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PubblicatoLodovico Meli Modificato 11 anni fa
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DIRITTO DELLA CONCORRENZA E SPORT: TROPPI CARTELLINI ROSSI?
Master di diritto dello sport – Università di Trento a.a Docente: Simonetta Vezzoso
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I PRINCIPI DI DIRITTO DELLA CONCORRENZA - evoluzione del diritto della concorrenza - le fattispecie: -- accordi orizzontali -- accordi verticali -- abusi della posizione dominante -- controllo delle operazioni di concentrazione
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SPORT E POLITICA DELLA CONCORRENZA NELL‘UNIONE EUROPEA
CASI PIÙ RILEVANTI: - FEDERAZIONI SPORTIVE -- INTESE ORIZZONTALI -- ABUSI DELLA POSIZIONE DOMINANTE - VENDITA ED ACQUISTO DI DIRITTI MEDIATICI
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REGOLE DI CONCORRENZA SEZIONE PRIMA REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE Articolo 81 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
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3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese,e - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
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Articolo 82 È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
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LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287 Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
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Art. 4. Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza
1. L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma né può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato. 2. L'Autorità può revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione. 3. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.
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Art. 3. Abuso di posizione dominante
1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.
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CONSUMATORI / UTILIZZATORI
INTESE ORIZZONTALI B C A CONSUMATORI / UTILIZZATORI effetti restrittivi della concorrenza? effetti benefici ?
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QUADRO DI ANALISI fondato su criteri economici natura dell‘accordo potere di mercato delle parti altri fattori relativi alla struttura del mercato benefici economici
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VIETATI agli accordi di cooperazione
Valutazione in base all‘art.81, par.1 agli accordi di cooperazione orizzontale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza VIETATI
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LINEE DIRETTRICI art. 81.1 ? art. 81.3 ?
accordi che vi rientrano quasi sempre per la natura dell‘accordo art ? accordi che non vi rientrano quasi mai ALTRI: necessario un esame degli effetti degli accordi art ? benefici economici ?
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fissare i prezzi limitare la produzione
accordi che rientrano quasi sempre nel campo di applicazione dell‘art. 81, par.1 fissare i prezzi limitare la produzione ripartire i mercati o la clientela perché interferiscono direttamente con i risultati del processo concorrenziale riduce la scelta di cui i consumatori dispongono --consumatori pagano prezzi più elevati oppure --non ottengono le qualità volute CONSEGUENZA riduzione della produzione prezzi più elevati
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art. 81.1 ? art. 81.3 ? accordi che vi rientrano quasi sempre
per la natura dell‘accordo art ? accordi che non vi rientrano quasi mai ALTRI: necessario un esame degli effetti degli accordi art ? benefici economici ?
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ANALISI DEGLI EFFETTI DEGLI ACCORDI
posizione delle parti nei mercati interessati dalla cooperazione grado di concentrazione del mercato II stabilità delle quote di mercato nel tempo altri fattori III barriere all‘ingresso probabilità di altri ingressi potere di contrattazione degli acquirenti/fornitori natura dei prodotti
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benefici economici ? art. 81.1 ? art. 81.3 ?
accordi che vi rientrano quasi sempre per la natura dell‘accordo art ? accordi che non vi rientrano quasi mai ALTRI: necessario un esame degli effetti degli accordi art ? benefici economici ?
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Valutazione in base all‘art.81, par.3
„benefici economici“ migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico „congrua parte dell‘utile riservata ai consumatori“ „ non eliminazione della concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi“ „carattere indispensabile delle restrizioni“
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VENDITORE COMPRATORE CONSUMATORI x
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(3) EFFETTI NEGATIVI EFFETTI POSITIVI B I L A N C M E T O
permettere la realizzazione di livelli di investimenti e di vendite ottimali effetto di escludere altri fornitori o acquirenti dal mercato per mezzo della creazione di barriere all‘accesso B I L A N C M E T O aprire od accedere a nuovi mercati riduzione della concorrenza fra marche all‘interno del punto vendita soluzione al problema della rinuncia all‘ investimento a causa del rischio che la controparte si comporti in modo opportunistico riduzione della concorrenza fra marche per mezzo della agevolazione della collusione fra fornitori soluzione del problema della rinuncia all‘investimento in caso di trasferimento consistente di know-how riduzione della concorrenza all‘interno della marca fra distributori della stessa marca soluzione del problema del parassitismo di certificazione creazione di ostacoli alla integrazione dei mercati ALTRE...
