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IL SISTEMA DEL BILANCIO COMUNALE
DISTU (Dipartimento di istituzioni linguistico-Letterarie, Comunicazionali e Storico-Giuridiche dell'Europa) SEMINARIO DEL 08/01/14 ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
DISTU PROGRAMMA LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 1Logiche e metodi 2 I bilanci di previsione 3 Le funzioni del bilancio 4 I principi di bilancio 5 La struttura del bilancio 6 Esecuzione e variazione di bilancio 7 La rendicontazione ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Lo studio di questo capitolo riguarda: la classificazione dei bilanci di previsione delle PA; le funzioni, i principi, la struttura e la valenza informativa dei bilanci di previsione; la contabilita’ finanziaria; la rendicontazione; le variazioni di bilancio; i criteri di valutazione degli elementi patrimoniali. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-LOGICHE E METODI
DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-LOGICHE E METODI Il D.Lvo 77/95 (poi trasfuso nel TUEL unitamente alla legge 142/90), nell’introdurre anche per l’ente locale, la contabilità economica rivede lo stesso assetto della contabilità finanziaria precedentemente regolata dal D.P.R.421/79 e richiede una nuova rilevazione del valore del "patrimonio“. La contabilità economica, correttamente tenuta, risolve sicuramente quest’ultimo problema in quanto, come in ogni azienda, anche nell’ente locale il risultato economico di esercizio, positivo o negativo, non è altro che l’incremento o il decremento che il valore del patrimonio ha subito nell’esercizio considerato per effetto della gestione. La prassi, la metodologia con cui viene attuata la contabilità (contabilità semplificata, metodo della "partita doppia" o altro) non influenza il principio di fondo. Con la contabilità economica viene realizzato un collegamento diretto tra i due risultati. Una prima considerazione può riferirsi al modo con cui il Legislatore ha affrontato l'introduzione dell'innovazione delle regole contabili: agli enti è stata lasciata la massima libertà di impostazione delle procedure, libertà che si riscontra nell'art. 74. Infatti non esiste l'obbligo di adottare particolari metodologie, prassi di scritturazione (il legislatore utilizza, forse impropriamente ma con grande efficacia, il termine di "sistema") per la rilevazione dell'aspetto economico dei fatti di gestione. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-LOGICHE E METODI
DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-LOGICHE E METODI Con il nuovo assetto invece, pur rimanendo formalmente inalterata la macro-classificazione di bilancio, l'allocazione delle spese dovrà rispettare rigorosi principi: sia il comma 5 dell'art.71 del D.L.vo 77 (ora TUEL) che il comma 5 dell'art.1 del Decreto di approvazione dei modelli definiscono la macro aggregazione dei "costi" elencando i seguenti semplici ma ben definiti interventi che costituiscono la sintesi dei fattori produttivi utilizzati o, sotto il profilo contabile, i "macro" conti economici dei costi che verranno rilevati. I principi che traspaiono, al riguardo, dal TUEL e dai modelli successivamente approvati possono essere così sintetizzati: 1 - la contabilità' finanziaria rimane come sistema contabile atto a rilevare gli aspetti "autorizzativi" della gestione ed i flussi finanziari analizzati nelle varie componenti; 2 - la stessa contabilità finanziaria non potrà essere utilizzata per rilevare gli aspetti della gestione privi di contenuto finanziario; 3 - per la rilevazione degli aspetti economici dei fatti di gestione gli enti locali adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le loro esigenze . ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-LOGICHE E METODI
DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-LOGICHE E METODI La libertà lasciata agli enti locali di strutturare in modo personalizzato le procedure di rilevazione economica dei fatti di gestione (cfr TUEL), rappresenta sicuramente una novità per il mondo delle autonomie locali. Forse il nuovo approccio potrà non essere del tutto apprezzato dagli operatori, che non possono fare riferimento ad un preciso "modello" che indichi per ogni ente la univoca metodologia. Ma, al di la dell’impostazione pratica delle prassi contabili che possono trovare differenti soluzioni in relazione alle caratteristiche dei singoli enti, è opportuno riassumere in pochi punti il vero significato dell'innovazione: 