

42 Sistemi di gestione della sicurezza
In Italia, nel 2001, è stata pubblicata la prima Linea Guida Condivisa dalle Parti Sociali: Documento UNI INAIL “Linee guida per un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro (SGSL)” Non può essere considerata una norma o una specifica tecnica da utilizzare a scopo di certificazione di parte terza né per attività di vigilanza da parte delle Autorità di controllo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Il seguire le linee guida non è un obbligo di legge ma una decisione volontaria liberamente assunta.

43 SGSL - Definizione ‘Parte del sistema complessivo di gestione che facilita la gestione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro associati al business dell’organizzazione.’ Include la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse necessarie per lo sviluppo, l’implementazione, la revisione ed il mantenimento della politica di SSL dell’organizzazione.

44 SGSL - Finalità Ridurre i costi della SSL compresi quelli derivanti da: incidenti infortuni malattie correlate al lavoro minimizzando i rischi cui possono essere esposti dipendenti o terzi. Aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’impresa. Contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Migliorare l’immagine interna ed esterna dell’organizzazione.

45 La metodologia operativa

46 La logica del sistema

47 PER ARRIVARE … OVUNQUE SI VOGLIA ANDARE, È OPPORTUNO SAPERE
Esame Iniziale PER ARRIVARE … OVUNQUE SI VOGLIA ANDARE, È OPPORTUNO SAPERE DA DOVE SI PARTE … Solo così sarà possibile scegliere il percorso più opportuno!

48 Esame Iniziale Individua dove si trova l’organizzazione.
Permette all’azienda di formulare: gli obiettivi di SSL raggiungibili, come parte del sistema di gestione generale dell’impresa il livello di sicurezza realizzabile la struttura organizzativa più idonea per realizzare la politica i processi, le procedure e le risorse da adottare, adeguate alla natura ed alle dimensioni dei rischi presenti in azienda.

49 Esame Iniziale Identificare leggi e regolamenti applicabili all’organizzazione. Identificare gli aspetti di sicurezza legati alle attività dell’organizzazione, in termini di gravità e responsabilità. Valutare le prestazioni in rapporto a norme, regolamenti, standard di buona tecnica, prestazioni di organizzazioni simili esterne.

50 Esame Iniziale Individuare prassi e procedure esistenti per approvvigionamenti ed appalti. Valutare dati su incidenti già avvenuti. Considerare il punto di vista delle parti interessate. Considerare l’influsso di altri sistemi organizzativi sulle prestazioni di sicurezza.

51 Audit Valutazione sistematica, documentata, periodica, obiettiva ed indipendente dell’efficacia dell’organizzazione aziendale, del Sistema di gestione, dei processi e dei prodotti, finalizzati a: qualità e/o sicurezza e/o ambiente Strumento di controllo del management: Fornisce alla Direzione gli elementi di conoscenza e di valutazione dello stato dei processi e del sistema.

52 Audit È una verifica: Sistematica- effettuato in accordo alla UNI EN ISO Indipendente- effettuato da soggetti esperti e competenti, non coinvolti nella gestione del sistema soggetto a verifica. Permette di definire se: l’SGSL è in grado di raggiungere gli obiettivi di sicurezza l’organizzazione soddisfa tutti gli obblighi in materia di sicurezza l’organizzazione sta facendo e raggiungendo quello che sostiene.

53 Obiettivo dell’Audit valutare la conformità alla normativa infortunistica dell'azienda, verificando lo stato di applicazione del D.Lgs. 81/08 e delle altre norme antinfortunistiche identificare e valutare i rischi, secondo le metodiche codificate dalla norma UNI 1050, o se necessario, applicando metodi derivati dalla ricerca operativa quali FMEA e HAZOP valutare la performance di sicurezza dell'organizzazione, elaborando indicatori conformi alle metodologie statistiche adottate dagli enti di controllo valutare l'efficacia delle azioni gestionali intraprese dall'azienda per migliorare la propria sicurezza globale individuare costi per la sicurezza, non sempre noti identificare le azioni necessarie per la messa in conformità dell'azienda e per minimizzare i rischi connessi all'attività svolta

54 Politica per la Sicurezza
Obiettivi ed indirizzi generali di un’organizzazione relativi alla SICUREZZA espressi in modo formale dal vertice dell’organizzazione. NOTA La Politica per la Sicurezza dovrebbe essere coerente con la politica complessiva dell’organizzazione e fornire un quadro di riferimento per individuare gli obiettivi per la sicurezza.