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(1) gli effetti negativi delle intese verticali
effetto di escludere altri fornitori o acquirenti dal mercato per mezzo della creazione di barriere all‘accesso F2 F1 A1 A2 A3
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creazione di ostacoli alla integrazione dei mercati
F1 es., distribuzione esclusiva con divieto di vendita passiva A3 A1 A2 I D F
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restrizioni verticali messe in atto da impresa che detiene potere di
B I L A N C M E T O restrizioni verticali messe in atto da impresa che detiene potere di mercato presumibilmente dannose più grave la restrizione interbrand che intrabrand più ampi gli investimenti realizzati, più giustificabile la restrizione le restrizioni verticali collegate alla penetrazione di nuovi mercati non limitano in via di massima la concorrenza
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esenzione per categoria SE P DETIENE UNA QUOTA DI MERCATO
NON SUPERIORE AL 30% SI PRESUME PREVALENTE IL MIGLIORAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE esenzione per categoria 30% D se accordo di acquisto esclusivo SI PRESUME CHE AI CONSUMATORI VENGA RISERVATA UNA CONGRUA PARTE DELL‘UTILE CHE NE DERIVA
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# l‘impresa che non detiene potere di
mercato può aumentare gli utili solo ottimizzando i processi di fabbricazione e distribuzione # se l‘impresa detiene potere di mercato si deve verificare se essa, tramite le intese verticali, non intenda accrescere gli utili a spese dei concorrenti diretti, aumentando i loro costi, nonché a detrimento dei suoi clienti e in ultima analisi dei consumatori, appropriandosi di una parte del loro margine
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Articolo 4 L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue: a) la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti;
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l'acquirente può vendere i beni o i servizi oggetto del
b) la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, l'acquirente può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, eccettuate le seguenti: — la restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente, laddove tale restrizione non limiti le vendite da parte dei clienti dell'acquirente, — la restrizione delle vendite agli utenti finali da parte di un acquirente operante al livello del commercio all'ingrosso, — la restrizione delle vendite a distributori non autorizzati da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva, — la restrizione della facoltà dell'acquirente di vendere componenti, forniti ai fini dell'incorporazione, a clienti che userebbero tali componenti per fabbricare beni simili a quelli prodotti dal fornitore;
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ABUSO DELLA POSIZIONE DOMINANTE
„qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenza o ad ostacolarne lo sviluppo nei mercati in cui, proprio per il fatto che vi opera un‘impresa in posizione dominante, il grado di concorrenza è già ridotto“ particolare RESPONSABILITA’ dell’impresa in posizione dom.
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abuso da abuso da SFRUTTAMENTO
EFFETTI ANTICONCORRENZIALI abuso da ESCLUSIONE abuso da SFRUTTAMENTO nei confronti di concorrenti attuali o potenziali nei confronti dei soggetti dipendenti TIPOLOGIA (parziale) prezzo eccessivo prezzo predatorio prezzo e altre condizioni discriminatorie abuso di un diritto di proprietà intellettuale pratiche di fidelizzazione
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identificazione e definizione dei
DETERMINAZIONE DEL MERCATO RILEVANTE identificazione e definizione dei confini della concorrenza fra imprese
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una effettiva pressione concorrenziale“
Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante (1997) „ lo scopo principale della definizione del mercato consiste nell‘identificare in modo sistematico le costrizioni concorrenziali cui sono soggette le imprese coinvolte“ „.. identificare quei concorrenti attuali delle imprese coinvolte capaci di esercitare una costrizione sul loro comportamento e di impedire che esse si comportino in modo indipendente da una effettiva pressione concorrenziale“
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MERCATO RILEVANTE 2 PROFILI GEOGRAFICO SOSTANZIALE (del prodotto)
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„un mercato rilevante del prodotto comprende
tutti quei prodotti e/o servizi che sono considerati interscambiabili o sostituibili dal consumatore, in virtù di loro caratteristiche, del loro prezzo e dell‘uso che se ne intende fare“
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la concorrenza da parte di altre imprese è in grado
„ si postula un ipotetico aumento del prezzo, piccolo (5%-10%) e non transitorio, e si valutano le probabili reazioni dei consumatori“ la concorrenza da parte di altre imprese è in grado di imporre dei vincoli sufficienti alle politiche di prezzo del prodotto operate dalle imprese coinvolte nel breve periodo ?