1 - il sistema di contabilità economica è indispensabile (gli enti locali adottano...cfr TUEL), anche se può essere semplificato; 2 - ogni ente può definire liberamente le proprie procedure e quindi adottare, se del caso, una contabilità semplificata, nell'ambito della propria autonomia ed in relazione alle proprie esigenze, purchè raggiunga i risultati voluti dalla norma; 3 - i principi generali cui fare riferimento sono ampiamente definiti dalla normativa civilistica, dalla dottrina e, per quanto direttamente riguarda gli enti locali per aspetti particolari (ad esempio l'applicazione degli ammortamenti) dai successivi articoli; 4 - la normativa richiede adempimenti minimali, uguali per tutti, costituiti dalla rappresentazione a consuntivo di un conto del bilancio, uno stato patrimoniale, un conto economico ed una dimostrazione di raccordo tra la rappresentazione dei dati economico-patrimoniali e di quelli finanziari (il prospetto di conciliazione). ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-LOGICHE E METODI
DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-LOGICHE E METODI La soluzione adottata si rivela perciò profondamente rispettosa sia dell'autonomia degli enti che dei principi contabili generali e consente, per gli enti di minori dimensioni, l’adozione di metodologie di scritturazione semplificate in analogia con quanto avviene nell'ambito privatistico in cui la contabilità può essere, appunto, "semplificata" per gli operatori con ridotto volume di affari. La metodologia da seguire e quindi l’assetto utilizzato per l’impianto del sistema contabile, potrà essere attuato con approcci differenti in relazione alla necessità di ciascun ente. Sostanzialmente potranno essere seguite le seguenti metodologie: 1 - la tenuta della contabilità finanziaria con l’utilizzo dei risultati del conto consuntivo per la costruzione, mediante il prospetto di conciliazione, del conto economico e dello stato patrimoniale; 2 - la tenuta della contabilità finanziaria e contemporaneamente di una contabilità parallela che rilevi l’aspetto economico e conseguentemente patrimoniale, di ogni singolo fatto di gestione; in questo caso il prospetto di conciliazione dovrà essere costruito a fine esercizio in modo tale da consentire la creazione di una congruenza di risultati tra i due sistemi contabili; 3 - la tenuta di una contabilità integrata che, per ogni fatto registrato, rilevi sia l’aspetto finanziario che quello economico patrimoniale. In questo caso il prospetto di conciliazione, potrà essere prodotto in modo semplice e pressoché automatico. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI PREVISIONE Occorre preliminarmente premettere che non esiste il bilancio comunale, bensì un sistema di bilancio di cui il bilancio di previsione e’ una componente. Il bilancio di previsione viene approvato prima dell'inizio dell'anno di riferimento, normalmente entro il 31/12 dell'anno precedente; il rendiconto della gestione (o conto consuntivo), che da invece atto dei risultati della gestione dell'esercizio precedente, che viene approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio di previsione, è lo strumento di pianificazione e gestione economica e finanziaria dei comuni italiani. In esso vengono dettagliate tutte le entrate e le spese dell'ente divise in parte corrente e parte in conto capitale. Nel corso di ciascun anno, che viene chiamato esercizio, ci sono passaggi precisi che hanno lo scopo di redigere il bilancio di previsione, di verificarlo durante l'anno e di consolidarlo o meglio assestarlo ad esercizio completato. Il bilancio è sempre materia di Consiglio Comunale. I contenuti, la sua struttura e il processo di stesura del bilancio sono normati per legge e sono di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI PREVISIONE Nel Bilancio infine sono anche dettagliate le opere pubbliche e le opere di manutenzione del patrimonio che l'amministrazione intende realizzare e quindi tutti i progetti che prenderanno il via nel corso dell'anno o negli anni successivi. Il Bilancio definisce anche cosa non verrà fatto: tutto quello che non viene messo a bilancio semplicemente non c'è e non verrà realizzato, salvo che nel corso dell'esercizio non intervengano variazioni ad hoc. Il bilancio di previsione e i documenti ad esso collegati rappresentano il risultato della programmazione politica, economica e finanziaria del comune. Il bilancio di previsione dovrebbe essere approvato dal consiglio comunale