55 Politica per la Sicurezza
Esprime l’impegno del vertice aziendale nel promuovere nel personale: • la conoscenza degli obiettivi di SSL • la consapevolezza dei risultati a cui tendere • l’accettazione delle responsabilità • le motivazioni.

56 Politica per la Sicurezza
La politica aiuta a dimostrare verso l’interno l’impegno dell’azienda alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori verso l’esterno impegno concreto dell’azienda in tema di SSL privilegio di azioni preventive obiettivo del miglioramento continuo.

57 Politica per la Sicurezza
Nella politica l’organizzazione esprime il proprio impegno al: rispetto della legislazione responsabilità nella gestione della SSL è dell’intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino al lavoratore considerare la SSL parte integrante della gestione aziendale miglioramento continuo ed alla prevenzione fornire le risorse umane e strumentali necessarie

58 Politica per la Sicurezza
sensibilizzare e formare i lavoratori coinvolgimento e consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza riesame periodico della politica stessa e del sistema di gestione diffondere in azienda gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di attuazione.

59 La pianificazione Gli obiettivi devono essere: specifici misurabili raggiungibili

60 Organizzazione aziendale
ora PRIMO SOCCORSO

61 Coinvolgimento del personale
Sono una risorsa necessaria allo sviluppo di un SGSL: sostegno ed impegno dei dipendenti conoscenza ed esperienza dei lavoratori. L’azienda deve definire modalità adeguate per realizzare il coinvolgimento dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti per attuare: la consultazione preventiva per la valutazione dei rischi e definizione delle misure preventive riunioni periodiche.

62 Comunicazione Comunicazione interna: per sviluppare la cooperazione fra tutti i livelli aziendali, realizzando una diffusione (dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto) di informazioni. Comunicazione esterna: al personale esterno: committenti, fornitori, collaboratori esterni al pubblico: clienti, visitatori, soggetti interessati alle autorità

63 IL CONTROLLO DELL’EFFICACIA E EFFICIENZA NEL TEMPO DEI
Il monitoraggio IL CONTROLLO DELL’EFFICACIA E EFFICIENZA NEL TEMPO DEI PROVVEDIMENTI DI SICUREZZA PRESI

64 Il monitoraggio Fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi. Fase di verifica della funzionalità del sistema stesso. Prevedere pertanto due livelli di monitoraggio: 1° livello – monitoraggio operativo di processo. 2° livello – verifica ispettiva interna (audit).

65 Il monitoraggio Piano del monitoraggio – Requisiti:
pianificazione temporale delle verifiche definizione compiti e responsabilità descrizione metodologie modalità per la segnalazione di eventuali non conformità (NC) definizione delle modalità di trattazione delle NC e di applicazione delle azione correttive AC.

66 Il monitoraggio Monitoraggio interno, 1° livello:
definito nella gestione operativa, per modalità e responsabilità affidato al personale operativo o ai preposti per aspetti specialistici possono essere necessarie professionalità esterne.

67 Il monitoraggio Monitoraggio 2° livello, AUDIT:
coincide con la verifica ispettiva interna serve a stabilire se l’SGSL e’ conforme a quanto pianificato, è correttamente applicato, mantenuto attivo, raggiunge gli obiettivi è elemento per il riesame dell’SGSL da parte della direzione deve essere svolto da personale competente, indipendente dal settore ove la verifica si svolge.