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MERCATO GEOGRAFICO RILEVANTE
„ricomprende l‘area in cui le imprese coinvolte sono impegnate nella offerta e domanda di beni e servizi, in cui le condizioni della concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinta da aree limitrofe in virtù delle condizioni concorrenziali significativamente differenti“
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EVOLUZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO:
- MODERNIZZAZIONE APPLICAZIONE DECENTRALIZZATA APPLICAZIONE DIRETTA ART. 81.3
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T.I. CE UNIONE EUROPEA E SPORT ART. 3 (no)
NORME SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE ART.149 ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ - SANITÀ PUBBLICA
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Articolo III-282 della Costituzione (non ratificata)
1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendone e completandone l'azione. Rispetta pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, come pure le diversità culturali e linguistiche. L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.
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più di un semplice business?
SPORT più di un semplice business? eliminazione dei concorrenti non conveniente meno solidarietà? più incertezza? winner-take-all (il mercato) prodotto: partita o campionato (lega)? finanziamento MMMMG
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BOSMAN ATTIVITÀ SPORTIVA COME ATTIVITÀ ECONOMICA ? ORGANIZZAZIONI SPORTIVE CONSIDERATE IMPRESE? REGOLE E PRATICHE DA CONSIDERARE ACCORDI`? SINGOLI ATLETI COME IMPRESE`? PREGIUDIZIO AL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI? ORGANIZZAZIONI SPORTIVE IN POSIZIONE DI DOMINIO?
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CdG norme in materia di concorrenza sport solo in quanto attività economica ma anche importanza sociale dello sport “..che le norme che prevedono il pagamento di indennità nel caso di trasferimenti di giocatori professionisti tra club (clausole di trasferimento) o che limitano il numero di giocatori professionisti provenienti da altri Stati membri che detti club possono schierare durante le partite (norme sulla composizione delle squadre dei club), o ancora che fissano, senza ragioni obiettive riguardanti unicamente lo sport o motivate da differenze di situazione tra i giocatori, termini di scadenza per i trasferimenti diversi per i giocatori provenienti da altri Stati membri (clausole sui termini di scadenza per i trasferimenti) ricadono nel campo di applicazione di queste disposizioni del Trattato”
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“Per contro, i divieti che queste disposizioni del Trattato sanciscono non riguardano le regole puramente sportive, cioè quelle regole che riguardano le questioni che interessano esclusivamente lo sport e che, come tali, sono estranee all’attività economica (sentenza Walrave, punto 8). Infatti, tali regolamenti, attinenti al carattere ed al contesto specifico degli incontri sportivi, sono inerenti all’organizzazione ed al corretto svolgimento della competizione sportiva e non possono essere considerati costitutivi di una restrizione delle norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla libera prestazione dei servizi. In tale contesto si è giudicato che costituiscono regole puramente sportive, e quindi estranee per natura all’ambito di applicazione degli artt. 39 CE e 49 CE, quelle relative alla composizione delle squadre nazionali (sentenze Walrave, punto 8, e Donà, punto 14), o ancora le regole relative alla selezione da parte delle federazioni sportive di quelli tra i loro affiliati che possono partecipare a competizioni internazionali di alto livello (sentenza Deliège, punto 64). Fanno ugualmente parte di queste norme le «regole del gioco» in senso stretto, quali ad esempio le regole che fissano la durata delle partite o il numero di giocatori in campo, dato che lo sport può esistere e funzionare soltanto nell’ambito di regole determinate. Questa restrizione della sfera di applicazione delle dette norme del Trattato deve tuttavia restare entro i limiti del suo oggetto specifico (sentenze Walrave, punto 9; Donà, punto 15; Bosman, punti 76 e 127; Deliège, punto 43, e Lehtonen, punto 34)”
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“Occorre osservare che la Corte, nelle sentenze summenzionate, non si è trovata a dover decidere sulla subordinazione delle regole sportive in causa alle norme del Trattato relative alla concorrenza.Tuttavia, i principi desunti dalla giurisprudenza, in materia di applicazione ai regolamenti sportivi delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi, sono ugualmente validi per quanto riguarda le disposizioni del Trattato relative alla concorrenza. Infatti, la circostanza che un regolamento puramente sportivo sia estraneo all’attività economica, con la conseguenza che, secondo la Corte, esso non ricade nell’ambito di applicazione degli artt. 39 CE e 49 CE, significa, parimenti, che esso è estraneo ai rapporti economici che interessano la concorrenza, con la conseguenza che esso non ricade nemmeno nell’ambito di applicazione degli artt. 81 CE ed 82 CE. Per contro, una normativa che, sebbene adottata nell’ambito dello sport, non sia puramente sportiva, ma riguardi l’aspetto economico che l’attività sportiva può rivestire, ricade nel campo di applicazione delle disposizioni tanto degli artt. 39 CE e 49 CE che degli artt. 81 CE ed 82 CE e può, eventualmente, recare pregiudizio alle libertà garantite da tali disposizioni”.