prima dell'inizio dell'anno a cui si riferisce, molto spesso però la sua approvazione viene prorogata dal ministero dell'economia e della finanza (MEF). Nel caso di approvazione ad esercizio già iniziato, il periodo dell'anno scoperto viene gestito in dodicesimi dell'ultimo bilancio approvato, vale a dire che per ogni mensilità è possibile impegnare (cioè spendere) non più di 1/12 delle somme risultanti dal bilancio assestato (ossia il bilancio risultante al 30 novembre, dopo che sono intervenute tutte le variazioni dell'esercizio) relativo all'esercizio precedente per la medesima finalità. Il bilancio di previsione che va in consiglio comunale ha una serie di documenti obbligatori da allegare per legge. La struttura del bilancio comunale e' standard, ogni voce deve essere codificata secondo lo schema definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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Entrate in conto capitale
DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI PREVISIONE Le voci di entrata sono suddivise in titoli e categorie, ognuna identificata da un codice numerico. Ogni risorsa e' identificata utilizzando il codice del titolo, della categoria e della risorsa separati tra loro da un punto. Ad esempio la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, facente parte delle entrate correnti, e' codificata come Entrate correnti Rientrano nelle entrate correnti le imposte e le tasse, i trasferimenti da altri enti pubblici e i proventi da servizi erogati dal comune. La struttura delle entrate correnti è la seguente: Titolo I – Entrate tributarie; Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti da altri enti pubblici; Titolo III - Entrate extratributarie. Entrate in conto capitale Rientrano nelle entrate in conto capitale i finanziamenti statali per la realizzazione di opere pubbliche e i trasferimenti in conto capitale da parte di altri soggetti, in quest'ultima voce spiccano i proventi da concessioni edilizie ossia gli oneri di urbanizzazione. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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Spese in conto capitale
DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI PREVISIONE Spese Le voci di spesa sono suddivise in titoli, funzioni e servizi, ognuna identificata da un codice numerico. Ogni intervento e' identificato utilizzando il codice del titolo, della funzione, del servizio e dell'intervento separati tra loro da un punto; ad esempio la spesa per il personale del comune legato allo smaltimento dei rifiuti e' codificata come Spese correnti Rientrano nelle spese correnti tutte le spese legate al funzionamento dell'ente e ai servizi erogati dal comune. Spese in conto capitale Con questa voce si identificano le spese per investimenti. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE Secondo l’art. 171 del Testo Unico, gli enti locali devono obbligatoriamente redigere il bilancio pluriennale che costituisce un allegato del bilancio annuale di previsione e va con esso necessariamente raccordato. Nel contesto della programmazione delle attività degli enti locali, il bilancio pluriennale si inserisce quale strumento essenziale di analisi finanziaria. Riveste una importanza fondamentale assieme alla relazione previsionale e programmatica, poiché attraverso questi due documenti si concretizza la capacità di programmazione di medio termine degli organi di governo degli enti locali. Mentre la relazione previsionale e programmatica ha lo scopo di individuare un piano generale degli interventi dell’ente locale, illustrando i programmi, i progetti e le relative risorse da utilizzare, il bilancio pluriennale ha quale principale funzione la verifica complessiva dell’entità e della tipologia dei mezzi finanziari idonei a garantire il mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo e, in particolare, la copertura delle spese di funzionamento e di investimento. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE Il bilancio pluriennale si caratterizza per il fatto di: - essere redatto per competenza; - avere natura previsionale, finanziaria e contabile; - avere funzione autorizzatoria; - coprire un arco temporale riferito alla programmazione triennale dell’ente; - esprimere i dati finanziari aggregati per destinazione (programmi/servizi) e natura (titoli e interventi); - derivare i programmi in cui è articolato da quelli definiti all’interno della sezione 3 della relazione previsionale e programmatica. Esso assolve a finalità di diversa natura: - politiche amministrative, in quanto rappresenta uno strumento finanziario funzionale all’esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che l’assemblea elettiva, organo politico, deve esercitare sulla giunta, organo esecutivo; - di programmazione finanziaria, poiché fornisce una valutazione della sostenibilità finanziaria delle strategie dell’ente formulate nei programmi rpp, focalizzandosi sull’analisi a preventivo della destinazione delle risorse e della copertura delle spese di funzionamento e di investimento e illustra l’entità e la tipologia delle entrate che garantiscono il mantenimento degli equilibri finanziari nel tempo; - informative, in quanto integra le informazioni quali - quantitative illustrate nella rpp con ulteriori informazioni finanziarie a supporto del processo di pianificazione strategica e di programmazione. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. La determinazione delle entrate deve misurare quanto si ritiene di poter ragionevolmente accertare in ogni esercizio contemplato dal bilancio pluriennale, nel rispetto del postulato della attendibilità e congruità. Gli stanziamenti di entrata rappresentano, pertanto, indirizzo e programma che l’organo consiliare assegna all’organo esecutivo per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento. La durata del periodo contemplato dal bilancio pluriennale è pari a quello della regione di appartenenza. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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FASI dell’ENTRATA FASI della SPESA
DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA I concetti contabili nei riferimenti legislativi del D. Lgs 267/2000 FASI dell’ENTRATA FASI della SPESA Accertamento Art. 179 Impegno Art. 183 Riscossione Art. 180 Liquidazione Art. 184 Versamento Art. 181 Ordinazione e pagamento Art. 185 Avanzo di amministrazione Art. 187 Disavanzo di amministrazione Art. 188 Residui attivi Art. 189 Residui passivi Art. 190 ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA Articolo 179 -Accertamento 1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonchè fissata la relativa scadenza. 2. L'accertamento delle entrate avviene: a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge; b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico; c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici. 3. OMISSIS ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU Articolo 180 - Riscossione
LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA Articolo Riscossione 1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente. 2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 210. 3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno: a) l'indicazione del debitore; b) l'ammontare della somma da riscuotere; c) la causale; d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme; e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata distintamente per residui o competenza; f) la codifica; g) il numero progressivo; h) l'esercizio finanziario e la data di emissione. 4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma versata in favore dell'ente anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne da' immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA Articolo Impegno di spesa 1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151. 2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di pre ammortamento ed ulteriori oneri accessori; c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge. 3. OMISSIS 4. OMISSIS 5. OMISSIS 6. OMISSIS 7. OMISSIS 8. OMISSIS 9. OMISSIS ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA Articolo 185- Ordinazione e pagamento 1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese. 2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi: a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; b) la data di emissione; c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui; d) la codifica; e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonchè, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA; f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo, che legittima l'erogazione della spesa; h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore; i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione. 3. OMISSIS 4. OMISSIS ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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Articolo 186 - Risultato contabile di amministrazione.
DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA Articolo Risultato contabile di amministrazione. 1 - Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA Articolo Avanzo di amministrazione 1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento. 2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato: a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194; c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento; d) per il finanziamento di spese di investimento. 3. OMISSIS ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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Articolo 188 - Disavanzo di amministrazione
DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA Articolo Disavanzo di amministrazione 1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 193, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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Articolo 189 - Residui attivi
DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA Articolo Residui attivi 1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio. 2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata. 3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito. 4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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Articolo 190 - Residui passivi
DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA Articolo Residui passivi 1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. 2. È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183. 3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA A INCASSI DELLE ENTRATE (+) B PAGAMENTI DELLE SPESE(-) A-B Saldo (=) A SUP B AVANZO DI CASSA A INF B DISAVANZO DI CASSA ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA A ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE (+) B IMPEGNO DELLE SPESE(-) A-B Saldo (=) A SUP B AVANZO DI COMPETENZA A INF B DISAVANZO DI COMPETENZA ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-IL BILANCIO DI COMPETENZA ED IL BILANCIO DI CASSA Riscossioni (+) Pagamenti (-) Residui attivi (+) Residui passivi (-) Saldo cassa iniziale (+/-) Saldo (R) R SUP 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DIAVANZO DI AMMINISTRAZIONE R INF 0 ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-FUNZIONI E PRINCIPI DI BILANCIO Dunque il BPA e' un documento contabile che contiene le previsioni di entrata e di spesa relative all'esercizio cui il bilancio si riferisce. Per i comuni e le province deve essere redatto osservando i principi contabili e rispettando la struttura fissata dalla legge. Il bilancio finanziario e' definito autorizzatorio o vincolante perché gli stanziamenti di spesa costituiscono limite agli impegni fatta eccezione per i servizi in conto terzi, mentre gli stanziamenti in entrata autorizzano il reperimento delle relative forme di finanziamento. Il principio di competenza finanziaria impone che nel bilancio preventivo di competenza debbono essere indicate, relativamente all‘esercizio considerato, le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di Impegnare. I principali principi del bilancio degli enti locali sono: annualità; unità; universalità; competenza finanziaria; integrità; pareggio; equilibrio economico-finanziario; pubblicità; veridicità; trasparenza; attendibilità. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-FUNZIONI E PRINCIPI DI BILANCIO Articolo 162 Princìpi del bilancio. 1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i princìpi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo. 2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge. 3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. 4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio. 5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei princìpi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento. 6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. 7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-FUNZIONI E PRINCIPI DI BILANCIO Annualità; universalità; competenza finanziaria; integrità; pareggio; equilibrio economico-finanziario; pubblicità; veridicità; trasparenza; attendibilità. Principio dell’annualità I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione che di rendiconto, devono essere predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l’anno solare. Principio dell’universalità È necessario ricomprendere nel sistema di bilancio tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili all’ente locale, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dell’andamento dell’ente. Sono incompatibili con il principio dell’universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in «gestioni» poste in essere dall’ente locale o da sue articolazioni organizzative che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell’ente entro i termini dell’esercizio. Principio dell’integrità Il presente principio rappresenta un rafforzamento in chiave formale di quanto dettato dal principio dell’universalità. Si richiede che nel bilancio di previsione e nel conto del bilancio non vi siano compensazioni di partite. È quindi vietato iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la riscossione e, parimenti, di registrare le spese ridotte delle correlate entrate. