Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoEdda Bertoni Modificato 9 anni fa
1
17 Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale Prof.ssa Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte quarta – Autonomia negoziale Autonomia negoziale ed autonomia contrattuale Aspetti generali
2
17 AUTONOMIA PRIVATA = potere riconosciuto o concesso dall’ordinamento statale di un individuo (o ad un gruppo) di autoregolare i “propri” interessi TEORIA VOLONTARISTICA PRECETTIVA O NORMATIVA L’atto di autonomia è vincolante in quanto espressione della volontà del soggetto - Maggiore tutela del soggetto che manifesta la volontà - Corrispondenza tra effetti voluti ed effetti giuridici l’atto di autonomia è vincolante per ciò che il dichiarante ha manifestato all’esterno - Maggiore tutela del destinatario dell’atto - Corrispondenza tra effetti dichiarati ed effetti giuridici
3
17 AUTONOMIA PRIVATA Distinta da: ETERONOMIA, creazione delle regole da parte di un soggetto esterno AUTONOMIA, il potere di tutelare da sé i propri interessi AUTONOMIA INDIVIDUALE, il potere di regolare interessi di pertinanza esclusiva dei soggetti agenti AUTONOMIA COLLETTIVA, potere di regolare interessi appartenenti a categorie professionali o sociali
4
17 ATTO DI AUTONOMIA ATTO DI INIZIATIVA Attività di impulso di un atto o di un insieme di atti L’unica libertà del soggetto è quella di dar vita alla fattispecie, ma la disciplina è stabilita dall’eteronomia, non dall’autonomia AUTONOMIA PRIVATA «ASSISTITA» Associazioni professionali e sindacali assistono le parti integrano la “capacità del soggetto” partecipando alla fase della determinazione dei contenuti e delle modalità o autorizzando preventivamente la stipula dell’accordo
5
17 ATTO ATTIVITA’ FONDAMENTI COSTITUZIONALI DELL’AUTONOMIA PRIVATA Art.2 Art.41 GIUDIZIO DI LICEITA’ E GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA «LA VALUTAZIONE DELL’ATTO DI AUTONOMIA E’ POSITIVA SOLTANTO QUALORA L’ATTO CONCRETO RISPONDA AD UNA FUNZIONE GIURIDICAMENTE E SOCIALMENTE UTILE»
6
17 DOGMA DELL’AUTONOMIA PRIVATA libertà di negoziare, di scegliere il contraente, di determinare il contenuto del contratto o dell’atto, di scegliere (talvolta) la forma dell’atto I CC.DD. LIMITI ALL’AUTONOMIA PRIVATA obblighi legali a contrarre (art. 2597 c.c.) inserzione automatica di clausole nel contratto (art. 1339 c.c.) integrazione del contratto mediante norme, usi ed equità (art. 1374 c.c.) esecuzione specifica dell’obbligo a contrarre (art. 2932 c.c.) (posti a tutela dei contraenti più deboli) non sono più esterni ed eccezionali
7
17 FORMA DEI NEGOZI... (e formalismo degli interpreti) INDEROGABILI Tali norme avrebbero un contenuto imperativo; la loro violazione comporterebbe la nullità del negozio (o la sua inesistenza) PRETESA NATURA DELLE NORME STATUENTI UNA FORMA LEGALE: ECCEZIONALI Costituirebbero una eccezione al principio della “libertà delle forme” Divieto di interpretazione analogica (Art. 14 disp. prel. c.c.) “RINASCITA DEL FORMALISMO” = non «nostalgico ritorno al passato», ma «insopprimibile tecnica al servizio di esigenze attuali»
8
17 AUTONOMIA NEGOZIALE E AUTONOMIA CONTRATTUALE Rapporto di species (autonomia contrattuale) e genus (autonomia negoziale Le classiche libertà contrattuali: Libertà di contrarre; Libertà di scegliere il contraente; Libertà di determinare il contenuto del contratto; Libertà di dar vita a contratti atipici; Libertà di determinare la forma di futuri contratti; Libertà di scegliere la struttura negoziale; Libertà di incidere sull’efficacia del contratto; Libertà sanzionatoria; Libertà di sottrarsi al diritto.
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.