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“Occorre sottolineare… che l’attività sportiva è nella sua essenza stessa un’attività gratuita, non economica, e questo anche quando l’atleta la pratichi in un contesto professionale… il divieto del doping e i regolamenti antidoping riguardano esclusivamente, anche quando l’attività sportiva è compiuta da un professionista, una dimensione non economica della detta attività che ne costituisce l’essenza stessa” criticabile!
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DOPO Bosman gentlemen‘s agreement Commissione FIFA/UEFA - compensazioni per club formatore -contributi di solidarietà se contratto è ancora in corso -periodi di trasferimento per stagione
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FIA: Federation Internationale d’automobile (art.82)
regole del 1999: eccessive restrizioni su promoters, titolari dei circuiti, case automobilistiche e piloti, rapporti con le emittenti - non possono essere utilizzate per proibire nuove gare se non per ragioni di sicuro corretto o ordinata condotta dello sport automobilistico -oltre il suo ruolo di regolatore simile, UK: British horseracing Board and the jockey Club
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tentativo di European Super League.
UEFA abusato della sua posizione dominante? leghe nazionali e squadre individuali non possono organizzare eventi sportivi europei senza accordo uefa restrizione della concorrenza sul mercato dell’organizzazione e offerta di competizioni fra club a livello europeo ?
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LICENZE/tesseramento
una barriera all’ingresso necessaria? - non discriminatoria; oggettiva; proporzionale; sussidiaria, vuole dire che non vi sono altri modi di raggiungre l’obiettivo; trasparente
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regole per agenti dei calciatori: Laurent Piau (CdG)
- FIFA: regole abusive? -- regole oggettive e trasparenti, obbligo di assicurazione obbligatoria non eccessivo -- remunerazione degli agenti: non fissazione di prezzo
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IC27 - SETTORE DEL CALCIO PROFESSIONISTICO Provvedimento n
IC27 - SETTORE DEL CALCIO PROFESSIONISTICO Provvedimento n – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato “…sembrano emergere alcune anomalie nel funzionamento del settore del calcio professionistico, le quali sarebbero, almeno in parte, favorite da previsioni normative e regolamentari di settore relative alle diverse tipologie di operatori. Tra queste rilevano, ad esempio, alcune norme contenute nel "Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori", quali, tra le altre, l'obbligo, a carico dell'agente, di utilizzare, per la conclusione dei contratti, esclusivamente i moduli predisposti annualmente dalla Commissione Agenti (istituita presso la FIGC), i quali fissano compensi percentuali minimi e massimi per le diverse prestazioni, nonché il meccanismo di penali, in caso di revoca unilaterale da parte di un calciatore. Le limitazioni concorrenziali che possono derivare da dette disposizioni regolamentari devono essere valutate secondo i criteri di necessarietà e proporzionalità con riferimento all'obiettivo, sopra richiamato, dell'equilibrato svolgimento delle attività concernenti il calcio professionistico.”
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4. Con specifico riferimento ai comportamenti dei diversi operatori del settore, si rileva la presenza, nel mercato dei servizi di intermediazione inerenti le prestazioni sportive di calciatori professionisti, di imprese in posizione di particolare preminenza, anche in ragione dei rapporti con soggetti, privati e istituzionali, attivi a vario titolo nel medesimo settore. Detta situazione potrebbe comportare un affievolimento del gioco della concorrenza nel settore interessato, con conseguenti distorsioni sia sulla libertà di circolazione dei calciatori, sia sul più ampio funzionamento dei campionati di calcio professionistici. 5. Le previsioni normative di settore e il ruolo di determinati operatori appaiono idonei ad individuare un sistema in grado di alterare, in modo anche significativo, le dinamiche concorrenziali del settore, sia con riferimento al trasferimento dei calciatori sia al più ampio contesto relativo all'andamento delle competizioni calcistiche
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“In considerazione di tali elementi, ed in ragione della rilevanza economica e della complessità del sistema sportivo, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende procedere ad un'indagine conoscitiva di natura generale nel settore del calcio professionistico, con particolare riferimento alle previsioni normative e regolamentari di settore, all'individuazione dei mercati rilevanti, alla rilevanza concorrenziale dei comportamenti tenuti dagli operatori attivi nel settore del calcio professionistico.”
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nuova Bosman? disponibilità dei giocatori per partite nazionali
illegalità dell’art. 36 del regolamento FIFA (Belgio) e anche caso COMCO (Svizzera) nuova Bosman?
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