68 Il monitoraggio Non conformità- qualsiasi deviazione da standard di lavoro, prassi, procedure, normative, che possa direttamente od indirettamente portare a lesioni o malattia, danni alla proprietà, all'ambiente di lavoro o ad una qualsiasi combinazione di tali conseguenze. Azione correttiva- azione intrapresa per eliminare le cause esistenti di non conformità, difetti o altre situazioni non desiderate, al fine di prevenirne il ripetersi.

69 Individuazione degli indicatori
grado di partecipazione, consultazione e coinvolgimento dei lavoratori al sistema di gestione della sicurezza numero degli addetti nel sistema in rapporto alla dimensione della sede/reparto programmazione e realizzazione di percorsi formativi per rischi generali e specifici con valutazione dell’efficacia rapporto tra interventi effettuati rispetto a quelli programmati per la sicurezza andamento del numero di infortuni e/o degli incidenti indice di avanzamento per attività complesse

70 Il ritorno degli investimenti
Indicatore efficacia SGSL Esempio di caso concreto in un’azienda ospedaliera

71 RIESAME Il riesame permette al vertice aziendale di valutare se il sistema è adeguatamente attuato e se consente il raggiungimento degli obiettivi e della politica della sicurezza stabilita dall’azienda.

72 RIESAME Argomenti tipici del riesame possono essere:
statistiche infortuni risultati dei monitoraggi interni azioni correttive intraprese rapporti sulle emergenze rapporti sulle prestazioni complessive del sistema rapporti sulla efficacia del sistema di gestione rapporti sulla identificazione dei pericoli e sulla valutazione e controllo dei rischi.

73 PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE
Confronto BS OHSAS 18001:2007 SGSL – UNI INAIL ESAME INIZIALE POLITICA PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE SENSIBILIZZAZIONE AZIONE MONITORAGGIO RIESAME E MIGLIORAMENTO

74 Confronto tra il Modello del D.Lgs. 231/01 e gli SGSL
Analisi dei Rischi Valutazione dei Rischi Codice Etico Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro Definizione dei compiti e responsabilità Struttura organizzativa Sistema Organizzativo (deleghe, poteri di firma)

75 Il Modello D.Lgs. 231/2001 e gli SGSL
Procedure documentate Procedure operative Controllo operativo Sistema di Controllo di Gestione Monitoraggio di 1° e 2° livello (audit) Sistema sanzionatorio Organismo di vigilanza

76 COSA manca a SGSL UNI INAIL e OHSAS 18001?
L’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello Affidare ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento

77 Sistema disciplinare In via preliminare va precisato che, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300 ) e/o da normative speciali ove applicabili.

78 Organismo di vigilanza (Odv)
La normativa non fornisce indicazioni circa la composizione dell’Organismo di vigilanza (Odv). Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva. Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell’Odv componenti interni ed esterni all’ente, purché ciascuno di essi abbia i requisiti. Con riferimento alle imprese di piccole dimensioni, l’art. 6, co. 4 del D.Lgs. 231/2001 consente che i compiti di cui alla lett. b) dell’art. 6, co. 2, siano assolti dall’organo dirigente. Pertanto, nelle realtà di piccole dimensioni la composizione monocratica ben potrebbe garantire le funzioni demandate all’Organismo, mentre in quelle di dimensioni medio grandi sarebbe preferibile una composizione di tipo collegiale. Ciò al fine di garantire una maggiore effettività dei controlli demandati dalla legge.

79 Organismo di vigilanza (Odv)
Requisiti soggettivi: Autonomia ed indipendenza Professionalità Continuità di azione Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l’imparzialità di giudizio, l’autorevolezza e l’eticità della condotta.

80 Organismo di vigilanza (Odv)
Competenze: • conoscenza dell’organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera; • conoscenze tecnico-giuridiche tali da consentire l’identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato; • capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale; • conoscenza di principi e tecniche proprie dell’attività svolta dall’Internal Auditing; • conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva”. Caratteristiche personali: • un profilo etico di indiscutibile valore; • oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l’esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

81 GRAZIE PER L’ATTENZIONE


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