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-FUNZIONI E PRINCIPI DI BILANCIO Annualità; universalità; competenza finanziaria; integrità; pareggio; equilibrio economico-finanziario; pubblicità; veridicità; trasparenza; attendibilità. Principio della veridicità Il legislatore, ricorrendo al termine «veridicità», fa esplicito riferimento al principio internazionale del “true and fair view”, ripreso nella tradizione normativa e contabile italiana con la prescrizione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente e il risultato economico dell'esercizio. Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione, ma anche a quelli di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede anche l’enunciazione degli altri postulati di bilancio, che il legislatore non esplicita, ma che verranno precisati nel seguito del documento in oggetto. Principio del pareggio finanziario Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo, attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del presente principio, che comporta anche la corretta applicazione degli altri equilibri finanziari, va assicurato, oltre che in sede di previsione, durante la gestione e si riflette sul suo risultato finale. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-FUNZIONI E PRINCIPI DI BILANCIO Annualità; universalità; competenza finanziaria; integrità; pareggio; equilibrio economico-finanziario; pubblicità; veridicità; trasparenza; attendibilità. Principio della pubblicità Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell’ente rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e del rendiconto, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie. L’articolo 162, c. 7 del TUEL, impone agli enti locali di precisare nello statuto e nei regolamenti le modalità con le quali assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale. Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell’ente nella divulgazione delle risultanze dei documenti previsionali e consuntivi, che comporti la fruibilità delle informazioni. Il solo rispetto del diritto di accesso agli atti, esercitato su istanza del singolo cittadino, non soddisfa il principio della pubblicità. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-FUNZIONI E PRINCIPI DI BILANCIO Annualità; universalità; competenza finanziaria; integrità; pareggio; equilibrio economico-finanziario; pubblicità; veridicità; trasparenza; attendibilità. Principio dell’attendibilità Un’informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. A tal fine le previsioni di bilancio e, in generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse. L’oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione. Il presente principio non è applicabile solo ai documenti di previsione, ma anche a quei documenti di rendicontazione per la redazione dei quali è necessario un processo valutativo. Tale principio di estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-FUNZIONI E PRINCIPI DI BILANCIO Principio della competenza finanziaria Il presente principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio. La competenza finanziaria è il criterio con il quale le entrate e le spese si imputano al periodo amministrativo in cui sorge il diritto di riscuotere (accertamento) e l’obbligo di pagare (impegno), salvo le eccezioni espressamente previste per legge. L’accertamento, a norma dell’art. 179 del TUEL, costituisce la prima fase di gestione dell’entrata, mediante la quale viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. L’impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene costituito il vincolo sugli stanziamenti di bilancio, nell’ambito della disponibilità esistente, in relazione ad una obbligazione giuridica e sia determinata la somma da pagare, il soggetto titolare del vincolo con l’ente e la ragione di tale vincolo, salvo le eccezioni espressamente previste per legge. Il dettato normativo prevede la coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici, in quanto una rappresentazione veritiera della gestione non può prescindere dall’esame di entrambi gli aspetti. Annualità; universalità; competenza finanziaria; integrità; pareggio; competenza economico; pubblicità; veridicità; trasparenza; attendibilità. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU 1 LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-FUNZIONI E PRINCIPI DI BILANCIO Principio della competenza economica La “Preface to International Public Sector Accounting Standard” dichiara come suo scopo quello di delineare un sistema di bilancio per le aziende pubbliche fondato sulla logica della competenza economica; il principio della competenza economica si muove in questa direzione. Il presente principio è riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale e, in particolare, al conto del patrimonio, al conto economico ed al prospetto di conciliazione. L’aspetto economico della gestione è necessario in considerazione degli obiettivi che l’ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio. I documenti di programmazione e di previsione esprimono la dimensione finanziaria di fatti economici complessivamente valutati in via preventiva. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. La determinazione del risultato economico d'esercizio implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione, da un lato di componenti economiche positive, dall’altro, di componenti economiche negative relative al medesimo esercizio. Annualità; universalità; competenza finanziaria; integrità; pareggio; competenza economico; pubblicità; veridicità; attendibilità. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE L’organizzazione del bilancio è stabilita dal D.Lgs. 267/2000 art Il bilancio di previsione annuale è composto di due parti relativamente all’entrata ed alla spesa. Col bilancio di previsione viene affidato a ciascun servizio un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE Le ENTRATE sono ripartite su sei TITOLI I Entrate tributarie II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, Regione ed altri Enti pubblici III Entrate extra tributarie IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti V Entrate derivanti da accensione di prestito VI Entrate da servizi per conto terzi Ogni titolo è a sua volta ripartito in categorie ed ogni categoria è ripartita in risorse. Nella parte delle entrate viene iscritto anche la quota dell’avanzo di amministrazione derivante dalla chiusura dell’ultimo esercizio che è stata applicata. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE Le SPESE sono ripartite su quattro titoli I Spese correnti II Spese in conto capitale III Spese per rimborso di prestiti IV Spese per servizi per conto di terzi Ogni titolo e a sua volta ripartito per funzioni e servizi. Ogni funzione è sua volta ripartita in interventi. Gli interventi sono a loro volta ripartiti su 11 codici 01 - personale 02 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 03 - prestazioni di servizi 04 - utilizzo di beni di terzi 05 - trasferimenti 06 - interessi passivi e oneri finanziari diversi 07 - imposte e tasse 08 – oneri straordinari della gestione corrente 09 - ammortamenti di esercizio 10 – fondo svalutazione crediti 11 - fondo di riserva ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-CICLO FINANZIARIO DELLA ENTRATA Il procedimento di gestione del bilancio relativo alle entrate si articola nelle seguenti fasi: a. accertamento; b. riscossione; c. versamento. a. Accertamento. Con l'accertamento, che è la prima delle fasi attraverso le quali si realizza il processo di acquisizione delle risorse, l'entrata viene determinata nell'ammontare, nella ragione e nella persona debitrice. Ne consegue l'attivazione dei procedimenti che condurranno all'introito delle somme nell'esercizio oppure alla formazione di una situazione creditoria giuridicamente costituita. L'entrata si considera accertata allorché, sulla base di idonea documentazione, si sia provveduto alla: - verifica della ragione del credito; - verifica della sussistenza di un idoneo titolo giuridico; - individuazione del debitore; quantificazione della somma da incassare; fissazione della relativa scadenza nell'anno di competenza del bilancio o successivamente. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-CICLO FINANZIARIO DELLA ENTRATA b. Riscossione. L'entrata è riscossa a seguito del materiale introito delle somme corrisposte dai debitori agli incaricati ad esigere, interni o esterni. Gli incaricati interni, che devono essere designati con provvedimento formale dell'amministrazione, sono l'economo e gli altri eventuali agenti contabili autorizzati al maneggio di denaro, addetti alla riscossione di diritti o canoni. Gli incaricati esterni sono, di norma, il tesoriere ed il concessionario del servizio di riscossione tributi. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo d'incasso (reversale) trasmesso dall'ente al tesoriere nelle forme e nei tempi stabiliti dalla convenzione di affidamento del servizio di tesoreria. Con l'ordinativo d'incasso (reversale) si da ordine al tesoriere di riscuotere una determinata somma dovuta all'ente. La reversale, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario o da altro soggetto individuato dal regolamento di contabilità, deve indicare obbligatoriamente: - codifica prevista nella struttura del bilancio; - numero e data di emissione; - esercizio finanziario di competenza; - indicazione della risorsa o del capitolo cui è riferita l'entrata distintamente per residui e competenza; - debitore; - ammontare della somma da riscuotere; - causale; - eventuale vincolo di destinazione della somma da riscuotere; voce economica. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-CICLO FINANZIARIO DELLA ENTRATA c. Versamento La gestione dell'entrata si conclude con il versamento, che si realizza nel momento in cui soggetti incaricati della riscossione diversi dal tesoriere versano le somme riscosse nelle casse della tesoreria comunale. Se le riscossioni vengono effettuate direttamente presso il tesoriere senza il tramite di altri agenti contabili. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-CICLO FINANZIARIO DELLA SPESA Le fasi della spesa. Le fasi in cui il procedimento di spesa si articola sono: a. impegno; b. liquidazione; c. ordinazione; d. pagamento. a. Impegno. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata sono determinati la somma da pagare ed il soggetto creditore, è indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria. I presupposti per porre in essere un impegno sono: 1) la sussistenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata; 2) la somma da pagare determinata; 3) il soggetto creditore individuato; 4) la ragione del debito indicata; 5) il vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. e di trasmissione al tesoriere. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-CICLO FINANZIARIO DELLA SPESA b. Liquidazione. La liquidazione rappresenta la seconda fase di gestione della spesa e consiste nella determinazione, sulla base di idonei elementi atti a comprovare il diritto acquisito dal terzo creditore (fatture, notule, rendiconto spese ecc.), della somma certa e liquida da pagare all'interno del vincolo sul bilancio assunto con la fase precedente dell'impegno. Il servizio che ha effettuato l'atto di impegno e la successiva ordinazione dei beni o dei servizi dovrà nella fase della liquidazione: - riscontrare la regolarità della fornitura o della prestazione eseguita; - determinare la somma certa e liquida da pagare sulla base della idonea documentazione presentata dal terzo creditore; - predisporre l'atto di liquidazione allegando la documentazione di rito comprovante il diritto acquisito dal terzo e facendo specifico riferimento all'atto con il quale la spesa era stata precedentemente impegnata. Il responsabile del servizio che ha provveduto ad effettuare l'impegno di spesa o persona da lui delegata secondo le disposizioni previste dal regolamento di contabilità, dovrà sottoscrivere l'atto di liquidazione e trasmetterlo con la documentazione allegata al servizio finanziario il quale effettuerà i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali al fine di provvedere alla successiva e conclusiva fase del pagamento. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-CICLO FINANZIARIO DELLA SPESA c. L'ordinazione e pagamento. Il pagamento del debito da parte del tesoriere dell'ente al soggetto creditore rappresenta la fase conclusiva del procedimento di gestione della spesa. L'ente tesoriere effettua il pagamento sulla base dell'ordine impartito dall'ente mediante il mandato di pagamento. Il mandato, deve riportare gli elementi previsti dalla legge, deve essere firmato dal soggetto individuato dal regolamento di contabilità e deve contenere i seguenti elementi: - il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; - la data di emissione; - l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui; - la codifica; - l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA; - l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa; - le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore; - il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-RESIDUI ATTIVI E PASSIVI I residui attivi e passivi. Nella logica dell’applicazione del criterio di competenza finanziaria delle entrate e delle spese, costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio, per le quali tuttavia esista un titolo giuridico che rende l’ente creditore dell’entrata relativa, mentre costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate al termine dell’esercizio. Residui attivi. Entrate per le quali al termine dell’esercizio finanziario è stata perfezionata solo la fase dell’accertamento (fase di diritto): - sorgono quando le fasi di adempimento (riscossione, versamento) si verificano in un esercizio diverso rispetto all’esercizio in cui si verifica la fase di diritto (accertamento); - nel bilancio dell’esercizio successivo vanno indicati separatamente dalle entrate di competenza. Residui passivi. Spese per le quali al termine dell’esercizio finanziario è stata perfezionata solo la fase dell’impegno (fase di diritto) - sorgono quando le fasi di adempimento (liquidazione, ordinazione, pagamento) si verificano in un esercizio diverso rispetto all’esercizio in cui si verifica la fase di diritto (impegno); - nel bilancio dell’esercizio successivo vanno indicati separatamente dalle spese di competenza. Le somme iscritte tra le entrate di competenza ma non accertate entro il termine dell’esercizio, così come le somme non impegnate entro lo stesso termine, costituiscono minori accertamenti e economie di spesa e concorreranno a determinare il risultato economico dell’esercizio. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-LE VARIAZIONI DI BILANCIO Articolo 175 TUEL. Variazioni al bilancio di previsione…1. Il bilancio di previsione puo' subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese. 2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare. 3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno. 4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. 6. OMISSIS. 7. OMISSIS. 8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. 9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno. ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-LA RENDICONTAZIONE
DISTU LA CONTABILITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-LA RENDICONTAZIONE Aspetto Finanziario Gestione Economico Patrimoniale Conto del bilancio Conto economico Conto del patrimonio ELABORAZIONE EMILIO CORTESELLI ANNO 2013
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